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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14.2.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2268 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. FUNARI LUIGI Parte_1
Appellante
e con l'avv. FUSILLO MATTEO e OR ND e Controparte_1
PALOMBI RA
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2470/2023 del
09/03/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 05.02.2021 Parte_1 richiedeva al Tribunale di Roma: “accertato che la ricorrente, Ing. ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di per il periodo Controparte_1 dal 01.02.2012 al 29.12.2014 con le caratteristiche della subordinazione e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello 1 categoria 1 del CCNL Studi professionali – Confprofessioni/Consilp, condannare l'Ing. nella sua qualità di datore di lavoro CP_1
1 a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma di € 27.468,11, comprensiva di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., il tutto al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
nonché l'indennità di cui all'art. 32 L.
183/2010 a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale cagionatole per un importo di € 10.690,08”.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che: aveva prestato la propria attività professionale presso lo studio ininterrottamente dal 1 Febbraio CP_1
2012 al 29 dicembre 2014 senza alcuna assegnazione di progetto o specifico programma da realizzare;
aveva osservato un orario di lavoro articolato su cinque giorni a settimana e che per i primi sei mesi di rapporto di lavoro aveva osservato un orario di lavoro full time dalle 9 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e per il restante periodo un orario part-time di
20 ore settimanali dalle 9 alle 13; si era occupata delle singole pratiche affidate nonché, durante l'orario di lavoro, di rispondere alle telefonate e ricevere le consegne dei corrieri e della posta cartacea e di provvedere alla spedizione di quella in uscita dallo studio;
nel corso del rapporto le era stato corrisposto un compenso mensile fisso pari a 800 € netti per il periodo full time e 400 per quello part-time, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, senza pagamento delle ferie e dei contributi previdenziali, ricevendo solamente quattro ricevute all'anno per i compensi, qualificati come “compensi da collaborazione occasionale”. Allegava inoltre che: aveva seguito le direttive impartite dal il CP_1 quale oltre ad assegnare le pratiche e i progetti da seguire aveva indicato le modalità con cui svolgere le suddette mansioni;
i progetti, le pratiche e i documenti gestiti e preparati erano sempre stati firmati dal resistente in quanto titolare dello studio e del rapporto con i clienti;
aveva sempre ricevuto uno stipendio fisso mensile e non condizionato dal numero dei progetti conclusi o dal raggiungimento di determinati risultati;
aveva ricevuto le chiavi dell'ufficio all'interno del quale era stata assegnata una postazione di lavoro con computer e comunicate le password del server dove erano salvati tutti i documenti informatici relativi ai recapiti nonché le connessioni informatiche dello studio.
Ciò premesso deduceva l'erronea qualificazione del rapporto come collaboratore occasionale ex articolo 81 dpr 917 del 1986 laddove in realtà il rapporto aveva sempre presentato i caratteri della subordinazione, al pari del rapporto di lavoro della collega architetto dipendente del Testimone_1 CP_1
Con tempestiva memoria di costituzione si costituiva in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, in caso di riqualificazione del rapporto, individuarsi l'inquadramento al livello terzo del CCNL Studi Professionali o altro ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare parte ricorrente alle differenze retributive in base al minimo tabellare, assorbito quanto già percepito. A tal fine il
[...] rilevava che: la ricorrente nel gennaio 2012 aveva iniziato a collaborare con il suo CP_1 studio affiancando l'unica dipendente dello studio, l'architetto si era Testimone_1 occupata delle fasi di rilievo architettonico in sito e rielaborazione grafica con programma
2 di tipo CAD, computo metrico estimativo e capitolati lavori, perizie per contenziosi in tribunale, consulenza tecnica alla clientela, pratiche per il catasto, il tutto in completa libertà di relazionarsi con i clienti e gestendo progetti curati in autonomia, firmandosi sempre a nome proprio ed identificandosi quale collaboratrice dello studio dell'Ing.
[...]
mai era stata sottoposta ad un controllo di tipo gerarchico sulla propria attività né CP_1 ad alcun potere disciplinare e nessuno dei membri dello studio era mai intervenuto nel merito delle attività svolte dalla ricorrente, pur in presenza di un fisiologico ed imprescindibile coordinamento delle competenze tecniche professionali rese autonomamente dai tre componenti dello studio;
non era mai stata tenuta a chiedere autorizzazione ad alcuno per assenze o permessi.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2470/2023 pubblicata il 09.03.2023 con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento dei compensi di lite pari ad euro 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Con atto depositato in data 7 settembre 2023 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza in primo luogo per errata valutazione delle circostanze di fatto ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in secondo luogo per violazione degli articoli 2094 e 2697 c.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente, sebbene ne fosse gravata ex articolo 2697 c.c., non avesse ottemperato all'onere di allegazione e prova degli elementi idonei a dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso con il CP_1
Resisteva il chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito rigettarsi l'impugnativa.
L'appello è infondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.. in quanto dalla lettura del gravame si evince la esauriente individuazione del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito, l'appello non puo' trovare accoglimento.
Le deduzioni svolte dall'odierna parte appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si incentrano su un duplice percorso argomentativo.
In primo luogo la premesso che nelle certificazioni dei compensi Parte_1 corrisposti negli anni 2012 e 2013 e nella certificazione unica per il 2014 il rapporto di lavoro in oggetto veniva qualificato come “collaborazione occasionale” ex art. 81 lettera l)
D.P.R. 917 del 22.12.1986, sottolineava che le ricevute stesse attestavano, in difformità alla qualificazione formale del rapporto desumibile dalle stesse, la assoluta continuità della prestazione per un periodo ben superiore ai 30 giorni, per cui invocava l'applicazione del disposto di cui all'art. 61 secondo comma del DLGS n. 276 del 2003 secondo cui per
“prestazioni occasionali” devono intendersi quei rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare.
3 Una volta esclusa l'occasionalità, secondo l'argomentare dell'appellante, la altrettanto evidente assenza di un progetto (vista la mancata formalizzazione del rapporto) condurrebbe all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 69 secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Tale tesi non appare condivisibile. In particolare il richiamato combinato disposto di cui all'art. 61 e 69 Dlgs. 276/2003 (nella versione temporalmente applicabile, ossia antecedente al luglio 2012 atteso l'inizio del rapporto di lavoro di cui si discute) non è applicabile nel caso di specie. Dispone infatti il terzo comma del medesimo art 61 che
“sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Del pari il successivo art. 69- bis, comma 3 esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1, le
"prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale". L'odierno appellato ha prodotto prova dell'iscrizione della all'Ordine Parte_1 degli Ingegneri della Provincia di Roma a decorrere dal 30/06/2010.
L'appellante, che non nega tale circostanza, non ha neppure contestato che l'attività lavorativa della cui qualificazione si discute avesse ad oggetto mansioni coerenti con la professionalità richiesta per l'iscrizione all'albo.
Il secondo percorso argomentativo proposto dalla attiene invece al Parte_1 riscontro, in concreto, della sussistenza di indici probanti l'asserita subordinazione a fronte del diverso nomen iuris attribuito dalle parti, seppure non mediante una formalizzazione contrattuale iniziale bensì con attestazione, di cui sopra, dei compensi mensilmente percepiti dalla Parte_1
È allora opportuno ricordare i principi giurisprudenziali di legittimità correttamente già richiamati dal Giudice di primo grado in ordine all'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, individuato nel potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il
4 giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (si veda
Cass. n. 7796/1993 e Cass. n. 4131/1984).
Si aggiunga che in ordine alla correlata questione della qualificazione del rapporto contrattualmente operata, è altresì costantemente affermato che non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, per cui quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto,
l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn. 4220/1991;
12926/1999). È sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Ebbene, calando tali principi nella concretezza del caso di specie, questo Collegio ritiene che le deduzioni attoree poste a fondamento della invocata natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto non hanno trovato un sufficiente riscontro probatorio.
All'esito infatti dell'escussione testimoniale dell'unica testa - architetto Tes_1 dipendente dello studio della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonostante la stessa fosse dipendente del al momento della deposizione, per assenza di CP_1 contraddittorietà intrinseca o estrinseca delle dichiarazioni rese - non può dirsi sussistente alcun riscontro probatorio all'affermazione della secondo cui sarebbe stata Parte_1 adibita non solo alla pacifiche mansioni di svolgimento di rilievi architettonici in sito, rielaborazione grafica, computo metrico estimativo, capitolati di lavori, stime e perizie per contenziosi, pratiche per il catasto, ma anche ad attività di natura prettamente esecutiva che denoterebbe uno stabile inserimento nell'organizzazione dello studio, quali attività di tipo segretariale (rispondere alle telefonate e ricevere le consegne dei corrieri o della posta cartacea, provvedere alla spedizione della posta in uscita dallo studio).
Quanto all'affermazione secondo cui la parte appellante avrebbe seguito le direttive impartite dal il quale oltre ad averle assegnato pratiche da curare, CP_1 attività da svolgere e progetti da seguire le aveva anche indicato le modalità con cui
5 svolgere le suddette mansioni, la deposizione dell'unica teste escussa non supporta in alcun modo tale deduzione in quanto non riferisce di alcuna concreta sottoposizione a forme, anche attenuate, di controllo o esplicazione di potere disciplinare da parte del CP_1
La teste infatti ha dichiarato: “il resistente controllava il risultato del lavoro, non mi risulta che controllasse modalità di svolgimento ed orari” e ha altresì chiarito che “l'Ing. assegnava delle pratiche, non so se desse direttive o altro, so che assegnava CP_1 delle scadenze perché dovevamo rispettarle con i clienti”.
Si rammenta che la mera sottoposizione a indicazioni generali, peraltro neppure riferite dalla teste, è in ogni caso pienamente compatibile con la qualificazione del rapporto in termini di collaborazione autonoma nell'impresa altrui, per una imprescindibile e fisiologica esigenza di coordinamento delle attività svolte, nel caso di specie accentuata dal fatto la collaborazione è stata prestata in uno studio professionale nel quale coesistevano diverse professionalità e distinte competenze tecnico professionali.
In ordine alla produzione documentale delle emails con le quali la si Parte_1 interfacciava con i clienti, le pubbliche amministrazioni o i fornitori, in relazione alle pratiche affidatele, l'appellante dichiara che benché firmasse a suo nome le comunicazioni inoltrate, queste ultime erano tutte nell'interesse e per conto dello studio e non rispondevano ad alcun interesse personale e privato della Si tratta di doglianza Parte_1 del tutto irrilevante posto che l'attività professionale svolta, qualificata dalle parti di termini di collaborazione autonoma, non poteva che essere diretta alla soddisfazione degli interessi imprenditoriali dello studio, elemento imprescindibile e non certo sintomatico della sussistenza della subordinazione. In sostanza la finalizzazione al perseguimento di obiettivi dello studio professionale nulla prova in termini di concrete modalità di svolgimento dell'attività collaborativa.
Conformemente a quanto accertato dal Giudice di primo grado, pertanto, questo
Collegio ritiene che sia mancata la prova della eterodirezione datoriale, seppure
“attenuata” come invocato da parte appellante in considerazione della natura intellettuale e professionale della collaborazione prestata, e che in tale contesto, peraltro caratterizzato dal fatto che il collaboratore è professionista iscritto all'Albo di categoria, gli unici elementi astrattamente sintomatici della dedotta subordinazione, quali la percezione di una retribuzione pressochè fissa mensile e la continuità della prestazione, costituiscono un insufficiente supporto probatorio alla tesi di parte appellante.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.2.2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice
All'udienza del 14.2.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2268 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra con l'avv. FUNARI LUIGI Parte_1
Appellante
e con l'avv. FUSILLO MATTEO e OR ND e Controparte_1
PALOMBI RA
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2470/2023 del
09/03/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 05.02.2021 Parte_1 richiedeva al Tribunale di Roma: “accertato che la ricorrente, Ing. ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di per il periodo Controparte_1 dal 01.02.2012 al 29.12.2014 con le caratteristiche della subordinazione e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello 1 categoria 1 del CCNL Studi professionali – Confprofessioni/Consilp, condannare l'Ing. nella sua qualità di datore di lavoro CP_1
1 a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma di € 27.468,11, comprensiva di ratei di 13ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., il tutto al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, o quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
nonché l'indennità di cui all'art. 32 L.
183/2010 a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale cagionatole per un importo di € 10.690,08”.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva che: aveva prestato la propria attività professionale presso lo studio ininterrottamente dal 1 Febbraio CP_1
2012 al 29 dicembre 2014 senza alcuna assegnazione di progetto o specifico programma da realizzare;
aveva osservato un orario di lavoro articolato su cinque giorni a settimana e che per i primi sei mesi di rapporto di lavoro aveva osservato un orario di lavoro full time dalle 9 alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e per il restante periodo un orario part-time di
20 ore settimanali dalle 9 alle 13; si era occupata delle singole pratiche affidate nonché, durante l'orario di lavoro, di rispondere alle telefonate e ricevere le consegne dei corrieri e della posta cartacea e di provvedere alla spedizione di quella in uscita dallo studio;
nel corso del rapporto le era stato corrisposto un compenso mensile fisso pari a 800 € netti per il periodo full time e 400 per quello part-time, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, senza pagamento delle ferie e dei contributi previdenziali, ricevendo solamente quattro ricevute all'anno per i compensi, qualificati come “compensi da collaborazione occasionale”. Allegava inoltre che: aveva seguito le direttive impartite dal il CP_1 quale oltre ad assegnare le pratiche e i progetti da seguire aveva indicato le modalità con cui svolgere le suddette mansioni;
i progetti, le pratiche e i documenti gestiti e preparati erano sempre stati firmati dal resistente in quanto titolare dello studio e del rapporto con i clienti;
aveva sempre ricevuto uno stipendio fisso mensile e non condizionato dal numero dei progetti conclusi o dal raggiungimento di determinati risultati;
aveva ricevuto le chiavi dell'ufficio all'interno del quale era stata assegnata una postazione di lavoro con computer e comunicate le password del server dove erano salvati tutti i documenti informatici relativi ai recapiti nonché le connessioni informatiche dello studio.
Ciò premesso deduceva l'erronea qualificazione del rapporto come collaboratore occasionale ex articolo 81 dpr 917 del 1986 laddove in realtà il rapporto aveva sempre presentato i caratteri della subordinazione, al pari del rapporto di lavoro della collega architetto dipendente del Testimone_1 CP_1
Con tempestiva memoria di costituzione si costituiva in Controparte_1 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e in via subordinata, in caso di riqualificazione del rapporto, individuarsi l'inquadramento al livello terzo del CCNL Studi Professionali o altro ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare parte ricorrente alle differenze retributive in base al minimo tabellare, assorbito quanto già percepito. A tal fine il
[...] rilevava che: la ricorrente nel gennaio 2012 aveva iniziato a collaborare con il suo CP_1 studio affiancando l'unica dipendente dello studio, l'architetto si era Testimone_1 occupata delle fasi di rilievo architettonico in sito e rielaborazione grafica con programma
2 di tipo CAD, computo metrico estimativo e capitolati lavori, perizie per contenziosi in tribunale, consulenza tecnica alla clientela, pratiche per il catasto, il tutto in completa libertà di relazionarsi con i clienti e gestendo progetti curati in autonomia, firmandosi sempre a nome proprio ed identificandosi quale collaboratrice dello studio dell'Ing.
[...]
mai era stata sottoposta ad un controllo di tipo gerarchico sulla propria attività né CP_1 ad alcun potere disciplinare e nessuno dei membri dello studio era mai intervenuto nel merito delle attività svolte dalla ricorrente, pur in presenza di un fisiologico ed imprescindibile coordinamento delle competenze tecniche professionali rese autonomamente dai tre componenti dello studio;
non era mai stata tenuta a chiedere autorizzazione ad alcuno per assenze o permessi.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2470/2023 pubblicata il 09.03.2023 con la quale il Tribunale ha rigettato il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento dei compensi di lite pari ad euro 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Con atto depositato in data 7 settembre 2023 impugnava la Parte_1 suddetta sentenza in primo luogo per errata valutazione delle circostanze di fatto ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in secondo luogo per violazione degli articoli 2094 e 2697 c.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente, sebbene ne fosse gravata ex articolo 2697 c.c., non avesse ottemperato all'onere di allegazione e prova degli elementi idonei a dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso con il CP_1
Resisteva il chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello e nel merito rigettarsi l'impugnativa.
L'appello è infondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.. in quanto dalla lettura del gravame si evince la esauriente individuazione del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Nel merito, l'appello non puo' trovare accoglimento.
Le deduzioni svolte dall'odierna parte appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si incentrano su un duplice percorso argomentativo.
In primo luogo la premesso che nelle certificazioni dei compensi Parte_1 corrisposti negli anni 2012 e 2013 e nella certificazione unica per il 2014 il rapporto di lavoro in oggetto veniva qualificato come “collaborazione occasionale” ex art. 81 lettera l)
D.P.R. 917 del 22.12.1986, sottolineava che le ricevute stesse attestavano, in difformità alla qualificazione formale del rapporto desumibile dalle stesse, la assoluta continuità della prestazione per un periodo ben superiore ai 30 giorni, per cui invocava l'applicazione del disposto di cui all'art. 61 secondo comma del DLGS n. 276 del 2003 secondo cui per
“prestazioni occasionali” devono intendersi quei rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare.
3 Una volta esclusa l'occasionalità, secondo l'argomentare dell'appellante, la altrettanto evidente assenza di un progetto (vista la mancata formalizzazione del rapporto) condurrebbe all'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 69 secondo cui “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Tale tesi non appare condivisibile. In particolare il richiamato combinato disposto di cui all'art. 61 e 69 Dlgs. 276/2003 (nella versione temporalmente applicabile, ossia antecedente al luglio 2012 atteso l'inizio del rapporto di lavoro di cui si discute) non è applicabile nel caso di specie. Dispone infatti il terzo comma del medesimo art 61 che
“sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Del pari il successivo art. 69- bis, comma 3 esclude dalla presunzione di continuatività di cui al precedente comma 1, le
"prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale". L'odierno appellato ha prodotto prova dell'iscrizione della all'Ordine Parte_1 degli Ingegneri della Provincia di Roma a decorrere dal 30/06/2010.
L'appellante, che non nega tale circostanza, non ha neppure contestato che l'attività lavorativa della cui qualificazione si discute avesse ad oggetto mansioni coerenti con la professionalità richiesta per l'iscrizione all'albo.
Il secondo percorso argomentativo proposto dalla attiene invece al Parte_1 riscontro, in concreto, della sussistenza di indici probanti l'asserita subordinazione a fronte del diverso nomen iuris attribuito dalle parti, seppure non mediante una formalizzazione contrattuale iniziale bensì con attestazione, di cui sopra, dei compensi mensilmente percepiti dalla Parte_1
È allora opportuno ricordare i principi giurisprudenziali di legittimità correttamente già richiamati dal Giudice di primo grado in ordine all'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, individuato nel potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, e già da epoca non recente, Cass. nn. 12926/1999;
5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il
4 giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (cfr. pure, tra le molte, Cass. nn. 1717/2009,
1153/2013). In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (si veda
Cass. n. 7796/1993 e Cass. n. 4131/1984).
Si aggiunga che in ordine alla correlata questione della qualificazione del rapporto contrattualmente operata, è altresì costantemente affermato che non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, per cui quando i contraenti abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili sia con l'uno che con l'altro tipo di prestazione d'opera, è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto,
l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo (v., fra le molte, e già da epoca meno recente, Cass. nn. 4220/1991;
12926/1999). È sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr., tra le molte, Cass. n. 11937/2009).
Ebbene, calando tali principi nella concretezza del caso di specie, questo Collegio ritiene che le deduzioni attoree poste a fondamento della invocata natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto non hanno trovato un sufficiente riscontro probatorio.
All'esito infatti dell'escussione testimoniale dell'unica testa - architetto Tes_1 dipendente dello studio della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonostante la stessa fosse dipendente del al momento della deposizione, per assenza di CP_1 contraddittorietà intrinseca o estrinseca delle dichiarazioni rese - non può dirsi sussistente alcun riscontro probatorio all'affermazione della secondo cui sarebbe stata Parte_1 adibita non solo alla pacifiche mansioni di svolgimento di rilievi architettonici in sito, rielaborazione grafica, computo metrico estimativo, capitolati di lavori, stime e perizie per contenziosi, pratiche per il catasto, ma anche ad attività di natura prettamente esecutiva che denoterebbe uno stabile inserimento nell'organizzazione dello studio, quali attività di tipo segretariale (rispondere alle telefonate e ricevere le consegne dei corrieri o della posta cartacea, provvedere alla spedizione della posta in uscita dallo studio).
Quanto all'affermazione secondo cui la parte appellante avrebbe seguito le direttive impartite dal il quale oltre ad averle assegnato pratiche da curare, CP_1 attività da svolgere e progetti da seguire le aveva anche indicato le modalità con cui
5 svolgere le suddette mansioni, la deposizione dell'unica teste escussa non supporta in alcun modo tale deduzione in quanto non riferisce di alcuna concreta sottoposizione a forme, anche attenuate, di controllo o esplicazione di potere disciplinare da parte del CP_1
La teste infatti ha dichiarato: “il resistente controllava il risultato del lavoro, non mi risulta che controllasse modalità di svolgimento ed orari” e ha altresì chiarito che “l'Ing. assegnava delle pratiche, non so se desse direttive o altro, so che assegnava CP_1 delle scadenze perché dovevamo rispettarle con i clienti”.
Si rammenta che la mera sottoposizione a indicazioni generali, peraltro neppure riferite dalla teste, è in ogni caso pienamente compatibile con la qualificazione del rapporto in termini di collaborazione autonoma nell'impresa altrui, per una imprescindibile e fisiologica esigenza di coordinamento delle attività svolte, nel caso di specie accentuata dal fatto la collaborazione è stata prestata in uno studio professionale nel quale coesistevano diverse professionalità e distinte competenze tecnico professionali.
In ordine alla produzione documentale delle emails con le quali la si Parte_1 interfacciava con i clienti, le pubbliche amministrazioni o i fornitori, in relazione alle pratiche affidatele, l'appellante dichiara che benché firmasse a suo nome le comunicazioni inoltrate, queste ultime erano tutte nell'interesse e per conto dello studio e non rispondevano ad alcun interesse personale e privato della Si tratta di doglianza Parte_1 del tutto irrilevante posto che l'attività professionale svolta, qualificata dalle parti di termini di collaborazione autonoma, non poteva che essere diretta alla soddisfazione degli interessi imprenditoriali dello studio, elemento imprescindibile e non certo sintomatico della sussistenza della subordinazione. In sostanza la finalizzazione al perseguimento di obiettivi dello studio professionale nulla prova in termini di concrete modalità di svolgimento dell'attività collaborativa.
Conformemente a quanto accertato dal Giudice di primo grado, pertanto, questo
Collegio ritiene che sia mancata la prova della eterodirezione datoriale, seppure
“attenuata” come invocato da parte appellante in considerazione della natura intellettuale e professionale della collaborazione prestata, e che in tale contesto, peraltro caratterizzato dal fatto che il collaboratore è professionista iscritto all'Albo di categoria, gli unici elementi astrattamente sintomatici della dedotta subordinazione, quali la percezione di una retribuzione pressochè fissa mensile e la continuità della prestazione, costituiscono un insufficiente supporto probatorio alla tesi di parte appellante.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
6 condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.2.2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Garzia
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