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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1486/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29384202500004600001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.8.2025 Ricorrente_1 srl adiva questa Corte proponendo opposizione al pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, promosso dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione n. 29384202500004601001, notificato a mezzo pec il 04.06.2025, relativamente al mancato pagamento di numerose cartelle, aventi ad oggetto tributi vari, lamentando il mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73, la conseguente violazione del procedimento di riscossione e la mancata notifica degli atti prodromici, anche di competenza degli Enti Impositori. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, la dichiarazione di insussistenza del credito dell'AdER, l'intervenuta prescrizione, lo svincolo delle somme, nonché la dichiarazione di illegittimità dell'avviata esecuzione.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato come avverso il medesimo pignoramento era già stato proposto altro ricorso iscritto al n. 4878/25 RG, definito con sentenza di rigetto n. 9417/25 depositata in data
11.11.2025.
Ciò posto nel merito si osserva quanto segue.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a fronte dell'invalida notifica dell'atto "presupposto", il contribuente può trovare tutela di fronte al giudice tributario anche nello stadio procedimentale espropriativo perché la giurisdizione del giudice tributario include anche la controversia relativa all'opposizione all'esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. In particolare le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 secondo periodo;
art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario ( art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario ( art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2) [cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
5.6.2017 n. 13913].
Nella specie non la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottostanti il pignoramento e quindi sussiste la giurisdizione della Corte adita, ma non con riferimento all'avviso di addebito
59320170002078629000 inerente crediti iscritti a ruolo da ente previdenziale.
Nel merito il ricorso è infondato.
ADER ha comprovato la regolare notifica delle cartelle sottese al pignoramento, nonché di diversi atti interruttivi.
In particolare: 1) cartella n. 29320130051279855 000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data 21.05.2014. In data 28.08.2024 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320249027859923 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRPEF 2010, con prescrizione decennale;
2) cartella n. 29320140033780874 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 10.11.2014. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto IVA 2010, con prescrizione decennale;
3) cartella n. 29320140039066009
000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data 30.04.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data
04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IRAP 2011, con prescrizione decennale;
4) cartella n. 29320150013866224 000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data
11.09.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2011, con prescrizione decennale;
5) cartella n. 29320150035077807 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 18.12.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2011, con prescrizione decennale;
6) cartella n.
29320150044366782 000 è stata notificata, tramite pec, in data 19.11.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP 2012, con prescrizione decennale;
7) cartella n. 29320150056027972 000 è stata notificata, tramite pec, in data 04.02.2016. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data
04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2012, con prescrizione decennale;
8) cartella n. 29320160009886918 000 è stata notificata, tramite pec, in data 21.03.2016. In data
24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2012, con prescrizione decennale;
9) cartella n. 29320160068390685 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 29.11.2016. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2013, con prescrizione decennale;
10) cartella n.
29320160073591716 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 19.01.2017. In data
12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2014, con prescrizione decennale;
11) cartella n. 29320160073591817 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 19.01.2017. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP 2013, con prescrizione decennale;
12) cartella n. 29320170017179515 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 05.04.2017. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec.
In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2013, con prescrizione decennale;
13) cartella n. 29320200059936614 000 è stata notificata, per irreperibilità assoluta, in data 13.01.2022. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES 2016, con prescrizione decennale;
14) cartella n. 29320210012998883 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 13.07.2022. In data 01.06.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320239007617880 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2016, con prescrizione decennale;
15) cartella n. 293202160068023448 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 16.11.2022. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2019, con prescrizione decennale;
16) cartella n. 29320220019992163 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 02.02.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2017, con prescrizione decennale;
17) cartella n.
29320220069249112 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 13.12.2022. In data
24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2018, con prescrizione decennale;
18) cartella n. 29320220071821770 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 16.01.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2018, con prescrizione decennale;
19) cartella n. 29320230009540360 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 20.04.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2020, con prescrizione decennale;
20) cartella n. 29320230051142904 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 14.07.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2019, con prescrizione decennale;
21) cartella n. 29320230051778233 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 26.07.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2021, con prescrizione decennale;
22) cartella n. 29320230073335128 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 26.01.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2019, con prescrizione decennale.23) cartella n.
29320240006922288 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 12.03.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA ANNO 2020, con prescrizione decennale. 24) cartella n. 29320240010789169 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 02.04.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP ANNO 2020, con prescrizione decennale 25) cartella n. 29320240061217615 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 25.07.2024. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO
ANNUALE CAMERALE 2020, con prescrizione decennale 26) cartella n. 29320240069737627 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 22.10.2024. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2021, con prescrizione decennale 27) avviso di accertamento n. 89320016228949000 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001; 28) avviso di accertamento n. 89320016233090006 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data
01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838
000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865
000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001 29) avviso di accertamento n. 89320016331250007 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019, per come sarà dimostrato dall'Ente Impositore chiamato in giudizio. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001 30) avviso di accertamento n. 89320016456309000 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
Evidente che non essere state impugnate né le cartelle né gli avvisi di accertamento le pretese azionate sono orami cristallizzate.
In relazione alle intimazioni notificate si rileva che anche queste non risultano essere stato oggetto di impugnazione.
Sul punto la Corte ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla
Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che non solo eventuali vizi attinenti alle cartelle non possono essere fatti valere in questa sede, ma anche che nessuna prescrizione è maturata alla data di notifica del preavviso impugnato.
In relazione alle ulteriori eccezioni si rileva che : nessun difetto di motivazione è ravvisabile, essendo chiara la pretesa azionata;
nessun onere di allegazione di cartelle/accertamenti e intimazioni già notificati alla ricorrente sussisteva;
nessuna eccezione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi può essere sollevata in questa sede atteso che le stesse sono proprie della formazione delle cartelle che non risultano impugnate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare riferimento alla omessa notifica delle cartelle e di ulteriori atti) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 6000.00, somma da ripartire in misura uguale in favore di ciascun resistente.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 1000.00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'avviso di addebito 59320170002078629000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle
Entrate e ADER, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
4. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE e ADER ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3000.00 in favore di ciascuna parte;
5. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 1000.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026 Il giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
IL PRESIDENTE
(dott. Flavio Rampello)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4877/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29384202500004600001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.8.2025 Ricorrente_1 srl adiva questa Corte proponendo opposizione al pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, promosso dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione n. 29384202500004601001, notificato a mezzo pec il 04.06.2025, relativamente al mancato pagamento di numerose cartelle, aventi ad oggetto tributi vari, lamentando il mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73, la conseguente violazione del procedimento di riscossione e la mancata notifica degli atti prodromici, anche di competenza degli Enti Impositori. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, la dichiarazione di insussistenza del credito dell'AdER, l'intervenuta prescrizione, lo svincolo delle somme, nonché la dichiarazione di illegittimità dell'avviata esecuzione.
Si costituiva per il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato come avverso il medesimo pignoramento era già stato proposto altro ricorso iscritto al n. 4878/25 RG, definito con sentenza di rigetto n. 9417/25 depositata in data
11.11.2025.
Ciò posto nel merito si osserva quanto segue.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a fronte dell'invalida notifica dell'atto "presupposto", il contribuente può trovare tutela di fronte al giudice tributario anche nello stadio procedimentale espropriativo perché la giurisdizione del giudice tributario include anche la controversia relativa all'opposizione all'esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. In particolare le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 secondo periodo;
art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario ( art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario ( art. 9 c.p.c., comma 2); le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2) [cfr. Cass. Civ. Sez. Un.
5.6.2017 n. 13913].
Nella specie non la ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle sottostanti il pignoramento e quindi sussiste la giurisdizione della Corte adita, ma non con riferimento all'avviso di addebito
59320170002078629000 inerente crediti iscritti a ruolo da ente previdenziale.
Nel merito il ricorso è infondato.
ADER ha comprovato la regolare notifica delle cartelle sottese al pignoramento, nonché di diversi atti interruttivi.
In particolare: 1) cartella n. 29320130051279855 000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data 21.05.2014. In data 28.08.2024 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320249027859923 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRPEF 2010, con prescrizione decennale;
2) cartella n. 29320140033780874 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 10.11.2014. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto IVA 2010, con prescrizione decennale;
3) cartella n. 29320140039066009
000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data 30.04.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data
04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRPEF e IRAP 2011, con prescrizione decennale;
4) cartella n. 29320150013866224 000 è stata notificata, con consegna a soggetti autorizzati, in data
11.09.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2011, con prescrizione decennale;
5) cartella n. 29320150035077807 000 è stata notificata, con consegna in mani proprie, in data 18.12.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2011, con prescrizione decennale;
6) cartella n.
29320150044366782 000 è stata notificata, tramite pec, in data 19.11.2015. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP 2012, con prescrizione decennale;
7) cartella n. 29320150056027972 000 è stata notificata, tramite pec, in data 04.02.2016. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data
04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2012, con prescrizione decennale;
8) cartella n. 29320160009886918 000 è stata notificata, tramite pec, in data 21.03.2016. In data
24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2012, con prescrizione decennale;
9) cartella n. 29320160068390685 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 29.11.2016. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2013, con prescrizione decennale;
10) cartella n.
29320160073591716 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 19.01.2017. In data
12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2014, con prescrizione decennale;
11) cartella n. 29320160073591817 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 19.01.2017. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP 2013, con prescrizione decennale;
12) cartella n. 29320170017179515 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 05.04.2017. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec.
In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES e IVA 2013, con prescrizione decennale;
13) cartella n. 29320200059936614 000 è stata notificata, per irreperibilità assoluta, in data 13.01.2022. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRES 2016, con prescrizione decennale;
14) cartella n. 29320210012998883 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 13.07.2022. In data 01.06.2023 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320239007617880 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2016, con prescrizione decennale;
15) cartella n. 293202160068023448 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 16.11.2022. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2019, con prescrizione decennale;
16) cartella n. 29320220019992163 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 02.02.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2017, con prescrizione decennale;
17) cartella n.
29320220069249112 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 13.12.2022. In data
24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2018, con prescrizione decennale;
18) cartella n. 29320220071821770 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 16.01.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE
CAMERALE 2018, con prescrizione decennale;
19) cartella n. 29320230009540360 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 20.04.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2020, con prescrizione decennale;
20) cartella n. 29320230051142904 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 14.07.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2019, con prescrizione decennale;
21) cartella n. 29320230051778233 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 26.07.2023. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA 2021, con prescrizione decennale;
22) cartella n. 29320230073335128 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 26.01.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2019, con prescrizione decennale.23) cartella n.
29320240006922288 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 12.03.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IVA ANNO 2020, con prescrizione decennale. 24) cartella n. 29320240010789169 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 02.04.2024. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec.
Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto IRAP ANNO 2020, con prescrizione decennale 25) cartella n. 29320240061217615 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 25.07.2024. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001. La cartella ha ad oggetto DIRITTO
ANNUALE CAMERALE 2020, con prescrizione decennale 26) cartella n. 29320240069737627 000 è stata notificata, con consegna tramite pec, in data 22.10.2024. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
La cartella ha ad oggetto DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2021, con prescrizione decennale 27) avviso di accertamento n. 89320016228949000 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n.
29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001; 28) avviso di accertamento n. 89320016233090006 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data
01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838
000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865
000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn.
29384202500004600001 e 29384202500004601001 29) avviso di accertamento n. 89320016331250007 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019, per come sarà dimostrato dall'Ente Impositore chiamato in giudizio. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e
29384202500004601001 30) avviso di accertamento n. 89320016456309000 000 è stato notificato, con consegna in mani proprie, in data 01.10.2019. In data 12.12.2022 è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229019078838 000, tramite pec. In data 24.04.2025 è stato notificato avviso di intimazione n. 29320259013915865 000, tramite pec. Infine, in data 04.06.2025 sono stati notificati gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202500004600001 e 29384202500004601001.
Evidente che non essere state impugnate né le cartelle né gli avvisi di accertamento le pretese azionate sono orami cristallizzate.
In relazione alle intimazioni notificate si rileva che anche queste non risultano essere stato oggetto di impugnazione.
Sul punto la Corte ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla
Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ne segue che non solo eventuali vizi attinenti alle cartelle non possono essere fatti valere in questa sede, ma anche che nessuna prescrizione è maturata alla data di notifica del preavviso impugnato.
In relazione alle ulteriori eccezioni si rileva che : nessun difetto di motivazione è ravvisabile, essendo chiara la pretesa azionata;
nessun onere di allegazione di cartelle/accertamenti e intimazioni già notificati alla ricorrente sussisteva;
nessuna eccezione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi può essere sollevata in questa sede atteso che le stesse sono proprie della formazione delle cartelle che non risultano impugnate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare riferimento alla omessa notifica delle cartelle e di ulteriori atti) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 6000.00, somma da ripartire in misura uguale in favore di ciascun resistente.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 1000.00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 srl contro Agenzia delle Entrate e Agenzia
Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'avviso di addebito 59320170002078629000;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle
Entrate e ADER, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 6000.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
4. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE e ADER ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 3000.00 in favore di ciascuna parte;
5. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 1000.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 17.02.2026 Il giudice rel.
(dott. Giorgio Marino)
IL PRESIDENTE
(dott. Flavio Rampello)