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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/08/2025, n. 7642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7642 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott.ssa Ivana SASSI – Giudice rel -
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16618 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv.tio Paolo Parente, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Daniele nr 47 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv.to Pasquale Corrado presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli alla via Card. Paolo Burali di Arezzo nr 9, come da procura alle liti in atti RESISTENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva Parte_1
azione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio con in data 19.06.2001 Controparte_1
a EL (CE), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2001, numero 6, parte 1;
-che dalla loro unione coniugale sono nati 3 figli, in data Per_1
30.10.2001, in data 16.12.2002 e in data 10.05.2006; Per_2 Per_3
-che con sentenza nr 5919 del 22 aprile 2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al primo, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di versare un contributo al mantenimento sia della moglie (euro 600,00 mensili) che dei figli (euro
1.200,00 mensili), oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie;
- che atteso il peggioramento della sua condizione economica ed il miglioramento di quella della resistente, andava revocato l'assegno di mantenimento di cui in favore della predetta, e ridotto quello previsto per la prole, rappresentando in particolare che la figlia maggiorenne era diventata economicamente autosufficiente.
Si costituiva la resistente, invocando il rigetto delle domande avanzate dalla controparte, rappresentando il marcato e perseverato disinteresse del ricorrente verso i figli, per i quali da diverso tempo ormai non versava il contributo al mantenimento, senza alcuna partecipazione materiale alle spese straordinarie né affettiva e morale alla vita dei ragazzi, tanto da subire il procedimento penale per violazione dell'art 570 cp e l'espropriazione immobiliare meglio specificata in atti. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca, sostenendo la non autosufficienza di nessuno dei figli, per i quali spiegava in via riconvenzionale richiesta di aumento del contributo oltre che di assegno divorzile per sé. All'esito dell'udienza presidenziale del
23.09.2020, alcun provvedimento urgente di carattere diverso dalla disciplina in corso veniva assunto dal Tribunale, che dopo aver raccolto le prove testimoniali all'udienza del 3.02.2022 ed autorizzato le parti all'acquisizione della documentazione fiscale dell'altro, emanava sentenza parziale sullo status in data 17.07.2023 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disponendo contestualmente indagini patrimoniali a mezzo della GdF sulle parti in lite. Soltanto il 2.07.2024 veniva depositata corposa relazione della GdF avente ad oggetto le indagini patrimoniali svolte sulle parti e in data 3.10.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
• Sulle domande di riduzione/aumento del mantenimento per i tre figli della coppia. Va innanzitutto precisato che nelle more del giudizio anche l'ultimo figlio della coppia, nato il [...], è diventato maggiorenne, per cui Per_3
alcuna statuizione verrà assunta sull'affido del predetto.
Pertanto, questo Tribunale è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni per una conferma o per un aumento del contributo assegnato al genitore non collocatario per la prole, ormai tutta maggiorenne ( ha 23 anni, Per_1
ha 22 anni e ha 19 anni). Per_2 Per_3
Sul punto, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio, in virtù della quale “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, si osserva che la resistente ha dedotto la non autosufficienza economica dei figli, il terzo dei quali ha da poco raggiunto la maggiore età. Il ricorrente ha diversamente assunto nel corso del giudizio che non solo la figlia ma anche la secondogenita Per_1 Per_2
svolgerebbe l'attività di hostess/ragazza immagine per un'agenzia. In realtà nulla ha documentato sul punto, né la prova orale raccolta ha consegnato al Tribunale la relativa dimostrazione, avendo i testi della parte fatto generico riferimento ad alcune foto delle ragazze che sarebbero state viste dai testi, senza specificare alcunchè, non potendosi pertanto ricondurre la circostanza, genericamente riportata, ad un'attività lavorativa svolta dalle giovani. Pertanto, valutata la ancora giovane età dei tre figli della coppia, oggi di 23,22,e 19 anni, deve presumersi che ancora non abbiano avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, essi possano considerarsi già colposamente inerti rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Va riconosciuto, pertanto, l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, considerata altresì l'assenza di frequentazione padre-figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Ebbene, considerate le esigenze di vita dei figli, ormai adulti, rilevato che la situazione reddituale delle parti risulta invariata rispetto a quella descritta nell'ordinanza presidenziale, che la ricorrente si è dichiarata casalinga e risulta dagli atti che non abbia un'occupazione, a differenza del coniuge che svolge – sia pure in modo saltuario ed “in nero” – attività varie in campo edilizio, come muratore o carpentiere, rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione reddituale ed il resistente non ha allegato dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, pare adeguato quantificare l'assegno nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale.
Quanto alle risorse economiche delle parti, lo stesso ricorrente, che all'epoca della sentenza separativa, oltre ad essere titolare di attività commerciali quali il supermercato “Lupin” di EL, ha riconosciuto di essere titolare di alcuni immobili (due locali commerciali, due appartamenti e due terreni), da cui percepirebbe la rendita mensile di euro 2.000,00, producendo una sola dichiarazione dei redditi e dichiarando di non essere titolare di rapporti bancari, è risultato, a seguito dell'accertamento a mezzo GdF:
- essere proprietario di ben 32 immobili (18 fabbricati e 14 terreni), di cui 6 formalmente locati per canoni annuali complessivi di euro 32.120,00, tanto da essere titolare dal 17.01.2020 di una ditta individuale avente ad oggetto la locazione di immobili propri con fatture emesse per il solo 2023 per euro
36.000 circa;
- essere altresì lavoratore dipendente part time della Arredamenti industriali srl con redditi dichiarati per l'anno 2023 di euro 19.415,38;
- essere diventato amministratore unico della Arredamenti Industriali srl dal
2.10.2023;
- essere diventato socio al 70% della Arredamenti Industriali srl dl 13.02.2024;
- essere socio e amministratore unico di altre 3 srl meglio indicate in atti;
- essere titolare di n. 10 rapporti finanziari, meglio indicati in atti,
- aver dichiarato redditi complessivi per l'anno 2020 pari ad euro 26.878,00, per l'anno 2021 pari ad euro 48.015,00, per l'anno 2022 pari ad euro
42.353,00 e per l'anno 2023, per il solo lavoro dipendente, pari ad euro
19.415,38. La resistente è risultata titolare di 5 immobili, di nr 10 rapporti finanziari meglio indicati in atti, essere impiegata part time per Caseificio La Nuova
Casearia srl, con redditi dichiarati, per gli anni successivi alla pronuncia separativa, per il 2020 pari ad euro 6.179,03, per il 2021 pari ad euro 6.592,60, per il 2022 pari ad euro 7.026,78, per il 2023 pari ad euro 2.541,96, ed è stata titolare di reddito di cittadinanza per importo mensile di circa 700,00 euro dal
2019 al 2023.
Ciò detto, considerato anche l'importo di 1.200,00 euro mensili stabilito nel lontano 2015 in sede separativa come parametro di riferimento, attese le aumentate esigenze della prole, ormai in età adulta, va accolta la richiesta di aumento del complessivo contributo paterno al mantenimento dei figli, confermando l'importo mensile di € 800,00 mensili per e Per_1
che rivalutato all'attualità è oggi pari ad euro 974,40 ( euro 487,20 Per_2
per ogni figlia), e stabilendo per il mantenimento del figlio la somma Per_3
mensile di euro 600,00, per un importo complessivo di euro 1.574,40 da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole come da Protocollo tra il
COA e il Tribunale di Napoli.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile per la resistente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui
“per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018
(Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n.
24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe, a fronte della contestazione, come nel caso di specie, della controparte, sulla parte che propone la domanda l'onere di allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi (cfr., inter alia, Cass. n.
10781 e 10782 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di attività commerciali, con partecipazioni societarie in evidente aumento negli ultimi anni, con ciò dimostrando di avere una solida attività imprenditoriale, oltre che un importante patrimonio immobiliare, anche messo a rendita, confermando l'inclinazione ad accrescere il suo patrimonio e nello stesso tempo, attesa la scarna documentazione offerta in atti, a mantenere ben occultati i proventi delle sue attività.
Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il
Collegio che la domanda vada accolta, tenuto conto, in funzione assistenziale nonché compensativa, del contributo rilevante che la richiedente, quale coniuge economicamente più debole, si presume abbia dato nel corso dei 14 anni di convivenza matrimoniale alla crescita personale e professionale del ricorrente e dunque alla realizzazione della situazione comparativa attuale tra i patrimoni.
Non si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione
(Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del
24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Proprio sul punto, assai di recente è intervenuta la Suprema Corte nel ribadire che “la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile” (Cass. Civ., Sez. I, Ord.
31 dicembre 2024, n. 35225). In conclusione, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti, della durata della convivenza matrimoniale (di 14 anni), valutate le limitate capacità e possibilità di crescita lavorativa della donna anche in ragione della sua non più giovane età (47 anni) e l'assenza di attività lavorativa in costanza di matrimonio, la domanda de qua appare fondata, con decorrenza dalla domanda.
Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 350,00 mensili, oltre aggiornamento istat.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pone a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, l'importo complessivo di euro 1.574,40
(euro 487,40 per euro 487,40 per ed euro 600,00 Per_1 Per_2
per , da corrispondere in favore di entro e non Per_3 Controparte_1
oltre il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore tra il COA e il Tribunale di
Napoli;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di EL (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott.ssa Ivana SASSI – Giudice rel -
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16618 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' avv.tio Paolo Parente, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Daniele nr 47 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv.to Pasquale Corrado presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli alla via Card. Paolo Burali di Arezzo nr 9, come da procura alle liti in atti RESISTENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva Parte_1
azione per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio con in data 19.06.2001 Controparte_1
a EL (CE), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2001, numero 6, parte 1;
-che dalla loro unione coniugale sono nati 3 figli, in data Per_1
30.10.2001, in data 16.12.2002 e in data 10.05.2006; Per_2 Per_3
-che con sentenza nr 5919 del 22 aprile 2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al primo, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di versare un contributo al mantenimento sia della moglie (euro 600,00 mensili) che dei figli (euro
1.200,00 mensili), oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie;
- che atteso il peggioramento della sua condizione economica ed il miglioramento di quella della resistente, andava revocato l'assegno di mantenimento di cui in favore della predetta, e ridotto quello previsto per la prole, rappresentando in particolare che la figlia maggiorenne era diventata economicamente autosufficiente.
Si costituiva la resistente, invocando il rigetto delle domande avanzate dalla controparte, rappresentando il marcato e perseverato disinteresse del ricorrente verso i figli, per i quali da diverso tempo ormai non versava il contributo al mantenimento, senza alcuna partecipazione materiale alle spese straordinarie né affettiva e morale alla vita dei ragazzi, tanto da subire il procedimento penale per violazione dell'art 570 cp e l'espropriazione immobiliare meglio specificata in atti. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca, sostenendo la non autosufficienza di nessuno dei figli, per i quali spiegava in via riconvenzionale richiesta di aumento del contributo oltre che di assegno divorzile per sé. All'esito dell'udienza presidenziale del
23.09.2020, alcun provvedimento urgente di carattere diverso dalla disciplina in corso veniva assunto dal Tribunale, che dopo aver raccolto le prove testimoniali all'udienza del 3.02.2022 ed autorizzato le parti all'acquisizione della documentazione fiscale dell'altro, emanava sentenza parziale sullo status in data 17.07.2023 dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e disponendo contestualmente indagini patrimoniali a mezzo della GdF sulle parti in lite. Soltanto il 2.07.2024 veniva depositata corposa relazione della GdF avente ad oggetto le indagini patrimoniali svolte sulle parti e in data 3.10.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
• Sulle domande di riduzione/aumento del mantenimento per i tre figli della coppia. Va innanzitutto precisato che nelle more del giudizio anche l'ultimo figlio della coppia, nato il [...], è diventato maggiorenne, per cui Per_3
alcuna statuizione verrà assunta sull'affido del predetto.
Pertanto, questo Tribunale è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni per una conferma o per un aumento del contributo assegnato al genitore non collocatario per la prole, ormai tutta maggiorenne ( ha 23 anni, Per_1
ha 22 anni e ha 19 anni). Per_2 Per_3
Sul punto, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio, in virtù della quale “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, si osserva che la resistente ha dedotto la non autosufficienza economica dei figli, il terzo dei quali ha da poco raggiunto la maggiore età. Il ricorrente ha diversamente assunto nel corso del giudizio che non solo la figlia ma anche la secondogenita Per_1 Per_2
svolgerebbe l'attività di hostess/ragazza immagine per un'agenzia. In realtà nulla ha documentato sul punto, né la prova orale raccolta ha consegnato al Tribunale la relativa dimostrazione, avendo i testi della parte fatto generico riferimento ad alcune foto delle ragazze che sarebbero state viste dai testi, senza specificare alcunchè, non potendosi pertanto ricondurre la circostanza, genericamente riportata, ad un'attività lavorativa svolta dalle giovani. Pertanto, valutata la ancora giovane età dei tre figli della coppia, oggi di 23,22,e 19 anni, deve presumersi che ancora non abbiano avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, essi possano considerarsi già colposamente inerti rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Va riconosciuto, pertanto, l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, considerata altresì l'assenza di frequentazione padre-figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Ebbene, considerate le esigenze di vita dei figli, ormai adulti, rilevato che la situazione reddituale delle parti risulta invariata rispetto a quella descritta nell'ordinanza presidenziale, che la ricorrente si è dichiarata casalinga e risulta dagli atti che non abbia un'occupazione, a differenza del coniuge che svolge – sia pure in modo saltuario ed “in nero” – attività varie in campo edilizio, come muratore o carpentiere, rilevato che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione reddituale ed il resistente non ha allegato dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, pare adeguato quantificare l'assegno nella stessa misura di quanto disposto in sede presidenziale.
Quanto alle risorse economiche delle parti, lo stesso ricorrente, che all'epoca della sentenza separativa, oltre ad essere titolare di attività commerciali quali il supermercato “Lupin” di EL, ha riconosciuto di essere titolare di alcuni immobili (due locali commerciali, due appartamenti e due terreni), da cui percepirebbe la rendita mensile di euro 2.000,00, producendo una sola dichiarazione dei redditi e dichiarando di non essere titolare di rapporti bancari, è risultato, a seguito dell'accertamento a mezzo GdF:
- essere proprietario di ben 32 immobili (18 fabbricati e 14 terreni), di cui 6 formalmente locati per canoni annuali complessivi di euro 32.120,00, tanto da essere titolare dal 17.01.2020 di una ditta individuale avente ad oggetto la locazione di immobili propri con fatture emesse per il solo 2023 per euro
36.000 circa;
- essere altresì lavoratore dipendente part time della Arredamenti industriali srl con redditi dichiarati per l'anno 2023 di euro 19.415,38;
- essere diventato amministratore unico della Arredamenti Industriali srl dal
2.10.2023;
- essere diventato socio al 70% della Arredamenti Industriali srl dl 13.02.2024;
- essere socio e amministratore unico di altre 3 srl meglio indicate in atti;
- essere titolare di n. 10 rapporti finanziari, meglio indicati in atti,
- aver dichiarato redditi complessivi per l'anno 2020 pari ad euro 26.878,00, per l'anno 2021 pari ad euro 48.015,00, per l'anno 2022 pari ad euro
42.353,00 e per l'anno 2023, per il solo lavoro dipendente, pari ad euro
19.415,38. La resistente è risultata titolare di 5 immobili, di nr 10 rapporti finanziari meglio indicati in atti, essere impiegata part time per Caseificio La Nuova
Casearia srl, con redditi dichiarati, per gli anni successivi alla pronuncia separativa, per il 2020 pari ad euro 6.179,03, per il 2021 pari ad euro 6.592,60, per il 2022 pari ad euro 7.026,78, per il 2023 pari ad euro 2.541,96, ed è stata titolare di reddito di cittadinanza per importo mensile di circa 700,00 euro dal
2019 al 2023.
Ciò detto, considerato anche l'importo di 1.200,00 euro mensili stabilito nel lontano 2015 in sede separativa come parametro di riferimento, attese le aumentate esigenze della prole, ormai in età adulta, va accolta la richiesta di aumento del complessivo contributo paterno al mantenimento dei figli, confermando l'importo mensile di € 800,00 mensili per e Per_1
che rivalutato all'attualità è oggi pari ad euro 974,40 ( euro 487,20 Per_2
per ogni figlia), e stabilendo per il mantenimento del figlio la somma Per_3
mensile di euro 600,00, per un importo complessivo di euro 1.574,40 da corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole come da Protocollo tra il
COA e il Tribunale di Napoli.
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile per la resistente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui
“per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018
(Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n.
24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe, a fronte della contestazione, come nel caso di specie, della controparte, sulla parte che propone la domanda l'onere di allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi (cfr., inter alia, Cass. n.
10781 e 10782 del 2019).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di attività commerciali, con partecipazioni societarie in evidente aumento negli ultimi anni, con ciò dimostrando di avere una solida attività imprenditoriale, oltre che un importante patrimonio immobiliare, anche messo a rendita, confermando l'inclinazione ad accrescere il suo patrimonio e nello stesso tempo, attesa la scarna documentazione offerta in atti, a mantenere ben occultati i proventi delle sue attività.
Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il
Collegio che la domanda vada accolta, tenuto conto, in funzione assistenziale nonché compensativa, del contributo rilevante che la richiedente, quale coniuge economicamente più debole, si presume abbia dato nel corso dei 14 anni di convivenza matrimoniale alla crescita personale e professionale del ricorrente e dunque alla realizzazione della situazione comparativa attuale tra i patrimoni.
Non si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cassazione
(Cassazione 11832/23 e. Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del
24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie esigenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Proprio sul punto, assai di recente è intervenuta la Suprema Corte nel ribadire che “la disparità reddituale determinata da impossibilità oggettiva di ricollocarsi nel mondo del lavoro in conseguenza delle scelte concordate in costanza di matrimonio determina il riconoscimento dell'assegno divorzile” (Cass. Civ., Sez. I, Ord.
31 dicembre 2024, n. 35225). In conclusione, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti, della durata della convivenza matrimoniale (di 14 anni), valutate le limitate capacità e possibilità di crescita lavorativa della donna anche in ragione della sua non più giovane età (47 anni) e l'assenza di attività lavorativa in costanza di matrimonio, la domanda de qua appare fondata, con decorrenza dalla domanda.
Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 350,00 mensili, oltre aggiornamento istat.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pone a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, l'importo complessivo di euro 1.574,40
(euro 487,40 per euro 487,40 per ed euro 600,00 Per_1 Per_2
per , da corrispondere in favore di entro e non Per_3 Controparte_1
oltre il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore tra il COA e il Tribunale di
Napoli;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese la somma mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di EL (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler