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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- dott. Salvatore Guzzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 229/2019 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Arianna Aiello (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo sito in Taranto (TA) alla Via Polibio n. 45
appellante
e
(c.f. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lo Franco (c.f.:
elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo C.F._3
sito in Pisticci (MT), alla via Umbria n. 76 - Marconia;
appellata
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 233/2019 emessa del Tribunale di Matera e pubblicata il
12/03/2019
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai sensi di legge ed iscritto a ruolo al n. R.G. 2063/2027, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Matera, la al fine di accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine al verificarsi del sinistro subito dall'appellante in data 15 settembre 2013, e per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di euro 89.053,34 a titolo di risarcimento danni in conseguenza del sinistro occorso - comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche dalla stessa sostenute - ovvero di quello maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In particolare, l'attrice sosteneva che:
in data 15 settembre 2013 alle ore 10.00 circa, in qualità di ospite della struttura per un soggiorno di Controparte_1
vacanza, cadeva rovinosamente in una fontana ornamentale costruita a filo pavimentazione sita di fronte alla reception del citato hotel;
l'incidente si verificava in quanto la fontana a filo pavimentazione non era in funzione e quindi non presentando giochi di luce, l'acqua che la riempiva creava una superficie statica, mimetica ed uniforme rispetto alla pavimentazione attigua;
le condizioni meteo erano di assenza di vento e sole tali per cui, illuminando uniformemente la zona, impedivano alla signora una Pt_1
visibilità idonea ad evitare l'insidia data dalla presenza della fontana la quale, non essendo stata segnalata dall'odierno convenuto/custode della struttura, non poteva essere in alcun modo evitata dall'appellante;
a seguito della caduta, veniva immediatamente soccorsa dal personale sanitario e, in seguito ad accertamenti, le veniva diagnosticata la frattura completa e scomposta al corpo del calcagno destro, eseguito bendaggio
2 per le prime cure e prescrizione di immediato ricovero presso una struttura specializzata;
veniva perciò ricoverata presso la divisione di Ortopedia dell'O.C. di
Grottaglie (TA) dove veniva sottoposta a diversi interventi chirurgici;
da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, pari al 18%, come indicati dalla relazione medico-legale del dott. ; Persona_1
con raccomandata del 14.10.2013, l'odierna appellante chiedeva perciò alla società convenuta l'integrale Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia;
parte convenuta, per il tramite della propria compagnia assicurativa, la convocava a visita presso il proprio medico fiduciario la Parte_2
e all'esito offriva, a tacitazione della pretesa risarcitoria per le Pt_1
lesioni subite ed a saldo e stralcio, la somma di euro 20.000,00 che veniva rifiutata dalla danneggiata perché ritenuta irrisoria ed inadeguata rispetto alle lesioni patite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la
[...]
impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte Controparte_1
attrice e deducendo che lo stato dei luoghi non rivelava la presenza di un insidia/trabocchetto e che pertanto il fatto dannoso della caduta della signora era ascrivibile in via esclusiva alla danneggiata, considerando anche la circostanza per cui il sinistro si era verificato di giorno, in una situazione perciò di piena visibilità. A supporto produceva documentazione fotografica riproduttiva dello stato dei luoghi.
All'esito dell'udienza del 12.03.2019 il Tribunale di Matera con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di parte attrice condannandolo al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, le ragioni della decisione si incentrano sul comportamento assorbente dell'odierna appellante ai fini della causazione del sinistro.
3 Con atto d'appello notificato il 23.09.2019 avverso detta pronuncia la Pt_1
ha proposto impugnazione chiedendone la riforma attesa l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. circa la ripartizione dell'onere probatorio relativo al nesso di causalità ed assumendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l'esclusiva responsabilità della nella causazione del danno. Pt_1
Con comparsa depositata in data 30.05.2019 si costituiva la società
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1
dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento depositato il 24.11.2019 la Corte dichiarava inammissibile le istanze istruttorie avanzate dall'ppellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il giudizio, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisone all'udienza del 3 dicembre 2024.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come già statuito dal giudice di prime cure, la domanda proposta va esaminata nel cono applicativo dell'art. 2051 c.c.
Il punctum dolens delle censure articolate dall'appellante attiene alla contestata della riconducibilità eziologica dell'evento lesivo in via esclusiva in capo alla stessa tenuto conto della circostanza per cui, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la caduta si verificava a causa dell'obiettiva difficoltà di percepire la pericolosità della fontana.
Ciò posto, ai fini della disamina della fattispecie concreta e delle ragioni di gravame occorre ripercorrere la cornice normativa di riferimento. Viene in rilievo, infatti, la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che delinea un modello semplificato di responsabilità aquiliana, volto a favorire le ragioni del soggetto danneggiato. Al riguardo, è oggi possibile far riferimento all'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, che ha in gran parte risolto i dubbi interpretativi sorti nella prassi.
4 Presupposto centrale della fattispecie è il rapporto di custodia intercorrente tra danneggiante e res. Tale rapporto custodiale non deve necessariamente rinvenire il proprio titolo in una fonte negoziale - come ad esempio in un contratto di deposito -, ma è sufficiente che si instauri su un piano meramente fattuale, nella forma di una materiale signoria sulla cosa. A siffatto rapporto il legislatore riconnette un regime di responsabilità particolarmente gravoso: l'ordinamento, infatti, presuppone che chi custodisce un bene si trovi rispetto ad esso in una posizione privilegiata, tale da consentirgli di governare i fattori di rischio associati alla res ed evitare, in linea di massima, la produzione di danni nella sfera di soggetti terzi. Trattasi, in sostanza, di una scelta di maggior responsabilizzazione del custode, non lontana dal noto brocardo “cujus commoda ejus et incommoda”.
A livello strutturale, la disposizione in commento delinea una forma di responsabilità oggettiva da posizione, nella quale non assume alcun rilievo la partecipazione psicologica del danneggiante. Quest'ultimo, pertanto, non andrà esente da responsabilità provando di aver agito diligentemente, e cioè di aver curato la manutenzione della cosa o di aver dotato la stessa di idonei dispositivi di sicurezza;
né deducendo l'imprevedibilità o l'inevitabilità del fatto, categorie queste di spiccata marca soggettivistica. L'unica difesa spendibile, in altri termini, involge l'interruzione del nesso causale: al presunto danneggiante è richiesta cioè la deduzione di un decorso eziologico del tutto autonomo da quello originatosi dal contatto con la res, nella forma del c.d. caso fortuito incidentale.
Tale decorso autonomo può anche identificarsi, come statuito dal primo giudice, nella stessa condotta del danneggiato. Può identificarsi, cioè, in un contegno del soggetto leso che non solo affianchi e rafforzi il decorso eziologico attivato dalla cosa in custodia (ipotesi, questa, cui risulterebbe applicabile il meccanismo di riduzione proporzionale del quantum debeatur delineato dall'art. 1227, co. 1 c.c.), ma che addirittura elida integralmente l'apporto causale della cosa, riducendo quest'ultima a mera occasione del danneggiamento. Su un piano pratico, è stato precisato che
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo 5 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass., S.U., 30/06/2022, n. 20943).
Ciò premesso in linea teorica, la dinamica del sinistro per cui è causa nonché la rappresentazione dello stato dei luoghi quale emerge dalle riproduzioni fotografiche in atti, induce a confermare la decisione del Tribunale di Matera.
Le imponenti dimensioni della fontana quali emergono dalle fotografie nonché la circostanza del verificarsi del sinistro di giorno e dunque in condizioni di piena visibilità inducono ad ascrivere al fatto esclusivo dell'appellante l'evento dannoso per cui è causa conformemente alla statuizione del primo giudice. E, pertanto, va esclusa la responsabilità della Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno, ovvero quale valore indeterminato ed applicando i minimi tariffari tenuto conto della bassa complessità della controversia (cfr. Cass. n. 10984/2021 secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
7
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- dott. Salvatore Guzzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 229/2019 R.G.A.C.
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Arianna Aiello (c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2
di quest'ultimo sito in Taranto (TA) alla Via Polibio n. 45
appellante
e
(c.f. ) - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lo Franco (c.f.:
elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo C.F._3
sito in Pisticci (MT), alla via Umbria n. 76 - Marconia;
appellata
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 233/2019 emessa del Tribunale di Matera e pubblicata il
12/03/2019
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai sensi di legge ed iscritto a ruolo al n. R.G. 2063/2027, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Matera, la al fine di accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità della società convenuta in ordine al verificarsi del sinistro subito dall'appellante in data 15 settembre 2013, e per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di euro 89.053,34 a titolo di risarcimento danni in conseguenza del sinistro occorso - comprensivi del danno biologico e morale, nonché delle spese mediche dalla stessa sostenute - ovvero di quello maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi e svalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In particolare, l'attrice sosteneva che:
in data 15 settembre 2013 alle ore 10.00 circa, in qualità di ospite della struttura per un soggiorno di Controparte_1
vacanza, cadeva rovinosamente in una fontana ornamentale costruita a filo pavimentazione sita di fronte alla reception del citato hotel;
l'incidente si verificava in quanto la fontana a filo pavimentazione non era in funzione e quindi non presentando giochi di luce, l'acqua che la riempiva creava una superficie statica, mimetica ed uniforme rispetto alla pavimentazione attigua;
le condizioni meteo erano di assenza di vento e sole tali per cui, illuminando uniformemente la zona, impedivano alla signora una Pt_1
visibilità idonea ad evitare l'insidia data dalla presenza della fontana la quale, non essendo stata segnalata dall'odierno convenuto/custode della struttura, non poteva essere in alcun modo evitata dall'appellante;
a seguito della caduta, veniva immediatamente soccorsa dal personale sanitario e, in seguito ad accertamenti, le veniva diagnosticata la frattura completa e scomposta al corpo del calcagno destro, eseguito bendaggio
2 per le prime cure e prescrizione di immediato ricovero presso una struttura specializzata;
veniva perciò ricoverata presso la divisione di Ortopedia dell'O.C. di
Grottaglie (TA) dove veniva sottoposta a diversi interventi chirurgici;
da dette lesioni residuavano esiti di carattere permanente, pari al 18%, come indicati dalla relazione medico-legale del dott. ; Persona_1
con raccomandata del 14.10.2013, l'odierna appellante chiedeva perciò alla società convenuta l'integrale Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo, dichiarandosi disponibile a definire transattivamente la controversia;
parte convenuta, per il tramite della propria compagnia assicurativa, la convocava a visita presso il proprio medico fiduciario la Parte_2
e all'esito offriva, a tacitazione della pretesa risarcitoria per le Pt_1
lesioni subite ed a saldo e stralcio, la somma di euro 20.000,00 che veniva rifiutata dalla danneggiata perché ritenuta irrisoria ed inadeguata rispetto alle lesioni patite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la
[...]
impugnando tutto quanto dedotto e sostenuto da parte Controparte_1
attrice e deducendo che lo stato dei luoghi non rivelava la presenza di un insidia/trabocchetto e che pertanto il fatto dannoso della caduta della signora era ascrivibile in via esclusiva alla danneggiata, considerando anche la circostanza per cui il sinistro si era verificato di giorno, in una situazione perciò di piena visibilità. A supporto produceva documentazione fotografica riproduttiva dello stato dei luoghi.
All'esito dell'udienza del 12.03.2019 il Tribunale di Matera con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di parte attrice condannandolo al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, le ragioni della decisione si incentrano sul comportamento assorbente dell'odierna appellante ai fini della causazione del sinistro.
3 Con atto d'appello notificato il 23.09.2019 avverso detta pronuncia la Pt_1
ha proposto impugnazione chiedendone la riforma attesa l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c. circa la ripartizione dell'onere probatorio relativo al nesso di causalità ed assumendo l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto l'esclusiva responsabilità della nella causazione del danno. Pt_1
Con comparsa depositata in data 30.05.2019 si costituiva la società
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello con condanna Controparte_1
dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento depositato il 24.11.2019 la Corte dichiarava inammissibile le istanze istruttorie avanzate dall'ppellante e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il giudizio, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisone all'udienza del 3 dicembre 2024.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come già statuito dal giudice di prime cure, la domanda proposta va esaminata nel cono applicativo dell'art. 2051 c.c.
Il punctum dolens delle censure articolate dall'appellante attiene alla contestata della riconducibilità eziologica dell'evento lesivo in via esclusiva in capo alla stessa tenuto conto della circostanza per cui, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la caduta si verificava a causa dell'obiettiva difficoltà di percepire la pericolosità della fontana.
Ciò posto, ai fini della disamina della fattispecie concreta e delle ragioni di gravame occorre ripercorrere la cornice normativa di riferimento. Viene in rilievo, infatti, la previsione di cui all'art. 2051 c.c. che delinea un modello semplificato di responsabilità aquiliana, volto a favorire le ragioni del soggetto danneggiato. Al riguardo, è oggi possibile far riferimento all'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione, che ha in gran parte risolto i dubbi interpretativi sorti nella prassi.
4 Presupposto centrale della fattispecie è il rapporto di custodia intercorrente tra danneggiante e res. Tale rapporto custodiale non deve necessariamente rinvenire il proprio titolo in una fonte negoziale - come ad esempio in un contratto di deposito -, ma è sufficiente che si instauri su un piano meramente fattuale, nella forma di una materiale signoria sulla cosa. A siffatto rapporto il legislatore riconnette un regime di responsabilità particolarmente gravoso: l'ordinamento, infatti, presuppone che chi custodisce un bene si trovi rispetto ad esso in una posizione privilegiata, tale da consentirgli di governare i fattori di rischio associati alla res ed evitare, in linea di massima, la produzione di danni nella sfera di soggetti terzi. Trattasi, in sostanza, di una scelta di maggior responsabilizzazione del custode, non lontana dal noto brocardo “cujus commoda ejus et incommoda”.
A livello strutturale, la disposizione in commento delinea una forma di responsabilità oggettiva da posizione, nella quale non assume alcun rilievo la partecipazione psicologica del danneggiante. Quest'ultimo, pertanto, non andrà esente da responsabilità provando di aver agito diligentemente, e cioè di aver curato la manutenzione della cosa o di aver dotato la stessa di idonei dispositivi di sicurezza;
né deducendo l'imprevedibilità o l'inevitabilità del fatto, categorie queste di spiccata marca soggettivistica. L'unica difesa spendibile, in altri termini, involge l'interruzione del nesso causale: al presunto danneggiante è richiesta cioè la deduzione di un decorso eziologico del tutto autonomo da quello originatosi dal contatto con la res, nella forma del c.d. caso fortuito incidentale.
Tale decorso autonomo può anche identificarsi, come statuito dal primo giudice, nella stessa condotta del danneggiato. Può identificarsi, cioè, in un contegno del soggetto leso che non solo affianchi e rafforzi il decorso eziologico attivato dalla cosa in custodia (ipotesi, questa, cui risulterebbe applicabile il meccanismo di riduzione proporzionale del quantum debeatur delineato dall'art. 1227, co. 1 c.c.), ma che addirittura elida integralmente l'apporto causale della cosa, riducendo quest'ultima a mera occasione del danneggiamento. Su un piano pratico, è stato precisato che
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo 5 causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass., S.U., 30/06/2022, n. 20943).
Ciò premesso in linea teorica, la dinamica del sinistro per cui è causa nonché la rappresentazione dello stato dei luoghi quale emerge dalle riproduzioni fotografiche in atti, induce a confermare la decisione del Tribunale di Matera.
Le imponenti dimensioni della fontana quali emergono dalle fotografie nonché la circostanza del verificarsi del sinistro di giorno e dunque in condizioni di piena visibilità inducono ad ascrivere al fatto esclusivo dell'appellante l'evento dannoso per cui è causa conformemente alla statuizione del primo giudice. E, pertanto, va esclusa la responsabilità della Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia quale determinato in forza della domanda proposta dall'appellante a titolo di risarcimento del danno, ovvero quale valore indeterminato ed applicando i minimi tariffari tenuto conto della bassa complessità della controversia (cfr. Cass. n. 10984/2021 secondo cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”).
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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