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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/11/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1644/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1644/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONICA MANERA, domiciliata come in atti
- ricorrente -
E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
GI AVENA, domiciliato come in atti
- resistente – OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07/05/2019, la ricorrente ha dedotto: che l' , con lettera CP_1 raccomandata AR del 19.12.18, ricevuta il 17.01.19, ha comunicato la sussistenza di un indebito sulla sua pensione cat. AS n. 04701794 (assegno sociale), per “rideterminazione a seguito controllo as/2018 per accertamento dati”, pari ad € 1.708,27, per il periodo dal
01.08.2009 al 31.01.2019; che con successiva missiva del 06.03.2019 ha informato la ricorrente che il recupero sarebbe avvenuto tramite trattenute mensili;
che, già con provvedimento ricevuto il 31.12.2013, l' comunicava un indebito di € 720,17 in parte CP_1 afferente al medesimo periodo, dal 01.08.2009 al 31.07.2010, con la motivazione che “a seguito delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”; che tale indebito è stato recuperato tramite una ritenuta sulla pensione;
che, da marzo 2014 a dicembre 2016, ha restituito la somma complessiva di €
2.070,86; che l'eventuale errore di calcolo è stato reiterato da parte dell' il quale, dopo CP_1 aver già contestato alla ricorrente nel 2013 che la pensione spettasse in misura diversa, ha continuato a corrispondere ratei mensili in misura maggiore rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Quindi, la ricorrente, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, ha adito l'intestato
1 Tribunale chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, e di dichiarare, quindi, la non ripetibilità delle somme indebite eventualmente erogate per operatività della sanatoria prevista;
di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 52 comma 2, L. 88/89, e successiva interpretazione ad opera dell'art. 13 L. 412/91 e, quindi, di dichiarare la non ripetibilità delle somme indebite eventualmente erogate per operatività della sanatoria prevista;
nel merito, di accertare comunque l'insussistenza dell'indebito CP_ vantato dall' per l'importo indicato e dichiarare nullo il provvedimento di contestazione dell'indebito, ovvero, in subordine, rideterminarlo nella misura che risulterà di giustizia;
per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a trattenere gli emolumenti percepiti e che pertanto è illegittima la trattenuta mensile sul rateo di pensione operata dall' per effetto dell'impugnato provvedimento;
consequenzialmente, previo ordine CP_1 all' di cessare di operare la ritenuta sulla pensione, di condannare l'Istituto alla CP_1 restituzione delle somme riscosse per effetto di detta trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dì delle indebite percezioni e sino al soddisfo. Costituitosi l' , ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 giudiziaria e, nel merito, ha dedotto: che l'indebito non deriva dal fatto che la ricorrente gode di pensione di invalidità , incompatibile con la prestazione di invalidità civile, e che CP_1 comunque supera i limiti di reddito per aver diritto alla stessa;
di aver proceduto al recupero delle prestazioni di maggiorazione sociale, divenute indebite per redditi superiori ai limiti di legge;
che trova applicazione l'art. 13 della legge 412/91. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del gravame amministrativo, avendo la parte documentato la presentazione dello stesso. Nel caso di specie, si verte nell'ipotesi di indebito assistenziale. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio per cui: “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che tale principio è operante solo quando l'istituto, nel provvedimento di recupero, abbia specificato gli estremi e le ragioni dell'indebito, consentendo al cittadino di difendersi adeguatamente (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
2 Nel caso di specie, con il provvedimento del 19.12.18 l' ha comunicato un indebito CP_1 sulla pensione cat. AS n. 04701794 (assegno sociale) della ricorrente, pari ad € 1.708,27, per il periodo dal 01.08.2009 al 31.01.2019, limitandosi a menzionare una “rideterminazione a seguito controllo as/2018 per accertamento dati”, senza ulteriori precisazioni, peraltro come già era accaduto, con provvedimento del 13.12.2013, in cui si comunicava un indebito CP_1 di € 720,17 (parzialmente relativo al medesimo periodo, dal 01.08.2009 al 31.07.2010), senza altre specificazioni. È chiaro l'errore reiterato da parte dell' che, dopo aver già contestato alla ricorrente nel CP_1
2013 che la medesima pensione (cat. AS n. 04701794) spettasse in misura diversa, ha corrisposto ratei mensili maggiori rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Né le difese dell' in questo giudizio chiariscono la CP_1 questione, posto che l'istituto resistente ha meramente affermato che l'indebito non deriva dal fatto che la ricorrente gode di pensione di invalidità , incompatibile, e che CP_1 comunque supera i limiti di reddito e di aver proceduto al recupero delle prestazioni di maggiorazione sociale, divenute indebite per redditi superiori ai limiti di legge senza ulteriormente e specificamente argomentare quanto dedotto e senza ulteriori allegazioni o produzione documentale a sostegno di quanto asserito. Pertanto, si applica il principio proprio dell'indebito assistenziale che ne esclude l'incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge, ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr., Cass. 11921/2015, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019, Cass. 16088/2020) Si deve, inoltre, considerare che, ove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e, dunque, non può costituire ragione di addebito della stessa. Del resto, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti CP_ sulla misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali, di comunicare all' e agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari. Pertanto, dalla norma appena esaminata si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore “dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
3 di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Pertanto, l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare direttamente CP_ all' i propri dati reddituali, ai sensi dell'art. 35, c. 10 bis, del d.l. 207/2008, riguarda solo quei dati che non devono essere dichiarati nel modello 730 (“come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT e dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.” – così Cass. 16088/2020) e che, come tali, non risultano noti all'amministrazione finanziaria che, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.l. 78/2009, è tenuta a CP_ fornirli all' Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, trattandosi di dati, quelli CP_ reddituali, da ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla scorta della disciplina appena richiamata. Sicché, nella fattispecie, nulla si può imputare a parte ricorrente;
peraltro, l' è CP_1 ripetutamente incorsa in un errore di calcolo poiché, dopo aver già contestato alla ricorrente nel 2013 che la medesima pensione spettasse in misura diversa, ha corrisposto ratei mensili maggiori rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Pertanto, non si può affermare che ricorrano le condizioni della ripetibilità dell'indebito. Deve dunque essere affermata l'irripetibilità di tutte le somme indicate nel provvedimento CP_ dell' del 19.12.2018, pari ad € 1.708,27 e il diritto della ricorrente a vedersi restituite le somme eventualmente trattenute medio tempore dall' a tale titolo, oltre interessi legali CP_1 dal dì della maturazione del diritto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Monica Manera (vedi note scritte del 18.10.2025). Al riguardo si rileva che in atti è presente dichiarazione sottoscritta da parte ricorrente con cui la stessa ha rinunciato al gratuito patrocinio (vedi dichiarazione allegata alle note scritte del 18.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA non dovuto l'indebito, pari ad € CP_
1.708,27, contestato con provvedimento dell' del 19.12.2018 e CONDANNA l' a CP_1 restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute medio tempore oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto al saldo;
2. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa, se dovute, come
4 per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Monica Manera;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 24.11.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, nel presente procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1644/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONICA MANERA, domiciliata come in atti
- ricorrente -
E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
GI AVENA, domiciliato come in atti
- resistente – OGGETTO: indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07/05/2019, la ricorrente ha dedotto: che l' , con lettera CP_1 raccomandata AR del 19.12.18, ricevuta il 17.01.19, ha comunicato la sussistenza di un indebito sulla sua pensione cat. AS n. 04701794 (assegno sociale), per “rideterminazione a seguito controllo as/2018 per accertamento dati”, pari ad € 1.708,27, per il periodo dal
01.08.2009 al 31.01.2019; che con successiva missiva del 06.03.2019 ha informato la ricorrente che il recupero sarebbe avvenuto tramite trattenute mensili;
che, già con provvedimento ricevuto il 31.12.2013, l' comunicava un indebito di € 720,17 in parte CP_1 afferente al medesimo periodo, dal 01.08.2009 al 31.07.2010, con la motivazione che “a seguito delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”; che tale indebito è stato recuperato tramite una ritenuta sulla pensione;
che, da marzo 2014 a dicembre 2016, ha restituito la somma complessiva di €
2.070,86; che l'eventuale errore di calcolo è stato reiterato da parte dell' il quale, dopo CP_1 aver già contestato alla ricorrente nel 2013 che la pensione spettasse in misura diversa, ha continuato a corrispondere ratei mensili in misura maggiore rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Quindi, la ricorrente, previo esperimento di ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, ha adito l'intestato
1 Tribunale chiedendo: in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, e di dichiarare, quindi, la non ripetibilità delle somme indebite eventualmente erogate per operatività della sanatoria prevista;
di dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 52 comma 2, L. 88/89, e successiva interpretazione ad opera dell'art. 13 L. 412/91 e, quindi, di dichiarare la non ripetibilità delle somme indebite eventualmente erogate per operatività della sanatoria prevista;
nel merito, di accertare comunque l'insussistenza dell'indebito CP_ vantato dall' per l'importo indicato e dichiarare nullo il provvedimento di contestazione dell'indebito, ovvero, in subordine, rideterminarlo nella misura che risulterà di giustizia;
per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto a trattenere gli emolumenti percepiti e che pertanto è illegittima la trattenuta mensile sul rateo di pensione operata dall' per effetto dell'impugnato provvedimento;
consequenzialmente, previo ordine CP_1 all' di cessare di operare la ritenuta sulla pensione, di condannare l'Istituto alla CP_1 restituzione delle somme riscosse per effetto di detta trattenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dì delle indebite percezioni e sino al soddisfo. Costituitosi l' , ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1 giudiziaria e, nel merito, ha dedotto: che l'indebito non deriva dal fatto che la ricorrente gode di pensione di invalidità , incompatibile con la prestazione di invalidità civile, e che CP_1 comunque supera i limiti di reddito per aver diritto alla stessa;
di aver proceduto al recupero delle prestazioni di maggiorazione sociale, divenute indebite per redditi superiori ai limiti di legge;
che trova applicazione l'art. 13 della legge 412/91. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, quindi, il Giudicante decide la causa con sentenza sulla base delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del gravame amministrativo, avendo la parte documentato la presentazione dello stesso. Nel caso di specie, si verte nell'ipotesi di indebito assistenziale. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio per cui: “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che tale principio è operante solo quando l'istituto, nel provvedimento di recupero, abbia specificato gli estremi e le ragioni dell'indebito, consentendo al cittadino di difendersi adeguatamente (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
2 Nel caso di specie, con il provvedimento del 19.12.18 l' ha comunicato un indebito CP_1 sulla pensione cat. AS n. 04701794 (assegno sociale) della ricorrente, pari ad € 1.708,27, per il periodo dal 01.08.2009 al 31.01.2019, limitandosi a menzionare una “rideterminazione a seguito controllo as/2018 per accertamento dati”, senza ulteriori precisazioni, peraltro come già era accaduto, con provvedimento del 13.12.2013, in cui si comunicava un indebito CP_1 di € 720,17 (parzialmente relativo al medesimo periodo, dal 01.08.2009 al 31.07.2010), senza altre specificazioni. È chiaro l'errore reiterato da parte dell' che, dopo aver già contestato alla ricorrente nel CP_1
2013 che la medesima pensione (cat. AS n. 04701794) spettasse in misura diversa, ha corrisposto ratei mensili maggiori rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Né le difese dell' in questo giudizio chiariscono la CP_1 questione, posto che l'istituto resistente ha meramente affermato che l'indebito non deriva dal fatto che la ricorrente gode di pensione di invalidità , incompatibile, e che CP_1 comunque supera i limiti di reddito e di aver proceduto al recupero delle prestazioni di maggiorazione sociale, divenute indebite per redditi superiori ai limiti di legge senza ulteriormente e specificamente argomentare quanto dedotto e senza ulteriori allegazioni o produzione documentale a sostegno di quanto asserito. Pertanto, si applica il principio proprio dell'indebito assistenziale che ne esclude l'incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge, ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr., Cass. 11921/2015, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019, Cass. 16088/2020) Si deve, inoltre, considerare che, ove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale o siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e, dunque, non può costituire ragione di addebito della stessa. Del resto, l'art. 15, comma 1 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009 dispone un vero e proprio onere a carico dell'amministrazione finanziaria, in particolare, e di ogni altra amministrazione, in generale, che detenga informazioni incidenti CP_ sulla misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali, di comunicare all' e agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria dette informazioni relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, ai rispettivi coniugi ed ai familiari. Pertanto, dalla norma appena esaminata si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Non solo, l'art. 13, comma 6, lett. c) D.L. n. 78/2010, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. n. 122/2010, all'articolo 35 D.L. n. 207/2008, convertito dalla L. n. 14/2009, ha aggiunto il comma 10 bis dal seguente tenore “dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso
3 di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Pertanto, l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito di comunicare direttamente CP_ all' i propri dati reddituali, ai sensi dell'art. 35, c. 10 bis, del d.l. 207/2008, riguarda solo quei dati che non devono essere dichiarati nel modello 730 (“come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT e dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.” – così Cass. 16088/2020) e che, come tali, non risultano noti all'amministrazione finanziaria che, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.l. 78/2009, è tenuta a CP_ fornirli all' Detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, trattandosi di dati, quelli CP_ reddituali, da ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla scorta della disciplina appena richiamata. Sicché, nella fattispecie, nulla si può imputare a parte ricorrente;
peraltro, l' è CP_1 ripetutamente incorsa in un errore di calcolo poiché, dopo aver già contestato alla ricorrente nel 2013 che la medesima pensione spettasse in misura diversa, ha corrisposto ratei mensili maggiori rispetto al dovuto, nonostante l'istituto fosse a conoscenza della sua situazione reddituale. Pertanto, non si può affermare che ricorrano le condizioni della ripetibilità dell'indebito. Deve dunque essere affermata l'irripetibilità di tutte le somme indicate nel provvedimento CP_ dell' del 19.12.2018, pari ad € 1.708,27 e il diritto della ricorrente a vedersi restituite le somme eventualmente trattenute medio tempore dall' a tale titolo, oltre interessi legali CP_1 dal dì della maturazione del diritto al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Monica Manera (vedi note scritte del 18.10.2025). Al riguardo si rileva che in atti è presente dichiarazione sottoscritta da parte ricorrente con cui la stessa ha rinunciato al gratuito patrocinio (vedi dichiarazione allegata alle note scritte del 18.10.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA non dovuto l'indebito, pari ad € CP_
1.708,27, contestato con provvedimento dell' del 19.12.2018 e CONDANNA l' a CP_1 restituire alla ricorrente le somme eventualmente trattenute medio tempore oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto al saldo;
2. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa, se dovute, come
4 per legge, e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Monica Manera;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 24.11.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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