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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 31/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 680/2021 del Ruolo Generale Affari Civili promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 CodiceFiscale_1
ANDREONI, come da procura in atti;
opponente contro
(c.f. ) e, per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come CP_2 P.IVA_2 da procura in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.7.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/2021, pronunciato dal Tribunale di Vasto in data 3.5.2021 (R.G. 295/2021) e notificato in data 25.05.2021, con il quale il medesimo
Tribunale aveva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 55.602,59 oltre agli interessi di mora e alle spese come liquidate.
1 | P a g . A sostegno della opposizione deduceva, in estrema sintesi, la mancata debenza delle somme ingiunte per mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, l'avvenuta sottoscrizione dei contratti in un periodo di difficoltà economica da parte dell'opponente, la mancata verifica in ordine alla determinazione degli interessi e all'eventuale scomputo dal saldo finale preteso delle somme regolarmente versate, contestando il saldo finale e chiedendo la nomina di un CTU tecnico-contabile per le necessarie verifiche.
Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art 50 TUB in quanto la documentazione esibita dalla banca non sarebbe stata idonea alla concessione del provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento e dichiarazione di non dovere alcuna somma alla controparte, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna della opposta al pagamento delle spese di causa.
Con comparsa del 4.1.2022 si è tardivamente costituita in giudizio l'opposta eccependo, in via preliminare, l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, la regolare comunicazione della cessione del credito.
Rilevava, ancora, che tutti i contratti prodotti in giudizio recavano la sottoscrizione dell'opponente e che la documentazione prodotta era ampiamente sufficiente a documentare la sussistenza, anche quantitativa, del credito in mancanza di specifiche contestazioni.
Si opponeva alla chiesta CTU contabile e chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, quindi, nel merito, per il rigetto della opposizione ovvero per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnando il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione veniva esperito con esito negativo.
In corso di causa il Giudice rigettava le richieste istruttorie dell'opponente e formulava una proposta conciliativa, che non trovava favorevole esito per mancato riscontro da parte dell'opponente.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 | P a g . Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e, all'esito, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è del tutto infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 25.05.2021 e l'opposizione notificata il 02.07.2021.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del 13.06.2022 depositato agli atti.
Passando al merito si evidenzia quanto segue.
L'eccezione in ordine alla mancata notifica e/o comunicazione della cessione non è meritevole di favorevole scrutinio.
La Suprema Corte (Cfr. ex plurimis Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019; Cass. n.
12616/2017) ha più volte ribadito che “…il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario…”.
Il Giudicante, inoltre, concorda con l'orientamento secondo il quale “…la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014).
Nella specie, poi, la cessione dei crediti per cui è causa da Findomestic Banca S.p.A. a
[...]
DOC. 5 opposta) risulta ritualmente comunicata alla controparte in data 11-08- CP_1
2020 (cfr. DOCC. 4-5, 9-10, 13-14, 21-22 fascicolo monitorio), comunicazioni che l'opponente non ha, nello specifico, contestato di avere ricevuto.
3 | P a g . Quanto alla asserita mancata prova del credito, si evidenzia che parte opponente non solo non ha disconosciuto di aver sottoscritto i contratti di finanziamento agli atti ma ha, con evidente dichiarazione avente natura confessoria, asserito di averli sottoscritti in un momento di difficoltà economica.
La creditrice opposta ha, peraltro, depositato – già in fase monitoria - sia i contratti sia gli estratti conto ex art 50 TUB che comprovano la sussistenza del credito mediante l'indicazione analitica delle operazioni annotate in conto per tutto il corso dei rapporti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non sarebbe neanche necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021). È stato, infatti, affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'al- legazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma 21.7.2022).
Ancora, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio
5.7.2022).
Nel caso di specie, inoltre, l'opponente non ha minimamente contestato nessuna delle voci riportate nei documenti contabili esibiti, con la conseguenza che l'opposizione, sul punto, resta priva di qualunque supporto dovendosi, come detto, ritenere provata la sussistenza del credito per come reclamato.
Neppure risulta documentato l'avvenuto asserito pagamento di somme da parte dell'opponente.
Va, infine, rilevato che l'opponente, in comparsa conclusionale, ha invitato il giudice ad indagare circa la presunta vessatorietà delle clausole dei contratti azionati, presumibilmente ai sensi degli artt. 33 e succ. d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo).
Orbene, la doglianza è inammissibile per come formulata, atteso che la parte, del tutto genericamente, ha demandato al giudice di valutare la presunta natura vessatoria delle
4 | P a g . clausole dei contratti senza indicare quali di esse fossero tacciate di abusività e senza neppure prospettare quali sarebbero le eventuali conseguenze derivanti da detta abusività.
In definitiva l'opposizione non merita favorevole seguito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 680/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento, in favore della opposta, delle spese di causa, Parte_1 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, il 31.3.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
5 | P a g .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza del 20.3.2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 680/2021 del Ruolo Generale Affari Civili promosso da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Parte_1 CodiceFiscale_1
ANDREONI, come da procura in atti;
opponente contro
(c.f. ) e, per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, come CP_2 P.IVA_2 da procura in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – bancari.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 20.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.7.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 163/2021, pronunciato dal Tribunale di Vasto in data 3.5.2021 (R.G. 295/2021) e notificato in data 25.05.2021, con il quale il medesimo
Tribunale aveva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 55.602,59 oltre agli interessi di mora e alle spese come liquidate.
1 | P a g . A sostegno della opposizione deduceva, in estrema sintesi, la mancata debenza delle somme ingiunte per mancata comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, l'avvenuta sottoscrizione dei contratti in un periodo di difficoltà economica da parte dell'opponente, la mancata verifica in ordine alla determinazione degli interessi e all'eventuale scomputo dal saldo finale preteso delle somme regolarmente versate, contestando il saldo finale e chiedendo la nomina di un CTU tecnico-contabile per le necessarie verifiche.
Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art 50 TUB in quanto la documentazione esibita dalla banca non sarebbe stata idonea alla concessione del provvedimento monitorio.
Concludeva, pertanto, per l'accertamento e dichiarazione di non dovere alcuna somma alla controparte, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna della opposta al pagamento delle spese di causa.
Con comparsa del 4.1.2022 si è tardivamente costituita in giudizio l'opposta eccependo, in via preliminare, l'omesso esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, la regolare comunicazione della cessione del credito.
Rilevava, ancora, che tutti i contratti prodotti in giudizio recavano la sottoscrizione dell'opponente e che la documentazione prodotta era ampiamente sufficiente a documentare la sussistenza, anche quantitativa, del credito in mancanza di specifiche contestazioni.
Si opponeva alla chiesta CTU contabile e chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, quindi, nel merito, per il rigetto della opposizione ovvero per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnando il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Il procedimento di mediazione veniva esperito con esito negativo.
In corso di causa il Giudice rigettava le richieste istruttorie dell'opponente e formulava una proposta conciliativa, che non trovava favorevole esito per mancato riscontro da parte dell'opponente.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 | P a g . Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti e, all'esito, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è del tutto infondata e, pertanto, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 25.05.2021 e l'opposizione notificata il 02.07.2021.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del 13.06.2022 depositato agli atti.
Passando al merito si evidenzia quanto segue.
L'eccezione in ordine alla mancata notifica e/o comunicazione della cessione non è meritevole di favorevole scrutinio.
La Suprema Corte (Cfr. ex plurimis Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019; Cass. n.
12616/2017) ha più volte ribadito che “…il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario…”.
Il Giudicante, inoltre, concorda con l'orientamento secondo il quale “…la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014).
Nella specie, poi, la cessione dei crediti per cui è causa da Findomestic Banca S.p.A. a
[...]
DOC. 5 opposta) risulta ritualmente comunicata alla controparte in data 11-08- CP_1
2020 (cfr. DOCC. 4-5, 9-10, 13-14, 21-22 fascicolo monitorio), comunicazioni che l'opponente non ha, nello specifico, contestato di avere ricevuto.
3 | P a g . Quanto alla asserita mancata prova del credito, si evidenzia che parte opponente non solo non ha disconosciuto di aver sottoscritto i contratti di finanziamento agli atti ma ha, con evidente dichiarazione avente natura confessoria, asserito di averli sottoscritti in un momento di difficoltà economica.
La creditrice opposta ha, peraltro, depositato – già in fase monitoria - sia i contratti sia gli estratti conto ex art 50 TUB che comprovano la sussistenza del credito mediante l'indicazione analitica delle operazioni annotate in conto per tutto il corso dei rapporti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non sarebbe neanche necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce 18.2.2021). È stato, infatti, affermato che laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'al- legazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma 21.7.2022).
Ancora, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio
5.7.2022).
Nel caso di specie, inoltre, l'opponente non ha minimamente contestato nessuna delle voci riportate nei documenti contabili esibiti, con la conseguenza che l'opposizione, sul punto, resta priva di qualunque supporto dovendosi, come detto, ritenere provata la sussistenza del credito per come reclamato.
Neppure risulta documentato l'avvenuto asserito pagamento di somme da parte dell'opponente.
Va, infine, rilevato che l'opponente, in comparsa conclusionale, ha invitato il giudice ad indagare circa la presunta vessatorietà delle clausole dei contratti azionati, presumibilmente ai sensi degli artt. 33 e succ. d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo).
Orbene, la doglianza è inammissibile per come formulata, atteso che la parte, del tutto genericamente, ha demandato al giudice di valutare la presunta natura vessatoria delle
4 | P a g . clausole dei contratti senza indicare quali di esse fossero tacciate di abusività e senza neppure prospettare quali sarebbero le eventuali conseguenze derivanti da detta abusività.
In definitiva l'opposizione non merita favorevole seguito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi, considerata la natura documentale e la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 680/2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA al pagamento, in favore della opposta, delle spese di causa, Parte_1 che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, il 31.3.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
5 | P a g .