TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Venuto ed elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Macrì,
n. 10, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento
All'udienza del 04.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 797/2021 depositato in Cancelleria in data 12.03.2021 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n. 118/1971 e n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento;
lamentava il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti si ritiene opportuno accogliere, avendo tenuto conto dello Persona_1 stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di inabilità civile e non dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 09.03.2021.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile, percentuale di invalidità 100%, ma non per l'indennità di accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore.
Visto il riconoscimento parziale in CTU della percentuale di invalidità del 100% si è ritenuto accogliere il presente ricorso nei limiti suddetti.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Natale Venuto, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità civile 100% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 09.03.2021 così come in parte motiva;
2) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Natale Venuto.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 04.03.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Venuto ed elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Macrì,
n. 10, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile ed indennità di accompagnamento
All'udienza del 04.03.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 797/2021 depositato in Cancelleria in data 12.03.2021 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n. 118/1971 e n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento;
lamentava il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti si ritiene opportuno accogliere, avendo tenuto conto dello Persona_1 stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire della pensione di inabilità civile e non dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 09.03.2021.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile, percentuale di invalidità 100%, ma non per l'indennità di accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore.
Visto il riconoscimento parziale in CTU della percentuale di invalidità del 100% si è ritenuto accogliere il presente ricorso nei limiti suddetti.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Natale Venuto, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità civile 100% con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 09.03.2021 così come in parte motiva;
2) Condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Natale Venuto.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 04.03.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena