Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 dicembre 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 settembre 2018 |
Commentari • 30
- 1. Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Giurisprudenza • 261
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/05/2026, n. 8338Provvedimento: Pubblicato il 05/05/2026 N. 08338/2026 REG.PROV.COLL. N. 11873/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11873 del 2025, proposto da Istituto Tecnico Commerciale AN Volta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- classe collaterale·
- art. 1, comma 6 bis, l. 62/2000·
- art. 10 bis l. 241/1990·
- art. 5, comma 3, d.l. n. 45/2025·
- giurisdizione TAR·
- spese di lite·
- cessazione materia del contendere·
- studenti lavoratori·
- art. 4.8 DM 83/2008·
- riconoscimento parità scolastica
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))
- Art. 2. (Ammissione). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62)) .
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica. - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 62))