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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
Dott. ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere rel
Dott. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.1621/2023, avverso la sentenza n.
4007/2023 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata l'11.10.2023, tra
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.Vincenzo Casucci , giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Acquaviva delle Fonti in piazza Vittorio Emanuele II n.41 elettivamente domicilia
-Appellante -
e
pagina 1 di 10 ( C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Marcello Martino, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Bari alla via G. Trevisani n. 106
-Appellato–
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo per canoni locazione
CONCLUSIONI: le parti, presenti all'udienza del 12.02.2025, hanno concluso come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) Il sig. , premesso di avere concesso in locazione l'unità immobiliare CP_1
facente parte del fabbricato condominiale sito in Acquaviva delle Fonti tra via Roma,
Piazza G. Di Vagno e via Ferrante, con ingresso dalla citata Piazza G. Di Vagno n. 6 –
6/A alla sig.ra titolare della ditta individuale “Dordoni Parte_1
Antiquariato”, con decreto n. 238 del 03/08/2013, notificato il 31/08/2013 ingiungeva, alla predetta conduttrice, il pagamento della somma di € 7.436,34, oltre interessi e spese di procedura, dovuti a titolo di corrispettivo ex art. 1591 c.c. a fronte della detenzione senza titolo da agosto 2012 a gennaio 2013.
A sostegno della spiegata pretesa monitoria, e s p o n e v a c h e :
1) in precedenza, con altro decreto recante n. 191/2012, aveva ingiunto alla predetta conduttrice, il pagamento della somma di € 20.807,12, dovuti a fronte della mancata corresponsione dei canoni scaduti da marzo 2011 a luglio 2012;
2)- che la locataria, nelle more tra la data del deposito di quel ricorso, avvenuto il
21/07/2012, e quella di notificazione del suddetto decreto ingiuntivo n. 191/2012, avvenuta il 17/11/2012, aveva corrisposto in acconto, il 22/10/2012, la somma di €
13.500,00, di cui € 8.500,00 con bonifico ed € 5.000,00 a mezzo 2 assegni bancari e, il 16/04/2013, quella di € 1.700,00
3)- che, il decreto ingiuntivo n. 191/2012 era stato opposto e il relativo giudizio si era pagina 2 di 10 concluso con la sentenza n. 6478/2016 di rigetto dell'opposizione, sicchè, non essendo stata, siffatta pronuncia, impugnata, la stessa era divenuta, unitamente al detto decreto ingiuntivo, cosa passata in giudicato;
4)- che, pertanto, coprendo tale giudicato il dedotto ed il deducibile, doveva ritenersi accertata, tra le parti, in maniera definitiva, la situazione contabile di dare/avere a fare data dall'instaurazione del rapporto locatizio, avvenuta il
01/12/2000, e fino a luglio 2012 di cui al decreto n. 191/2012;
5)che, frattanto, la conduttrice signora con missiva del 22/02/2011, Pt_1
comunicava formale recesso dal suddetto contratto locatizio e si impegnava a rilasciare l'immobile a fare tempo dal 30/04/2012;
6)- che la non ottemperando alla suddetta data di rilascio, provvedeva a Pt_1
rendere libero l'immobile a distanza di ben 9 mesi, ossia in data 06/02/2013 senza, tuttavia, corrispondere- secondo la prospettazione del - alcun canone CP_1
relativamente alle mensilità da agosto 2012 a gennaio 2013, per cui esso locatore aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 238/2013;
B )A vverso il p r e d e t t o d e c r e t o i n g i u n t i v o n. 238/2013, la ditta ingiunta, con atto di citazione notificato in data 21/10/2013 proponeva opposizione, sostenendo:
- in primo luogo, la violazione del divieto del “ne bis in idem”, atteso che la medesima richiesta di pagamento era stata già avanzata con il decreto ingiuntivo n. 191 del
19/09/2012;
- in seconda analisi, l'infondatezza ed inesistenza del credito locatizio vantato, in quanto estinto per intervenuto pagamento;
- da ultimo, la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 07/05/2014 veniva disposto il mutamento del rito, per essere l'opposizione stata introdotta con citazione anziché con ricorso, trattandosi di causa in materia locatizia;
alla successiva udienza del 05/11/2014, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto, indi venivano rigettate le pagina 3 di 10 richieste di prove orali e l'ordine di esibizione avanzato dall'opponente e il giudizio veniva istruito con la sola CTU contabile.
All'esito della istruttoria, il Tribunale con la sentenza n 4007/2023 rigettava l'opposizione confermando integralmente il decreto ingiuntivo in parola e condannava la al pagamento delle spese di lite e di CTU Pt_1
C)Avverso la predetta pronuncia, con ricorso depositato il 27.12.2023 la Pt_1
proponeva appello, lamentando l'erroneità di tale provvedimento, per i motivi che a breve saranno esplicitati e chiedendo l'accoglimento della opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese dell'intero giudizio.
Si costituiva in giudizio il , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese di lite.
All'udienza del 12.02.2025, presenti le parti, dopo la discussione, la Corte decideva come da dispositivo allegato
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante rileva che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provata la pretesa creditoria laddove, invece, sulla scorta della documentazione dalla stessa prodotta nel giudizio presupposto, avrebbe dovuto concludere per la declaratoria di inesistenza tanto dei presupposti per l'emissione del detto decreto ingiuntivo, quanto del credito azionato dal locatore, avendo, di contro, corrisposto tutti i canoni oggetto del provvedimento monitorio che ci impegna.
Senonché, il motivo è infondato, essendo immune da censure il percorso logico giuridico utilizzato dal Tribunale nel riconoscere il credito in favore dell'odierno appellato, nella misura come determinata dal decreto ingiuntivo.
Come correttamente sostenuto dal difensore del , anzitutto, va precisato che il CP_1 pagina 4 di 10 credito vantato dall'opposto nel primo grado/odierno appellato è fondato su prova scritta, atteso che provato e non contestato dalla i è il titolo dell'avversa Pt_2
pretesa, ossia il contratto di locazione del 28/11/2000 avente decorrenza dal 01/12/2000
e con prima scadenza contrattuale fissata per il 30/11/2006, ma rinnovato automaticamente per ulteriori 6 anni e nuova scadenza fissata per il 30/11/2012; ugualmente provato documentalmente e non contestato è la circostanza che la conduttrice, con missiva del 22/02/2011, aveva comunicato al formale recesso CP_1
dal contratto di locazione a fare tempo dal 30/04/2012, data in cui avrebbe dovuto provvedere a rilasciare l'immobile libero e sgombro da persone e cose di sua proprietà; sempre documentalmente provata è la circostanza che alla data del 30/04/2012, la non aveva provveduto a rilasciare l'immobile in parola, sicché, con la Pt_1
raccomandata del 23/07/2012 il aveva sollecitato la conduttrice a detto rilascio, CP_1
che, però, era avvenuto soltanto a distanza di ben 9 mesi dal 30/04/2011 (scadenza indicata dalla medesima conduttrice nella predetta sua missiva del 22/02/2011) ossia il
06/02/2013, giorno in cui, effettivamente, l'immobile era stato riconsegnato al . CP_1
Quale conseguenza di ciò è che il non avendo la conduttrice, da agosto 2012 a CP_1
gennaio 2013, provveduto al pagamento di alcun corrispettivo, aveva legittimamente chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 238/2013.
Reitera, l ' a p p e l l a n t e di nulla dovere all'odierno appellato, atteso che, giusta le schede contabili e gli estratti conto bancari depositati dalla stessa, essa avrebbe, a suo dire, corrisposto tutti i canoni relativi all'intero rapporto intercorso, durato dal
01/02/2000 e fino al 06/02/2013, giorno in cui ha riconsegnato l'immobile locato.
S e n o n c h è tale documentazione copre soltanto il periodo temporale che va dall'inizio del rapporto di locazione (01/12/2000) fino ad aprile 2012, per quanto riguarda gli estratti conto bancari, e dall'inizio del rapporto di locazione
(01/12/2000) fino a dicembre 2011, per quanto riguarda le schede contabili.
Laddove, invece, all'evidenza, i canoni richiesti con il decreto ingiuntivo oggetto di causa sono quelli maturati da agosto 2012 a gennaio 2013 pagina 5 di 10 A fronte di ciò, pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato che l'opponente del primo grado “non ha dimostrato di aver versato i canoni per il periodo oggetto del decreto opposto (Agosto 2012 – Gennaio 2013)”, atteso che “le schede contabili fino al 31.12.11 e gli estratti conto della ditta fino al 4.4.2012: tali Pt_1
documenti non consentono di ritenere provato l'adempimento, in quanto le schede contabili e gli estratti conto non si riferiscono al periodo oggetto di causa”
Insiste ancora la adducendo che la pretesa creditoria del risulta Pt_1 CP_1
certamente soddisfatta se solo di consideri anche l'ulteriore documentazione pure prodotta nel giudizio presupposto con la memoria integrativa ex art. 426 cpc, ossia l'attestazione del proprio consulente e le due ricevute di pagamento.
Sta di fatto, però, che, per come già rilevato nell'ambito del giudizio presupposto, anche la suddetta documentazione non dimostra affatto l'adempimento alle proprie obbligazioni da parte dell'odierno appellante/opponente nel primo grado.
Ebbene, con riguardo all'attestazione del CTP, essa è di provenienza di parte senza, quindi, alcun spessore probatorio (cfr. Cass. n. 33503/2018 e n. 2980/2023:” La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”), mentre con riguardo ai due pagamenti di € 13.500,00, di cui € 8.500,00 con bonifico ed € 5.000,00 con 2 assegni, corrisposti il 22/10/2012 e di € 1.700,00, corrisposto il 16/04/2013 s i t r a t t a d i acconti, circostanza questa mai contestata dalla parte avversa nel primo giudizio, ed imputazioni, mai contestate dalla parte avversa nel primo giudizio, riferibili al precedente decreto ingiuntivo n. 191/2012, che è relativo alle mensilità da marzo 2011 a luglio 2012.
Peraltro, come già detto, tale provvedimento era stato opposto ed il relativo giudizio si era concluso con la sentenza n. 6478/2016 di rigetto dell'opposizione, sicché, non essendo stata, siffatta pronuncia, impugnata, la stessa era divenuta, unitamente al detto pagina 6 di 10 decreto ingiuntivo n. 191/2012, cosa passata in giudicato: con la conseguenza, pertanto, che, coprendo tale giudicato il dedotto ed il deducibile, deve ritenersi accertata, tra le parti, in maniera definitiva, la situazione contabile di dare/avere a fare data dall'instaurazione del rapporto locatizio, avvenuta il 01/12/2000, e fino a luglio 2012 di cui al ricordato decreto n. 191/2012, laddove, invece, il provvedimento monitorio oggetto di causa è il n. 238/2013, relativo alle mensilità da agosto 2012 a gennaio 2013
A fronte di ciò, comunque, correttamente il giudice di prime cure ha statuito che la
“non ha dimostrato di aver versato i canoni per il periodo oggetto del decreto Pt_1
opposto (Agosto 2012 – Gennaio 2013)”, atteso che “i conteggi del C.T.P. e quelli contenuti nella missiva del 16.4.2013 sono cumulativi e generici, comprendendo altresì voci non dovute, come la cauzione (cfr. infra) e fermo restando che le questioni sui pagamenti medio tempore intervenuti tra le parti non sono sopravvenuti all'emissione del decreto odiernamente opposto ma risultano già dedotti nel precedente giudizio di opposizione concluso con la citata sentenza n. 6478/2016”
In conclusione la non ha affatto provato di avere corrisposto i canoni del Pt_1
periodo da agosto 2012 a gennaio 2013 di cui all'odierno decreto n. 238/2013.
Ed è indubbio che l'onere di provare l'adempimento spettava ai sensi dell'art. 2697 c.c. proprio all'opponente/odierno appellante (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
826/2015.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provata la pretesa creditoria avanzata dal , atteso che, sulla scorta delle risultanze dell'espletata CTU CP_1
contabile avrebbe dovuto concludere per la declaratoria di inesistenza tanto dei presupposti per l'emissione del detto decreto ingiuntivo, quanto del credito azionato dal locatore, oltre alla circostanza che avrebbe disatteso gli esiti della consulenza, omettendo, perfino, di calcolare l'importo del deposito cauzionale (il CTU ha concluso accertando che la locatrice ha versato, rispetto al dovuto, in più la somma di € 22,76).
Senonché corretta è stata la decisione del giudice di prime cure di disattendere gli esiti della ctu contabile, essendo incorso il consulente in evidenti errori di calcolo e di pagina 7 di 10 metodo.
In particolare, il CTU ha ricostruito la situazione dare/avere del rapporto locatizio sulla scorta delle schede contabili e degli estratti conto bancari prodotti dalla parte avversa, che, come già evidenziato, coprono il periodo temporale che va dall'inizio del rapporto di locazione (01/12/2000) fino ad aprile 2012, per quanto riguarda gli estratti conto bancari, e dall'inizio del rapporto di locazione (01/12/2000) fino a dicembre 2011, per quanto riguarda le schede contabili, laddove, invece, all'evidenza,
i canoni richiesti con il decreto ingiuntivo oggetto di causa sono quelli maturati da agosto 2012 a gennaio 2013. H a p o i errato nel conteggiare come somma da riconoscere in favore della quella relativa al deposito cauzionale, quantificata Pt_1
dallo stesso in € 4.406,37, comprensiva anche degli interessi maturati nel periodo dal
01/12/2000 al 31/01/2013, atteso che tale somma era già stata restituita alla conduttrice, perché oggetto di una precedente regolamentazione dare/avere. Sul punto, osserva correttamente la difesa del che, come rappresentato nella premessa del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di causa, le parti, successivamente alla notifica del primo decreto ingiuntivo n. 191/2012, nel corso del relativo giudizio di opposizione, avevano regolato la restituzione di detto deposito cauzionale.
In particolare, risulta documentalmente provato nel fascicolo monitorio che con nota del
16/04/2013 a firma dell'avv. Vincenzo Casucci nel corrispondere, sul decreto ingiuntivo n. 191/2012 il secondo acconto di € 1.700,00 dopo che in precedenza aveva corrisposto quello di € 13.500,00 la aveva provveduto, essa stessa, articolando i conteggi Pt_1
dare/avere, a sottrarre dal totale ingiunto proprio l'importo di cui al deposito cauzionale.
Sicchè il trattenendo le dette somme in acconto al maggiore avere, nell'elaborare CP_1
la somma residua ancora dovuta, effettuava le medesime imputazioni rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 191/2012, imputazioni, peraltro, mai contestate, sicché esse devono ritenersi come fatti consolidati p e r i m o t i v i g i à e s p o s t i .
Pertanto l'importo del deposito cauzionale ha trovato la sua regolamentazione pagina 8 di 10 nell'ambito dei conteggi dare/avere di cui al decreto ingiuntivo n. 191/2012 e tale circostanza non è stata considerata dal CTU.
Ed esattamente sulla base di tali considerazioni che, correttamente, il Tribunale ha statuito che “la CTU ammessa dal precedente giudicante non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, in quanto oltre a valutare un periodo ormai coperto dalla citata sentenza n. 6478/2016 (anche quanto ai pagamenti medio tempore eseguiti), irritualmente ingloba nel calcolo a compensazione la cauzione ed i relativi interessi”
Il giudice di prime cure ha aggiunto, altresì, a sostegno della propria tesi dell'inutilizzabilità della CTU e relativamente al deposito cauzionale, che “nel contratto di locazione stipulato tra le parti all'art. 14 è stabilito che <<la cauzione depositata dalla conduttrice sar restituita accertata l di qualsiasi inadempimento entro gg. regolare consegna dei locali e non potr essere imputata in conto pigione>> e, di conseguenza, non può essere computata a sgravio delle somme dovute dalla come pigione per i canoni corrisposti al : Pt_1 CP_1
in presenza di tale clausola, i canoni non pagati non possono compensarsi”
Ma il CTU erra anche laddove ha riconosciuto il presunto bonifico di € 1.053,05 relativo alla mensilità di dicembre 2002 come effettuato dalla parte conduttrice, atteso che è la medesima controparte a sostenere, nella pec del 30/06/2015 inviata al CTU, che “per quanto riguarda il fitto del mese di dicembre 2002 non è stato possibile trovare la ricevuta neanche da parte dell'Istituto bancario”.
Il CTU infine erra nel conteggiare per l'intero come somma da riconoscere in favore della conduttrice quella di € 1.700,00, corrisposta il 16/04/2013.
Invero, tale importo va ridotto ad € 1.000,00, atteso che, come già evidenziato alla premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, € 700,00 sono stati imputati alle spese della procedura monitoria relativa al primo decreto ingiuntivo n. 191/2012 imputazioni, mai contestate dalla nel presente giudizio. Pt_1
L'appello va dunque rigettato e la va condannata al pagamento delle spese del Pt_1
pagina 9 di 10 presente giudizio in favore del , secondo il criterio della soccombenza, spese che CP_1
vengono determinate con le tariffe di cui al D.M. n.147/2022 (valori minimi considerata la semplicità delle questioni) spese da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello Martino dichiaratosi antistatario
L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio
2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27.12.2023 nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4007/2023 pubblicata CP_1
l'11.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di che liquida in complessivi Euro 2.906,00 per CP_1
compensi professionali, oltre IVA,CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marcello Martino dichiaratosi anticipatario;
3)dichiara che per l'effetto della odierna decisione, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 bis D.P.R.
115/2022
Così deciso in Bari, in data12 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott. Salvatore Grillo
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