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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 984/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pace ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente
[...]
domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5
opposto e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e Responsabile Contenzioso Lombardia Dr. CP_3
come da procura Notaio di Roma del 22/06/23 (rep. 180134
[...] Per_2 racc. 12348), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e agli avvisi di addebito presupposti
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
10.6.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 068 2024
9017956766000, notificatale dall' il 21.5.2024 Controparte_2
e i cinque avvisi di addebito presupposti: n. 368 2016 0023996857000, n. 368
2017 0015331664000, n. 368 2017 0019839740000, n. 368 2017
0020187577000 e n. 368 2019 0011375890000, per un importo complessivo di euro 107.281,03, comprensivo di interessi e sanzioni (doc. n. 1 fasc. opponente).
La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e ha convenuto in giudizio l' , quale ente impositore, e l' CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
[...]
cautelare: sospendere, anche con decreto, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento n. 06820249017956766000, notificata in data 21 maggio 2024 nel merito: - previa ogni opportuna declaratoria, annullare parzialmente l'intimazione di pagamento n. 06820249017956766000, notificata in data 21 maggio 2024 e gli avvisi di addebito presupposti recanti un credito previdenziale nn.
36820160023996857000 asseritamente notificato il 9 novembre 2016,
36820170015331664000 asseritamente notificato il 26 settembre 2017,
36820170019839740000 asseritamente notificato il 17 ottobre 2017,
36820170020187577000 asseritamente notificato il 17 ottobre 2017 e
36820190011375890000, asseritamente notificato il 4 luglio 2019, per omessa notifica degli stessi e, comunque, in merito ai nn. 36820160023996857000, 36820170015331664000, 36820170019839740000 e 36820170020187577000, essendo intervenuta prescrizione della pretesa contenuta negli avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa”.
Con decreto del 15.6.2024 è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato e fissata udienza di discussione.
In data 5.12.2024 si è costituito in giudizio l' , sostenendo la regolare notifica CP_1
degli avvisi di addebito e la loro piena conoscenza da parte della debitrice, come provato dalla presentazione di istanze di dilazione. L'ente previdenziale ha domandato, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'avverso ricorso ovvero rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui all'intimazione opposta o alla minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria nonché condannare parte opponente al risarcimento danno per lite temeraria ex art. 96 cpc”.
Il 5.12.2024 si è costituita in giudizio, altresì, l' , Controparte_4
contestando le asserzioni di parte opponente e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in ordine ai motivi di CP_1
ricorso (nello specifico dedotti ai paragrafi 1 e 3), riguardanti la mancata notifica degli avvisi di addebito essendo incombente preliminare all'iscrizione a ruolo e di competenza esclusiva dell'Ente impositore, sede di Legnano;
IN VIA CP_1
CAUTELARE: Revocarsi la disposta sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per carenza dei gravi motivi atti a concederla ex art. 624 cpc NEL
MERITO: Previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Agente di
Riscossione in ordine ai motivi di cui al ricorso di stretta competenza dell'Ente impositore sede di Legnano, attinenti alla supposta mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito;
Preso atto dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito nonché dell'intervenuta interruzione della prescrizione;
Rigettarsi il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto in ordine a tutte le eccezioni avanzate, nello specifico riguardanti l'attività dell'Agente per la Riscossione, dichiarando esigibili le singole pretese contenute nell'atto impugnato;
Con conferma di validità dell'atto impugnato per le pretese dedotte in ricorso”.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione del 25.2.2025 la stessa è stata decisa con separato dispositivo di sentenza.
Il ricorso è infondato.
La notifica degli avvisi di addebito, attività di esclusiva competenza dell'ente previdenziale, quale soggetto impositore, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta essere stata correttamente compiuta. In particolare,
l'Istituto ha dato prova di avere notificato alla debitrice, al suo indirizzo pec
( ), i seguenti avvisi di addebito (cfr. ricevute Email_1
di avvenuta consegna sub doc. nn. 2, 4, 6, 8 e 10 fasc. ): CP_1
n. 368 2016 0023996857000, il 6.11.2016;
n. 368 2017 0015331664000, il 26.9.2017;
nn. 368 2017 0019839740000 e 368 2017 0020187577000, il 17.10.2017;
n. 368 2019 0011375890000, il 4.7.2019.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, così prescrive:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (…)”.
L'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3”), inoltre, così prevede: “
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (…) 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna
è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo (…)”.
Nessun dubbio può porsi, pertanto, circa il fatto che la notificazione sia stata correttamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle indicazioni legislative.
Quanto alla presenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, rilevano l'attività compiuta dall' e le istanze di dilazione del Controparte_4
pagamento presentate dalla debitrice.
In particolare, si rileva quanto segue:
- per l'avviso di addebito n. 368 2016 0023996857000 notificato, come si è detto, il 6.11.2016, sono successivamente intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068
2017 9029498100000, notificata a mezzo pec il 18.10.2017, l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata a mezzo pec il 19.4.2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876 2022 00011794000, notificata a mezzo pec il 4.10.2022 (doc. nn.
4-6 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0015331664000 del 26.9.2017 sono seguiti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata tramite pec il
19.4.2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876 2022
00011794000 notificata via pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. CP_2
);
[...]
- per gli avvisi di addebito n. 368 2017 0019839740000 e n. 368 2017
0020187577000, entrambi notificati il 17.10.2017, sono intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata via pec il 19.4.2022, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 06876 2022 00011794000, notificata a mezzo pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. ) e Controparte_2
sono, inoltre, presenti l'istanza di rateizzazione (prot. 513887 del 13.4.2018) con relativo accoglimento e la domanda di adesione alla definizione secondo il c.d.
“saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018, datata
27.2.2019 (doc. nn. 7 e 8 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2019 0011375890000, notificato il 4.7.2019, sono intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata a mezzo pec il 19.4.2022, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
06876 2022 00011794000, notificata mediante pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. ), ed è, inoltre, presente l'istanza di rateizzazione (prot. Controparte_2
651338 del 24.2.2020) con relativo accoglimento (doc. n. 9 fasc. CP_2
).
[...]
Relativamente ai primi quattro avvisi di addebito, l'ente riscossore ha allegato, altresì, la domanda di adesione della debitrice alla c.d. “Rottamazione ter” del
27.2.2019, con comunicazione di accettazione del 24.10.2019 (doc. n. 10 fasc.
). Controparte_2
Per tutti e cinque gli avvisi di addebito, l'agente della riscossione ha allegato l'istanza di adesione alla c.d. “Rottamazione quater” del 24.4.2023, con comunicazione di accettazione dell'1.9.2023 (doc. nn. 11 e 12).
Avuto riguardo alle diverse istanze presentate dalla debitrice, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 19401/2022, conforme a Cass., sent. n. 5160/2022) ritiene che “la richiesta di rateizzazione pur consentendo la contestazione dell'an debeatur, non costituendo di per sé acquiescenza alla pretesa avanzata dal creditore, non permette di formulare un'eccezione riferita alla non conoscenza della pretesa contributiva avanzata, anzi quest'ultima essendo presupposto dell'istanza, e, come tale, vale quale atto interruttivo della prescrizione maturata nel tempo”. Da ultimo, deve sottolinearsi che il concessionario per la riscossione ha provato che la debitrice aveva eseguito diversi pagamenti parziali in relazione a diversi atti oggetto di contestazione, e in particolare:
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0015331664000, nelle date del 31.7.2018 e del 14.1.2021 (doc. nn. 13 e 14 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0019839740000, il 24.4.2018 e il 14.1.2021
(doc. nn. 15 e 16);
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0020187577000, sempre nelle date del
24.4.2018 e del 14.1.2021 (doc. nn. 17 e 18).
In considerazione di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Il rigetto comporta la revoca della sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna (considerato il valore della causa pari a euro
107.281,03 e l'attività svolta nel corso del giudizio), in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ex art. 93 c.p.c..
Non si ritiene di dover condannare parte ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' Controparte_5
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- fissa in giorni 60 il termine il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 984/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pace ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, per procura in atti opponente
contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia
Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875, elettivamente
[...]
domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5
opposto e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e Responsabile Contenzioso Lombardia Dr. CP_3
come da procura Notaio di Roma del 22/06/23 (rep. 180134
[...] Per_2 racc. 12348), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Petrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, per procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento e agli avvisi di addebito presupposti
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo generale telematico il
10.6.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 068 2024
9017956766000, notificatale dall' il 21.5.2024 Controparte_2
e i cinque avvisi di addebito presupposti: n. 368 2016 0023996857000, n. 368
2017 0015331664000, n. 368 2017 0019839740000, n. 368 2017
0020187577000 e n. 368 2019 0011375890000, per un importo complessivo di euro 107.281,03, comprensivo di interessi e sanzioni (doc. n. 1 fasc. opponente).
La ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e ha convenuto in giudizio l' , quale ente impositore, e l' CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
[...]
cautelare: sospendere, anche con decreto, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento n. 06820249017956766000, notificata in data 21 maggio 2024 nel merito: - previa ogni opportuna declaratoria, annullare parzialmente l'intimazione di pagamento n. 06820249017956766000, notificata in data 21 maggio 2024 e gli avvisi di addebito presupposti recanti un credito previdenziale nn.
36820160023996857000 asseritamente notificato il 9 novembre 2016,
36820170015331664000 asseritamente notificato il 26 settembre 2017,
36820170019839740000 asseritamente notificato il 17 ottobre 2017,
36820170020187577000 asseritamente notificato il 17 ottobre 2017 e
36820190011375890000, asseritamente notificato il 4 luglio 2019, per omessa notifica degli stessi e, comunque, in merito ai nn. 36820160023996857000, 36820170015331664000, 36820170019839740000 e 36820170020187577000, essendo intervenuta prescrizione della pretesa contenuta negli avvisi di addebito opposti per i motivi dedotti in narrativa”.
Con decreto del 15.6.2024 è stata sospesa l'esecutorietà dell'atto impugnato e fissata udienza di discussione.
In data 5.12.2024 si è costituito in giudizio l' , sostenendo la regolare notifica CP_1
degli avvisi di addebito e la loro piena conoscenza da parte della debitrice, come provato dalla presentazione di istanze di dilazione. L'ente previdenziale ha domandato, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile l'avverso ricorso ovvero rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e condannare parte opponente al pagamento delle somme di cui all'intimazione opposta o alla minor somma che risulterà all'esito dell'istruttoria nonché condannare parte opponente al risarcimento danno per lite temeraria ex art. 96 cpc”.
Il 5.12.2024 si è costituita in giudizio, altresì, l' , Controparte_4
contestando le asserzioni di parte opponente e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'Agente Riscossione in ordine ai motivi di CP_1
ricorso (nello specifico dedotti ai paragrafi 1 e 3), riguardanti la mancata notifica degli avvisi di addebito essendo incombente preliminare all'iscrizione a ruolo e di competenza esclusiva dell'Ente impositore, sede di Legnano;
IN VIA CP_1
CAUTELARE: Revocarsi la disposta sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per carenza dei gravi motivi atti a concederla ex art. 624 cpc NEL
MERITO: Previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Agente di
Riscossione in ordine ai motivi di cui al ricorso di stretta competenza dell'Ente impositore sede di Legnano, attinenti alla supposta mancata notifica degli CP_1
avvisi di addebito;
Preso atto dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito nonché dell'intervenuta interruzione della prescrizione;
Rigettarsi il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto in ordine a tutte le eccezioni avanzate, nello specifico riguardanti l'attività dell'Agente per la Riscossione, dichiarando esigibili le singole pretese contenute nell'atto impugnato;
Con conferma di validità dell'atto impugnato per le pretese dedotte in ricorso”.
Tentata, senza esito positivo, la conciliazione della controversia, all'esito dell'udienza di discussione del 25.2.2025 la stessa è stata decisa con separato dispositivo di sentenza.
Il ricorso è infondato.
La notifica degli avvisi di addebito, attività di esclusiva competenza dell'ente previdenziale, quale soggetto impositore, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta essere stata correttamente compiuta. In particolare,
l'Istituto ha dato prova di avere notificato alla debitrice, al suo indirizzo pec
( ), i seguenti avvisi di addebito (cfr. ricevute Email_1
di avvenuta consegna sub doc. nn. 2, 4, 6, 8 e 10 fasc. ): CP_1
n. 368 2016 0023996857000, il 6.11.2016;
n. 368 2017 0015331664000, il 26.9.2017;
nn. 368 2017 0019839740000 e 368 2017 0020187577000, il 17.10.2017;
n. 368 2019 0011375890000, il 4.7.2019.
