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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1970/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17907/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021140754000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 829/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2012 0021140754 000 dell'importo di euro 230,75, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2007, tramite l'atto di intimazione notificatole, eccependo l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica per l'anno 2007 e il difetto di notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia si è costituita deducendo la regolarità della notifica e la validità degli atti interruttivi successivi che allegava, eccependo anche che il disconoscimento dei documenti prodotti era generico e pertanto inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982.
Nel caso in esame la cartella è stata notificata il 06/10/2012, ma è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Nella specie risulta che la ricorrente non ha impugnato la cartella di pagamento e quindi il credito
è definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
L'Agenzia ha depositato prova di sei successive intimazioni di pagamento (dal 2016 al 2024), tutte ritualmente notificate e idonee a interrompere la prescrizione.
Si osserva, infine, che il disconoscimento dei documenti prodotti deve essere chiaro, circostanziato e puntuale. Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato contestazioni generiche e preventive, prive di elementi specifici: ciò non inficia il valore probatorio della documentazione prodotta dall'Agenzia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Roma, 26/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Vania Gagliardi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17907/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021140754000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 829/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2012 0021140754 000 dell'importo di euro 230,75, relativa alla tassa automobilistica dell'anno 2007, tramite l'atto di intimazione notificatole, eccependo l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica per l'anno 2007 e il difetto di notifica dell'atto presupposto.
L'Agenzia si è costituita deducendo la regolarità della notifica e la validità degli atti interruttivi successivi che allegava, eccependo anche che il disconoscimento dei documenti prodotti era generico e pertanto inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale ex art. 5, comma 51, D.L. 953/1982.
Nel caso in esame la cartella è stata notificata il 06/10/2012, ma è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Nella specie risulta che la ricorrente non ha impugnato la cartella di pagamento e quindi il credito
è definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
L'Agenzia ha depositato prova di sei successive intimazioni di pagamento (dal 2016 al 2024), tutte ritualmente notificate e idonee a interrompere la prescrizione.
Si osserva, infine, che il disconoscimento dei documenti prodotti deve essere chiaro, circostanziato e puntuale. Nel caso di specie, la ricorrente ha formulato contestazioni generiche e preventive, prive di elementi specifici: ciò non inficia il valore probatorio della documentazione prodotta dall'Agenzia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Roma, 26/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dott.ssa Vania Gagliardi