Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1404/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data da
[...]
Parte_1
[...] Parte_2
[...] [...]
Parte_3
,
[...] tutti rappresentati e difesi, per delega su fogli separati e depositati unitamente al ricorso dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo del Foro di Napoli e Luca Silvestri del Foro di L'Aquila con gli stessi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso il loro Studio e presso il loro domicilio digitale alle pec risultanti da
[...]
e Email_1 Email_2 ricorrenti contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi in virtù di procura speciale in calce al presente atto (allegata), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Monforte n. 15;
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 febbraio 2025, i ricorrenti come sopra identificati si sono rivolti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro e, citando in giudizio la società hanno formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“ individuale” operati dalla in danno dei CP_2 Controparte_1 ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della
[...] predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché, nei confronti di tutti i ricorrenti, al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento ai singoli crediti, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in Controparte_1 danno dei ricorrenti, con conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce, nella misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna a favore di tutti i ricorrenti al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna in favore di tutti i ricorrenti al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali ex art.1284, comma 1°, c.c. dall'illegittimo assorbimento dalla domanda al saldo, il tutto sempre con rivalutazione monetaria, la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Si è costituita la società resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa. All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. I ricorrenti, tutti dipendenti della convenuta società sono stati Controparte_1 assunti: in data 2.7.1993, Parte_1 Parte_1
in data 5.9.1990, , in data 4.7.1988,
[...] Persona_1 [...]
, in data 5.2.1990, in data 20.1.1992, Pt_4 Parte_3 Parte_3 in data 10.4.1990 e sono attualmente inquadrati, come da buste paga: e Parte_1
nel 6° livello;
Parte_1
SENO E nel 5° livello;
Parte_1 Pt_3
INNONE nel 4° livello;
gli stessi deducono che il superminimo individuale di cui hanno goduto fino a febbraio 2018 sia stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, stabiliva aumenti contrattuali ai dipendenti. La presente controversia affronta temi e questioni che sono già stati oggetto di precedenti pronunce rese da altri giudici di questa sezione e dalla sottoscritta. In particolare, condividendosene il ragionamento logico giuridico e le conclusioni alle quali è pervenuta, si ritiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, terzo comma, c.p.c., di fa proprie e, quindi, trascrivere le motivazioni della sentenza n. 1701/23 pronunciata dal Tribunale di Milano, dott. Giorgio Mariani:
“Non va innanzitutto condivisa l'eccezione di circa Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che i ricorrenti non avrebbero impugnato in parte qua l'accordo del 23 novembre 2017. I ricorrenti, invero, non contestano l'accordo. Di esso invero chiedono l'applicazione, contestando piuttosto la sua interpretazione (ed applicazione) da parte datoriale. I ricorrenti, cioè, si dolgono del fatto per cui vrebbe inteso Controparte_1 darne un'interpretazione del testo negoziale non conforme ai canoni di legge, con esiti economicamente distorti, avendo proceduto all'assorbimento del superminimo di cui i lavoratori godevano a fronte dell'aumento previsto sotto la voce ERS. A tali fini, quindi, il contenuto del ricorso deve ritenersi completo senza difetti di onere allegatorio o probatorio, come invece sostenuto da in Controparte_1 aggiunta a quello che si dirà nel § 3. 2. Il Tribunale è conscio della diversità di vedute espressa sul thema decidendum anche dalle corti locali. In particolare, il Tribunale rispettosamente dissente dalla pronunzia indicata da ndicata in memoria a p. 2: App. Milano 5 aprile Controparte_1
2023, n. 434, che ha concluso per la liceità dell'assorbimento dei superminimi qui discussi (doc. 45 fasc. ). Questo Tribunale ritiene, invece, di avallare CP_1
l'orientamento già espresso da questo stesso Tribunale (sent. n. 1098 del 20 maggio 2021, est. Saioni;
sent. n. 2330 del 13 ottobre 2022, est. ). Questi precedenti Per_2 hanno proceduto ad una coerente e convincente valutazione del c.d. uso aziendale.
Invero, non è stato contestato in causa che i ricorrenti abbiano fruito del trattamento economico denominato superminimo. Ognuno di loro, fin dalla assegnazione del superminimo, non ha mai subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento. Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando i ricorrenti, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si sono visti decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. A luglio 2018, quando ha Controparte_1 Parte erogato per la prima volta l sulla base all'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, i ricorrenti hanno constatato la decurtazione dal superminimo di un importo esattamente uguale alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo Parte dell 3. Risultano prodotte in causa, per tutti i ricorrenti, le buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno di loro, la titolarità del superminimo (docc. sub 1 e 1 bis fasc. ric.). Quanto alla pretesa insufficienza probatoria delle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di legittimità Cass., n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria. Il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore,
o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale. Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione. Nel caso di specie, è pacifico che il superminimo sia stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro e tacitamente accettato dai lavoratori, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo. In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi. Peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Al contrario, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (art. 2077 c.c.). Può invero considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte. Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788;
Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n. 14689). Grava certamente sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass.
3 dicembre 2015, n. 24643).
4. Il Tribunale ritiene che la documentazione di parte ricorrente prodotta in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo, ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo a partire dalla prima assegnazione. Tale circostanza dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere quindi sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento. Si è quindi in presenza di un uso aziendale, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, in quanto assume le caratteristiche di un obbligo unilaterale di carattere collettivo (Cass., 2 novembre 2021, n. 31204). E' pacifico che la convenuta, negli anni dedotti in causa e fino al 2017 (quindi per un significativo arco temporale) non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Si badi bene, tale condotta non ha riguardato, per quanto allegato e dedotto in causa, singoli rapporti di lavoro ma, al contrario, l'intera (vastissima) platea dei lavoratori. Per quanto emerge dagli atti di causa, tutte le posizioni individuali erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo, pur qualificato come assorbibile, non è mai stato assorbito dagli aumenti retributivi fino al 2017, quando la società ha assunto la condotta esattamente contraria. Si è trattato di una condotta generalizzata, che la stessa afferma essere stata Controparte_1 sempre (a ragion veduta) da lei reiterata (memoria, § 5.7), in quanto posta in essere in ogni occasione di rinnovo contrattuale, avendo essa quali destinatari tutti i dipendenti della società. Come è noto, la legge prevede espressamente, fra i canoni ermeneutici, che “Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, c.c.). Il “comportamento” rilevate dal punto di vista interpretativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può certo limitarsi alla condotta attiva, ben potendo rilevare anche quella omissiva, intesa come modo di condursi rispetto a scelte qualificanti il rapporto contrattale. E' vero tuttavia che, in altri precedenti di merito, è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto asseritamente di carattere incolore, non espressiva cioè di una nuova volontà di riconoscere una differente natura al superminimo. Tuttavia, oltre a quello che si è già detto sul silenzio significativo ex art. 1362 secondo comma, c.c., è stato giustamente osservato che tale argomento potrebbe, al più, rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non quando la condotta del datore di lavoro, lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia rivolta a disciplinare un'intera collettività di lavoratori. In tal caso, questa condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe alcun significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Dunque, una volta qualificata la condotta della società come uso aziendale, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo (anche in senso peggiorativo per i lavoratori: Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296). Di ciò non è traccia nel presente giudizio e sicuramente non si può valorizzare la sola Parte introduzione dell circostanza questa, invece, certamente neutrale, non essendovi alcun elemento nella contrattazione collettiva teso a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento”. La pronuncia va condivisa anche laddove si occupa del secondo tema sottoposto all'attenzione del giudicante:
“Quanto all per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata Pt_5 riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente. Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore. Come si evince dalle buste paga di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di Parte importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi». L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per Parte effetto della corresponsione dell proprio per la incomparabilità dei due emolumenti. Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all' che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è Pt_5 escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti, nonché nella determinazione del TFR. Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo” Più di recente, anche la Corte d'Appello locale ha ritenuto di rigettare le ragioni della società e confermare la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso dei lavoratori (Corte Appello Milano sent. n. 263/23). Numerose le pronunce di merito di primo e secondo grado che si sono pronunciate in senso favorevole alla tesi prospettata dai ricorrenti e che dagli stessi sono elencate e richiamate nelle prime sei pagine del ricorso. Per tutto quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto, dovendosi accertare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito il superminimo Controparte_1 individuale da febbraio 2018 e dovendosi quindi disporre la condanna della società a ricostituire il superminimo nella stessa misura goduta fino a gennaio 2018, oltre che a restituire le somme per l'effetto illegittimamente trattenute. I ricorrenti si sono riservati in separato giudizio la quantificazione del dovuto. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal Controparte_1 febbraio 2018;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 oltre interessi legali e rivalutazione;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Controparte_1 spese processuali a vantaggio dei Difensori distrattarî, liquidate in complessivi
€ 4000, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Milano 17 aprile 2025
Il giudice del lavoro Sara Manuela Moglia