L'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, così prescrive:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (…)”.
L'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3”), inoltre, così prevede: “
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione (…) 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa
a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna
è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo (…)”.
Nessun dubbio può porsi, pertanto, circa il fatto che la notificazione sia stata correttamente eseguita a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto delle indicazioni legislative.
Quanto alla presenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, rilevano l'attività compiuta dall' e le istanze di dilazione del Controparte_4
pagamento presentate dalla debitrice.
In particolare, si rileva quanto segue:
- per l'avviso di addebito n. 368 2016 0023996857000 notificato, come si è detto, il 6.11.2016, sono successivamente intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068
2017 9029498100000, notificata a mezzo pec il 18.10.2017, l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata a mezzo pec il 19.4.2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876 2022 00011794000, notificata a mezzo pec il 4.10.2022 (doc. nn.
4-6 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0015331664000 del 26.9.2017 sono seguiti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata tramite pec il
19.4.2022 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876 2022
00011794000 notificata via pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. CP_2
);
[...]
- per gli avvisi di addebito n. 368 2017 0019839740000 e n. 368 2017
0020187577000, entrambi notificati il 17.10.2017, sono intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata via pec il 19.4.2022, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 06876 2022 00011794000, notificata a mezzo pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. ) e Controparte_2
sono, inoltre, presenti l'istanza di rateizzazione (prot. 513887 del 13.4.2018) con relativo accoglimento e la domanda di adesione alla definizione secondo il c.d.
“saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018, datata
27.2.2019 (doc. nn. 7 e 8 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2019 0011375890000, notificato il 4.7.2019, sono intervenuti l'intimazione di pagamento n. 068 2022 9011543242000, notificata a mezzo pec il 19.4.2022, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
06876 2022 00011794000, notificata mediante pec il 4.10.2022 (doc. nn. 5 e 6 fasc. ), ed è, inoltre, presente l'istanza di rateizzazione (prot. Controparte_2
651338 del 24.2.2020) con relativo accoglimento (doc. n. 9 fasc. CP_2
).
[...]
Relativamente ai primi quattro avvisi di addebito, l'ente riscossore ha allegato, altresì, la domanda di adesione della debitrice alla c.d. “Rottamazione ter” del
27.2.2019, con comunicazione di accettazione del 24.10.2019 (doc. n. 10 fasc.
). Controparte_2
Per tutti e cinque gli avvisi di addebito, l'agente della riscossione ha allegato l'istanza di adesione alla c.d. “Rottamazione quater” del 24.4.2023, con comunicazione di accettazione dell'1.9.2023 (doc. nn. 11 e 12).
Avuto riguardo alle diverse istanze presentate dalla debitrice, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 19401/2022, conforme a Cass., sent. n. 5160/2022) ritiene che “la richiesta di rateizzazione pur consentendo la contestazione dell'an debeatur, non costituendo di per sé acquiescenza alla pretesa avanzata dal creditore, non permette di formulare un'eccezione riferita alla non conoscenza della pretesa contributiva avanzata, anzi quest'ultima essendo presupposto dell'istanza, e, come tale, vale quale atto interruttivo della prescrizione maturata nel tempo”. Da ultimo, deve sottolinearsi che il concessionario per la riscossione ha provato che la debitrice aveva eseguito diversi pagamenti parziali in relazione a diversi atti oggetto di contestazione, e in particolare:
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0015331664000, nelle date del 31.7.2018 e del 14.1.2021 (doc. nn. 13 e 14 fasc. ); Controparte_2
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0019839740000, il 24.4.2018 e il 14.1.2021
(doc. nn. 15 e 16);
- per l'avviso di addebito n. 368 2017 0020187577000, sempre nelle date del
24.4.2018 e del 14.1.2021 (doc. nn. 17 e 18).
In considerazione di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Il rigetto comporta la revoca della sospensione dell'esecutorietà dell'intimazione di pagamento.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna (considerato il valore della causa pari a euro
107.281,03 e l'attività svolta nel corso del giudizio), in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ex art. 93 c.p.c..
Non si ritiene di dover condannare parte ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite CP_1
liquidate in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' Controparte_5
, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- fissa in giorni 60 il termine il deposito della motivazione.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa