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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 297/2021
Il Giudice designato Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa in materia di previdenza e assistenza
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio, Ettore Triolo e
Gianfranco Esposito
resistente
nella pubblica udienza del 23.2.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 cpc,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto
1. Con ricorso depositato il 16.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che
1) in data 27.05.2020 l'Odierna Ricorrente riceveva n. 2 Raccomandate A/R n.
68958787847-8 e n. 68958787846 da parte dell' di Vibo Valentia in cui Le si CP_1 comunicava che , in relazione alle prestazioni di disoccupazione agricola , rispettivamente n.ri 2016696402472 e n. 2017731703670 e, per l'effetto delle revoche delle prestazioni lavorative , rispettivamente per gli interi anni 2015 e 2016, Le venivano revocate le suddette prestazioni e, pertanto, la Sig.ra avrebbe dovuto Pt_1 restituire le somme percepite pari ad €. 2.375,54 per il 2015 ed €. 4.735,85 per il 2016;
2) in data 2.10.2020 la Stessa Ricorrente riceveva ulteriori n. 4 Raccomandate A/R, rispettivamente n. 68976917501-8, n. 68976917499-6 , n. 68976917500-7 e n.
68976917498-5 da parte dell' di Vibo Valentia in cui Le si comunicava che , in CP_1 relazione alle prestazioni di indennità di malattia e maternità e per l'effetto delle revoche delle prestazioni lavorative , rispettivamente per il periodo dal 13.10.2016 al
12.04.2017, dal 5.05.2017 all'11.07.2017, dal 19.02.2019 al 13.06 2019 e dal
28.01.2016 al 19.05.2016, Le venivano revocate le suddette prestazioni e, pertanto, la
Sig.ra avrebbe dovuto restituire le ulteriori somme percepite pari, Pt_1 rispettivamente, ad €. 2.087,75, €. 778,83, €. 1.066,03 ed €. 1.054,63; 3) Avverso tali provvedimenti, in data 18.08.2020 e 26.10.2020, con il patrocinio del Patronato “
Labor” di San Giovanni in Fiore (CS) la Sig.ra presentava i ricorsi Parte_1
amministrativi presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia che, con delibere CP_1
del 3.11.2020 e del 17.11.2020 venivano, puntualmente respinti. Quindi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il comportamento incolpevole della Sig.ra
[...]
nella vicenda de qua e per l'effetto accertare e dichiarare che per le causali in Pt_1 premessa indicate la Sig.ra nulla deve all' Parte_1 Controparte_1
[...]
2. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità dei provvedimenti dell' sopra CP_1
indicati per i quali si chiedeva l'annullamento;
3. Si costituiva L' deducendo la decadenza dell'azione poiché La cancellazione della CP_1
parte ricorrente per gli anni 2015/2018 è confluita nel quarto elenco di 2019 e il 2019 e nel primo elenco di variazione 2020 nel Comune di San Gregorio D'Ippona, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet rispettivamente dal
10/03/2020 al 25/03/2020 e dal 01/06/2020 al 15/06/2020. Il ricorso è stato depositato solo in data 16.03.2021, quindi ben oltre i 120 giorni previsti dalla legge.
Considerato che
parte ricorrente non ha contestato il disconoscimento nel termine dei 120 giorni dalla notifica deve ritenersi intervenuta decadenza.
4. All'odierna udienza, subentrato questo giudice, la causa veniva trattenuta per la decisione Diritto
5. L'indebito è scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo dal 2015 al 2019 in seguito a verbale ispettivo relativo alla ditta CP_1
EN AL conclusosi il 27.2.2020.
Decadenza
6. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al giudice nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
7. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1,
c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070).
8. Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
9. Risulta dalla documentazione prodotta dall' , che la ricorrente è stata cancellata CP_1
dagli elenchi agricoli per gli anni 2015/2018 con il IV elenco nominativo trimestrale di variazione dell'anno 2019; per l'anno 2019 con l'elenco nominativo dell'anno 2020 nel comune di San Gregoria d'Ippona; elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Istituto con effetto di notifica ai lavoratori interessati (produzione dell' ). Avverso i suddetti CP_1 provvedimenti la ricorrente presentava i ricorsi amministrativi presso il
[...]
di Vibo Valentia che, con delibere del 3.11.2020 e del 17.11.2020 Controparte_2
venivano, puntualmente respinti.
10. Ora, ai sensi dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali e CP_1 finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
11. Nel caso di specie, è necessario distinguere tra i due provvedimenti di reiezione del ricorso amministrativo. Come già accennato, il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del DLn. 7/70 conv. In L.n.83/1970 è di 120 gg. Tale termine, è confermato dalla giurisprudenza costante, secondo cui la Corte di Cassazione ha stabilito una volta per tutte che il suddetto termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso. Pertanto in relazione alla cancellazione dell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni che vanno dal 2015 al 2018, considerando che l'esito del ricorso amministrativo è stato notificato il 3 novembre
2020 e che il ricorso giudiziale è stato presentato il 16 marzo 2021, si deve ritenere superato il temine perentorio previsto. Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria
12. Per quanto riguarda la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli in ordine all'anno 2019, considerando che l'esito del ricorso amministrativo è stato notificato in data 17.11.2020 il termine decadenziale sarebbe scaduto il 17.3.2020 il giorno successivo alla presentazione del ricorso;
Pertanto in relazione a tale circostanza,
l'eccezione di decadenza sollevata dall' non risulta condivisibile. CP_1
Ripetibilità delle somme
13. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. 14. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
15. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa."
16. Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
17. Orbene, sotto questo profilo, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze EN AL 18. Giova evidenziare che ”la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
19. Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
20. Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione.
21. Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione prodotta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
22. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento di riconoscimento di indebito da parte dell' anche per l'anno 2019 è legittimo, poiché la domanda del ricorrente in ordine CP_1
alla erronea cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli del Comune di San
Giuseppe d'Ippona, è priva di idoneo corredo probatorio.
23. Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione
PQM
Il giudice del Lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia il 23.1.2025 Il giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 297/2021
Il Giudice designato Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, nella causa in materia di previdenza e assistenza
TRA
difeso dall'avv. MAZZA MANLIO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio, Ettore Triolo e
Gianfranco Esposito
resistente
nella pubblica udienza del 23.2.2025, ha pronunciato sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 cpc,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto
1. Con ricorso depositato il 16.3.2021, la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che
1) in data 27.05.2020 l'Odierna Ricorrente riceveva n. 2 Raccomandate A/R n.
68958787847-8 e n. 68958787846 da parte dell' di Vibo Valentia in cui Le si CP_1 comunicava che , in relazione alle prestazioni di disoccupazione agricola , rispettivamente n.ri 2016696402472 e n. 2017731703670 e, per l'effetto delle revoche delle prestazioni lavorative , rispettivamente per gli interi anni 2015 e 2016, Le venivano revocate le suddette prestazioni e, pertanto, la Sig.ra avrebbe dovuto Pt_1 restituire le somme percepite pari ad €. 2.375,54 per il 2015 ed €. 4.735,85 per il 2016;
2) in data 2.10.2020 la Stessa Ricorrente riceveva ulteriori n. 4 Raccomandate A/R, rispettivamente n. 68976917501-8, n. 68976917499-6 , n. 68976917500-7 e n.
68976917498-5 da parte dell' di Vibo Valentia in cui Le si comunicava che , in CP_1 relazione alle prestazioni di indennità di malattia e maternità e per l'effetto delle revoche delle prestazioni lavorative , rispettivamente per il periodo dal 13.10.2016 al
12.04.2017, dal 5.05.2017 all'11.07.2017, dal 19.02.2019 al 13.06 2019 e dal
28.01.2016 al 19.05.2016, Le venivano revocate le suddette prestazioni e, pertanto, la
Sig.ra avrebbe dovuto restituire le ulteriori somme percepite pari, Pt_1 rispettivamente, ad €. 2.087,75, €. 778,83, €. 1.066,03 ed €. 1.054,63; 3) Avverso tali provvedimenti, in data 18.08.2020 e 26.10.2020, con il patrocinio del Patronato “
Labor” di San Giovanni in Fiore (CS) la Sig.ra presentava i ricorsi Parte_1
amministrativi presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia che, con delibere CP_1
del 3.11.2020 e del 17.11.2020 venivano, puntualmente respinti. Quindi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare il comportamento incolpevole della Sig.ra
[...]
nella vicenda de qua e per l'effetto accertare e dichiarare che per le causali in Pt_1 premessa indicate la Sig.ra nulla deve all' Parte_1 Controparte_1
[...]
2. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità dei provvedimenti dell' sopra CP_1
indicati per i quali si chiedeva l'annullamento;
3. Si costituiva L' deducendo la decadenza dell'azione poiché La cancellazione della CP_1
parte ricorrente per gli anni 2015/2018 è confluita nel quarto elenco di 2019 e il 2019 e nel primo elenco di variazione 2020 nel Comune di San Gregorio D'Ippona, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet rispettivamente dal
10/03/2020 al 25/03/2020 e dal 01/06/2020 al 15/06/2020. Il ricorso è stato depositato solo in data 16.03.2021, quindi ben oltre i 120 giorni previsti dalla legge.
Considerato che
parte ricorrente non ha contestato il disconoscimento nel termine dei 120 giorni dalla notifica deve ritenersi intervenuta decadenza.
4. All'odierna udienza, subentrato questo giudice, la causa veniva trattenuta per la decisione Diritto
5. L'indebito è scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo dal 2015 al 2019 in seguito a verbale ispettivo relativo alla ditta CP_1
EN AL conclusosi il 27.2.2020.
Decadenza
6. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al giudice nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
7. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1,
c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070).
8. Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
9. Risulta dalla documentazione prodotta dall' , che la ricorrente è stata cancellata CP_1
dagli elenchi agricoli per gli anni 2015/2018 con il IV elenco nominativo trimestrale di variazione dell'anno 2019; per l'anno 2019 con l'elenco nominativo dell'anno 2020 nel comune di San Gregoria d'Ippona; elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Istituto con effetto di notifica ai lavoratori interessati (produzione dell' ). Avverso i suddetti CP_1 provvedimenti la ricorrente presentava i ricorsi amministrativi presso il
[...]
di Vibo Valentia che, con delibere del 3.11.2020 e del 17.11.2020 Controparte_2
venivano, puntualmente respinti.
10. Ora, ai sensi dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali e CP_1 finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
11. Nel caso di specie, è necessario distinguere tra i due provvedimenti di reiezione del ricorso amministrativo. Come già accennato, il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del DLn. 7/70 conv. In L.n.83/1970 è di 120 gg. Tale termine, è confermato dalla giurisprudenza costante, secondo cui la Corte di Cassazione ha stabilito una volta per tutte che il suddetto termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso. Pertanto in relazione alla cancellazione dell'elenco dei braccianti agricoli per gli anni che vanno dal 2015 al 2018, considerando che l'esito del ricorso amministrativo è stato notificato il 3 novembre
2020 e che il ricorso giudiziale è stato presentato il 16 marzo 2021, si deve ritenere superato il temine perentorio previsto. Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria
12. Per quanto riguarda la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli in ordine all'anno 2019, considerando che l'esito del ricorso amministrativo è stato notificato in data 17.11.2020 il termine decadenziale sarebbe scaduto il 17.3.2020 il giorno successivo alla presentazione del ricorso;
Pertanto in relazione a tale circostanza,
l'eccezione di decadenza sollevata dall' non risulta condivisibile. CP_1
Ripetibilità delle somme
13. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. 14. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
15. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa."
16. Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
17. Orbene, sotto questo profilo, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze EN AL 18. Giova evidenziare che ”la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
19. Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
20. Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione.
21. Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione prodotta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
22. Alla luce di quanto premesso, il provvedimento di riconoscimento di indebito da parte dell' anche per l'anno 2019 è legittimo, poiché la domanda del ricorrente in ordine CP_1
alla erronea cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli del Comune di San
Giuseppe d'Ippona, è priva di idoneo corredo probatorio.
23. Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione
PQM
Il giudice del Lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia il 23.1.2025 Il giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni