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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/12/2024, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1031/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIUTO VITO SERGIO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
DORIA NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, rappresentava di Parte_1 aver contratto con la resistente matrimonio concordatario, in data CP_1
pagina 1 di 9 25.10.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 166, Parte
II, serie C, anno 2018.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: (2.06.2018) e Per_1
(12.06.2020). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della che in costanza di matrimonio aveva iniziato CP_1
una relazione con tale . Per_3
Rappresentava di essere stato denunciato dalla moglie, “la quale, subito dopo aver narrato i fatti delle asserite violenze subite dal marito e ottenuto la desiderata misura cautelare nei confronti del ha deciso di continuare a convivere col Parte_1 proprio amante presso l'abitazione dello stesso, trattenendo con sé i figli”.
Chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori, evidenziando l'inadeguatezza della moglie ad attendere al ruolo genitoriale.
Sul piano economico, rappresentava di aver percepito il Reddito di cittadinanza sino all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e chiedeva di porre a carico dell' l'obbligo di corrispondergli l'importo mensile di € 300,00, (€ 150,00 CP_1
ciascuno) a titolo di mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava le allegazioni di controparte, chiedendo l'addebito della separazione al marito, in ragione dei suoi comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi, sfociati nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Contestava la domanda di affido esclusivo dei figli, per converso chiedendo l'affido condiviso di e . Per_1 Per_2
Rappresentava che dalla cessazione della convivenza il non aveva mai Parte_1
contribuito a sostenere economicamente la famiglia;
pertanto, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e che il Tribunale ponesse a carico del marito l'obbligo di pagina 2 di 9 corrisponderle € 250,00 al mese per ciascun figlio ed € 250,00 per il proprio mantenimento.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza dell'1.08.2022, autorizzava i due coniugi a vivere separati ed affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, poneva, inoltre, a carico del l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della prole nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun bambino) al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nella stessa sede, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari “al fine di valutare quale regime di affidamento sia più consono ad un sano sviluppo dei minori, ed a valutare anche le competenze delle altre parti interessate (il nuovo compagno della madre ed i nonni di entrambi i genitori), provvedendo infine a predisporre un piano di incontri della prole con il padre, anche in spazio neutro”.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, all'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, sulla scorta dell'art. 151 c.c., va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre
2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
pagina 3 di 9 Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In relazione alla domanda spiegata dal fondata sulla asserita Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della pur essendo pacifico che la CP_1
ricorrente abbia intrapreso una relazione con tale , con il quale attualmente convive, Per_3 non è stato possibile collocare in un periodo di serenità e solidità della relazione matrimoniale la genesi di tale relazione, né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'asserita infedeltà coniugale, vieppiù in presenza di contrapposta domanda per violenze psicologiche e fisiche asseritamente subite, che, come
è noto, ove provate, si sottraggono a valutazioni comparative.
Invero, la ricostruzione della resistente è apparsa confermata dall'esito della istruttoria orale: può essere richiamato quanto dichiarato dalla teste “mia figlia è Tes_1
stata vittima di aggressioni verbali e fisiche del proprio marito, , Parte_1
soprattutto la minacciava dicendole: “t'ammazzo, ti lascio senza mangiare, senza soldi”,
e questo più volte davanti a me. Aggressioni fisiche non davanti a me, ma le subiva, non tutti i giorni ma spesso: vedevo dei lividi freschi sulle braccia e sulle gambe perché lei veniva spesso a rifugiarsi a casa mia, perché dal 2017 al 2018 abitavamo nello stesso stabile, e lei non si poteva ritirare a casa neppure col bambino perché lui non la faceva entrare”.
Pertanto, va accolta esclusivamente la domanda di addebito formulata dalla resistente pagina 4 di 9 *****
Passando al regime inerente all'affidamento dei figli minori e , si Per_1 Per_2 osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico della prole minore.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Pertanto, occorre valorizzare l'esito delle valutazioni effettuate dai servizi sociali e sanitari, che rendono della parziale iniziale collaborazione del resistente, successivamente sottrattosi alla partecipazione agli incontri in spazio neutro e dimostratosi insofferente rispetto al confronto con gli operatori (cfr. rel. C.P.G. del 12.02.2024: “Lo scrivente servizio in data 30-01-2024 ricontatta il signor il quale verbalizza di non Parte_1 essere interessato a riprendere i contatti in spazio neutro con i figli e , a Per_1 Per_2
causa delle difficoltà logistiche nel raggiungere il territorio di residenza dei bambini
(Calatafimi-Segesta). Nel corso del colloquio telefonico si rivolge alla scrivente usando una modalità di comunicazione polemica e provocatoria, precisando altresì la
pagina 5 di 9 “stanchezza” di dover continuare a recarsi presso i servizi incaricati dall' per poter CP_2 incontrare i figli, a riguardo dice: “le relazioni che i servizi hanno fatto su di me sono tutte positive, sia quelle del SERD che il consultorio familiare, quindi adesso non devo andare da nessuna parte”). Detto atteggiamento scarsamente collaborativo ha condotto alla interruzione degli incontri in spazio neutro ed al diradamento dei contatti telefonici con i figli minori a far data dall'agosto del 2023, in difetto di una “progettualità futura di riunificazione con i figli” (cfr. rel. congiunta S.S. e C.P.G. del 7.11.2023, dove si legge anche che “Il signor infatti, appare unicamente concentrato sulla Parte_1
costruzione della nuova unione familiare e sull'imminente nascita del terzogenito. In data
31.08.2023, il signor fa presente alla Dr.ssa che non intende Parte_1 Per_4
proseguire gli incontri con i figli presso lo spazio neutro adducendo motivazioni relative
a sentimenti di stanchezza personale e probabilmente anche di impegno ed interesse per la nuova situazione relazionale che lo coinvolge in misura maggiore”).
Focalizzando l'attenzione sul prioritario benessere dei minori, segnati dalla sofferenza abbandonica (gli operatori, ad esempio, hanno riferito che ha affermato Per_1
di voler “diventare poliziotto per punire PÀ ”, senza verbalizzarne il motivo Pt_1 benché incalzato dall'assistente sociale ad aprirsi - cfr. rel. cit. del 7.11.2023), ma rimasti ancorati alla realtà e resilienti rispetto alle risorse disponibili, hanno comunque manifestato necessità di contatti con la figura paterna.
Da ultimo, il ricorrente avrebbe rappresentato agli operatori la propria volontà di riallacciare i rapporti con i bambini, tramite un approccio inizialmente limitato allo svolgimento di videochiamate (cfr. rel. C.P.G. del 10.06.2024).
Dal che la necessità, prima di procedere alla strutturazione di un regime di visita in favore del padre, di “constatare concretamente il “desiderio maturo” di paternità del signor ” (cfr. rel. C.P.G. del 10.06.2024 cit.), allo scopo di evitare Parte_1 inutili e ripetute sofferenze per i bambini.
L'unico punto di contatto tra i minori ed il ramo paterno è rappresentato dalla nonna, sig.ra , che ha incontrato i nipotini ed ha facilitato il mantenimento del Per_5
rapporto affettivo anche con il nonno, di concerto con la madre dei piccoli. Quest'ultima pagina 6 di 9 si è mostrata collaborante ed ha partecipato con puntualità ed impegno al percorso di sostegno alla genitorialità, seppur in un primo momento rifiutando di interfacciarsi con i suoceri.
Pertanto, ove verificata la maturità delle intenzioni del padre, potranno svolgersi videochiamate quotidiane con costui, in una fascia oraria indicata dalla madre ed in difett di accordo dalle 19 alle 19.30.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno lo stato di benessere dei minori, valuteranno l'opportunità di predisporre interventi che possano facilitare la relazione del con i figli e e supporteranno i genitori anche nella eventuale Parte_1 Per_1 Per_2 ripresa degli incontri, ove conformi al superiore interesse della prole. Riferiranno a mesi 6 al Giudice Tutelare, salve ipotesi di urgenza, anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori, attesa la persistente immaturità relazionale all'interno della coppia genitoriale: condizione che, unitamente alla persistente distanza emotiva instaurata dal ricorrente, consente di ipotizzare il pregiudizio attuale di qualsiasi opzione bigenitoriale, per la necessità di rispettare il delicato equilibrio dei minori, comunque apparsi accuditi (cfr. del 27.10.2023: “l'attuale contesto socio- CP_3 ambientale dei bambini risulta adeguato e privo di elementi pregiudizievoli per la loro crescita e per il loro benessere psicoaffettivo: si ritiene infatti che la sig.ra CP_1 supportata dal suo attuale compagno, sia l'unico riferimento affettivo stabile nella vita di
e ”). Per_1 Per_2
Nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle parti, si ritiene di dover mantenere la condivisione della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione e salute.
*****
Passando ora alle statuizioni di carattere patrimoniale, con particolare riguardo al mantenimento dei figli minori e , si rammenta che per determinare il Per_1 Per_2
contributo da porre a carico di ciascun genitore, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro pagina 7 di 9 capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Inoltre, è necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore in termini di valenza economica.
Nel caso in esame, stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, il Tribunale ritiene che, anche in considerazione dell'età dei bambini, del carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocata la prole e delle capacità e potenzialità reddituali del
[...]
(che ha dichiarato in udienza di lavorare come fruttivendolo con contratto Pt_1 regolare e di percepire € 1.200,00 mensili – cfr. ud. del 16.11.2023), sebbene con le limitazioni derivanti dai procedimenti penali, debba confermarsi la disposizione di cui all'ordinanza presidenziale di corresponsione di un assegno per il mantenimento dei minori pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò naturalmente al netto dell'Assegno unico, che dovrà essere percepito esclusivamente dalla madre nell'interesse dei minori.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per far fronte alle esigenze della prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo il locale Protocollo.
Invece, l'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente dovrà essere respinta, considerata la giovane età della l'assenza di allegazioni attinenti impedimenti al CP_1
lavoro, nonché l'avvio di stabile relazione affettiva.
*****
La preminente soccombenza del ricorrente, giustifica la compensazione solo parziale delle spese processuali, al 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio
[...]
pagina 8 di 9 concordatario, in data 25.10.2018, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani al n. 166, Parte II, serie C, anno 2018, con addebito al ricorrente;
- affida i minori e esclusivamente alla madre, concentrando Per_1 Per_2
parzialmente su costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse
(fatta eccezione che per istruzione e salute) e, allo stato, con sospensione del diritto di visita in presenza del padre, con le precisazioni di cui in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della prole minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al
Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per
[...]
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il locale Protocollo;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1031/2022 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCIUTO VITO SERGIO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
DORIA NICOLO'
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.05.2022, rappresentava di Parte_1 aver contratto con la resistente matrimonio concordatario, in data CP_1
pagina 1 di 9 25.10.2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani al n. 166, Parte
II, serie C, anno 2018.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: (2.06.2018) e Per_1
(12.06.2020). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della che in costanza di matrimonio aveva iniziato CP_1
una relazione con tale . Per_3
Rappresentava di essere stato denunciato dalla moglie, “la quale, subito dopo aver narrato i fatti delle asserite violenze subite dal marito e ottenuto la desiderata misura cautelare nei confronti del ha deciso di continuare a convivere col Parte_1 proprio amante presso l'abitazione dello stesso, trattenendo con sé i figli”.
Chiedeva l'affidamento esclusivo dei figli minori, evidenziando l'inadeguatezza della moglie ad attendere al ruolo genitoriale.
Sul piano economico, rappresentava di aver percepito il Reddito di cittadinanza sino all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e chiedeva di porre a carico dell' l'obbligo di corrispondergli l'importo mensile di € 300,00, (€ 150,00 CP_1
ciascuno) a titolo di mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
*****
Si costituiva la resistente e, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava le allegazioni di controparte, chiedendo l'addebito della separazione al marito, in ragione dei suoi comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi, sfociati nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Contestava la domanda di affido esclusivo dei figli, per converso chiedendo l'affido condiviso di e . Per_1 Per_2
Rappresentava che dalla cessazione della convivenza il non aveva mai Parte_1
contribuito a sostenere economicamente la famiglia;
pertanto, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e che il Tribunale ponesse a carico del marito l'obbligo di pagina 2 di 9 corrisponderle € 250,00 al mese per ciascun figlio ed € 250,00 per il proprio mantenimento.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, con successiva ordinanza dell'1.08.2022, autorizzava i due coniugi a vivere separati ed affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, poneva, inoltre, a carico del l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della prole nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun bambino) al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nella stessa sede, veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari “al fine di valutare quale regime di affidamento sia più consono ad un sano sviluppo dei minori, ed a valutare anche le competenze delle altre parti interessate (il nuovo compagno della madre ed i nonni di entrambi i genitori), provvedendo infine a predisporre un piano di incontri della prole con il padre, anche in spazio neutro”.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e, all'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, sulla scorta dell'art. 151 c.c., va accolta la domanda di separazione, in tal senso deponendo l'evidenza disponibile e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite dal Presidente ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alle reciproche domande di addebito, si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1 n.25618 del 7 dicembre
2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
pagina 3 di 9 Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ.,
Sez. I, 27/06/2006, n. 14840).
In relazione alla domanda spiegata dal fondata sulla asserita Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della pur essendo pacifico che la CP_1
ricorrente abbia intrapreso una relazione con tale , con il quale attualmente convive, Per_3 non è stato possibile collocare in un periodo di serenità e solidità della relazione matrimoniale la genesi di tale relazione, né acclarare la specifica ed esclusiva efficienza, rispetto alla crisi coniugale, dell'asserita infedeltà coniugale, vieppiù in presenza di contrapposta domanda per violenze psicologiche e fisiche asseritamente subite, che, come
è noto, ove provate, si sottraggono a valutazioni comparative.
Invero, la ricostruzione della resistente è apparsa confermata dall'esito della istruttoria orale: può essere richiamato quanto dichiarato dalla teste “mia figlia è Tes_1
stata vittima di aggressioni verbali e fisiche del proprio marito, , Parte_1
soprattutto la minacciava dicendole: “t'ammazzo, ti lascio senza mangiare, senza soldi”,
e questo più volte davanti a me. Aggressioni fisiche non davanti a me, ma le subiva, non tutti i giorni ma spesso: vedevo dei lividi freschi sulle braccia e sulle gambe perché lei veniva spesso a rifugiarsi a casa mia, perché dal 2017 al 2018 abitavamo nello stesso stabile, e lei non si poteva ritirare a casa neppure col bambino perché lui non la faceva entrare”.
Pertanto, va accolta esclusivamente la domanda di addebito formulata dalla resistente pagina 4 di 9 *****
Passando al regime inerente all'affidamento dei figli minori e , si Per_1 Per_2 osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore. Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico della prole minore.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v. Cass. Civ. sent. n. 28244/2019).
Pertanto, occorre valorizzare l'esito delle valutazioni effettuate dai servizi sociali e sanitari, che rendono della parziale iniziale collaborazione del resistente, successivamente sottrattosi alla partecipazione agli incontri in spazio neutro e dimostratosi insofferente rispetto al confronto con gli operatori (cfr. rel. C.P.G. del 12.02.2024: “Lo scrivente servizio in data 30-01-2024 ricontatta il signor il quale verbalizza di non Parte_1 essere interessato a riprendere i contatti in spazio neutro con i figli e , a Per_1 Per_2
causa delle difficoltà logistiche nel raggiungere il territorio di residenza dei bambini
(Calatafimi-Segesta). Nel corso del colloquio telefonico si rivolge alla scrivente usando una modalità di comunicazione polemica e provocatoria, precisando altresì la
pagina 5 di 9 “stanchezza” di dover continuare a recarsi presso i servizi incaricati dall' per poter CP_2 incontrare i figli, a riguardo dice: “le relazioni che i servizi hanno fatto su di me sono tutte positive, sia quelle del SERD che il consultorio familiare, quindi adesso non devo andare da nessuna parte”). Detto atteggiamento scarsamente collaborativo ha condotto alla interruzione degli incontri in spazio neutro ed al diradamento dei contatti telefonici con i figli minori a far data dall'agosto del 2023, in difetto di una “progettualità futura di riunificazione con i figli” (cfr. rel. congiunta S.S. e C.P.G. del 7.11.2023, dove si legge anche che “Il signor infatti, appare unicamente concentrato sulla Parte_1
costruzione della nuova unione familiare e sull'imminente nascita del terzogenito. In data
31.08.2023, il signor fa presente alla Dr.ssa che non intende Parte_1 Per_4
proseguire gli incontri con i figli presso lo spazio neutro adducendo motivazioni relative
a sentimenti di stanchezza personale e probabilmente anche di impegno ed interesse per la nuova situazione relazionale che lo coinvolge in misura maggiore”).
Focalizzando l'attenzione sul prioritario benessere dei minori, segnati dalla sofferenza abbandonica (gli operatori, ad esempio, hanno riferito che ha affermato Per_1
di voler “diventare poliziotto per punire PÀ ”, senza verbalizzarne il motivo Pt_1 benché incalzato dall'assistente sociale ad aprirsi - cfr. rel. cit. del 7.11.2023), ma rimasti ancorati alla realtà e resilienti rispetto alle risorse disponibili, hanno comunque manifestato necessità di contatti con la figura paterna.
Da ultimo, il ricorrente avrebbe rappresentato agli operatori la propria volontà di riallacciare i rapporti con i bambini, tramite un approccio inizialmente limitato allo svolgimento di videochiamate (cfr. rel. C.P.G. del 10.06.2024).
