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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9988 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PILI) RICORRENTE
contro
2 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento - differenze retributive
I Il sig. , premesso di avere prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della convenuta dal 16.07.2024 al Controparte_2
1 23.09.2024 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza del termine al 16.01.2025, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie presso diversi centri fitness/ palestre con insegna Fitactive siti nei Comuni di Torino, Beinasco e
Settimo Torinese, chiede all'adìto Giudice del Lavoro di :
- accertare l'illegittimità del licenziamento orale intimato in data 23.09.2024;
- condannare la convenuta a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per la determinazione del TFR, calcolata in € 1.746,00 dal giorno del licenziamento sino alla scadenza del contatto di lavoro a tempo determinato del 16.01.2025, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare al pagamento in suo favore di € Controparte_2
1.916,30, di cui € 373,52 per T.F.R., a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario.
non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, Controparte_3 dichiarata contumace;
il legale rappresentante della società si è tuttavia presentato all'udienza del 17/03/2025 per rendere il previsto interrogatorio formale.
III Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
III.1 Il ricorrente ha fornito prova di essere stato licenziato oralmente in data
23/09/2024 dal suo responsabile sig. (si veda il messaggio vocale prodotto Per_1 al doc.7). Benché il licenziamento abbia fatto seguito ad un comportamento minaccioso tenuto dal sig. , cionondimeno il datore di lavoro non avrebbe Pt_1 potuto recedere dal rapporto senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa: le garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - espressione dei principi costituzionali di inviolabilità del diritto alla difesa dell'incolpato e di parità di trattamento ex art. 3 Cost. - trovano infatti applicazione anche nell'ipotesi di licenziamento disciplinare di lavoratori a tempo determinato.
III.2 Da ciò consegue che deve essere condannata al Controparte_2 pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore sino alla cessazione del contratto a tempo determinato ovvero sino al 16/01/2025, pari a complessivi
6.547,50 € (1.746 € x 3,75 mesi residui), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
2 IV Il signor si duole, altresì, della insufficiente retribuzione ricevuta, in Pt_1 considerazione degli orari di lavoro osservati.
IV.1 Nel corso dell'interrogatorio formale, il legale rappresentante della società ha dichiarato che il lavoratore prestava servizio dalle 22:00 della sera alle 07:00 del mattino, dal lunedì alla domenica;
detto orario lavorativo è stato confermato anche dal testimone sig. Testimone_1
IV.2 Ciò premesso, non risulta che la società convenuta abbia versato al dipendente le prescritte maggiorazioni per le ore di lavoro superiori alle 40 settimanali, ragion per cui deve essere condannata al Controparte_2 pagamento di ulteriori € 1.916,30 in favore del ricorrente, come da conteggio versato in atti (previa decurtazione – effettuata dalla stessa difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione del 30/04/2025 e con le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. – delle somme richieste a titolo di straordinario diurno, in relazione al quale non è stata fornita adeguata prova); il tutto con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
V Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'illegittimità del licenziamento orale intimato da Controparte_2
a in data 23/09/2024; Parte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di:
€ 6.547,50 a titolo risarcitorio,
€ 1.916,30 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
3 dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_2 processuali che liquida in € 5.388,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u.,
C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
4
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9988 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PILI) RICORRENTE
contro
2 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento - differenze retributive
I Il sig. , premesso di avere prestato attività lavorativa alle Parte_1 dipendenze della convenuta dal 16.07.2024 al Controparte_2
1 23.09.2024 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza del termine al 16.01.2025, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie presso diversi centri fitness/ palestre con insegna Fitactive siti nei Comuni di Torino, Beinasco e
Settimo Torinese, chiede all'adìto Giudice del Lavoro di :
- accertare l'illegittimità del licenziamento orale intimato in data 23.09.2024;
- condannare la convenuta a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione di riferimento per la determinazione del TFR, calcolata in € 1.746,00 dal giorno del licenziamento sino alla scadenza del contatto di lavoro a tempo determinato del 16.01.2025, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare al pagamento in suo favore di € Controparte_2
1.916,30, di cui € 373,52 per T.F.R., a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario.
non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, Controparte_3 dichiarata contumace;
il legale rappresentante della società si è tuttavia presentato all'udienza del 17/03/2025 per rendere il previsto interrogatorio formale.
III Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
III.1 Il ricorrente ha fornito prova di essere stato licenziato oralmente in data
23/09/2024 dal suo responsabile sig. (si veda il messaggio vocale prodotto Per_1 al doc.7). Benché il licenziamento abbia fatto seguito ad un comportamento minaccioso tenuto dal sig. , cionondimeno il datore di lavoro non avrebbe Pt_1 potuto recedere dal rapporto senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa: le garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - espressione dei principi costituzionali di inviolabilità del diritto alla difesa dell'incolpato e di parità di trattamento ex art. 3 Cost. - trovano infatti applicazione anche nell'ipotesi di licenziamento disciplinare di lavoratori a tempo determinato.
III.2 Da ciò consegue che deve essere condannata al Controparte_2 pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore sino alla cessazione del contratto a tempo determinato ovvero sino al 16/01/2025, pari a complessivi
6.547,50 € (1.746 € x 3,75 mesi residui), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
2 IV Il signor si duole, altresì, della insufficiente retribuzione ricevuta, in Pt_1 considerazione degli orari di lavoro osservati.
IV.1 Nel corso dell'interrogatorio formale, il legale rappresentante della società ha dichiarato che il lavoratore prestava servizio dalle 22:00 della sera alle 07:00 del mattino, dal lunedì alla domenica;
detto orario lavorativo è stato confermato anche dal testimone sig. Testimone_1
IV.2 Ciò premesso, non risulta che la società convenuta abbia versato al dipendente le prescritte maggiorazioni per le ore di lavoro superiori alle 40 settimanali, ragion per cui deve essere condannata al Controparte_2 pagamento di ulteriori € 1.916,30 in favore del ricorrente, come da conteggio versato in atti (previa decurtazione – effettuata dalla stessa difesa di parte ricorrente all'udienza di discussione del 30/04/2025 e con le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. – delle somme richieste a titolo di straordinario diurno, in relazione al quale non è stata fornita adeguata prova); il tutto con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
V Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta l'illegittimità del licenziamento orale intimato da Controparte_2
a in data 23/09/2024; Parte_1
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del Controparte_2 ricorrente di:
€ 6.547,50 a titolo risarcitorio,
€ 1.916,30 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
3 dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_2 processuali che liquida in € 5.388,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u.,
C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 26 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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