Art. 5.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.
Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potra' servire anche di societa' in esso inquadrate.
Alla spesa relativa si provvedera' con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.
Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potra' servire anche di societa' in esso inquadrate.
Alla spesa relativa si provvedera' con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.