Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2261 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso di Cerreto Sannita, Via Giuseppe Biondi n. 1
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' Avv. Francesco Paolo Bonito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Avellino,
Via Campane n 18
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro all'estero – terzo trasportato.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda.
Per la società convenuta: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 maggio 2021 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, la esponendo che in data 6 agosto 2016, alle ore 19,00 Controparte_1
circa, era restata coinvolta in un sinistro stradale avvenuto in Ungheria nei pressi della città di
Berettyouj.
Detta attrice, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, viaggiava, in qualità di terza trasportata,
a bordo del veicolo Lancia Lybra tg. BS031HY, di proprietà del sig. ed assicurato Parte_2
con società allorchè la predetta vettura era restata coinvolta in un sinistro Controparte_1
stradale, in occasione del quale EL rimaneva gravemente ferita e se ne rendeva necessario il trasporto presso il nosocomio locale per essere sottoposta ad un intervento d'urgenza di chirurgia maxillofacciale per le gravi lesioni riportate al viso e alla testa. A seguito di tale intervento in chirurgia d'urgenza, l'attrice, bisognevole di continua assistenza, veniva trasferita in Romania presso l'Ospedale di Targu Mures, dove continuava la sua convalescenza assistita dalla propria famiglia.
Intervenuta la dimissione dal predetto ospedale, faceva rientro al proprio domicilio, dove per tre mesi non era in grado di assolvere autonomamente alle proprie funzioni vitali (versando in uno stato di totale inabilità) ed era perciò assistita in maniera continuativa dalla madre e dalla sorella e, dopo un complesso iter terapeutico, veniva dichiarata guarita con postumi permanenti.
La constatata l'inutilità di ogni richiesta stragiudiziale di risarcimento rivolta alla Parte_1 compagnia del vettore ex art. 141 CDA, concludeva chiedendo al Tribunale l'emissione di sentenza di condanna della al risarcimento del danno da lesioni personali riportato Controparte_1 nell'evento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando ogni pretesa dell'attrice e sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e diritto di ogni domanda avanzata nei propri confronti.
Il GI concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. allo spirare dei quali, disponeva l'espletamento di CTU medica sulla persona dell'attrice, nominando all'uopo il dott.
, il quale assolveva il compito affidatogli depositando elaborato peritale;
quindi il GI Persona_1 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea, così come presentata al Tribunale, appare inammissibile per i seguenti
MOTIVI 3
La giurisprudenza di legittimità ( da ultimo : Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 12172 del 08/05/2023) ha costantemente confermato che la persona trasportata su veicolo immatricolato in Italia ed assicurato con Compagnia nazionale può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi
Cont trasportati ( , parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), atteso che l'art. 141 del D.lgs. n. 209/2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.
Detto chiaro principio, però, trova applicazione nelle ipotesi di sinistro avvenuto in Italia con veicolo estero, poiché nelle ipotesi di sinistro avvenuto all'estero (cd sinistri cross border) operano le disposizioni del capo V del Codice delle Assicurazioni.
Ai sensi dell'art. 152 CDA, ciascuna impresa di assicurazione nomina un proprio mandatario che opera in nome e per conto della medesima in ogni stato membro. In questo modo, il danneggiato dal sinistro stradale avvenuto all'estero può indirizzare la propria richiesta risarcitoria al mandatario della compagnia straniera nel proprio paese di residenza, evitando così procedure più complesse all'estero.
L'individuazione del mandatario di ciascuna compagnia straniera avviene mediante apposita richiesta da indirizzare alla NS (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.) presso la quale, ai sensi dell'art. 154 del Codice, è istituito il Centro di informazione italiano che conserva ed aggiorna, appunto, l'elenco dei mandatari delle compagnie straniere.
Peraltro, la competenza del mandatario non si limita alla sola fase stragiudiziale, ma si estende anche a quella giudiziale: infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III,
13/11/2019, n.29352), “la vittima del sinistro può convenire in giudizio il mandatario designato dalla compagnia straniera assicuratrice del responsabile civile, essendo il mandatario titolare di una legittimazione passiva sostanziale non limitata alla fase stragiudiziale.”
Infine, occorre chiarire che l'avvenuta designazione di un mandatario non esclude la possibilità per il danneggiato, espressamente prevista dall'art. 152 CDA, di agire direttamente contro il responsabile del sinistro oppure contro la compagnia assicurativa straniera.
La Cassazione ha di recente affermato (20 ottobre 2023, n.29221, sez. II) che l'azione contro il mandatario costituisce un'alternativa a quella contro la compagnia straniera, mentre non è possibile 4
convenire entrambi nello stesso giudizio: “la legittimazione passiva del "mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art. 152 del D.Lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente
l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l'azione diretta nei confronti di quest'ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.”
Riassumendo, nel caso di sinistro stradale verificatosi in uno Stato Estero membro dell'UE (qual è
l'Ungheria):
1. Sussiste la giurisdizione italiana, poiché gli artt. 11 e 13 del Regolamento UE n. 1215/2012
(cd Bruxelles Bis) appaiono integralmente recepiti dagli artt. 152 e ss CDA
2. Il danneggiato può esercitare azione giudiziale nei confronti del mandatario designato dell'impresa assicurativa estera, come confermato dalla Corte di Giustizia UE in diverse pronunce.
3. Laddove (come nel caso oggetto del presente giudizio) venga rivendicato un danno diretto
(quindi non parentale, ma direttamente lesivo della sfera personale del soggetto) la legge applicabile è quella del Paese ove il danno esplica le sue conseguenze effettive (nel caso specifico, in Italia)
Poiché parte attrice ha agito espressamente invocando l'applicabilità dell'art 141 CDA, tale domanda deve ritenersi inammissibile.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite possono essere compensate, attesa la gravità delle lesioni riportate dalla attrice nell'evento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2) Compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Benevento, li 2 aprile 2025. 5
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio