Sentenza 10 luglio 2013
Parere interlocutorio 26 novembre 2014
Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2020
Parere interlocutorio 3 giugno 2020
Improcedibile
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 26/11/2014, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 03695/2014 e data 26/11/2014 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2014
NUMERO AFFARE 01863/2014
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da TA NR RA, RC OV, RC GA, LO TE, LV LI, IA LE, EL AF, LE RO, AI PI, AL VA, LV SA, MA OS, LV TO, EP NO, EN NA, NC OR, LE CA, NC RD, AN GI, CA CE, LO AR, NC AL, AN GO, SO AR, RL LC, NA OR, TI NO, LV RC OP, AN RG Castelli, contro Università degli Studi di Palermo, per l’annullamento in parte qua della graduatoria del concorso per l’ ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno 2013-2014;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 18 settembre 2014;
Visto l’art. 11 del d.P.R. n. 1199 del 1971;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Paolo De Ioanna;
Premesso e considerato: che il ricorso in epigrafe, recante anche istanza di sospensiva, è stato presentato direttamente a questo Consiglio di Stato;
- che, ordinariamente e all’infuori di detta procedura di presentazione diretta del ricorso straordinario prevista dal citato articolo 11, in sede consultiva, gli atti di ricorso e i relativi allegati devono essere trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente (articolo 49 del regolamento emanato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444), accompagnandoli con la richiesta del parere di competenza di quest’ultimo;
- che l’articolo 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000 n. 205, che ha disciplinato la sospensione cautelare dell’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dispone che “la sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d. P.R. n. 1199 del 1971, su conforme parere del Consiglio di Stato”;
- che il ricorso è assistito dal necessario fumus boni juris, in considerazione dei molteplici precedenti giurisdizionali in tema di anonimato della prova ivi compreso il parere n. 7690 del 2012 reso da questa Sezione nell’Adunanza del 3 luglio 2013, le AA.PP. nn. 26, 27 e 28 del 20 novembre 2013 e l’ordinanza n. 499 del 2014 del C.G.A: Regione Siciliana in sede giurisdizionale;
- che l’esecuzione del provvedimento impugnato recherebbe grave e irreparabile danno agli interessati data l’imminente apertura dell’anno accademico;
- che l’Amministrazione dovrà riferire per la decisione di merito con apposita Relazione da trasmettere, in ossequio al diritto d’accesso, alla parte ricorrente insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, con concessione di congruo termine per repliche e controdeduzioni che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, all’Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante la loro mancata presentazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che l’istanza cautelare debba essere accolta con ammissione temporanea dei ricorrenti al corso di laurea fino alla decisione di merito.
Invita l’Amministrazione a provvedere con la massima sollecitudine possibile agli adempimenti di cui in motivazione, rinviando nelle more l’esame del merito del ricorso.
Manda alla segreteria per la trasmissione del presente parere alla parte ricorrente.
| IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE |
| Paolo De Ioanna |
IL SEGRETARIO
Marisa Allega