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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1808/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 1808 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: contratto di mutuo edilizio ex artt. 38 e ss. TUB, introdotto con atto di citazione da:
, nato a [...] il [...] (CF ), , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] ( ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Vincenzo Zeno, C.F. C.F._5
- Opponenti;
NEI CONFRONTI DI
, , rappresentata e difesa dall'Avv. , , domiciliato come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, C.F. Controparte_1
, in persona del procuratore, nato ad [...] il [...], rappresentata e difesa P.IVA_1 Controparte_3 dall'Avv. Carmine Liguori (C.F. ); CodiceFiscale_6
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto tempestivamente a ruolo il 16 febbraio 2022 gli opponenti , , hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5242/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 16 dicembre 2021 e notificato loro il 30 dicembre 2021.
Il titolo monitorio opposto ingiunge loro, in qualità di fideiussori della società Parte_5 il pagamento di euro 576.460,47, in favore di mandataria di Controparte_1 [...]
Controparte_4
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli opponenti hanno contestato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, proponendo i seguenti motivi di opposizione:
1. Errore aritmetico.
La somma ingiunta sarebbe errata. Il credito residuo (complessivamente ammontante ad euro
873.712,16) al netto delle somme già riscosse nell'ambito della procedura esecutiva (pari ad euro
363.259,83), infatti, corrisponderebbe ad euro 510.452,33, e non ai 576.460,47 oggetto di ingiunzione.
2. Carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale di CP_2
non avrebbe fornito documentazione idonea a dimostrare la titolarità del credito azionato, CP_2 derivante da una cessione in blocco dei crediti originariamente vantati da Banca Monte dei Paschi di
Siena. La mancanza di prova renderebbe inammissibile il ricorso monitorio ed in ogni caso infondata la domanda proposta.
3. Violazione dei patti contrattuali sui tassi di interesse applicati.
I tassi di interesse applicati in costanza di rapporto ai mutui risulterebbero superiori a quelli pattuiti
(4,354%). Ad avviso di parte opponente, sarebbero stati applicati tassi fino al 18,18%, violando le condizioni contrattuali. In quest'ottica veniva richiesta la nomina di un CTU per ricalcolare gli importi effettivamente dovuti.
4. Violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
La banca avrebbe agito in modo scorretto, accumulando interessi per un quadriennio (2017-2021) e applicando tassi illegittimi, rendendo più onerosa l'obbligazione dei fideiussori.
5. Invalidità delle fideiussioni per contrasto con l'art. 2 della legge 287/1990.
Le fideiussioni prestate dagli opponenti, infatti, includerebbero le clausole (2, 6, 8) dichiarate nulle dalla
Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. La nullità delle clausole comporterebbe, secondo la ricostruzione effettuata da parte opponente, la liberazione dei fideiussori e la cancellazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi.
Gli opponenti pertanto chiedevano disporsi la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale dichiararsi la nullità delle fideiussioni, con liberazione da ogni obbligo, in quanto contrastanti con la
2 disciplina antitrust e disporsi la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni (pari, secondo la prospettazione effettuata, ad euro 30.000 per ciascun attore), con cancellazione dei nominativi degli opponenti dalla Centrale Rischi.
***
Con atto del 28 giugno 2022 si è costituita in giudizio la società opposta, replicando alle eccezioni di controparte e sostenendo la fondatezza della propria domanda monitoria. Rilevava preliminarmente l'erroneità della somma ingiunta, riconoscendo la sussistenza di un errore di calcolo nella richiesta del titolo monitorio, a sua volta emesso per l'importo di euro 576.460,47 anziché per la somma corretta di euro 510.452,33.
Quanto alla validità delle fideiussioni prestate, osservava che le stesse non replicavano il cd. “schema
ABI” (si tratterebbe infatti di fideiussioni specifiche e non di fideiussioni omnibus), sanzionato dalla Banca
d'Italia ed in ogni caso rilevava che l'istituto di credito cedente aveva agito nel termine semestrale ex art. 1957, primo comma, c.c. nei confronti della società debitrice principale.
Sulla scorta di tali motivi, concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
***
All'esito della prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del titolo monitorio ingiunto. Veniva espletato in corso di causa, e con esito negativo, il procedimento di mediazione, che in materia di contratti bancari costituisce condizione di procedibilità della domanda, così come previsto dall'art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale in allegato al deposito del 18 ottobre
2022).
Con ordinanza del 12 luglio 2023 veniva disposta la separazione, dal presente giudizio, della domanda con la quale gli opponenti chiedevano accertarsi, con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., la nullità ex art. 2 l. 287/1990 della fideiussione prestata in favore della e veniva Parte_5 contestualmente dichiarata l'incompetenza del Tribunale per essere competente, su tale specifica domanda, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese.
Venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 11 marzo 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte opponente (in ragione della contemporanea pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sulla eventuale nullità delle fideiussioni prestate, per contrarietà alla disciplina antitrust).
3 In particolare, il giudice rilevava l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità dipendenza fra i due giudizi, in quanto “…anche ove il competente Tribunale delle Imprese dovesse dichiarare la parziale nullità delle clausole delle fideiussioni in oggetto, come rilevato da parte opposta, non potrebbe determinarsi, per ciò solo, il venir meno della garanzia prestata, atteso che, nel caso di specie, l'istituto di credito ha precisato di aver azionato le proprie pretese anche nei confronti della società debitrice principale, nel termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957, primo Parte_5 comma, c.c. (a fronte del recesso dai rapporti di mutuo, intervenuto in data 9 marzo 2017, l'istituto di credito si è attivato tempestivamente nei confronti della società debitrice principale, notificandole atto di precetto nel luglio 2017, cui faceva seguito un pignoramento immobiliare nel settembre 2017)…”.
Ciò posto, con la medesima ordinanza venivano altresì rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte opponente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti precisavano le proprie conclusioni. Le parti depositavano nei termini le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In primo luogo si osserva che può ritenersi sufficientemente provata la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta. Quest'ultima come accennato in precedenza ha dedotto di aver acquisito il credito da nell'ambito di un'operazione di scissione societaria. Ha Controparte_5 prodotto a riprova di ciò: l'atto di scissione indicato;
una dichiarazione promanante dalla società originariamente titolare del credito, con la quale quest'ultima confermava espressamente l'inclusione del credito azionato nel complesso dei rapporti giuridici devoluti alla odierna società opposta, beneficiaria della scissione.
Parte opposta, inoltre, ha prodotto in atti: il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa, vale a dire il contratto di mutuo stipulato il 27 novembre 2007; le quietanze relative alle erogazioni avvenute in costanza di rapporto, sino all'erogazione finale del luglio 2009. L'erogazione dell'intero importo di cui al contratto di mutuo, peraltro, non è oggetto di contestazione fra le parti.
Ciò posto, non resta, a questo punto, che analizzare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi addotti da parte opponente.
Come visto, gli opponenti hanno dedotto l'applicazione in costanza di rapporto di tassi diversi da quelli effettivamente pattuiti in sede di stipula. In ragione di ciò chiedevano l'espletamento di una CTU contabile, volta al ricalcolo dell'esposizione debitoria maturata.
L'eccezione non merita accoglimento, in quanto oltremodo generica.
A pagina 4 dell'atto di opposizione, infatti, gli opponenti si limitano a sostenere l'applicazione, nell'ambito di ogni mutuo scaturente dai SAL previsti dall'originario contratto di mutuo edilizio del 2007, di tassi
4 diversi e notevolmente superiori rispetto a quelli convenuti in contratto, ma non deduce, nemmeno in corso di giudizio, da dove emergerebbe la diversità dei tassi riscontrata. Neppure è stata oggetto di specifica contestazione la CTP prodotta in atti dalla banca (cfr. allegato 12 alla seconda memoria istruttoria), con la quale quest'ultima ha precisato, in ordine ad ognuna delle operazioni scaturenti dal mutuo ex art. 38 TUB, la determinazione dei relativi importi e l'applicazione su tali importi degli interessi di mora richiesti.
Priva di pregio, appare anche la doglianza con la quale, gli opponenti hanno lamentato la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della banca, per avere, quest'ultima, fatto lievitare gli importi dovuti (mediante l'applicazione degli interessi di mora, nel periodo che va dal
2017 al 2021, in cui è stato richiesto il titolo monitorio nei confronti dei fideiussori).
Basti considerare, da questo punto di vista, che nel periodo suddetto l'istituto di credito, come documentato dagli atti prodotti, ha coltivato le proprie istanze nei confronti della società debitrice principale, in sede esecutiva. La banca, dunque, esercitando legittimamente una propria prerogativa, ha ritenuto di doversi munire di un titolo esecutivo nei confronti de garanti soltanto all'esito della effettiva escussione del patrimonio nella titolarità del debitore principale ed in ragione della riscontrata, a posteriori, incapienza di quest'ultimo. Del resto di tale eventualità erano ben consci anche i garanti stessi
(cfr. all. 9 alla costituzione di parte opposta), essendo stati messi al corrente della sussistenza dell'esposizione debitoria, mediante recapito di specifiche e puntuali lettere di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. Motivo per il quale, questi ultimi, al fine di evitare il maturare di ulteriori interessi di mora avrebbero potuto provvedere ad assicurare almeno un parziale rientro.
In ordine alla validità delle clausole previste nelle fideiussioni e replicanti lo schema ABI, come da ordinanza di incompetenza del 12 luglio 2023, si pronuncerà il Tribunale di Napoli, fermo restando quanto già acclarato in corso di giudizio, con ordinanza del 11 marzo 2024, per cui anche l'eventuale parziale dichiarazione di nullità, con specifico riferimento alla clausola che deroga all'art. 1957 c.c., non potrà in alcun caso ripercuotersi sulla validità della garanzia prestata in ordine al credito azionato nel presente giudizio. Ciò in quanto, come ricordato in precedenza, nel caso di specie, l'istituto di credito ha, in ogni caso, rivolto le proprie pretese nei confronti del debitore principale, Parte_5
(atto di precetto del luglio 2017), nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (recesso dal rapporto di mutuo risalente al 9 marzo del 2017), come richiesto dalla norma convenzionalmente derogata.
In definitiva l'opposizione va accolta con esclusivo riferimento all'importo dovuto, derivante dal residuo insoluto del contratto di mutuo. Importo che va individuato (come peraltro riconosciuto e richiesto dalla stessa società opposta) in quello di euro 510.452,33, oltre interessi di mora al tasso convenzionale richiesto e non in quello erroneamente indicato nel titolo monitorio di euro 576.460,47. L'opposizione
5 pertanto va parzialmente accolta e per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dei garanti, , , , al pagamento, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in favore della società opposta, del complessivo importo di euro 510.452,33, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dal contratto di mutuo. Va rigettata la domanda risarcitoria e volta alla cancellazione del nominativo in Centrale rischi, proposta in via riconvenzionale dagli opponenti, in quanto del tutto infondata, sia nell'an (essendo risultato, come già visto, pienamente legittimo e conforme ai parametri della correttezza e della buona fede, l'operato della banca), sia, in ogni caso, nel quantum
(elemento, questo, rispetto al quale non è stato fornito il benché minimo supporto probatorio).
Le spese vengono compensate per ¼ in ragione del parziale accoglimento e poste per i restanti ¾ a carico della parte opponente. Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri minimi di cui al DM
55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca, limitatamente alla posizione degli opponenti, il decreto ingiuntivo n. 5242/2021;
- Condanna gli opponenti , , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido, al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di euro 510.452,33, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dal contratto di mutuo;
- Rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti;
- Compensa per ¼ le spese di lite;
- Condanna gli opponenti in solido al pagamento dei restanti ¾ in favore dell'opposta, che si liquidano, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 8.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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