Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 775/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv. DI LORENZO MICHELE pec: Email_1
[...]
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato ad AGRIGENTO (AG), in [...] Controparte_1
19/01/1957, rappresentato e difeso dall'avv. SCIUTO MARIA CRISTINA
pec: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostitu-
zione dell'udienza del 29/1/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2020 ha Parte_1
evocato in giudizio chiedendo al Tribunale di: “dichiara- Controparte_1
re la separazione personale dei coniugi;
ritenere e dichiarare che il Sig.
[...]
contribuisca al mantenimento della moglie, Sig.ra CP_2 Parte_1
, versando alla stessa un assegno mensile non inferiore ad euro
[...]
300,00, o comunque nella misura che l'Ecc.mo Presidente del Tribunale ri-
terrà equa, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalu-
tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese, compe-
tenze ed onorari”
Si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di sepa-
razione ma chiedendo al Tribunale il rigetto delle altre richieste di conte-
nuto economico pure svolte dalla ricorrente, anche in considerazione del-
la breve durata del rapporto coniugale.
Fallito il tentativo di conciliazione la causa è stata istruita in via do-
cumentale, con l'interrogatorio formale della resistente e l'escussione dei testi ammessi;
da ultimo è stata rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni all'udienza del 29 gennaio 2025 all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta rispettivamente depositate dalle parti, è stata trattenu-
ta in decisione senza termini ex art 190 c.p.c., cui le parti avevano
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espressamente rinunciato.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico va-
no, anzitutto, svolte alcune considerazioni generali in ordine agli effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento del coniuge.
La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà
coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati muta-
menti: a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del ri-
chiedente, nonchè le condizioni economiche dell'obbligato; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde invece il diritto al mante-
nimento e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimenta-
re se versa in stato di bisogno. (cfr in motivazione Cass. S.U.
n.32914/2022)
Il dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, va,
quindi, declinato tenendo conto della pluralità di parametri appena ricor-
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dati.
Tra le circostanze da considerare, ex art.156 c.c., rientra inoltre la du-
rata del matrimonio, il cui rilievo è stato inizialmente circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità al profilo della quantificazione dell'assegno,
avendo affermato che "La durata del matrimonio ed il contributo apportato
da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di
quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantifi-
cazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la
spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale,
essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi
dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l'importo di
detto assegno." (Cass. n. 20638/2004), ciò in quanto "La durata del ma-
trimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patri-
monio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo
dell'assegno di mantenimento." (Cass. n.25618/2007), tanto è vero che -
come è stato rimarcato - "In tema di separazione personale dei coniugi, al-
la breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia pre-
clusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli
elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazio-
ne al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di
adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un te-
nore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sus-
sistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del ma-
trimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misu-
ra dell'assegno di mantenimento." (Cass. n. 1622/2017).
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Non di meno, con successivi approfondimenti e puntualizzazioni, è sta-
to anche messo in luce, per le ipotesi di matrimoni di durata molto breve,
che "... nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui
non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunio-
ne materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisio-
ne di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo
qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto
al mantenimento." (Cass. n.402/2018) e che "Se è vero che la breve durata
del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la man-
cata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può
costituire una causa di esclusione." (Cfr Cass. 20507/2024 e Cass. n.
16737/2018).
Tanto chiarito, nella fattispecie si ritengono sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimen-
to alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, infatti, dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare le disponibilità economiche e le rispettive capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni eco-
nomiche dei coniugi, anche in considerazione delle precarie condizioni di salute e della ridotta capacità lavorativa della documentate Pt_1
dalla certificazione medica dalla stessa versata in atti, suffragate dagli esiti delle prova per testi svolta nel corso dell'istruttoria e mai in effetti contestate dallo stesso resistente.
Quanto alle condizioni economiche il resistente risulta titolare di reddi-
ti da lavoro dipendente e nello specifico di uno stipendio mensile netto
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(sottratte le trattenute) pari a quasi € 900,00 mensili.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della si rileva che la medesima non svolge ad oggi alcuna attività Pt_1
lavorativa e percepisce un assegno mensile pari a € 286,81 a titolo di pensione.
Data l'età (49 anni), inoltre, difficilmente potrà reperire una occupazio-
ne confacente alla propria scarsa capacità lavorativa.
Quanto alla breve durata del matrimonio, eccepita dal resistente come circostanza idonea ad escludere il diritto al mantenimento in capo alla ri-
corrente, la valutazione congiunta e critica delle difese rispettivamente svolte dalle parti, con particolare riferimento a quelle dello stesso resi-
stente, evidenzia l'esistenza di una inziale condivisione di vita tra le parti per cui il coniuge oggi resistente si è detto: a) pronto a richiedere il pro-
prio trasferimento in altra sede di lavoro (nei pressi di nella città di Vene-
zia e di Montegrotto Terme) pur di favorire e realizzare le aspirazioni pro-
fessionale della b) presente e partecipe alle viste e sedute me- Pt_1
diche cui la si è sottoposta nel corso sia del periodo di fidan- Pt_1
zamento/convivenza, sia nel corso del matrimonio, presso i diversi presidi
Ospedalieri nonché presso il Centro di Salute mentale di Alcamo, ove la stessa – durante il matrimonio - dopo una lite con il proprio padre ha ri-
chiesto ai medici un T.S.O. volontario, trattamento questo già in passato
(prima del matrimonio) subìto e/o richiesto in diverse occasioni.
Le predette circostanze, riferite peraltro dallo stesso inducono CP_1
il Collegio a ritenere che nel corso della seppur breve durata del rapporto matrimoniale, di mesi diciotto, preceduto da un periodo di convivenza di
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circa un anno (stando a quanto affermato dallo stesso si è rea- CP_1
lizzata una comunione materiale e spirituale tra i coniugi e un rapporto affettivo tra gli stessi qualificabile come "affectio coniugalis", per cui la circostanza in questione, sebbene non in grado di escludere il sorgere del diritto all'assegno in capo alla ricorrente, deve essere valutata e certamen-
te valorizzata sotto il diverso profilo del quantum.
Nel caso di specie, dunque, alla luce delle condizioni reddituali prece-
dentemente indicate, della capacità di lavoro concreta dei coniugi, della accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche e della breve durata del matrimonio appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da Controparte_1
in favore di in euro 100,00 mensili a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento della ricorrente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e , na- Controparte_1
to ad AGRIGENTO (AG), in data 19/01/1957, i quali hanno contratto ma-
trimonio in CASTELVETRANO, in data 18/08/2017, trascritto nei registri
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dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II, dell'anno 2017;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1
della ricorrente , la somma di euro 100,00 mensili a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della ricorrente, da versare entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT
F.O.I.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
5/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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