Dal che la necessità, prima di procedere alla strutturazione di un regime di visita in favore del padre, di “constatare concretamente il “desiderio maturo” di paternità del signor ” (cfr. rel. C.P.G. del 10.06.2024 cit.), allo scopo di evitare Parte_1 inutili e ripetute sofferenze per i bambini.
L'unico punto di contatto tra i minori ed il ramo paterno è rappresentato dalla nonna, sig.ra , che ha incontrato i nipotini ed ha facilitato il mantenimento del Per_5
rapporto affettivo anche con il nonno, di concerto con la madre dei piccoli. Quest'ultima pagina 6 di 9 si è mostrata collaborante ed ha partecipato con puntualità ed impegno al percorso di sostegno alla genitorialità, seppur in un primo momento rifiutando di interfacciarsi con i suoceri.
Pertanto, ove verificata la maturità delle intenzioni del padre, potranno svolgersi videochiamate quotidiane con costui, in una fascia oraria indicata dalla madre ed in difett di accordo dalle 19 alle 19.30.
Gli operatori sociosanitari monitoreranno lo stato di benessere dei minori, valuteranno l'opportunità di predisporre interventi che possano facilitare la relazione del con i figli e e supporteranno i genitori anche nella eventuale Parte_1 Per_1 Per_2 ripresa degli incontri, ove conformi al superiore interesse della prole. Riferiranno a mesi 6 al Giudice Tutelare, salve ipotesi di urgenza, anche sul grado di adesione assicurato da entrambe le parti ai percorsi suggeriti dagli operatori, attesa la persistente immaturità relazionale all'interno della coppia genitoriale: condizione che, unitamente alla persistente distanza emotiva instaurata dal ricorrente, consente di ipotizzare il pregiudizio attuale di qualsiasi opzione bigenitoriale, per la necessità di rispettare il delicato equilibrio dei minori, comunque apparsi accuditi (cfr. del 27.10.2023: “l'attuale contesto socio- CP_3 ambientale dei bambini risulta adeguato e privo di elementi pregiudizievoli per la loro crescita e per il loro benessere psicoaffettivo: si ritiene infatti che la sig.ra CP_1 supportata dal suo attuale compagno, sia l'unico riferimento affettivo stabile nella vita di
e ”). Per_1 Per_2
Nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle parti, si ritiene di dover mantenere la condivisione della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione e salute.
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Passando ora alle statuizioni di carattere patrimoniale, con particolare riguardo al mantenimento dei figli minori e , si rammenta che per determinare il Per_1 Per_2
contributo da porre a carico di ciascun genitore, preso atto dei parametri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro pagina 7 di 9 capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Inoltre, è necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore in termini di valenza economica.
Nel caso in esame, stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, il Tribunale ritiene che, anche in considerazione dell'età dei bambini, del carico integrale degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente medesima, presso cui è collocata la prole e delle capacità e potenzialità reddituali del
[...]
(che ha dichiarato in udienza di lavorare come fruttivendolo con contratto Pt_1 regolare e di percepire € 1.200,00 mensili – cfr. ud. del 16.11.2023), sebbene con le limitazioni derivanti dai procedimenti penali, debba confermarsi la disposizione di cui all'ordinanza presidenziale di corresponsione di un assegno per il mantenimento dei minori pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò naturalmente al netto dell'Assegno unico, che dovrà essere percepito esclusivamente dalla madre nell'interesse dei minori.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per far fronte alle esigenze della prole, nella misura del 50% ciascuno e secondo il locale Protocollo.
Invece, l'istanza di mantenimento avanzata dalla ricorrente dovrà essere respinta, considerata la giovane età della l'assenza di allegazioni attinenti impedimenti al CP_1
lavoro, nonché l'avvio di stabile relazione affettiva.
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La preminente soccombenza del ricorrente, giustifica la compensazione solo parziale delle spese processuali, al 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio
[...]
pagina 8 di 9 concordatario, in data 25.10.2018, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trapani al n. 166, Parte II, serie C, anno 2018, con addebito al ricorrente;
- affida i minori e esclusivamente alla madre, concentrando Per_1 Per_2
parzialmente su costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse
(fatta eccezione che per istruzione e salute) e, allo stato, con sospensione del diritto di visita in presenza del padre, con le precisazioni di cui in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della prole minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 6 al
Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per
[...]
ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il locale Protocollo;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio dell'11.12.24
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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