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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati.
NI NI Presidente
Alice Croci Giudice
LA OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 913/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marica Parte_1 C.F._1
AR
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandra De CP_1 C.F._2
SI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Regolamentazione nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: Affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione materna;
i tempi di permanenza dei minori con entrambi i genitori saranno articolati nel modo che segue:
-Prima settimana
Lunedì, Martedì e Mercoledì con la madre
Giovedì e Venerdì con il padre Sabato e domenica con la madre
-Seconda settimana
Lunedì e martedì con il padre
Mercoledì, giovedì e venerdì con la madre
Sabato e domenica con il padre.
Gli scambi avverranno a scuola, salvo il sabato mattina in cui ciascun genitore andrà a prendere i figli a casa dell'altro genitore per il we di propria competenza;
I genitori si impegnano a verificare la possibilità di attuare lo scambio dei figli la sera precedente, dopo cena, anziché all'uscita da scuola (ad esempio: la prima settimana, il padre riporterà i figli a casa della madre la domenica sera e la madre li terrà sino al mercoledì sera, anziché sino al giovedì mattina) ad eccezione del finesettimana in cui il passaggio avverrà il sabato mattina (comunque fino alla domenica sera).
Laddove tale soluzione non dovesse essere congeniale, rimarrà ferma la regolamentazione di cui sopra, salvi in ogni caso diversi accordi tra le parti. In tal caso, per la consegna dell'attrezzatura dei figli, i genitori si incontreranno a metà strada.
Per le festività e le vacanze: un genitore avrà con sé i figli il 25 Dicembre, il 1 Gennaio pomeriggio e il 2 Gennaio, il 6 Gennaio
e Pasquetta;
l'altro avrà con sé i figli il 24 Dicembre, il 31 Dicembre e il 1 Gennaio la mattina, il 5
Gennaio e Pasqua. Viceversa, l'anno successivo.
I compleanni dei minori ed i sacramenti saranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, i quali ne concorderanno tra loro l'organizzazione.
I genitori potranno trascorrere due settimane di vacanza, anche non consecutive, con i figli, con obbligo di comunicare preventivamente all'altro quali sono le settimane prescelte entro il 30 maggio
e con possibilità di diniego da parte dell'altro solo per motivate ragioni, che dovranno essere comunicate tempestivamente.
Sono salvi diversi accordi tra le parti.
Il padre verserà un contributo al mantenimento dei minori pari a 300 euro mensili complessivi per entrambi i figli, da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione
ISTAT; le spese straordinarie, determinate come da Protocollo in vigore presso quest'ufficio, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
il pulmino per la scuola e quello per il calcio saranno a carico del genitore che usufruirà del servizio.
L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore. Quanto al percorso psicologico per le parti concordano che il percorso verrà ripreso con un Per_1 nuovo professionista suggerito dalla pediatra del minore.
Spese di lite compensate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29.3.2025 e regolarmente notificato, premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio con dalla cui unione sono nati i figli CP_1
(5.3.2014) e (4.6.2016), ha adito il Tribunale domandando la regolamentazione Per_2 Per_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed in particolare: l'affidamento dei figli in via esclusiva a se medesima, con collocamento prevalente presso la propria residenza;
la regolamentazione degli incontri padre-figli secondo quanto indicato nel ricorso;
la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 500 mensili, oltre alle spese straordinarie;
rinuncia alla percezione del 50% dell'assegno unico universale. Ha chiesto inoltre provvedersi sul conflitto circa l'esercizio della responsabilità genitoriale, in relazione alla prosecuzione del percorso psicologico da parte del figlio Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.7.2025, si è costituito che ha CP_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente e ha chiesto disporsi: l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la madre;
la regolamentazione del regime di frequentazione padre-figli come da conclusioni rassegnate;
il mantenimento diretto dei minori durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore;
la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori;
l'attribuzione dell'assegno unico universale ai genitori nella misura del 50% ciascuno. . Per quanto riguarda l'assegno unico universale, deve essere ripartito in misura del 50% tra entrambi i genitori. Quanto al conflitto circa l'esercizio della responsabilità genitoriale, il resistente si è opposto alla prosecuzione con la professionista che seguiva il minore, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con la stessa, rimettendosi al giudicante in ordine alla necessità per il minore di proseguire detto percorso.
All'udienza del 17.9.2025, sono state sentite le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice relatore. Esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini indicati in epigrafe, superando altresì il conflitto sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.21 u.c. c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ciò premesso in fatto ritiene il Collegio che debbano essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti, in tema di affido, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli, siccome rispondenti all'interesse della prole di età minore, nonchè in ordine al conflitto sull'esercizio della responsabilità genitoriale, superato dall' accordo intervenuto anche rispetto a tale profilo.
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone in conformità all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice rel. estensore Il Presidente
LA OI NI NI