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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 495/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 495/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di PISTOIA, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTONI Parte_1 C.F._1
SIBILLA e dall'Avv. MORSELLI MARIA VITTORIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BARONTINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19/09/2025 sulle seguenti, CONCLUSIONI
1 Per parte appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, espletati gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, riformando la sentenza n. 92/2025 pubblicata in data 06.02.2025 nel procedimento n. 2131/2022 R.G. e notificata in data
12.02.2025 per i motivi di cui in premessa:
- Nel merito: disporre l'affidamento super-esclusivo di al padre;
revocare la presa Per_1 in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Social di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio;
porre a carico della Sig.ra un contributo al CP_1 mantenimento per il figliO di Euro 250,00 mensili e porre le spese straordinarie del figlio, come individuate dal Protocollo del 01.10.2018 del Tribunale di Pistoia al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre;
- Revocare la parte in cui la sentenza emanata dal Tribunale di Pistoia condanna il Sig.
a rifondere le spese del giudizio di primo grado alla Sig.ra disponendo la Pt_1 CP_1 compensazione delle spese di lite;
- Con vittoria di compensi professionali del presente giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 92/2025 emessa in data 06/02/2025 nell'ambito del procedimento civile n. 2131/2022 R.G. dal Tribunale di Pistoia.
In via conciliativa e senza acquiescenza al motivo di appello la comparente aunomamente si dichiara disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento da versare nelle mani del ad € 200,00 in aggiunta all'importo che già viene sempre Pt_1 volontariamente versato direttamente al figlio e pari ad € 80,00 mensili
Con vittoria di spese e competenze, anche del secondo grado.”
P.G.: “esprime parere contrario e chiede il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, condividendone le motivazioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 92/2025 del 4.2.2025 il Tribunale di PISTOIA, definitivamente pronunciando nel giudizio tra i coniugi e dato atto che Parte_1 CP_1 con sentenza non definitiva n. 351/2023 era già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvedeva:
“1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del 2 minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione del padre;
2) lascia in godimento ad la casa coniugale sita in Quarrata (PT), via del Parte_1
Poggiolino n. 30;
3) la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, anche tenuto conto della volontà e degli impegni del minore,
e due domeniche al mese;
la madre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno, e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
5) onera i genitori di garantire la prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico per il minore;
6) ordina a di corrispondere a a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio minore, la somma di € 150, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 70% a carico del padre al 30% a carico della madre (...)
8) condanna alla refusione delle spese di lite della fase di reclam in favore Parte_1 di liquidate in € 2.833 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di questo Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 7.240 (2/3) per compensi di avvocato, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone le spese dell'ausiliario dott.ssa a carico solidale delle parti.” Per_3
In merito all'affido del minore nato il [...], il Tribunale ricordava Persona_2 anzitutto come l'art. 337 ter c.c. preveda che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori, potendo disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
ricordava che tutte le questioni sollevate al riguardo nel giudizio divorzile erano già state esaminate nell'ambito del procedimento di separazione n 1581/2018 R.G., nel
3 quale era stata svolta approfondita attività istruttoria, in base alla quale era stata esclusa la sussistenza di profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti della madre tali da legittimare un affidamento esclusivo del figlio al padre, tanto che non solo il consulente tecnico d'ufficio, ma anche il consulente di parte del aveva proposto Pt_1
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori;
evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio, in quella sede, aveva rilevato come entrambi i genitori avessero sempre dimostrato di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, anche se entrambi presentavano carenze sul piano affettivo/emotivo; precisava che pure la questione, riportata anche dal minore in sede di esame, relativa al dedotto comportamento violento della ricorrente verso il figlio era già stata esaminata nel giudizio di separazione, ove si era evidenziato che il Gip aveva archiviato il procedimento penale e che i descritti episodici comportamenti della CP_1 analizzati alla luce del complesso quadro delle relazioni familiari e della delicata situazione emotiva nella quale queste si erano sviluppate e valutati avendo riguardo alla condizione di profonda sofferenza in cui si erano verificati, non fossero tali da integrare la consapevole e volontaria violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione lamentata dal sottolineava che l'affidamento condiviso del figlio era stato disposto Pt_1 anche nella fase presidenziale (cfr. ordinanza del 5.1.2023) ed era stato confermato dalla Corte di appello di Firenze in sede di reclamo;
rilevava che nel corso del giudizio, nonostante quanto pervicacemente sostenuto dal non era mai emerso alcunché Pt_1 per sconsigliare il mantenimento del regime di affidamento condiviso, né era mai risultato che tra i genitori vi fosse stato un disaccordo tale, su questioni rilevanti nell'interesse del minore, da paralizzare determinate scelte, mentre d'altro canto, la si era costantemente preoccupata del migliore interesse del figlio. CP_1
Il Tribunale motivava anche circa la necessità che la complessa situazione familiare continuasse a essere monitorata dal Servizio Sociale competente, visti i profondi problemi comunicativi esistenti tra le parti e la necessità di garantire anche alla madre l'accesso alle informazioni riguardanti il figlio minore.
Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale argomentava che il aveva Pt_1 rappresentato, in sede di ricorso, di essere amministratore unico della e Parte_2 di percepire retribuzione mensile netta pari ad € 2.100; che dalle dichiarazioni dei redditi risultava, invero, un reddito imponibile pari ad € 83.867 per il 2018, ad € 84.182 per il
2019, ad € 133.610 per il 2020, con un forte decremento per gli anni 2022 e 2023; che, come ritenuto in sede di separazione e confermato sul punto dalla Corte di appello, era verosimile che il avesse offerto una rappresentazione non del tutto trasparente Pt_1
4 della propria condizione reddituale;
che la aveva dedotto, in sede di comparsa CP_1 conclusionale, di avere variato la propria attività, depositando buste paga da cui risulta stipendio di circa € 600 mensili, oltre modello 730 per l'anno 2023 da cui risulta un reddito mensile netto di circa € 700; che la disparità reddituale sussistente tra le parti consentiva di confermare le statuizioni vigenti, con l'onere della madre di pagare un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150 mensili, con spese straordinarie al
70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Infine, riteneva il Tribunale che le spese di lite fossero da compensare per un terzo, vista la domanda di assegno divorzile rinunciata dalla in corso di causa, e da CP_1 porre, per i residui due terzi, a carico del secondo soccombenza sulle residue Pt_1 domande (affido super esclusivo del figlio, revoca del monitoraggio del Servizio Sociale, mantenimento da parte della madre in termini quantitativamente superiori), dovendo porsi a carico del medesimo anche le spese di lite della fase del reclamo, sempre secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni trascritte in Parte_1 epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I. Genericità e contraddittorietà della motivazione per giustificare l'affidamento condiviso anziché l'affidamento super esclusivo al padre in presenza di gravissima conflittualità dei coniugi e di una madre totalmente assente dalla vita del figlio. Violazione dell'art. 337-ter c.c.
Deduce l'appellante che la madre era ed è praticamente assente dalla vita del figlio, salvo per il versamento mensile del contributo al mantenimento di € 150 mensili, senza corrispondere alcun contributo per le spese straordinarie sanitarie del figlio che il padre
è costretto ad accollarsi totalmente per poter assicurare le adeguate terapie e visite specialistiche al minore;
che il primo giudice si è limitato a ribadire le stesse argomentazioni della sentenza di separazione, oggetto di specifica impugnazione (anche se poi la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in punto di affido del minore, essendo già pendente il giudizio divorzile), facendo pressoché esclusivo riferimento alla
C.T.U. svoltasi in tale sede tra il 2018 e il 2019, in un contesto complesso e in divenire soprattutto rispetto al rapporto madre - figlio, poi cristallizzatosi in un netto rifiuto del ragazzo di vedere la madre;
che, all'epoca, la richiesta di affidamento condiviso, presentata peraltro solo dal padre, era scaturita dal pregiudizio che stava subendo Per_1
a causa dell'inidonea gestione del bambino svolta dai Servizi affidatari ed era orientata a promuovere, con gli opportuni accorgimenti e cautele, il tentativo di recupero del rapporto madre-figlio in un minore in piena età evolutiva, prima di rassegnarsi a darlo
5 compromesso in modo irreparabile;
che, infatti, dai documenti e dalle registrazioni agli atti, nonché dall'audizione del minore, emergeva un rapporto disfunzionale e gravemente conflittuale di con la madre, che ha generato e genera nel ragazzo Per_1 rabbia, delusione e soprattutto dolore;
che i riferiti e vissuti di sofferenze e di inadeguate condotte materne non sono stati minimamente valutati dal Tribunale in termini di capacità genitoriale della madre e conseguente ripercussione sull'affidamento, giustificando l'omessa valutazione con il fatto che tali condotte non sarebbero state ritenute dal G.I.P. penalmente rilevanti, anche se fatti penalmente non rilevanti possono integrare comunque condotte educative inadeguate di un genitore nei confronti del proprio figlio, particolarmente se, come nel caso in esame, egli è affetto da psicopatologia;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sulla idoneità genitoriale e sulla personalità della non vi era stato alcun adeguato CP_1 accertamento istruttorio in C.T.U., avendo la consulente risposto al quesito in punto di capacità genitoriale, in meno di venti righe, senza alcun serio accertamento scientifico basato su dati oggettivi, come rilevato dal CT di parte paterna, Dott. che il Per_4
Tribunale ha trascurato di valutare i chiari elementi probatori agli atti che deponevano univocamente per una manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, nonché per un'assoluta assenza di reciproco forte legame affettivo tra madre e figlio, come il rifiuto della a sostenere le spese mediche specialistiche del figlio alle quali CP_1 provvede solo il padre;
che, nonostante il peggioramento dei suoi rapporti con , Per_1 accentuatosi ulteriormente con il termine delle educative madre-figlio, fino alla cessazione della frequentazione, la non segue alcun percorso terapeutico di CP_1 supporto alla genitorialità; che ogni decisione dall'inizio della separazione ad oggi in punto di stato di salute del figlio è stata effettuata con la partecipazione del Per_1
Tribunale e tale situazione rischia di paralizzare o allungare di molto i tempi per scelte urgenti o importanti nell'interesse del ragazzo, che dovessero presentarsi;
che nel caso de quo quella tra i genitori non è mera conflittualità, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, poiché è la che conserva un'elevata conflittualità nei confronti del CP_1
figura genitoriale di riferimento del figlio, nonostante gli anni trascorsi dalla Pt_1 separazione, impedendo ai genitori di poter concordare un progetto educativo e di cura comune per il figlio;
che le ripercussioni su di tale stato di cose è ancora Per_1 Per_1 più grave dal momento che, da anni, gli è stata diagnosticata dallo di Parte_3
AL (PI) “una disregolazione emotivo comportamentali con episodico discontrollo degli impulsi aggressivi associato un quadro di disturbo positivo provocatorio con elevata sensibilità al contesto ambientale, disturbo dell'umore con
6 elevata sensibilità giudizio, disturbo d'ansia multiplo (ansia generalizzata e ansia di separazione) con importante ricaduta sul versante attentivo”, confermata sempre dallo stesso istituto in occasione del secondo ricovero nella relazione del 22.12.2020, che ha evidenziato anche che “nella genesi del disturbo concomitano fattori ambientali ed esperienze vitali sfavorevoli (separazione della coppia genitoriale con elevata conflittualità espressa e significativa disarmonia negli stili educativi)”, tra le quali senz'altro, secondo l'appellante, i traumi subiti da a causa delle violenze verbali Per_1
e fisiche a suo danno poste in essere dalla madre, incapace di relazionarsi con lui e contenerlo in modo appropriato;
che il minore è seguito da più di due anni con esito progressivamente positivo dalla Dott.ssa di Pistoia per la psicoterapia e Persona_5 dal Dott. di Varese per l'aspetto neuropsichiatrico/farmacologico; che solo Persona_6 il padre si è preso cura del figlio, visto la distanza, prima emotiva e successivamente emotiva e fisica, della madre dal figlio;
che il padre ha dimostrato la propria capacità di crescere ed educare il figlio , riuscendo anche a mantenere un ruolo Per_1 sufficientemente autorevole con lui, utile in particolare nelle situazioni in cui si rende necessario contenerne la condotta in seguito alle situazioni episodiche di crisi del disturbo esplosivo intermittente, che gli accadono;
che la come emerge anche CP_1 dall'ultima relazione dei servizi del 27.2.2024, senza alcun riscontro oggettivo, trasmette al figlio sfiducia per gli specialisti che con costanza lo assistono, mostrando una personalità ego centrata e una rigidità di pensiero deleterie al sereno sviluppo del figlio , e non dà segno di autocritica o di riflessione su quanto esprime con Per_1 Per_1 sofferenza nei suoi confronti;
che la si è resa conto delle numerose assenze del CP_1 figlio solo dopo più di un mese dall'inizio della scuola, a conferma del suo poco interesse nei confronti del figlio;
che, quanto alle recenti telefonate di “aiuto” fatte dal Per_1 figlio alla madre, gli specialisti che hanno in cura hanno esortato la ad Per_1 CP_1 evitare di sostenere le richieste oppositive del figlio, soprattutto contro il padre, spiegandole le motivazioni e rassicurandola sul reale stato di salute del minore;
che l'intento della madre nel mantenere l'affido condiviso del figlio, vista la sua incapacità di guidarlo, sarebbe quello di controllare l'ex marito, nei fatti per ostacolare o ritardare le scelte da attuare per le migliori cure da garantire al minore;
che questi necessita di tranquillità, anche in ragione della sua patologia, e di decisioni ponderate, ma celeri, ad esempio in relazione all'assunzione di un farmaco o alla scelta di uno specialista;
che sta attraversando un momento di cambiamenti anche fisici a seguito della piena Per_1 adolescenza, con ricadute sul suo disturbo psicologico, rendendolo ancora più oppositivo di quanto non sia un ragazzo della sua età nei confronti particolarmente del padre, tanto
7 che il medico che lo ha in cura, il Dott. ha ritenuto di modificare sensibilmente la Per_6 terapia farmacologica che oggi è 10 mg Aripripazolo e 83 mg Resiliental giorno;
che, in tale delicata situazione, la attacca continuamente la figura paterna, scredita CP_1 gli specialisti che hanno in cura il figlio agli occhi dello stesso, anche in occasione delle sue crisi oppositive contro la figura di riferimento – il padre o gli specialisti – che sono più frequenti in questo periodo in cui la nuova terapia non è ancora pienamente a regime;
che in queste occasioni, e solo in queste, il ragazzo cerca la madre per ottenere ciò che il padre non vorrebbe consentirgli (non frequentare la scuola, non fare compiti scolastici, eccessiva permanenza sui videogiochi e via dicendo) e la madre incoraggia o spinge il figlio a richiedere di andare via dalla casa del padre e critica le terapie che egli dovrebbe assumere, facendolo senza alcun discernimento e consapevolezza di quanto questo suo improvvido comportamento possa avere sul ragazzo;
che la madre contatta in modo molesto il padre e si rivolge agli specialisti, sia via breve sia per e-mail, lamentando mancate comunicazioni di informazioni - in realtà già avute – e chiedendo in modo perentorio aggiornamenti sullo stato del figlio – già avuti - e nuove valutazioni diagnostiche anche tramite ricorso a nuove, quanto inutili stando al medico che lo ha in cura, degenze in ospedale;
che, peraltro, la madre non ha mai accompagnato il figlio alle sedute delle terapie, delle quali per altro si rifiuta di sostenerne gli oneri.
II. Genericità e contraddittorietà della motivazione per giustificare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al
Giudice Tutelare.
L'intervento del Servizio, secondo l'appellante, dovrebbe essere utile per , e non Per_1
a garantire alla l'accesso alle informazioni sul ragazzo, che peraltro ha sempre CP_1 avuto e potrebbe anche acquisire autonomamente;
l'apporto del Servizio sarebbe stato nel tempo del tutto superfluo e inefficace, se non controproducente per e per la Per_1
considerato che la presa in carico dura ormai da otto anni e la frequentazione CP_1 madre – figlio continua a essere inesistente;
gli stessi Servizi, peraltro, al netto delle infondate polemiche nei confronti del hanno riferito nella loro ultima relazione del Pt_1 febbraio 2024 che “un reale monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale sia impraticabile nei termini di reale tutela del minore”.
III. Insufficienza del contributo di € 150,00 mensili al mantenimento del figlio posto a carico della Contraddittorietà della sentenza laddove ordina CP_1
a di corrispondere a a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio minore, la somma di € 150,00 oltre rivalutazione Istat, entro il giorno
8 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda. Violazione dell'art.
337 comma 4 cc
Sostiene l'appellante che l'affermazione del Tribunale secondo cui egli avrebbe “offerto una rappresentazione non del tutto trasparente della propria condizione reddituale” sarebbe un'affermazione apodittica e non giustificata;
né si comprende perché il primo giudice non abbia invece ritenuto non trasparente la situazione reddituale rappresentata dalla la quale lavora presso il vivaio di cui è titolare il compagno e risiede CP_1 nell'abitazione di lui sita all'interno del vivaio stesso, essendo dunque verosimile che la stessa lavori a favore del compagno più ore di quelle risultanti dal contratto depositato agli atti e dunque riceva in realtà una retribuzione più alta di quella dichiarata;
del resto,
vive esclusivamente con il padre, che si fa carico di tutte le esigenze ordinarie e Per_1 straordinarie;
dunque, considerato che nel corso del giudizio la controparte ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile originariamente formulata, che la stessa non ha oneri locatizi o altri obblighi patrimoniali e non tiene mai presso di sé il figlio, il contributo della madre al mantenimento del minore dovrebbe essere determinato quantomeno nella modesta somma richiesta di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dal Pt_1
IV. V. Contraddittorietà della sentenza laddove condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite della fase di reclamo in favore di CP_1 liquidate in € 2.833,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge nonché laddove condanna alla Parte_1 refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di liquidate in € 7.240,00 (2/3) per compensi di CP_1 avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ricorda l'appellante che la condanna alle spese di lite deve tenere conto di tutto il comportamento processuale e non solo delle conclusioni formulate in modifica delle precedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni;
dunque, poiché la aveva CP_1 rinunciato alla domanda di assegno divorzile solo dopo che la difesa del le aveva Pt_1 fatto ammettere che aveva una stabile convivenza, non vi sarebbe motivo alcuno per non compensare le spese di lite tutte del giudizio di primo grado, comprensive della fase di reclamo
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata, salvo CP_1 per quanto attiene alla misura del contributo al mantenimento del figlio.
Ha ricordato che la CTU menzionata dalla controparte era stata svolta nel corso del
2018/2019 e si era conclusa con valutazioni che avevano condotto a disporre
9 l'affidamento condiviso del figlio, non essendovi indicazioni negative su alcun genitore.
Successivamente, quello che era emerso con sempre maggiore chiarezza era stata la patologia del bambino, individuata già nel ricovero presso la e poi Parte_3 confermata da tutti gli specialisti, con aggravamenti collegati anche all'evolversi dell'età.
L'affidamento condiviso era stato sostenuto addirittura dal CTP di parte appellante, sia al momento del deposito del primo elaborato peritale, sia dopo il monitoraggio, né è stato negato quando i CCTTPP sono intervenuti nel 2021 per aiutare i genitori a trovare terapeuti condivisi. Ha evidenziato che il CTP aveva condiviso la soluzione dell'affidamento condiviso del minore addirittura quando la situazione era ben peggiore della attuale, con agiti violenti quasi quotidiani e con una madre allora addirittura indagata. Ha sottolineato che la patologia del figlio, fin dal procedimento separativo evidenziata dalla madre e minimizzata dal padre, è sempre stata la causa scatenante degli agiti di che da piccolino prendeva la comparente a bastonate fino a Per_1 fratturarle il setto nasale, e, crescendo, aveva rivolto i propri agiti violenti verso le cose e ancora di più nel tempo e con la crescita e l'adolescenza anche contro la nonna paterna, dalla quale era stato allontanato per problemi collegati alla di lei incolumità stante l'età avanzata, e il padre, picchiato almeno in un'occasione in cui lo stesso si è dovuto recare al pronto soccorso. Ha ricordato come il figlio sia solito effettuare telefonate disperate alla madre asserendo di essere “picchiato, vessato, maltrattato, segregato” dal padre e urlando di voler essere messo in collegio o di voler scappare di casa, per poi ritrattare quando la crisi passa o quando gli viene concesso quello che gli era stato negato.
Per quanto riguarda le capacità genitoriali materne ha richiamato i molteplici e reiterati interventi, documentati in atti, che la madre ha costantemente portato avanti in questi anni ed anche nel corso del procedimento divorzile e finalizzati al benessere del figlio, il tutto pur restando, con angoscia e tristezza, ai margini della sua vita sociale, familiare, scolastica, sempre presente nell'interazione con i professionisti e con la scuola, nonostante la controparte continui a umiliarla nel proprio ruolo con false affermazioni e ricostruzioni;
emblematico in tal senso il tentativo di colpevolizzare la madre sia per quanto la stessa aveva chiesto in passato (supportata dal proprio CTP dott. Per_7 in punto di interventi incisivi per la tutela e la cura del minore (compreso il ricovero in comunità terapeutica), sia per la richiesta avanzata nel febbraio 2024, in subordine al condiviso, di un affidamento al servizio, sia infine quando ha attivato il Tribunale per la nomina di un curatore speciale, al fine di oggettivizzare una tutela peculiare al figlio come la norma post Cartabia consente: tutte richieste avanzate nell'esclusivo interesse
10 del figlio. Ha ribadito di non avere da troppi anni risposte alle richieste di informazioni rivolte al padre, di non venir coinvolta nelle decisioni riguardanti il ragazzo, di inviare messaggi che restano privi di risposta, di essere lasciata da sola nei momenti maggiormente drammatici vissuti dal figlio, di venir bypassata nei rapporti con gli specialisti, il tutto nonostante l'affidamento condiviso. Ha evidenziato che il padre in tutta l'estate, per fare un esempio recente, non ha inviato alla madre neppure una foto del figlio, non le ha raccontato cosa faceva, non l'ha rassicurata sulla ripresa o meno da parte di di una tranquillità che era evidentemente inesistente quando pochi mesi Per_1 prima aveva abbandonato la scuola;
il inoltre è stato oppositivo e non collaborante Pt_1 con la dottoressa dell' , con gli interventi di educativa domiciliare, e Pt_4 CP_2 soprattutto con il servizio sociale nei cui confronti non ha mai nascosto sfiducia.
L'appellata ha riconosciuto che il rifiuto di verso la madre è granitico, sollevando Per_1 tuttavia il dubbio che non sia stato affrontato nel suo sorgere con adeguatezza, quando, cioè, il padre attribuiva questo rifiuto solo ad una reazione del bambino a presunte violenze materne. Ha ribadito che la madre non ha mai rifiutato né adesso rifiuta il proprio ruolo accanto a , lo ha sempre chiesto a tutti i soggetti che si sono Per_1 avvicendati attorno al nucleo e al minore, ma il ragazzo la cerca solo per ottenere denaro o per coinvolgerla quando si scatenano le sue reazioni e crisi verso il padre, per buttarle addosso il suo malessere per poi, immediatamente dopo, sostenere di star bene. Ha evidenziato come il padre le abbia rimproverato l'assenza all'incontro programmato con il figlio del 16.3.2024, nonostante la frana avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 marzo avesse reso la casa inagibile e la stessa fosse viva per miracolo. Ha sottolineato come non vi sia prova, e anzi vi sia documentazione che dimostra il contrario, del fatto che la stessa molesti il padre o spinga il figlio ad andare via dalla casa paterna o critichi le terapie in atto nei confronti del minore e, dunque, che l'affido condiviso stia creando una “stasi decisionale” dannosa per il figlio.
Quanto alla presa in carico da parte dei Servizi sociali, secondo l'appellata sarebbe incomprensibile il timore del al riguardo, tanto più che essi starebbero compiendo Pt_1 un lavoro ben al di sotto del ruolo che il Tribunale gli ha attribuito, sembrando quasi sia timoroso nell'affrontare le questioni ed il disagio del ragazzo, tanto che è stata la madre a dover sollecitare la ripresa del monitoraggio;
sarebbe comunque evidente l'interesse del minore (e non della madre, come infondatamente sostenuto dall'appellante) ad avere un soggetto terzo a sua tutela, e a garanzia dei genitori che qualora qualcosa non sia correttamente attuato il Giudice tutelare ne venga informato.
11 Circa le questioni economiche, la ha fatto presente di essere attualmente CP_1 dipendente della società , assunta da pochi mesi (con uno stipendio Parte_5 mensile, dichiarato in udienza, pari a circa € 1.700,00), dopo la frana che ha letteralmente spazzato via l'azienda del compagno alle cui dipendenze lavorava, rendendo inagibile l'abitazione e facendo di fatto cessare la produzione con impossibilità di recuperi in futuro;
nessun aiuto pubblico è pervenuto e pertanto lo stesso, con il supporto per quanto possibile della con cui convive, si trova costretto ad CP_1 affrontare spese ingenti, non coperte da assicurazione. Quindi, alla situazione formalmente migliore della otto il profilo reddituale, si accompagna la necessità CP_1 di affrontare spese ingenti e non ancora del tutto quantificabili. Ha altresì evidenziato che la madre da un paio di mesi versa direttamente al figlio, con l'accordo paterno, una
“paghetta” di 80,00 euro mensili, cioè la somma, di € 20,00 a settimana, finalizzata alle spese ludiche, unica occasione in cui il ragazzo si incontra con la madre, l'ultima volta anche trattenendosi con lei a parlare per una mezz'ora. Pur essendo il motivo di appello da rigettare, in quanto la disparità reddituale e patrimoniale era (e sostanzialmente permane) evidente, l'appellata si dichiara disponibile, ad aumentare ad €. 200,00 il contributo al mantenimento del figlio, importo che, sommato agli € 80,00 versati direttamente a supera addirittura la richiesta dell'appellante (€. 250,00), fermo Per_1 restando la diversa percentuale di attribuzione delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite, l'appellata ha ricostruito l'iter del procedimento dal quale risulterebbe evidente la soccombenza dell'appellante.
Il PM ha trasmesso parere scritto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello merita solo parziale accoglimento.
1.Risultano, in primo luogo, pienamente condivisibili le valutazioni espresse dal
Tribunale a fondamento della decisione di mantenere l'affido condiviso del minore Per_2
peraltro ormai sedicenne, a entrambi i genitori.
[...]
L'appellante pretende, in modo semplicistico, di ricondurre le gravi difficoltà relazionali tra madre e figlio esclusivamente alle condotte violente che la avrebbe avuto CP_1
12 nei confronti del medesimo, prima che il padre si allontanasse dalla casa coniugale con il minore, allora di otto anni di età.
La vicenda, tuttavia, non può prescindere dalla patologia psichica che è stata diagnosticata a nel gennaio 2019, consistente in un “disturbo oppositivo Per_1 provocatorio con possibile discontrollo aggressivo”. È dunque ben verosimile che la madre si sia trovata ad affrontare agiti del figlio ben più complessi dei comuni capricci di un bimbo in tenera età, senza disporre di competenze adeguate a contenere gli accessi del minore e perciò reagendo in modo inopportuno e inefficace. Dunque, se vi sono state reazioni scomposte della ai comportamenti disfunzionali del figlio che CP_1 hanno sedimentato in quest'ultimo una visione negativa della figura materna, evidentemente incapace di arginarlo in modo adeguato, sembra doversi escludere che vi sia stata da parte della madre una consapevole volontà di sopraffazione nei confronti del figlio. Gli episodi “violenti” riferiti dall'appellante, al contrario, vanno necessariamente valutati, così come ha fatto correttamente il Tribunale, nel contesto di una profonda difficoltà emotiva della madre a intervenire in modo funzionale rispetto a quelle condotte provocatorie e ostili proprie del disturbo diagnosticato al figlio, e che avrebbero richiesto di essere più prontamente indagate, in modo da orientare entrambi i genitori verso tempestive strategie di intervento.
Peraltro, non vi è nessuna evidenza di disturbi psichici della che possano aver CP_1 inciso negativamente nelle dinamiche disfunzionali tra madre e figlio, come sostenuto da parte appellante, essendo agli atti, soltanto, un certificato medico del 4.10.2021 attestante un “Disturbo Depressivo Ansioso, insorto in relazione cronologia a fattori di stress psicofisico” (doc. 8 del fascicolo di parte appellata).
Dunque, se pure allo stato il rapporto tra madre e figlio sembra essersi irrigidito nel fermo rifiuto di quest'ultimo ad avere rapporti con la – tant'è che il Tribunale ha CP_1 previsto un diritto di visita assai ridotto e subordinato anche alla volontà del figlio medesimo - deve tuttavia escludersi che il coinvolgimento della madre nella responsabilità genitoriale possa essere contrario all'interesse del minore, come richiede l'art. 337 quater c.c., tanto più nella forma super esclusiva richiesta dall'appellante, di cui la Suprema Corte “consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità” (Cass. Sez. I, sent. n. 24876/2025 del 9.9.2025).
L'affido esclusivo (o addirittura super-esclusivo) al padre, finirebbe anzi per compromettere irrimediabilmente la possibilità di recupero da parte del figlio della figura
13 materna, la cui definitiva estromissione dal vissuto emotivo del minore non potrebbe che incidere negativamente sul suo equilibrio psicofisico.
La CTU disposta nel corso del giudizio di separazione (doc. 9 di parte appellata), svolta secondo le consuete modalità comprensive anche della somministrazione alle parti del test MMPI 2, ha del resto ben delineato le caratteristiche personologiche delle parti, che incidono sulla rispettiva capacità genitoriale (“La signora (...) sembra fare talora CP_1 ricorso a meccanismi difensivi di tipo proiettivo che, qualora utilizzati massicciamente, rischiano di discostare la persona da un oggettivo esame di realtà e di impedire la piena consapevolezza del proprio apporto personale all'interno delle relazioni. Il signor Pt_1
(...) sembra presentare la tendenza a fare ricorso a meccanismi difensivi quali la negazione e la dissociazione che, qualora utilizzati, possono portare a non riconoscere
e a non esprimere apertamente i propri sentimenti di ostilità e a metterli in atto attraverso azioni indirette”), concludendo, la consulente D.ssa , nel senso Testimone_1 che “entrambi i genitori mostrano di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, mentre sul piano affettivo/emotivo risultano in parte contaminate da aspetti irrisolti riconducibili al vissuto di coppia, in parte soggette
a limiti individuali (presenti nell'uno e nell'altro genitore) nell'entrare in contatto con le parti più profonde di sé. E' necessario che la madre lavori per stabilire una maggiore connessione comunicativa con e che conquisti una maggiore fiducia nelle proprie Per_1 competenze e che il signor favorisca l'inclusione della madre, comunicando con Pt_1 lei”: suggerimenti rispetto ai quali non sembra vi sia stata, in particolare da parte dell'appellante, convinta adesione.
Invero, se non è in discussione che allo stato il padre costituisca il principale punto di riferimento del figlio (anche se, invero, condotte disfunzionali del minore si manifestano anche in presenza o nei confronti del come è pacifico), tuttavia dagli atti non Pt_1 emerge in alcun modo che la madre abbia assunto condotte ostacolanti rispetto alle necessità di cura del figlio, come asserito da parte appellante (si legge, anzi, nella relazione dei servizi sociali del febbraio 2024: “Di fatto, non risulta che la sig.ra CP_1 si sia mai rifiutata di prestare il proprio consenso rispetto alle scelte su o i suoi Per_1 bisogni, seppure talvolta non pienamente concorde”, anche se la stessa “non si sente comprensibilmente coinvolta, vivendo ai margini della vita del figlio, con informazioni non accessibili in modo diretto (...) in una situazione di totale asimmetria tra le posizioni dei genitori”)
Risulta, piuttosto, come la medesima non si sia sottratta, e anzi abbia sollecitato, ogni tipo di intervento utile a superare le sue difficoltà nel rapportarsi con il figlio, oltre che
14 al benessere psicofisico del medesimo, raccordandosi positivamente con i servizi incaricati degli interventi di supporto in favore della coppia genitoriale e del minore (si legge, ancora, nella relazione del febbraio 2024 sopra citata, che: “la sig.ra ha CP_1 sempre richiesto la presa in carico e il supporto del Servizio Sociale, con il quale ha pienamente collaborato”).
Al contrario, il padre, nonostante l'affido condiviso, si è di fatto assunto il ruolo di unico soggetto in grado di prendersi adeguatamente cura del figlio, come invero emerge dalle relazioni dei servizi sociali in atti, che evidenziano un atteggiamento di profonda diffidenza rispetto agli interventi dei numerosi operatori e professionisti delle strutture pubbliche che sono stati messi a disposizione per la tutela del minore (cfr. ad esempio, la relazione datata 23.10.2020 – doc. 20 del fascicolo di parte appellata – e, più da ultimo, la relazione del febbraio 2024, in cui si legge che, nel corso del colloquio successivo alla comunicazione ai servizi sociali della sentenza di separazione giudiziale del 19.1.2023, da parte del “viene ribadita la posizione di totale sfiducia rispetto al Pt_1 servizio (...). Nel corso del colloquio veniva vanificato ogni tentativo del Servizio di riassicurare il padre su una presenza discreta e non invadente sul caso, vista anche
l'importante presa in carico di più specialisti privati sulla situazione di minore e genitore
– dott.ssa dott. d.ssa - proponendo colloqui di verifica molto Per_5 Per_6 Per_8 dilatati nel tempo con i genitori, con l'impegno loro a segnalare eventuali difficoltà o criticità riscontrate nei vari percorsi e nei vari ambiti di vita. Il sig. non si rende Pt_1 disponibile neanche a una blanda forma di collaborazione con il servizio, volta ad ottemperare a quanto disposto dal Tribunale, ritenendo di dover attendere gli esiti del ricorso (avverso la sentenza di separazione)”.
E' dunque proprio la grave sfiducia manifestata dal ad aver determinato quella Pt_1 difficoltà, espressa dal servizio sociale, di svolgere “un reale monitoraggio del nucleo”, come invero si legge nella parte finale della relazione del febbraio 2024, difficoltà cui l'appellante si riferisce a sostegno del secondo motivo di impugnazione: è tuttavia evidente che, essendo appunto riconducibile all'atteggiamento critico e squalificante del essa non possa essere assunta a fondamento dell'asserita (da parte appellante) Pt_1 inutilità del mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei servizi, come disposto dal Tribunale, confermandone anzi la necessità, a tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità. Occorre piuttosto raccomandare al di cessare la propria Pt_1 condotta ostativa nei confronti dei servizi medesimi, in particolare fornendo tutte le informazioni relative al minore necessarie perché essi possano svolgere le funzioni di sostegno e monitoraggio oggetto di delega, funzionali anche al superamento di
15 eventuali divergenze tra le parti sulle decisioni di maggior rilievo da assumere nell'interesse del minore.
In conclusione, il primo e secondo motivo di impugnazione non meritano di essere accolti, con conseguente conferma dei capi 1 e 4 della sentenza impugnata.
2.Quanto agli aspetti economici, ritiene la Corte di dover prendere atto della disponibilità, manifestata dalla di versare quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio l'importo mensile di € 280,00 (dunque superiore a quello richiesto dall'appellante), di cui € 200.00 mediante versamento al ed il resto mediante Pt_1 versamento diretto al minore, cui la madre continuerà a consegnare € 20,00 ogni settimana.
Si evidenzia come la modalità di versamento diretto al minore proposta dalla madre sia quanto mai opportuna, tenuto conto dell'età del figlio, ormai sedicenne, e del fatto che la consegna settimanale al minore degli importi sopra indicati potrà costituire una preziosa occasione di incontro e, auspicabilmente, di dialogo tra madre e figlio.
Va invece confermata la ripartizione delle spese straordinarie disposta dal Tribunale, poiché, nonostante la possa da qualche mese contare su un reddito mensile CP_1 dichiarato di circa € 1.700,00, permane una notevole disparità reddituale tra le parti, anche avuto riguardo alle sole ultime due dichiarazione dei redditi del in atti (che Pt_1 attestano, per gli anni 2022 e 2023, entrate per circa € 32.000,00 annui lordi, per un importo netto mensile di circa € 2.300,00, rispetto ai redditi di ben più elevata consistenza nei tre anni precedenti), pur a prescindere dalla valutazione di inattendibilità delle medesime, di cui si legge nella sentenza impugnata.
3.Con riguardo alle spese di lite, va senz'altro confermata la condanna del al Pt_1 pagamento di quelle relative alla fase del reclamo, stante la totale soccombenza del medesimo.
Ritiene invece la Corte che la complessità delle dinamiche familiari oggetto di causa, sulle quali si sono principalmente incentrate le difese delle parti e gli approfondimenti istruttori svolti nel corso del giudizio, avrebbero dovuto più opportunamente portare il primo giudice a compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado.
Il capo 9 della sentenza impugnata va dunque riformato nel senso sopra indicato.
4.Poiché l'appello ha trovato almeno parziale accoglimento e tenuto conto del fatto che la disponibilità a una maggiore contribuzione in favore del figlio è stata manifestata dalla solo dopo la notifica dell'impugnazione, ritiene la Corte che anche le spese CP_1 del giudizio di secondo grado vadano interamente compensate.
P.Q.M.
16 decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
[...] eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, appellata:
- dispone che a titolo di mantenimento del figlio , versi ad CP_1 Per_1
entro il giorno 25 di ciascun mese, e con decorrenza dal mese di Parte_1 giugno 2025, l'importo mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat, continuando altresì a versare direttamente al minore l'importo settimanale di € 20,00;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, ferma restando la statuizione sulle spese relativa alla fase del reclamo;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Si comunichi alle parti ed al Servizio Sociale di Quarrata.
Firenze, 19/09/2025
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 495/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di PISTOIA, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. SANTONI Parte_1 C.F._1
SIBILLA e dall'Avv. MORSELLI MARIA VITTORIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
BARONTINI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19/09/2025 sulle seguenti, CONCLUSIONI
1 Per parte appellante: “L'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, espletati gli incombenti di rito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, riformando la sentenza n. 92/2025 pubblicata in data 06.02.2025 nel procedimento n. 2131/2022 R.G. e notificata in data
12.02.2025 per i motivi di cui in premessa:
- Nel merito: disporre l'affidamento super-esclusivo di al padre;
revocare la presa Per_1 in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Social di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio;
porre a carico della Sig.ra un contributo al CP_1 mantenimento per il figliO di Euro 250,00 mensili e porre le spese straordinarie del figlio, come individuate dal Protocollo del 01.10.2018 del Tribunale di Pistoia al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre;
- Revocare la parte in cui la sentenza emanata dal Tribunale di Pistoia condanna il Sig.
a rifondere le spese del giudizio di primo grado alla Sig.ra disponendo la Pt_1 CP_1 compensazione delle spese di lite;
- Con vittoria di compensi professionali del presente giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 92/2025 emessa in data 06/02/2025 nell'ambito del procedimento civile n. 2131/2022 R.G. dal Tribunale di Pistoia.
In via conciliativa e senza acquiescenza al motivo di appello la comparente aunomamente si dichiara disponibile ad aumentare l'assegno di mantenimento da versare nelle mani del ad € 200,00 in aggiunta all'importo che già viene sempre Pt_1 volontariamente versato direttamente al figlio e pari ad € 80,00 mensili
Con vittoria di spese e competenze, anche del secondo grado.”
P.G.: “esprime parere contrario e chiede il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza impugnata, condividendone le motivazioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 92/2025 del 4.2.2025 il Tribunale di PISTOIA, definitivamente pronunciando nel giudizio tra i coniugi e dato atto che Parte_1 CP_1 con sentenza non definitiva n. 351/2023 era già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvedeva:
“1) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute – da assumere di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del 2 minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso, disponendo che il minore risieda presso l'abitazione del padre;
2) lascia in godimento ad la casa coniugale sita in Quarrata (PT), via del Parte_1
Poggiolino n. 30;
3) la madre incontrerà e terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale da concordare direttamente tra le parti, anche tenuto conto della volontà e degli impegni del minore,
e due domeniche al mese;
la madre trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno, e il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
4) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di
Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
5) onera i genitori di garantire la prosecuzione di un percorso di sostegno psicologico per il minore;
6) ordina a di corrispondere a a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio minore, la somma di € 150, oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 70% a carico del padre al 30% a carico della madre (...)
8) condanna alla refusione delle spese di lite della fase di reclam in favore Parte_1 di liquidate in € 2.833 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge;
9) condanna alla refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite di questo Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € 7.240 (2/3) per compensi di avvocato, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
10) pone le spese dell'ausiliario dott.ssa a carico solidale delle parti.” Per_3
In merito all'affido del minore nato il [...], il Tribunale ricordava Persona_2 anzitutto come l'art. 337 ter c.c. preveda che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori, potendo disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;
ricordava che tutte le questioni sollevate al riguardo nel giudizio divorzile erano già state esaminate nell'ambito del procedimento di separazione n 1581/2018 R.G., nel
3 quale era stata svolta approfondita attività istruttoria, in base alla quale era stata esclusa la sussistenza di profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti della madre tali da legittimare un affidamento esclusivo del figlio al padre, tanto che non solo il consulente tecnico d'ufficio, ma anche il consulente di parte del aveva proposto Pt_1
l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori;
evidenziava che il consulente tecnico d'ufficio, in quella sede, aveva rilevato come entrambi i genitori avessero sempre dimostrato di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, anche se entrambi presentavano carenze sul piano affettivo/emotivo; precisava che pure la questione, riportata anche dal minore in sede di esame, relativa al dedotto comportamento violento della ricorrente verso il figlio era già stata esaminata nel giudizio di separazione, ove si era evidenziato che il Gip aveva archiviato il procedimento penale e che i descritti episodici comportamenti della CP_1 analizzati alla luce del complesso quadro delle relazioni familiari e della delicata situazione emotiva nella quale queste si erano sviluppate e valutati avendo riguardo alla condizione di profonda sofferenza in cui si erano verificati, non fossero tali da integrare la consapevole e volontaria violazione dei doveri di assistenza morale e di collaborazione lamentata dal sottolineava che l'affidamento condiviso del figlio era stato disposto Pt_1 anche nella fase presidenziale (cfr. ordinanza del 5.1.2023) ed era stato confermato dalla Corte di appello di Firenze in sede di reclamo;
rilevava che nel corso del giudizio, nonostante quanto pervicacemente sostenuto dal non era mai emerso alcunché Pt_1 per sconsigliare il mantenimento del regime di affidamento condiviso, né era mai risultato che tra i genitori vi fosse stato un disaccordo tale, su questioni rilevanti nell'interesse del minore, da paralizzare determinate scelte, mentre d'altro canto, la si era costantemente preoccupata del migliore interesse del figlio. CP_1
Il Tribunale motivava anche circa la necessità che la complessa situazione familiare continuasse a essere monitorata dal Servizio Sociale competente, visti i profondi problemi comunicativi esistenti tra le parti e la necessità di garantire anche alla madre l'accesso alle informazioni riguardanti il figlio minore.
Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale argomentava che il aveva Pt_1 rappresentato, in sede di ricorso, di essere amministratore unico della e Parte_2 di percepire retribuzione mensile netta pari ad € 2.100; che dalle dichiarazioni dei redditi risultava, invero, un reddito imponibile pari ad € 83.867 per il 2018, ad € 84.182 per il
2019, ad € 133.610 per il 2020, con un forte decremento per gli anni 2022 e 2023; che, come ritenuto in sede di separazione e confermato sul punto dalla Corte di appello, era verosimile che il avesse offerto una rappresentazione non del tutto trasparente Pt_1
4 della propria condizione reddituale;
che la aveva dedotto, in sede di comparsa CP_1 conclusionale, di avere variato la propria attività, depositando buste paga da cui risulta stipendio di circa € 600 mensili, oltre modello 730 per l'anno 2023 da cui risulta un reddito mensile netto di circa € 700; che la disparità reddituale sussistente tra le parti consentiva di confermare le statuizioni vigenti, con l'onere della madre di pagare un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150 mensili, con spese straordinarie al
70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Infine, riteneva il Tribunale che le spese di lite fossero da compensare per un terzo, vista la domanda di assegno divorzile rinunciata dalla in corso di causa, e da CP_1 porre, per i residui due terzi, a carico del secondo soccombenza sulle residue Pt_1 domande (affido super esclusivo del figlio, revoca del monitoraggio del Servizio Sociale, mantenimento da parte della madre in termini quantitativamente superiori), dovendo porsi a carico del medesimo anche le spese di lite della fase del reclamo, sempre secondo soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni trascritte in Parte_1 epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
I. Genericità e contraddittorietà della motivazione per giustificare l'affidamento condiviso anziché l'affidamento super esclusivo al padre in presenza di gravissima conflittualità dei coniugi e di una madre totalmente assente dalla vita del figlio. Violazione dell'art. 337-ter c.c.
Deduce l'appellante che la madre era ed è praticamente assente dalla vita del figlio, salvo per il versamento mensile del contributo al mantenimento di € 150 mensili, senza corrispondere alcun contributo per le spese straordinarie sanitarie del figlio che il padre
è costretto ad accollarsi totalmente per poter assicurare le adeguate terapie e visite specialistiche al minore;
che il primo giudice si è limitato a ribadire le stesse argomentazioni della sentenza di separazione, oggetto di specifica impugnazione (anche se poi la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi in punto di affido del minore, essendo già pendente il giudizio divorzile), facendo pressoché esclusivo riferimento alla
C.T.U. svoltasi in tale sede tra il 2018 e il 2019, in un contesto complesso e in divenire soprattutto rispetto al rapporto madre - figlio, poi cristallizzatosi in un netto rifiuto del ragazzo di vedere la madre;
che, all'epoca, la richiesta di affidamento condiviso, presentata peraltro solo dal padre, era scaturita dal pregiudizio che stava subendo Per_1
a causa dell'inidonea gestione del bambino svolta dai Servizi affidatari ed era orientata a promuovere, con gli opportuni accorgimenti e cautele, il tentativo di recupero del rapporto madre-figlio in un minore in piena età evolutiva, prima di rassegnarsi a darlo
5 compromesso in modo irreparabile;
che, infatti, dai documenti e dalle registrazioni agli atti, nonché dall'audizione del minore, emergeva un rapporto disfunzionale e gravemente conflittuale di con la madre, che ha generato e genera nel ragazzo Per_1 rabbia, delusione e soprattutto dolore;
che i riferiti e vissuti di sofferenze e di inadeguate condotte materne non sono stati minimamente valutati dal Tribunale in termini di capacità genitoriale della madre e conseguente ripercussione sull'affidamento, giustificando l'omessa valutazione con il fatto che tali condotte non sarebbero state ritenute dal G.I.P. penalmente rilevanti, anche se fatti penalmente non rilevanti possono integrare comunque condotte educative inadeguate di un genitore nei confronti del proprio figlio, particolarmente se, come nel caso in esame, egli è affetto da psicopatologia;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sulla idoneità genitoriale e sulla personalità della non vi era stato alcun adeguato CP_1 accertamento istruttorio in C.T.U., avendo la consulente risposto al quesito in punto di capacità genitoriale, in meno di venti righe, senza alcun serio accertamento scientifico basato su dati oggettivi, come rilevato dal CT di parte paterna, Dott. che il Per_4
Tribunale ha trascurato di valutare i chiari elementi probatori agli atti che deponevano univocamente per una manifesta carenza e inidoneità educativa della madre, nonché per un'assoluta assenza di reciproco forte legame affettivo tra madre e figlio, come il rifiuto della a sostenere le spese mediche specialistiche del figlio alle quali CP_1 provvede solo il padre;
che, nonostante il peggioramento dei suoi rapporti con , Per_1 accentuatosi ulteriormente con il termine delle educative madre-figlio, fino alla cessazione della frequentazione, la non segue alcun percorso terapeutico di CP_1 supporto alla genitorialità; che ogni decisione dall'inizio della separazione ad oggi in punto di stato di salute del figlio è stata effettuata con la partecipazione del Per_1
Tribunale e tale situazione rischia di paralizzare o allungare di molto i tempi per scelte urgenti o importanti nell'interesse del ragazzo, che dovessero presentarsi;
che nel caso de quo quella tra i genitori non è mera conflittualità, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, poiché è la che conserva un'elevata conflittualità nei confronti del CP_1
figura genitoriale di riferimento del figlio, nonostante gli anni trascorsi dalla Pt_1 separazione, impedendo ai genitori di poter concordare un progetto educativo e di cura comune per il figlio;
che le ripercussioni su di tale stato di cose è ancora Per_1 Per_1 più grave dal momento che, da anni, gli è stata diagnosticata dallo di Parte_3
AL (PI) “una disregolazione emotivo comportamentali con episodico discontrollo degli impulsi aggressivi associato un quadro di disturbo positivo provocatorio con elevata sensibilità al contesto ambientale, disturbo dell'umore con
6 elevata sensibilità giudizio, disturbo d'ansia multiplo (ansia generalizzata e ansia di separazione) con importante ricaduta sul versante attentivo”, confermata sempre dallo stesso istituto in occasione del secondo ricovero nella relazione del 22.12.2020, che ha evidenziato anche che “nella genesi del disturbo concomitano fattori ambientali ed esperienze vitali sfavorevoli (separazione della coppia genitoriale con elevata conflittualità espressa e significativa disarmonia negli stili educativi)”, tra le quali senz'altro, secondo l'appellante, i traumi subiti da a causa delle violenze verbali Per_1
e fisiche a suo danno poste in essere dalla madre, incapace di relazionarsi con lui e contenerlo in modo appropriato;
che il minore è seguito da più di due anni con esito progressivamente positivo dalla Dott.ssa di Pistoia per la psicoterapia e Persona_5 dal Dott. di Varese per l'aspetto neuropsichiatrico/farmacologico; che solo Persona_6 il padre si è preso cura del figlio, visto la distanza, prima emotiva e successivamente emotiva e fisica, della madre dal figlio;
che il padre ha dimostrato la propria capacità di crescere ed educare il figlio , riuscendo anche a mantenere un ruolo Per_1 sufficientemente autorevole con lui, utile in particolare nelle situazioni in cui si rende necessario contenerne la condotta in seguito alle situazioni episodiche di crisi del disturbo esplosivo intermittente, che gli accadono;
che la come emerge anche CP_1 dall'ultima relazione dei servizi del 27.2.2024, senza alcun riscontro oggettivo, trasmette al figlio sfiducia per gli specialisti che con costanza lo assistono, mostrando una personalità ego centrata e una rigidità di pensiero deleterie al sereno sviluppo del figlio , e non dà segno di autocritica o di riflessione su quanto esprime con Per_1 Per_1 sofferenza nei suoi confronti;
che la si è resa conto delle numerose assenze del CP_1 figlio solo dopo più di un mese dall'inizio della scuola, a conferma del suo poco interesse nei confronti del figlio;
che, quanto alle recenti telefonate di “aiuto” fatte dal Per_1 figlio alla madre, gli specialisti che hanno in cura hanno esortato la ad Per_1 CP_1 evitare di sostenere le richieste oppositive del figlio, soprattutto contro il padre, spiegandole le motivazioni e rassicurandola sul reale stato di salute del minore;
che l'intento della madre nel mantenere l'affido condiviso del figlio, vista la sua incapacità di guidarlo, sarebbe quello di controllare l'ex marito, nei fatti per ostacolare o ritardare le scelte da attuare per le migliori cure da garantire al minore;
che questi necessita di tranquillità, anche in ragione della sua patologia, e di decisioni ponderate, ma celeri, ad esempio in relazione all'assunzione di un farmaco o alla scelta di uno specialista;
che sta attraversando un momento di cambiamenti anche fisici a seguito della piena Per_1 adolescenza, con ricadute sul suo disturbo psicologico, rendendolo ancora più oppositivo di quanto non sia un ragazzo della sua età nei confronti particolarmente del padre, tanto
7 che il medico che lo ha in cura, il Dott. ha ritenuto di modificare sensibilmente la Per_6 terapia farmacologica che oggi è 10 mg Aripripazolo e 83 mg Resiliental giorno;
che, in tale delicata situazione, la attacca continuamente la figura paterna, scredita CP_1 gli specialisti che hanno in cura il figlio agli occhi dello stesso, anche in occasione delle sue crisi oppositive contro la figura di riferimento – il padre o gli specialisti – che sono più frequenti in questo periodo in cui la nuova terapia non è ancora pienamente a regime;
che in queste occasioni, e solo in queste, il ragazzo cerca la madre per ottenere ciò che il padre non vorrebbe consentirgli (non frequentare la scuola, non fare compiti scolastici, eccessiva permanenza sui videogiochi e via dicendo) e la madre incoraggia o spinge il figlio a richiedere di andare via dalla casa del padre e critica le terapie che egli dovrebbe assumere, facendolo senza alcun discernimento e consapevolezza di quanto questo suo improvvido comportamento possa avere sul ragazzo;
che la madre contatta in modo molesto il padre e si rivolge agli specialisti, sia via breve sia per e-mail, lamentando mancate comunicazioni di informazioni - in realtà già avute – e chiedendo in modo perentorio aggiornamenti sullo stato del figlio – già avuti - e nuove valutazioni diagnostiche anche tramite ricorso a nuove, quanto inutili stando al medico che lo ha in cura, degenze in ospedale;
che, peraltro, la madre non ha mai accompagnato il figlio alle sedute delle terapie, delle quali per altro si rifiuta di sostenerne gli oneri.
II. Genericità e contraddittorietà della motivazione per giustificare la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Quarrata con funzioni di sostegno e monitoraggio, con relazioni semestrali da inoltrare al
Giudice Tutelare.
L'intervento del Servizio, secondo l'appellante, dovrebbe essere utile per , e non Per_1
a garantire alla l'accesso alle informazioni sul ragazzo, che peraltro ha sempre CP_1 avuto e potrebbe anche acquisire autonomamente;
l'apporto del Servizio sarebbe stato nel tempo del tutto superfluo e inefficace, se non controproducente per e per la Per_1
considerato che la presa in carico dura ormai da otto anni e la frequentazione CP_1 madre – figlio continua a essere inesistente;
gli stessi Servizi, peraltro, al netto delle infondate polemiche nei confronti del hanno riferito nella loro ultima relazione del Pt_1 febbraio 2024 che “un reale monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale sia impraticabile nei termini di reale tutela del minore”.
III. Insufficienza del contributo di € 150,00 mensili al mantenimento del figlio posto a carico della Contraddittorietà della sentenza laddove ordina CP_1
a di corrispondere a a titolo di mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio minore, la somma di € 150,00 oltre rivalutazione Istat, entro il giorno
8 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda. Violazione dell'art.
337 comma 4 cc
Sostiene l'appellante che l'affermazione del Tribunale secondo cui egli avrebbe “offerto una rappresentazione non del tutto trasparente della propria condizione reddituale” sarebbe un'affermazione apodittica e non giustificata;
né si comprende perché il primo giudice non abbia invece ritenuto non trasparente la situazione reddituale rappresentata dalla la quale lavora presso il vivaio di cui è titolare il compagno e risiede CP_1 nell'abitazione di lui sita all'interno del vivaio stesso, essendo dunque verosimile che la stessa lavori a favore del compagno più ore di quelle risultanti dal contratto depositato agli atti e dunque riceva in realtà una retribuzione più alta di quella dichiarata;
del resto,
vive esclusivamente con il padre, che si fa carico di tutte le esigenze ordinarie e Per_1 straordinarie;
dunque, considerato che nel corso del giudizio la controparte ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile originariamente formulata, che la stessa non ha oneri locatizi o altri obblighi patrimoniali e non tiene mai presso di sé il figlio, il contributo della madre al mantenimento del minore dovrebbe essere determinato quantomeno nella modesta somma richiesta di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come richiesto dal Pt_1
IV. V. Contraddittorietà della sentenza laddove condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite della fase di reclamo in favore di CP_1 liquidate in € 2.833,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge nonché laddove condanna alla Parte_1 refusione di due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di liquidate in € 7.240,00 (2/3) per compensi di CP_1 avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ricorda l'appellante che la condanna alle spese di lite deve tenere conto di tutto il comportamento processuale e non solo delle conclusioni formulate in modifica delle precedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni;
dunque, poiché la aveva CP_1 rinunciato alla domanda di assegno divorzile solo dopo che la difesa del le aveva Pt_1 fatto ammettere che aveva una stabile convivenza, non vi sarebbe motivo alcuno per non compensare le spese di lite tutte del giudizio di primo grado, comprensive della fase di reclamo
Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza appellata, salvo CP_1 per quanto attiene alla misura del contributo al mantenimento del figlio.
Ha ricordato che la CTU menzionata dalla controparte era stata svolta nel corso del
2018/2019 e si era conclusa con valutazioni che avevano condotto a disporre
9 l'affidamento condiviso del figlio, non essendovi indicazioni negative su alcun genitore.
Successivamente, quello che era emerso con sempre maggiore chiarezza era stata la patologia del bambino, individuata già nel ricovero presso la e poi Parte_3 confermata da tutti gli specialisti, con aggravamenti collegati anche all'evolversi dell'età.
L'affidamento condiviso era stato sostenuto addirittura dal CTP di parte appellante, sia al momento del deposito del primo elaborato peritale, sia dopo il monitoraggio, né è stato negato quando i CCTTPP sono intervenuti nel 2021 per aiutare i genitori a trovare terapeuti condivisi. Ha evidenziato che il CTP aveva condiviso la soluzione dell'affidamento condiviso del minore addirittura quando la situazione era ben peggiore della attuale, con agiti violenti quasi quotidiani e con una madre allora addirittura indagata. Ha sottolineato che la patologia del figlio, fin dal procedimento separativo evidenziata dalla madre e minimizzata dal padre, è sempre stata la causa scatenante degli agiti di che da piccolino prendeva la comparente a bastonate fino a Per_1 fratturarle il setto nasale, e, crescendo, aveva rivolto i propri agiti violenti verso le cose e ancora di più nel tempo e con la crescita e l'adolescenza anche contro la nonna paterna, dalla quale era stato allontanato per problemi collegati alla di lei incolumità stante l'età avanzata, e il padre, picchiato almeno in un'occasione in cui lo stesso si è dovuto recare al pronto soccorso. Ha ricordato come il figlio sia solito effettuare telefonate disperate alla madre asserendo di essere “picchiato, vessato, maltrattato, segregato” dal padre e urlando di voler essere messo in collegio o di voler scappare di casa, per poi ritrattare quando la crisi passa o quando gli viene concesso quello che gli era stato negato.
Per quanto riguarda le capacità genitoriali materne ha richiamato i molteplici e reiterati interventi, documentati in atti, che la madre ha costantemente portato avanti in questi anni ed anche nel corso del procedimento divorzile e finalizzati al benessere del figlio, il tutto pur restando, con angoscia e tristezza, ai margini della sua vita sociale, familiare, scolastica, sempre presente nell'interazione con i professionisti e con la scuola, nonostante la controparte continui a umiliarla nel proprio ruolo con false affermazioni e ricostruzioni;
emblematico in tal senso il tentativo di colpevolizzare la madre sia per quanto la stessa aveva chiesto in passato (supportata dal proprio CTP dott. Per_7 in punto di interventi incisivi per la tutela e la cura del minore (compreso il ricovero in comunità terapeutica), sia per la richiesta avanzata nel febbraio 2024, in subordine al condiviso, di un affidamento al servizio, sia infine quando ha attivato il Tribunale per la nomina di un curatore speciale, al fine di oggettivizzare una tutela peculiare al figlio come la norma post Cartabia consente: tutte richieste avanzate nell'esclusivo interesse
10 del figlio. Ha ribadito di non avere da troppi anni risposte alle richieste di informazioni rivolte al padre, di non venir coinvolta nelle decisioni riguardanti il ragazzo, di inviare messaggi che restano privi di risposta, di essere lasciata da sola nei momenti maggiormente drammatici vissuti dal figlio, di venir bypassata nei rapporti con gli specialisti, il tutto nonostante l'affidamento condiviso. Ha evidenziato che il padre in tutta l'estate, per fare un esempio recente, non ha inviato alla madre neppure una foto del figlio, non le ha raccontato cosa faceva, non l'ha rassicurata sulla ripresa o meno da parte di di una tranquillità che era evidentemente inesistente quando pochi mesi Per_1 prima aveva abbandonato la scuola;
il inoltre è stato oppositivo e non collaborante Pt_1 con la dottoressa dell' , con gli interventi di educativa domiciliare, e Pt_4 CP_2 soprattutto con il servizio sociale nei cui confronti non ha mai nascosto sfiducia.
L'appellata ha riconosciuto che il rifiuto di verso la madre è granitico, sollevando Per_1 tuttavia il dubbio che non sia stato affrontato nel suo sorgere con adeguatezza, quando, cioè, il padre attribuiva questo rifiuto solo ad una reazione del bambino a presunte violenze materne. Ha ribadito che la madre non ha mai rifiutato né adesso rifiuta il proprio ruolo accanto a , lo ha sempre chiesto a tutti i soggetti che si sono Per_1 avvicendati attorno al nucleo e al minore, ma il ragazzo la cerca solo per ottenere denaro o per coinvolgerla quando si scatenano le sue reazioni e crisi verso il padre, per buttarle addosso il suo malessere per poi, immediatamente dopo, sostenere di star bene. Ha evidenziato come il padre le abbia rimproverato l'assenza all'incontro programmato con il figlio del 16.3.2024, nonostante la frana avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 marzo avesse reso la casa inagibile e la stessa fosse viva per miracolo. Ha sottolineato come non vi sia prova, e anzi vi sia documentazione che dimostra il contrario, del fatto che la stessa molesti il padre o spinga il figlio ad andare via dalla casa paterna o critichi le terapie in atto nei confronti del minore e, dunque, che l'affido condiviso stia creando una “stasi decisionale” dannosa per il figlio.
Quanto alla presa in carico da parte dei Servizi sociali, secondo l'appellata sarebbe incomprensibile il timore del al riguardo, tanto più che essi starebbero compiendo Pt_1 un lavoro ben al di sotto del ruolo che il Tribunale gli ha attribuito, sembrando quasi sia timoroso nell'affrontare le questioni ed il disagio del ragazzo, tanto che è stata la madre a dover sollecitare la ripresa del monitoraggio;
sarebbe comunque evidente l'interesse del minore (e non della madre, come infondatamente sostenuto dall'appellante) ad avere un soggetto terzo a sua tutela, e a garanzia dei genitori che qualora qualcosa non sia correttamente attuato il Giudice tutelare ne venga informato.
11 Circa le questioni economiche, la ha fatto presente di essere attualmente CP_1 dipendente della società , assunta da pochi mesi (con uno stipendio Parte_5 mensile, dichiarato in udienza, pari a circa € 1.700,00), dopo la frana che ha letteralmente spazzato via l'azienda del compagno alle cui dipendenze lavorava, rendendo inagibile l'abitazione e facendo di fatto cessare la produzione con impossibilità di recuperi in futuro;
nessun aiuto pubblico è pervenuto e pertanto lo stesso, con il supporto per quanto possibile della con cui convive, si trova costretto ad CP_1 affrontare spese ingenti, non coperte da assicurazione. Quindi, alla situazione formalmente migliore della otto il profilo reddituale, si accompagna la necessità CP_1 di affrontare spese ingenti e non ancora del tutto quantificabili. Ha altresì evidenziato che la madre da un paio di mesi versa direttamente al figlio, con l'accordo paterno, una
“paghetta” di 80,00 euro mensili, cioè la somma, di € 20,00 a settimana, finalizzata alle spese ludiche, unica occasione in cui il ragazzo si incontra con la madre, l'ultima volta anche trattenendosi con lei a parlare per una mezz'ora. Pur essendo il motivo di appello da rigettare, in quanto la disparità reddituale e patrimoniale era (e sostanzialmente permane) evidente, l'appellata si dichiara disponibile, ad aumentare ad €. 200,00 il contributo al mantenimento del figlio, importo che, sommato agli € 80,00 versati direttamente a supera addirittura la richiesta dell'appellante (€. 250,00), fermo Per_1 restando la diversa percentuale di attribuzione delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite, l'appellata ha ricostruito l'iter del procedimento dal quale risulterebbe evidente la soccombenza dell'appellante.
Il PM ha trasmesso parere scritto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 19/09/2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello merita solo parziale accoglimento.
1.Risultano, in primo luogo, pienamente condivisibili le valutazioni espresse dal
Tribunale a fondamento della decisione di mantenere l'affido condiviso del minore Per_2
peraltro ormai sedicenne, a entrambi i genitori.
[...]
L'appellante pretende, in modo semplicistico, di ricondurre le gravi difficoltà relazionali tra madre e figlio esclusivamente alle condotte violente che la avrebbe avuto CP_1
12 nei confronti del medesimo, prima che il padre si allontanasse dalla casa coniugale con il minore, allora di otto anni di età.
La vicenda, tuttavia, non può prescindere dalla patologia psichica che è stata diagnosticata a nel gennaio 2019, consistente in un “disturbo oppositivo Per_1 provocatorio con possibile discontrollo aggressivo”. È dunque ben verosimile che la madre si sia trovata ad affrontare agiti del figlio ben più complessi dei comuni capricci di un bimbo in tenera età, senza disporre di competenze adeguate a contenere gli accessi del minore e perciò reagendo in modo inopportuno e inefficace. Dunque, se vi sono state reazioni scomposte della ai comportamenti disfunzionali del figlio che CP_1 hanno sedimentato in quest'ultimo una visione negativa della figura materna, evidentemente incapace di arginarlo in modo adeguato, sembra doversi escludere che vi sia stata da parte della madre una consapevole volontà di sopraffazione nei confronti del figlio. Gli episodi “violenti” riferiti dall'appellante, al contrario, vanno necessariamente valutati, così come ha fatto correttamente il Tribunale, nel contesto di una profonda difficoltà emotiva della madre a intervenire in modo funzionale rispetto a quelle condotte provocatorie e ostili proprie del disturbo diagnosticato al figlio, e che avrebbero richiesto di essere più prontamente indagate, in modo da orientare entrambi i genitori verso tempestive strategie di intervento.
Peraltro, non vi è nessuna evidenza di disturbi psichici della che possano aver CP_1 inciso negativamente nelle dinamiche disfunzionali tra madre e figlio, come sostenuto da parte appellante, essendo agli atti, soltanto, un certificato medico del 4.10.2021 attestante un “Disturbo Depressivo Ansioso, insorto in relazione cronologia a fattori di stress psicofisico” (doc. 8 del fascicolo di parte appellata).
Dunque, se pure allo stato il rapporto tra madre e figlio sembra essersi irrigidito nel fermo rifiuto di quest'ultimo ad avere rapporti con la – tant'è che il Tribunale ha CP_1 previsto un diritto di visita assai ridotto e subordinato anche alla volontà del figlio medesimo - deve tuttavia escludersi che il coinvolgimento della madre nella responsabilità genitoriale possa essere contrario all'interesse del minore, come richiede l'art. 337 quater c.c., tanto più nella forma super esclusiva richiesta dall'appellante, di cui la Suprema Corte “consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il diritto alla bigenitorialità” (Cass. Sez. I, sent. n. 24876/2025 del 9.9.2025).
L'affido esclusivo (o addirittura super-esclusivo) al padre, finirebbe anzi per compromettere irrimediabilmente la possibilità di recupero da parte del figlio della figura
13 materna, la cui definitiva estromissione dal vissuto emotivo del minore non potrebbe che incidere negativamente sul suo equilibrio psicofisico.
La CTU disposta nel corso del giudizio di separazione (doc. 9 di parte appellata), svolta secondo le consuete modalità comprensive anche della somministrazione alle parti del test MMPI 2, ha del resto ben delineato le caratteristiche personologiche delle parti, che incidono sulla rispettiva capacità genitoriale (“La signora (...) sembra fare talora CP_1 ricorso a meccanismi difensivi di tipo proiettivo che, qualora utilizzati massicciamente, rischiano di discostare la persona da un oggettivo esame di realtà e di impedire la piena consapevolezza del proprio apporto personale all'interno delle relazioni. Il signor Pt_1
(...) sembra presentare la tendenza a fare ricorso a meccanismi difensivi quali la negazione e la dissociazione che, qualora utilizzati, possono portare a non riconoscere
e a non esprimere apertamente i propri sentimenti di ostilità e a metterli in atto attraverso azioni indirette”), concludendo, la consulente D.ssa , nel senso Testimone_1 che “entrambi i genitori mostrano di possedere competenze adeguate per quanto riguarda la cura quotidiana del figlio, mentre sul piano affettivo/emotivo risultano in parte contaminate da aspetti irrisolti riconducibili al vissuto di coppia, in parte soggette
a limiti individuali (presenti nell'uno e nell'altro genitore) nell'entrare in contatto con le parti più profonde di sé. E' necessario che la madre lavori per stabilire una maggiore connessione comunicativa con e che conquisti una maggiore fiducia nelle proprie Per_1 competenze e che il signor favorisca l'inclusione della madre, comunicando con Pt_1 lei”: suggerimenti rispetto ai quali non sembra vi sia stata, in particolare da parte dell'appellante, convinta adesione.
Invero, se non è in discussione che allo stato il padre costituisca il principale punto di riferimento del figlio (anche se, invero, condotte disfunzionali del minore si manifestano anche in presenza o nei confronti del come è pacifico), tuttavia dagli atti non Pt_1 emerge in alcun modo che la madre abbia assunto condotte ostacolanti rispetto alle necessità di cura del figlio, come asserito da parte appellante (si legge, anzi, nella relazione dei servizi sociali del febbraio 2024: “Di fatto, non risulta che la sig.ra CP_1 si sia mai rifiutata di prestare il proprio consenso rispetto alle scelte su o i suoi Per_1 bisogni, seppure talvolta non pienamente concorde”, anche se la stessa “non si sente comprensibilmente coinvolta, vivendo ai margini della vita del figlio, con informazioni non accessibili in modo diretto (...) in una situazione di totale asimmetria tra le posizioni dei genitori”)
Risulta, piuttosto, come la medesima non si sia sottratta, e anzi abbia sollecitato, ogni tipo di intervento utile a superare le sue difficoltà nel rapportarsi con il figlio, oltre che
14 al benessere psicofisico del medesimo, raccordandosi positivamente con i servizi incaricati degli interventi di supporto in favore della coppia genitoriale e del minore (si legge, ancora, nella relazione del febbraio 2024 sopra citata, che: “la sig.ra ha CP_1 sempre richiesto la presa in carico e il supporto del Servizio Sociale, con il quale ha pienamente collaborato”).
Al contrario, il padre, nonostante l'affido condiviso, si è di fatto assunto il ruolo di unico soggetto in grado di prendersi adeguatamente cura del figlio, come invero emerge dalle relazioni dei servizi sociali in atti, che evidenziano un atteggiamento di profonda diffidenza rispetto agli interventi dei numerosi operatori e professionisti delle strutture pubbliche che sono stati messi a disposizione per la tutela del minore (cfr. ad esempio, la relazione datata 23.10.2020 – doc. 20 del fascicolo di parte appellata – e, più da ultimo, la relazione del febbraio 2024, in cui si legge che, nel corso del colloquio successivo alla comunicazione ai servizi sociali della sentenza di separazione giudiziale del 19.1.2023, da parte del “viene ribadita la posizione di totale sfiducia rispetto al Pt_1 servizio (...). Nel corso del colloquio veniva vanificato ogni tentativo del Servizio di riassicurare il padre su una presenza discreta e non invadente sul caso, vista anche
l'importante presa in carico di più specialisti privati sulla situazione di minore e genitore
– dott.ssa dott. d.ssa - proponendo colloqui di verifica molto Per_5 Per_6 Per_8 dilatati nel tempo con i genitori, con l'impegno loro a segnalare eventuali difficoltà o criticità riscontrate nei vari percorsi e nei vari ambiti di vita. Il sig. non si rende Pt_1 disponibile neanche a una blanda forma di collaborazione con il servizio, volta ad ottemperare a quanto disposto dal Tribunale, ritenendo di dover attendere gli esiti del ricorso (avverso la sentenza di separazione)”.
E' dunque proprio la grave sfiducia manifestata dal ad aver determinato quella Pt_1 difficoltà, espressa dal servizio sociale, di svolgere “un reale monitoraggio del nucleo”, come invero si legge nella parte finale della relazione del febbraio 2024, difficoltà cui l'appellante si riferisce a sostegno del secondo motivo di impugnazione: è tuttavia evidente che, essendo appunto riconducibile all'atteggiamento critico e squalificante del essa non possa essere assunta a fondamento dell'asserita (da parte appellante) Pt_1 inutilità del mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei servizi, come disposto dal Tribunale, confermandone anzi la necessità, a tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità. Occorre piuttosto raccomandare al di cessare la propria Pt_1 condotta ostativa nei confronti dei servizi medesimi, in particolare fornendo tutte le informazioni relative al minore necessarie perché essi possano svolgere le funzioni di sostegno e monitoraggio oggetto di delega, funzionali anche al superamento di
15 eventuali divergenze tra le parti sulle decisioni di maggior rilievo da assumere nell'interesse del minore.
In conclusione, il primo e secondo motivo di impugnazione non meritano di essere accolti, con conseguente conferma dei capi 1 e 4 della sentenza impugnata.
2.Quanto agli aspetti economici, ritiene la Corte di dover prendere atto della disponibilità, manifestata dalla di versare quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio l'importo mensile di € 280,00 (dunque superiore a quello richiesto dall'appellante), di cui € 200.00 mediante versamento al ed il resto mediante Pt_1 versamento diretto al minore, cui la madre continuerà a consegnare € 20,00 ogni settimana.
Si evidenzia come la modalità di versamento diretto al minore proposta dalla madre sia quanto mai opportuna, tenuto conto dell'età del figlio, ormai sedicenne, e del fatto che la consegna settimanale al minore degli importi sopra indicati potrà costituire una preziosa occasione di incontro e, auspicabilmente, di dialogo tra madre e figlio.
Va invece confermata la ripartizione delle spese straordinarie disposta dal Tribunale, poiché, nonostante la possa da qualche mese contare su un reddito mensile CP_1 dichiarato di circa € 1.700,00, permane una notevole disparità reddituale tra le parti, anche avuto riguardo alle sole ultime due dichiarazione dei redditi del in atti (che Pt_1 attestano, per gli anni 2022 e 2023, entrate per circa € 32.000,00 annui lordi, per un importo netto mensile di circa € 2.300,00, rispetto ai redditi di ben più elevata consistenza nei tre anni precedenti), pur a prescindere dalla valutazione di inattendibilità delle medesime, di cui si legge nella sentenza impugnata.
3.Con riguardo alle spese di lite, va senz'altro confermata la condanna del al Pt_1 pagamento di quelle relative alla fase del reclamo, stante la totale soccombenza del medesimo.
Ritiene invece la Corte che la complessità delle dinamiche familiari oggetto di causa, sulle quali si sono principalmente incentrate le difese delle parti e gli approfondimenti istruttori svolti nel corso del giudizio, avrebbero dovuto più opportunamente portare il primo giudice a compensare integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado.
Il capo 9 della sentenza impugnata va dunque riformato nel senso sopra indicato.
4.Poiché l'appello ha trovato almeno parziale accoglimento e tenuto conto del fatto che la disponibilità a una maggiore contribuzione in favore del figlio è stata manifestata dalla solo dopo la notifica dell'impugnazione, ritiene la Corte che anche le spese CP_1 del giudizio di secondo grado vadano interamente compensate.
P.Q.M.
16 decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
[...] eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, appellata:
- dispone che a titolo di mantenimento del figlio , versi ad CP_1 Per_1
entro il giorno 25 di ciascun mese, e con decorrenza dal mese di Parte_1 giugno 2025, l'importo mensile di € 200,00, oltre rivalutazione Istat, continuando altresì a versare direttamente al minore l'importo settimanale di € 20,00;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, ferma restando la statuizione sulle spese relativa alla fase del reclamo;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti anche le spese del secondo grado del giudizio.
Si comunichi alle parti ed al Servizio Sociale di Quarrata.
Firenze, 19/09/2025
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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