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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, g o t avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 7536/2022 ed avente ad oggetto: Occupazione senza titolo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c., da intendersi in calce all'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 48/2013, dall'avv. Valentina
Talema, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Boscoreale (NA), alla
Piazza Vargas, n. 3
ATTORE
E
(C.F ), domiciliato in Castelvolturno al Viale Controparte_1 C.F._2
Cortese n.54.
CONVENUTO CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Parte istante, con note di trattazione scritta si riportava ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludendo per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, in data 13.10.2022, , Parte_1 premesso di aver stipulato, in data 04.05.2021, in favore di , un Controparte_1 contratto di comodato d'uso gratuito – registrato presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Casoria, in data 05.05.2021 – avente ad oggetto l'immobile sito in Castel
VO, al viale Cortese, n. 54 (censito al catasto fabbricati del Comune di Castel
VO, al foglio 40, mappale 989, piano T cat. A/2 classe 2 rendita € 353.26 vani 6 e dell'area di pertinenza censita al Foglio 40 Mappale 58 sub A1 di are 3,53), di aver concordato, al punto n. 3 del predetto contratto, una durata annuale, tacitamente rinnovabile, di aver comunicato al comodatario, in data 25.03.2022, con raccomandata con avviso di ricevimento, formale disdetta, invitandolo a rilasciare, alla scadenza prevista, il bene libero da persone e cose, di essere l'immobile, ancora oggi, occupato dall' , senza averne più valido titolo, citava in giudizio, innanzi all'intestato CP_1
Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare Controparte_1
e dichiarare che il contratto di comodato d'uso gratuito sottoscritto dai signori
[...]
(C.F. ) e (C.F. ) Pt_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 in data 4 maggio 2021 è scaduto in data 4 maggio 2022; accertare e dichiarare che il signor
(C.F. ) è contrattualmente inadempiente stante Controparte_1 C.F._2 la occupazione oltre il termine di scadenza dell'immobile sito in Castel VO (Ce) al viale
Cortese n. 54 censito al catasto fabbricati del comune di Castel VO al foglio 40 mappale
989 piano T cat. A/2 classe 2 rendita € 353.26 vani 6 e dell'area di pertinenza censita al
Foglio 40 Mappale 58 sub A1 di are 3,53; conseguentemente, accertare e dichiarare che il signor (C.F. ) sta occupando sine titulo dal 5 Controparte_1 C.F._2 maggio 2022 l'immobile sito in Castel VO (Ce) al viale Cortese n. 54 censito al catasto fabbricati del comune di Castel VO al foglio 40 mappale 989 piano T cat. A/2 classe 2 rendita € 353.26 vani 6 e dell'area di pertinenza censita al Foglio 40 Mappale 58 sub A1 di are 3,53 a lui concessi in comodato d'uso gratuito dal signor con contratto Parte_1 di cui al presente atto;
per l'effetto, condannare il signor (C.F. Controparte_1
) al rilascio dell'immobile sito in Castel VO (Ce) al viale Cortese C.F._2
n. 54 censito al catasto fabbricati del comune di Castel VO al foglio 40 mappale 989 piano T cat. A/2 classe 2 rendita € 353.26 vani 6 e dell'area di pertinenza censita al Foglio
40 Mappale 58 sub A1 di are 3,53 in favore del signor (C.F. Parte_1
); condannare il signor (C.F. C.F._1 Controparte_1
) al risarcimento del danno patito dal signor (C.F. C.F._2 Parte_1
) per una somma da quantificarsi n via equitativa”. C.F._1
Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva, rimanendo Controparte_1 contumace.
Acquisito agli atti il verbale di mediazione con esito negativo, con ordinanza del 25.10.2023, il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
Espletata, dunque, l'istruttoria a mezzo della prova testimoniale, la scrivente, subentrata al
2 precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
Va dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto , Controparte_1 regolarmente citato in giudizio e non costituitosi.
La domanda attorea, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In linea di principio, l'azione proposta deve essere qualificata come un'azione di restituzione, esperibile sia in caso di inesistenza sia in caso di sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede (Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17321). In quest'ultimo caso, l'azione ha lo scopo di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un negozio, quale, ad esempio, la locazione o il comodato, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Si tratta, pertanto, di un'azione personale diretta ad attuare il diritto alla consegna del bene e, quindi, ad ottenere il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, previo accertamento della mancanza del titolo stesso (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014,
n. 7305).
Sul piano dell'onere probatorio, l'attore può limitarsi a dimostrare l'insussistenza o anche la sussistenza e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione da parte del convenuto (per esempio, la scadenza di un contratto di leasing o di affitto), senza anche dover provare il diritto di proprietà (Cass.
Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Nel caso in esame, il rapporto obbligatorio instaurato tra le parti si configura nel contratto di comodato d'uso, il quale, ai sensi dell'art. 1803 c.c., è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del comodatario, quale strumento effettivo di costituzione di un diritto personale di godimento. Il negozio attributivo di godimento ha efficacia meramente obbligatoria e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore. Il contratto, anche quando ha ad oggetto beni immobili,
è a forma libera e la prova della sua sussistenza può essere fornita anche mediante testi o per presunzioni.
Ciò posto, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato l'avvenuta consegna del bene immobile oggetto del giudizio, in forza di un valido contratto di comodato d'uso gratuito, il venir meno del contratto stesso, nonché il mancato rilascio dell'immobile da parte del convenuto nel termine pattuito.
In particolare, il ha fornito valida ed adeguata prova dell'esistenza del contratto di Pt_1 comodato avente ad oggetto l'immobile sito in Castel VO, al viale Cortese, n. 54, dal quale, in merito alla durata del rapporto, si riportano testuali parole: “La durata del contratto ha validità annuale e rinnovabile tacitamente di anno in anno, a partire dalla data del presente atto. Alla scadenza, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene
3 pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso”.
Il contratto, pertanto, essendo stato sottoscritto in data 04.05.2022 ha prodotto i suoi effetti fino al 04.05.2023, stante l'esercizio del diritto di disdetta da parte del che ne ha Pt_1 impedito il rinnovo tacito. L'attore, infatti, mediante raccomandata, datata 25 marzo 2022, esprimeva al convenuto la volontà contraria a rinnovare il rapporto, richiedendo, di conseguenza, il rilascio dell'immobile entro e non oltre il 04.05.2023, libero da persone e cose estranee al proprietario e comunque esattamente nello stato in cui fu consegnato, così come previsto dal contratto stesso.
Tuttavia, intervenuta la scadenza del contratto di comodato d'uso, il convenuto, ai sensi dell'art. 1809 c.c., non ha adempiuto all'obbligo su di lui gravante di restituzione della cosa, conservando – in mancanza di un valido titolo giuridico – la disponibilità dell'immobile oggetto della controversia.
Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del Tes_1
07.10.2024, il quale riferiva testuali parole: “Ho accompagnato in diverse occasioni il sign.
a Castelvolturno presso la sua villetta, alla via Cortese. Mi ha chiesto di Parte_1 accompagnarlo perché c'era questo signore, di cui non ricordo il nome, che CP_1 occupava casa e non voleva andare via. Il primo sopralluogo che ho fatto con lui è avvenuto circa due anni fa, l'ultima volta ci siamo stati due giorni fa e il signore sta ancora là”.
La detenzione sine titulo dell'immobile da parte di si ritiene, pertanto, Controparte_1 pienamente accertata, non avendo il convenuto contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tale circostanza, in quanto lo stesso, sebbene ritualmente citato, non si è costituito, non ha giustificato la propria assenza e non ha provato di detenere l'immobile in virtù di valido contratto sottoscritto.
Per quanto riguarda, invece, la domanda risarcitoria, essa non trova accoglimento, non potendosi qualificare “in re ipsa” il presunto danno subito dal proprietario dell'immobile occupato senza titolo giuridico. Il danno “in re ipsa”, infatti, identificandosi con l'evento dannoso, configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, il quale, essendo diretto sia a ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato che a sanzionare il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 Cost., è compatibile con l'ordinamento giuridico italiano solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. Civ., Sezioni Unite, 05.07.2017, n. 16601; Cass. Civ.
Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972).
Ai fini risarcitori, pertanto, rileva esclusivamente il danno-conseguenza, per cui, anche mediante presunzioni semplici, l'attore deve allegare e provare l'intenzione concreta di mettere l'immobile a frutto, nel periodo in cui questo è stato abusivamente occupato e di essere, dunque, stato nell'impossibilità di procacciarsi un guadagno in relazione al fatto ingiusto altrui (ordinanza Cass. Civ., 23.11.2021, n. 35251).
Nel caso in esame, il non ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, in Pt_1 quanto, dalla documentazione in atti, non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, il danno emergente, lo specifico
4 pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato e il lucro cessante.
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti ed equi motivi, le stesse vengono interamente compensate tra le parti e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In accoglimento parziale della domanda proposta da dichiara Parte_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Castel VO, al viale Cortese, n. 54, censito al catasto fabbricati del comune di Castel VO al foglio 40 mappale 989 piano T cat. A/2 classe 2 rendita € 353.26 vani 6 e dell'area di pertinenza censita al
Foglio 40 Mappale 58 sub A1 di are 3,53 da parte di;
Controparte_1
− Condanna conseguentemente il sig. al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose in favore del sign.
; Parte_1
− Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
− compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria C.V.11/06/2025.
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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