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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
7N. R.G. 18436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18436/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA CARENA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
( ) nato a [...] il [...], ultima residenza CP_1 CodiceFiscale_2
nota in Torino, C.so XI Febbraio n. 2.
-convenuto contumace-
nonché
AVV. , curatore speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1 Per_2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis, dato atto della sentenza n. 4908/2023 pubbl. il
30/11/2023, con la quale il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra la
SI.ra ed il SI. Pt_1 Pt_1
In via principale
Dichiarare decaduto il SI. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, alla luce Pt_1
del suo comportamento gravemente pregiudizievole per gli stessi e del totale abbandono e disinteresse
manifestato nei loro confronti. In conseguenza della pronuncia di decadenza, disporre l'affidamento
esclusivo rafforzato dei minori alla madre con collocazione presso la stessa, unico punto di riferimento
genitoriale per i figli. Sospendere gli incontri tra il padre e figli, in considerazione della situazione di
totale abbandono da parte del padre, dei suoi comportamenti gravemente pregiudizievoli per i minori,
nonché del totale disinvestimento nella relazione da parte dei figli. Dichiarare tenuto il SI. a Pt_1
corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento
per i figli, la somma di euro 450,00 (150 euro per ogni figlio, tenuto conto che è Per_3
maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, frequentando l 'ultimo anno di scuola
superiore ) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
come da Protocollo normalmente applicato da Codesto Tribunale.
Dichiarare tenuto il SI. a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, Pt_1
la somma di euro 100,00 in favore della SI.ra , da rivalutare annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
Disporre che il mantenimento dei figli e l'assegno di divorzio decorrano dalla data del deposito del
ricorso introduttivo della causa.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non disporre la decadenza dalla
responsabilità genitoriale e l'interruzione dei rapporti tra padre e figli, disporre la ripresa di incontri
esclusivamente in luogo neutro alla presenza di un educatore, solo nel caso in cui i minori stessi ne
facciano espressa richiesta e solo previa aderenza da parte del SI. ad un serio percorso Pt_1
psicologico e di recupero delle capacità genitoriali, qualora si dica interessato a rivedere i minori.
pagina 2 di 8 In ogni caso, Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per il curatore speciale:
Come da verbale del 19.12.2024.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Botesti (Romania), il Parte_1 CP_1
08/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.213,
Parte II, Uff. 3, Serie C -, Anno 2022).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , il 14/08/2004, , il 21/07/2012 e Per_3 Persona_1
il 21/04/2014. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza parziale emessa dal Tribunale di Torino
in data 30/01/2020.
Con ricorso depositato il 07/10/2022, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, solo parte ricorrente si costituiva e integrava le proprie difese.
All'udienza del 28/09/2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in punto status con persecuzione del giudizio per le decisioni sulle domande relative all'affidamento dei figli e alle questioni economiche.
In data 24/11/2023 veniva emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e ed in pari data veniva emessa ordinanza di rimessione Parte_1 CP_1
della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio con concessione alle parti dei termini di cui pagina 3 di 8 all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Veniva nominato altresì curatore speciale per i minori l'Avv. CP_2
.
[...]
In data 29/10/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. . Controparte_2
In data 04/11/2024 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale del Comune di Torino-
Distretti Sociali Ovest.
All'udienza del 14/11/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Decadenza, affidamento, collocazione dei minori e visite con il genitore non collocatario
Già con la sentenza di separazione del 1.2.2022, ormai passata in giudicato, il SI. era CP_1
stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori,
con sospensione degli incontri padre/figli. Per l'effetto, i minori erano stati affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, SI.ra ed era stato disposto che il padre versasse alla madre, Parte_1
per il mantenimento dei figli, la somma di euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie. Era stato altresì previsto, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili.
Successivamente, nulla è mutato. Il padre ha continuato a disinteressarsi dei figli (come dimostra anche la mancata costituzione nel presente giudizio), non li ha contatati, né ha ripreso alcun contatto con i servizi sociali e la NPI. Nella relazione dei servizi del 4.11.2024 si legge “il SI. , CP_1
dall'uscita dal carcere e dalla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale, non si è più
rivolto al Servizio scrivente per dare notizie di sé o fare richieste in merito ai suoi figli e, a quanto
riferito dal nucleo, non si è mai rivolto ai minori e non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Nonostante il rapporto tenuto dal Servizio scrivente e dal Servizio di NPI durante il periodo di
detenzione, si era rifiutato di firmare un documento, richiesto dalla madre e proposto attraverso la
mediazione dei Servizi, per consentire ai figli di espatriare e poter far visita ai parenti in Romania”.
Quanto alla madre, invece, i servizi hanno evidenziato come si sia sempre mostrata collaborativa e come i minori abbiano con la stessa un ottimo rapporto sul piano affettivo, educativo e di cura.
pagina 4 di 8 Alla luce di ciò ritiene il collegio di confermare quanto già stabilito con la sentenza di separazione in ordine a decadenza del padre, affidamento, collocazione dei minori e visite.
Deve altresì essere confermata la presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo famigliare e dei minori, con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'intrese dei minori.
Mantenimento per i figli
Anche in punto mantenimento per i figli deve essere confermato quanto già stabilito con sentenza di separazione, non essendo emerse variazioni rilevanti con riferimento ai redditi delle parti. Il SI. è Pt_1
stato per un periodo detenuto ma, attualmente, secondo quanto riferito dai servizi, è uscito dal carcere e pare svolgere attività lavorativa (cfr doc. allegato alla memoria di parte ricorrente del 26.9.2024).
Deve dunque disporsi che il SI. versi, per il mantenimento dei figli, alla SInora CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il
criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
pagina 5 di 8 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Nulla è emerso in corso di giudizio quanto al profilo compensativo. Nulla appare nemmeno dovuto quanto al profilo assistenziale posto che dalle relazioni dei servizi sociali emerge come la ricorrente abbia sempre lavorato con continuità, che dalla separazione sono ormai trascorsi quasi 7 anni a fronte di un matrimonio durato 14 anni.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, nonché della soccombenza di parte convenuta su tutte le ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4005,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 6 di 8 Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, devono essere poste a carico del SI. essendo il suo comportamento ad averne CP_1
resa necessaria la nomina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
CONFERMA l'intervenuta pronuncia di decadenza del SI. dall'esercizio della CP_1
responsabilità nei confronti dei figli minori;
DA' ATTO che, per l'effetto, i figli minori restano affidati in via esclusiva alla madre SI.ra Pt_1
la quale assumerà altresì le decisioni di maggior importanza (salute, educazione, istruzione e
[...]
scelta della residenza, ecc..) per i minori e dispone che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
CONFERMA la sospensione degli incontri tra i minori ed il padre;
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1
euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
CONDANNA al pagamento in favore della SInora delle spese di CP_1 Parte_1
lite sostenute nella misura di 3/4, spese liquidate per intero in complessivi € 4005,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite;
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dal CP_1
curatore speciale Avv. Stefania Maria Agagliate, spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge pagina 7 di 8 Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18436/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA CARENA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
( ) nato a [...] il [...], ultima residenza CP_1 CodiceFiscale_2
nota in Torino, C.so XI Febbraio n. 2.
-convenuto contumace-
nonché
AVV. , curatore speciale dei minori e Controparte_2 Persona_1 Per_2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 8 “Voglia il Tribunale di Torino, contrariis reiectis, dato atto della sentenza n. 4908/2023 pubbl. il
30/11/2023, con la quale il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra la
SI.ra ed il SI. Pt_1 Pt_1
In via principale
Dichiarare decaduto il SI. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, alla luce Pt_1
del suo comportamento gravemente pregiudizievole per gli stessi e del totale abbandono e disinteresse
manifestato nei loro confronti. In conseguenza della pronuncia di decadenza, disporre l'affidamento
esclusivo rafforzato dei minori alla madre con collocazione presso la stessa, unico punto di riferimento
genitoriale per i figli. Sospendere gli incontri tra il padre e figli, in considerazione della situazione di
totale abbandono da parte del padre, dei suoi comportamenti gravemente pregiudizievoli per i minori,
nonché del totale disinvestimento nella relazione da parte dei figli. Dichiarare tenuto il SI. a Pt_1
corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento
per i figli, la somma di euro 450,00 (150 euro per ogni figlio, tenuto conto che è Per_3
maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente, frequentando l 'ultimo anno di scuola
superiore ) da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
come da Protocollo normalmente applicato da Codesto Tribunale.
Dichiarare tenuto il SI. a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, Pt_1
la somma di euro 100,00 in favore della SI.ra , da rivalutare annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
Disporre che il mantenimento dei figli e l'assegno di divorzio decorrano dalla data del deposito del
ricorso introduttivo della causa.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di non disporre la decadenza dalla
responsabilità genitoriale e l'interruzione dei rapporti tra padre e figli, disporre la ripresa di incontri
esclusivamente in luogo neutro alla presenza di un educatore, solo nel caso in cui i minori stessi ne
facciano espressa richiesta e solo previa aderenza da parte del SI. ad un serio percorso Pt_1
psicologico e di recupero delle capacità genitoriali, qualora si dica interessato a rivedere i minori.
pagina 2 di 8 In ogni caso, Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per il curatore speciale:
Come da verbale del 19.12.2024.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio in Botesti (Romania), il Parte_1 CP_1
08/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.213,
Parte II, Uff. 3, Serie C -, Anno 2022).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , il 14/08/2004, , il 21/07/2012 e Per_3 Persona_1
il 21/04/2014. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza parziale emessa dal Tribunale di Torino
in data 30/01/2020.
Con ricorso depositato il 07/10/2022, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito tentativo di conciliazione.
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, solo parte ricorrente si costituiva e integrava le proprie difese.
All'udienza del 28/09/2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, in punto status con persecuzione del giudizio per le decisioni sulle domande relative all'affidamento dei figli e alle questioni economiche.
In data 24/11/2023 veniva emessa sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e ed in pari data veniva emessa ordinanza di rimessione Parte_1 CP_1
della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio con concessione alle parti dei termini di cui pagina 3 di 8 all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Veniva nominato altresì curatore speciale per i minori l'Avv. CP_2
.
[...]
In data 29/10/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. . Controparte_2
In data 04/11/2024 veniva depositata relazione da parte del servizio sociale del Comune di Torino-
Distretti Sociali Ovest.
All'udienza del 14/11/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/12/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Decadenza, affidamento, collocazione dei minori e visite con il genitore non collocatario
Già con la sentenza di separazione del 1.2.2022, ormai passata in giudicato, il SI. era CP_1
stato dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori,
con sospensione degli incontri padre/figli. Per l'effetto, i minori erano stati affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, SI.ra ed era stato disposto che il padre versasse alla madre, Parte_1
per il mantenimento dei figli, la somma di euro 450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie. Era stato altresì previsto, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili.
Successivamente, nulla è mutato. Il padre ha continuato a disinteressarsi dei figli (come dimostra anche la mancata costituzione nel presente giudizio), non li ha contatati, né ha ripreso alcun contatto con i servizi sociali e la NPI. Nella relazione dei servizi del 4.11.2024 si legge “il SI. , CP_1
dall'uscita dal carcere e dalla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale, non si è più
rivolto al Servizio scrivente per dare notizie di sé o fare richieste in merito ai suoi figli e, a quanto
riferito dal nucleo, non si è mai rivolto ai minori e non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Nonostante il rapporto tenuto dal Servizio scrivente e dal Servizio di NPI durante il periodo di
detenzione, si era rifiutato di firmare un documento, richiesto dalla madre e proposto attraverso la
mediazione dei Servizi, per consentire ai figli di espatriare e poter far visita ai parenti in Romania”.
Quanto alla madre, invece, i servizi hanno evidenziato come si sia sempre mostrata collaborativa e come i minori abbiano con la stessa un ottimo rapporto sul piano affettivo, educativo e di cura.
pagina 4 di 8 Alla luce di ciò ritiene il collegio di confermare quanto già stabilito con la sentenza di separazione in ordine a decadenza del padre, affidamento, collocazione dei minori e visite.
Deve altresì essere confermata la presa in carico da parte dei servizi sociali del nucleo famigliare e dei minori, con tutti gli interventi attualmente in atto, sino a che ciò sarà ritenuto necessario nell'intrese dei minori.
Mantenimento per i figli
Anche in punto mantenimento per i figli deve essere confermato quanto già stabilito con sentenza di separazione, non essendo emerse variazioni rilevanti con riferimento ai redditi delle parti. Il SI. è Pt_1
stato per un periodo detenuto ma, attualmente, secondo quanto riferito dai servizi, è uscito dal carcere e pare svolgere attività lavorativa (cfr doc. allegato alla memoria di parte ricorrente del 26.9.2024).
Deve dunque disporsi che il SI. versi, per il mantenimento dei figli, alla SInora CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
Assegno divorzile
Osserva preliminarmente il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il
criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti,
dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti,
caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché
non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
pagina 5 di 8 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infine, il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Nulla è emerso in corso di giudizio quanto al profilo compensativo. Nulla appare nemmeno dovuto quanto al profilo assistenziale posto che dalle relazioni dei servizi sociali emerge come la ricorrente abbia sempre lavorato con continuità, che dalla separazione sono ormai trascorsi quasi 7 anni a fronte di un matrimonio durato 14 anni.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, nonché della soccombenza di parte convenuta su tutte le ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 3/4, mentre per i restanti 1/4 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 4005,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
pagina 6 di 8 Le spese del curatore speciale, come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta dal difensore, devono essere poste a carico del SI. essendo il suo comportamento ad averne CP_1
resa necessaria la nomina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio,
CONFERMA l'intervenuta pronuncia di decadenza del SI. dall'esercizio della CP_1
responsabilità nei confronti dei figli minori;
DA' ATTO che, per l'effetto, i figli minori restano affidati in via esclusiva alla madre SI.ra Pt_1
la quale assumerà altresì le decisioni di maggior importanza (salute, educazione, istruzione e
[...]
scelta della residenza, ecc..) per i minori e dispone che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
CONFERMA la sospensione degli incontri tra i minori ed il padre;
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1 Parte_1
euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
CONDANNA al pagamento in favore della SInora delle spese di CP_1 Parte_1
lite sostenute nella misura di 3/4, spese liquidate per intero in complessivi € 4005,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/4 delle spese di lite;
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite sostenute dal CP_1
curatore speciale Avv. Stefania Maria Agagliate, spese che si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge pagina 7 di 8 Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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