Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1486
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73 e violazione del procedimento di riscossione

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile autonomamente e la sua mancata impugnazione comporta la cristallizzazione del credito. Le cartelle sottostanti non sono state impugnate, quindi i vizi relativi non possono essere fatti valere in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che l'eccezione di prescrizione debba essere fatta valere impugnando l'avviso di intimazione, pena la preclusione in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento. La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione del credito e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori.

  • Rigettato
    Insussistenza del credito

    La Corte rileva che le cartelle sottostanti il pignoramento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate, pertanto le pretese azionate sono cristallizzate. L'intimazione di pagamento non è stata impugnata, quindi il credito è consolidato.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per avviso di addebito

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'avviso di addebito n. 59320170002078629000, inerente crediti iscritti a ruolo da ente previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1486
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1486
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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