Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Werner Kirchler, Barbara Stilo, Fabrizio Calesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
VE – Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati avv. ti Tito, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
del Decreto n. -OMISSIS-, dall'Area tecnica pagamenti diretti – PO Aiuti di superficie e irregolarità dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito, VE), avente per oggetto « Rettifica al decreto n. -OMISSIS-. “Decadenza e accertamento debito domande PSR – DU 2007/2014 – 2015/2020 -OMISSIS-) ”», trasmesso alla Sig.ra -OMISSIS- con nota VE prot. n. -OMISSIS- del 15.01.2024;
di ogni altro preparatorio, preordinato, coordinato e, comunque, connesso e consequenziale atto o provvedimento amministrativo, anche implicito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. SI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra -OMISSIS- è titolare di un'impresa individuale operante nel settore dell'allevamento bovino e dello sfalcio dei terreni nella zona del Cadore.
In ragione dell’attività esercitata, la ditta -OMISSIS- ha presentato ad VE, per diverse annualità a partire dal 2008, domande di contributo nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e domande uniche (DU) per accedere agli aiuti comunitari destinati al settore agricolo.
Tali domande sono state regolarmente accolte dall'Agenzia e i relativi contributi erogati.
A seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Belluno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha contestato alla ricorrente, in sede penale, di aver richiesto e ottenuto contributi pubblici dichiarando indebitamente la conduzione di terreni di cui non avrebbe avuto titolarità né disponibilità.
L'originaria contestazione, quantificata in euro 52.841,49, è stata successivamente ridimensionata a euro 6.740,53.
Il Giudice penale ha derubricato i fatti nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. e, all'udienza del 24 gennaio 2024, ha dichiarato l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova.
Sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, VE ha avviato un procedimento amministrativo di recupero delle erogazioni pubbliche. Con verbale di contestazione del 29 gennaio 2021, la Guardia di Finanza ha formalizzato le irregolarità riscontrate. VE, dopo aver condotto verifiche amministrative del fascicolo aziendale, ha rilevato la mancanza di idoneo titolo di godimento per comprovare l'effettiva disponibilità dei terreni.
Seguiva la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, cui la ricorrente rispondeva con osservazioni scritte.
Con decreto n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022, VE decretava la decadenza della ditta -OMISSIS- dai benefici ottenuti per un importo complessivo di euro 434.922,67, di cui euro 351.815,22 quali irregolarità e sanzioni per scostamenti superficiari, ed euro 83.107,45 a titolo di sanzione triennale. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale (giudizio n. -OMISSIS- R.G.), che, con sentenza n. -OMISSIS-, ne ha rigettato l'impugnazione. Tale decisione è attualmente sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato (appello n. -OMISSIS- R.G.).
Per i medesimi fatti, la Procura regionale presso la Corte dei Conti di Bolzano ha citato la -OMISSIS- per la condanna al pagamento della somma di euro 189.910,85 in favore di VE. La Corte dei Conti, con sentenza-ordinanza n. -OMISSIS-, ha rimesso il procedimento a nuovo ruolo disponendo che VE fornisse dettagliati elementi in ordine alle superfici dichiarate, a quelle non eleggibili, agli scostamenti, agli aiuti residui e all'effettivo superamento delle soglie di irregolarità.
A seguito di tale sollecitazione, VE ha adottato il decreto n. -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio, con il quale ha operato la "rettifica" del decreto n. -OMISSIS-, riducendo l'importo contestato a euro 429.576,21, di cui euro 346.468,78 a titolo di irregolarità e sanzioni, ed euro 83.107,43 a titolo di sanzione triennale. L'Agenzia ha giustificato l'intervento sulla base di "ulteriori e successive verifiche" che hanno fatto emergere errori materiali di calcolo relativi alle domande PSR - Misura M10/1/4 per le annualità 2016, 2017 e 2018.
Con il ricorso in esame, la -OMISSIS- ha impugnato tale decreto, facendo valere le seguenti censure:
il decreto -OMISSIS- è stato illegittimamente presentato come semplice rettifica, mentre costituisce un nuovo esercizio del potere amministrativo;
l’Amministrazione ha imposto una restituzione senza rinnovare la decadenza che ne costituisce il necessario presupposto;
il procedimento è stato avviato senza comunicazione preventiva, in violazione delle garanzie participative;
la decisione risulta immotivata, perché non chiarisce criteri, superfici, scostamenti e verifiche svolte;
VE ha valutato in modo errato la disponibilità titolata dei terreni, ignorando norme applicabili e prove documentali;
è stata applicata la clausola antielusiva europea senza prova di condotte artificiose né di mancato raggiungimento degli obiettivi;
le sanzioni per sovradichiarazione sono state comminate senza indicare in modo puntuale superfici dichiarate, ammissibili o secluse;
l’istruttoria è stata carente perché fondata sulle sole risultanze incomplete della Guardia di Finanza e senza verifiche autonome di VE;
l’azione amministrativa è contraddittoria perché le domande prima erano state ammesse, poi ritenute prive della documentazione necessaria;
VE avrebbe esercitato il potere oltre i termini previsti e gli obblighi restitutori risulterebbero in larga parte prescritti;
le sanzioni sono prive di un chiaro fondamento normativo e basate su un decreto ormai superato dal nuovo provvedimento.
VE si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e instando per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 73 c.p.a., con le quali ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, anche alla luce degli sviluppi processuali verificatisi nel parallelo giudizio di appello, ove il Consiglio di Stato ha disposto integrazioni istruttorie ad VE e successivamente si è pronunciato con sentenza n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2025.
All'udienza pubblica del 12.02.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente vagliarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da VE, secondo cui il gravame sarebbe inammissibile in quanto rivolto avverso un provvedimento di mera rettifica favorevole alla ricorrente, che riduce l'importo del debito originariamente contestato, e in quanto i presupposti sostanziali della decadenza dai contributi sarebbero ormai coperti da giudicato.
L'eccezione merita accoglimento.
Occorre premettere che con la sentenza n. -OMISSIS- sopra richiamata, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Sig.ra -OMISSIS- confermando la piena legittimità del decreto VE n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022. Con tale pronuncia è stato accertato, con efficacia di giudicato, che la ricorrente non disponeva di idoneo titolo di conduzione per gran parte dei fondi oggetto delle domande di contributo, e che VE aveva legittimamente disposto la decadenza dai benefici percepiti nelle annualità 2007/2014 e 2015/2020.
Il decreto n. -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio, si inserisce in questo contesto. Come chiarito dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato al paragrafo 22, tale provvedimento “ si è invero limitato a dare atto di alcuni errori materiali compiuti nella quantificazione delle somme erogate nel corso degli anni (…), richiamando, e implicitamente confermando, per il resto, tutta l'istruttoria già effettuata ai fini dell'adozione del decreto n. -OMISSIS-; in particolare quella finalizzata ad accertare l'assenza del titolo di conduzione per i fondi inseriti nelle domande di aiuto. La nuova istruttoria, quindi, si è limitata al ricalcolo delle somme indebitamente erogate, soggette a restituzione e, coerentemente, il nuovo provvedimento si è limitato a disporre la "rettifica" del decreto n. -OMISSIS- ”.
Il Consiglio di Stato ha quindi accertato che il decreto n. -OMISSIS- non ha natura di atto di autotutela o di riesame del precedente provvedimento, ma costituisce una mera rettifica di errori materiali di calcolo, che non ha inciso sui presupposti sostanziali della decadenza. La sentenza del Consiglio di Stato ha anche precisato, respingendo l'assunto dell'appellante, che “l'efficacia del decreto VE n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 non può ritenersi essere venuta meno per effetto del decreto n. -OMISSIS-”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'interesse a ricorrere presuppone l'esistenza di una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del ricorrente. Nel caso di specie, il decreto impugnato ha operato una riduzione dell'importo contestato (da euro 434.922,67 a euro 429.576,21), risultando quindi favorevole alla ricorrente sotto il profilo quantitativo.
La ricorrente sostiene di avere comunque interesse all'impugnazione in quanto contesta radicalmente la legittimità della decadenza dai contributi. Tuttavia, tale contestazione investe i presupposti sostanziali dell'accertamento del debito, ossia la mancanza del titolo di conduzione dei terreni e la conseguente decadenza dai benefici, presupposti che sono stati accertati con il decreto n. -OMISSIS- e la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, ormai passata in giudicato.
Il decreto n. -OMISSIS-, limitandosi a rettificare errori materiali di calcolo senza modificare i presupposti sostanziali dell'accertamento, non può essere utilmente impugnato per contestare la legittimità della decadenza dai contributi, ormai coperta da giudicato. Le censure articolate dalla ricorrente, infatti, non attengono specificamente agli errori materiali corretti dal decreto impugnato (che hanno riguardato esclusivamente il ricalcolo delle somme relative alle domande PSR - Misura M10/1/4 per le annualità 2016, 2017 e 2018), ma investono nuovamente i presupposti sostanziali dell'accertamento (assenza del titolo di conduzione, legittimità dell'istruttoria, applicazione della normativa di settore, regime delle sanzioni), già definitivamente accertati dal giudicato formatosi sul decreto n. -OMISSIS-.
L'eventuale accoglimento del presente ricorso determinerebbe l'annullamento di un provvedimento favorevole alla ricorrente (che ha ridotto il suo debito di oltre 5.000 euro), senza che ciò comporti alcuna utilità concreta, stante il giudicato formatosi sul decreto n. -OMISSIS- che ha accertato la legittimità della decadenza e del debito in misura superiore a quella oggi contestata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore di VE delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
SI AM, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AM | Ida IO |
IL SEGRETARIO