Art. 1. Articolo unico.
Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , e' concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.
E' altresi' assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 . Resta escluso il rimborso delle tasse di registro gia' percette.
Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.
E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario piu' favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore.
Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , e' concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.
E' altresi' assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 . Resta escluso il rimborso delle tasse di registro gia' percette.
Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939.
E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario piu' favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore.