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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 910/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso ( ) ed Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187
RICORRENTE contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;
rappresentata e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_1
-
[...] Controparte_2
di Rimini – ed elettivamente domiciliato
[...] CP_3 CP_4 presso la sede del predetto Ambito territoriale in Rimini, C.so d'Augusto n. 231 (PEC: Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto docente che ha prestato Parte_1 per più di 36 mesi attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
in qualità di docente in forza di più contratti a tempo Controparte_1 determinato su posti vacanti nell'organico di diritto (sino al 31/08) ex art. 4
1 comma 1 Legge n. 124/1999 e senza ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente presso l'IPSSAR “S. Savioli” di Riccione ed il Liceo
“A. Volta – F. Fellini” di Riccione nelle annualità scolastiche 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 , ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver intrattenuto con il molteplici e successivi contratti a Controparte_1 tempo determinato ritenuti illegittimi alla stregua della normativa nazionale e sovranazionale tanto per abuso nella reiterazione dei contratti a termine stipulati per esigenze non transitorie, bensì stabili, dell'Amministrazione quanto per la disparità di trattamento retributivo con i docenti assunti a tempo indeterminato, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno per CP_1 l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni scolastiche convenute deducendo, nel merito, la piena legittimità dei contratti stipulati con i ricorrenti, tenuto conto della speciale disciplina di cui alla Legge 124/1999 e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto, come pure al risarcimento del danno.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale il ricorso appare immeritevole di accoglimento alla luce delle considerazione espresse sul punto dalla recente sentenza n. 9049 del 06\04\2025 della Sezione Lavoro della Cassazione di cui di seguito si riportano alcuni significativi stralci : “ … Questa Corte, nel ricostruire il quadro normativo interno relativo al sistema di reclutamento del personale scolastico a partire dalla legge n. 124/1999(si vedano le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla n.22552 alla n. 22557), ha evidenziato le significative modifiche introdotte dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre a prevedere un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi (art. 1, comma 95 ss.), ha sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (art. 1, comma 105), ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell'offerta formativa, ha previsto l'efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, (art. 1, comma 113), ha inserito un limite nella reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (art. 1, comma 131). L'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015 ha in particolare previsto: "1. A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo amministrativo, tecnico e ausiliario
2 presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi". Tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 375, della legge n. 232/2016, il quale ha stabilito: "375. L'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1 settembre 2016", è stata abrogata dall'art. 4 bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. A fronte dell'abrogazione del termine massimo di 36 mesi anche non continuativi per la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, inizialmente riferita ai contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1 settembre 2016, il limite di durata complessiva di 36 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il singolo docente non può dunque essere esteso ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nella vigenza della legge n. 107/2015. 7. Né può trovare applicazione il termine di durata massima previsto dalle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato nel settore privato. Dall'art. 1 del D.L. n. 134/2009, convertito con legge n. 167 del 2009e dall'art. 9, comma 18,del D.L. n. 70/2011, già nel 2016 questa Corte aveva già tratto elementi che confortavano l'interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SS.UU. n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica (si vedano le citate sentenze del 18 ottobre 2016). Si è infatti chiarito che l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA era comunque evincibile dall'intera disciplina di settore, indipendentemente dai suddetti interventi riformatori, dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA…Analoghe considerazioni valgono dunque per l' inapplicabilità del D.Lgs. n. 81/2015, che ha abrogato il D.Lgs. n. 368/2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti e il personale ATA…Questa Corte ai fini della configurabilità dell'abuso rilevante sul piano del diritto UE, e dunque del diritto interno, nella stipulazione di contratti a tempo determinato con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, nelle citate sentenze del 18 ottobre 2016 ha valorizzato la cadenza triennale dei concorsi pubblici, prevista dall'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U. D.Lgs. n. 297/1994. Tali principi sono tuttora validi in base alle disposizioni vigenti, nel senso che è configurabile un abuso nella reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n.
3 107/2015, qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall'art. 400delD.Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 1, comma 113, della stessa legge n. 107/2015, o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall'immissione in ruolo). L'art. 1, comma 113, della legge n. 107/2015 ha infatti modificato il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del D.Lgs. n. 297/1994prevedendo: "I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio". La cadenza triennale dei concorsi è stata ritenuta misura adeguata rispetto alla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13,
e altri…”. Per_1
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , si compensano integralmente fra le parti attesa la novità del pronunciamento della corte di legittimità .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 22\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le amministrazioni scolastiche Controparte_1 periferiche convenute :
1) Rigetta il ricorso .
2) Spese processuali interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 18\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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