Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19915 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Bucciero
APPELLANTE
E
( ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferraro
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti della Parte_1
, nella qualità indicata in epigrafe, avverso la sentenza n. 27626 /2023 Controparte_1
del Giudice di Pace di Napoli.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unici ed articolati motivi l'erronea liquidazione del danno (con riferimento al danno patrimoniale) e delle spese processuali (con riferimento alle spese vive) in suo favore da parte del primo giudice in modo difforme dalla notula depositata.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
A ben vedere tali costi sono da considerare non già un danno patrimoniale ma vere e proprie spese processuali. E di ciò appare consapevole la stessa difesa dell'appellante tanto è che con il secondo motivo si duole, per l'appunto, che tali costi – unitamente ad altri di cui alla notula, esibita – non siano stati riconosciuti dal primo giudice come spese vive.
In effetti il primo giudice ha riconosciuto in favore della originaria parte attrice come spese vive – poste a carico delle originarie parti convenute soccombenti – l'importo di
Euro 450,oo ivi comprese Euro 300,oo per espletata ctu.
Appare invece corretto quanto dedotto dall'appellante secondo cui in tali spese vive andavano ricomprese e riconosciute l'importo di Euro 300,oo (150 + 150) per relazione di parte e accompagnamento alle operazioni peritali (trattandosi di costi processuali in senso stretto e di entità congrua rispetto al valore della controversia) nonché le ulteriori voci indicate nella notula;
il tutto per complessive Euro 902,62.
In conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, la originaria parte convenuta va condannata a pagare, a titolo di spese vive, l'ulteriore importo di Euro 452,62 (902,62 –
450,oo) con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellatae e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla parte di gravame concretamente accolta..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti della , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_1
Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del
, avverso la sentenza n. 27626/2023 del Giudice Parte_2
di Pace di Napoli, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna la originaria parte convenuta ed attuale parte appellata al pagamento in favore della originaria parte attrice dell'ulteriore somma di Euro 452,62 Parte_1
a titolo di spese processuali vive con attribuzione all'avv. Massimo Bucciero;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessive Euro 700,oo (di cui Euro 600,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Massimo Bucciero.
Così deciso in Napoli lì 15 aprile 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco