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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile n. 967/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 03 ottobre 2025 tra
” Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SCALA MARCO P.IVA_1
RECLAMANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti DI CATALDO VINCENZO e ZAPPALA' SALVATORE
RECLAMATO
In punto: OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Catania in data
23.05.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 23 maggio 2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal Curatore della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ ” nei Parte_1 confronti di . CP_1
In particolare il Tribunale ha rilevato che: - il preteso credito della ricorrente discende dalla prospettata esistenza di atti di mala gestio posti in essere dal - amministratore unico della CP_1 [...]
dal febbraio 2011 alla data di dichiarazione della liquidazione Parte_1 giudiziale – che avrebbero, in tesi, determinato un danno quantificato in €.
6.106.597,41;
- la ricorrente assume di disporre della prova documentale del credito ascendente ad €. 378.773,41, relativo all'appropriazione indebita di tal somma dalla cassa della società in bonis, riconosciuta dal con scrittura privata inviata al CP_1
Commissario giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo che ha preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ed ha poi ritenuto che:
- il ha recisamente contestato l'ammissibilità della domanda in esame – CP_1
in assenza del necessario accertamento giurisdizionale della sussistenza delle prospettate condotte di mala gestio dell'organo gestorio e della quantificazione dei relativi danni allo stesso imputabili – nonché la rilevanza della dichiarazione sopra menzionata, assumendo che le dichiarazioni rese all'interno del procedimento volto alla presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo e del relativo piano (come nel caso in esame) non assumerebbero rilevo al di fuori di detta specifica procedura;
- che, in termini generali, la procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato non è funzionale all'accertamento o alla verifica del credito dell'istante, bensì all'accertamento dello stato di insolvenza, per cui, riguardo al credito vantato, consente, un'indagine solo incidenter tantum, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte;
- stante le specifiche deduzioni sollevate dal Debole, il credito di euro €.
378.773,41 (fondato sulla scrittura privata sopra citata) va ritenuto – prima facie
– controverso tra le parti;
pag. 2/14 - che non appare provato lo stato di insolvenza del (presupposto per CP_1
l'apertura della liquidazione su istanza del creditore ex art. 268 CCI), non essendo emersi (dalla documentazione acquisita dalla cancelleria) altre posizioni debitorie né debiti erariali o contributivi mentre l'istanza di apertura della liquidazione non è stata preceduta da alcuna azione di cognizione, anche in forma monitoria, volta ad accertare giudizialmente il detto credito;
- che il mutuo ipotecario gravante sull'immobile ove il risiede (sito in CP_1
Catania, via A. di SanGiuliano n. 269, il cui valore è pari a circa €. 250.000,00) è in stato di regolare ammortamento (cfr. la documentazione offerta dal resistente);
- che il valore del restante patrimonio immobiliare del (pari a circa CP_1
1.100.000,00, secondo la perizia di stima prodotta dal resistente) se pure gravato da ipoteca iscritta per l'importo di €. 600.00,00, appare ampiamente superiore al credito in questa sede vantato, peraltro, come detto, controverso tra le parti;
- che gli elementi acquisiti in atti non consentono di ritenere sussistenti sintomi univoci dello stato di insolvenza del CP_1
Avverso detta pronuncia la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
” ha proposto reclamo, deducendo che: Parte_1
- alla luce di quanto documentato, è provato che la liquidazione giudiziale vanta a titolo risarcitorio nei confronti di un credito di €. 6.106.597,41, CP_1
oltre quello per interessi e sanzioni da mancato pagamento di debito erariale e da distrazione delle risorse sociali per la stipula contratti di leasing per il godimento di autovetture di lusso non strumentali all'esercizio;
- sussiste il presupposto soggettivo di cui all'art. 2, comma I, lett. c), posto che il sig. è persona fisica, non imprenditore commerciale, che dunque CP_1 rientra certamente nella categoria residuale di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da pag. 3/14 leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, con conseguente legittimazione passiva in ordine alla presente procedura;
- quanto al presupposto oggettivo, poi, non vi è dubbio che il debitore si trova in una evidente condizione di “insolvenza”, come definita dall'art. 2, comma 1, lett.
b), e richiamato dall'art. 268, comma 2, del CCII, non essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni e l'incapacità di fare fronte alle obbligazioni è confermata dallo stesso signor che pur avendo già riconosciuto il CP_1
rilevantissimo debito di euro 378,773,41, a distanza di anni non lo ha ancora pagato e a fronte della sottrazione di cassa non ha offerto disponibilità immediate ma solo cedute partecipazioni/quote di immobili di valore incerto e di incerta realizzazione, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo quantitativo, oltretutto di terzi soggetti;
la somma di €. 50.000,00, versata recentemente (marzo 2025) ai fini del patteggiamento, non è stata pagata dal
, ma dai fratelli e la CP_1 Parte_2 Parte_3
inconsistenza patrimoniale del posto che, come da visure e CP_1 ispezioni/note ipotecarie, allegate al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sebbene risulti che il sia proprietario e comproprietario di CP_1 taluni beni immobili, gli stessi sono interamente gravati da ipoteche volontarie e dal decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso Tribunale di Catania -
Sez. G.I.P. - in data 28/02/2020 nell'ambito del procedimento penale nn. 858/20
R.G.G.I.P. e 67/20 R.G.N.R., fino alla concorrenza di Euro 1.131.640,68.
La reclamante ha poi evidenziato nel merito che:
- ai fini della liquidazione controllata, è sufficiente anche un accertamento incidentale del credito, senza necessità di accertamento e condanna in altra sede giudiziale;
- Il Tribunale, in sede di accertamento incidentale del credito, non si sarebbe dovuto limitare a rilevare che lo stesso era contestato e controverso, ma avrebbe dovuto valutare, e correttamente, la fondatezza e la natura delle contestazioni e se pag. 4/14 le stesse fossero appunto idonee o meno ad escludere, seppur in via incidentale, la sussistenza del credito posto alla base della richiesta di liquidazione controllata;
- a fronte del dato certo, documentale e riconosciuto da parte del ex art. CP_1
1988 cc di essersi appropriato e debitore della somma di €. 378,773,41 per appropriazione illegittima di cassa sociale, lo stesso, in assenza di argomenti e consapevole di essere debitore di tali somme, ha solo asserito che le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato non avrebbero alcun rilevo;
- il Tribunale ha dato peso esclusivamente alla consistenza patrimoniale del ma il patrimonio e la insufficienza patrimoniale non rileva in via CP_1 determinante ai fini della liquidazione controllata, in quanto il presupposto oggettivo della stessa e ciò che rileva è infatti lo stato di insolvenza (anche in presenza ipoteticamente di patrimonio netto positivo), certamente sussistente nel caso di specie, considerato che il non è (e da tempo) oggettivamente in CP_1
grado di fare fronte alle proprie obbligazioni;
- il Tribunale non ha comunque tenuto in considerazione la circostanza, da sola determinante, che su tutti i sopra detti beni immobili di proprietà del CP_1 risulta trascritto in data 09/03/2020 decreto di sequestro preventivo per equivalente.
Costituendosi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Curatela perché difetta di qualsivoglia legittimazione attiva, non potendo dirsi creditrice di CP_1
a titolo di risarcimento dei danni, quale conseguenza di presunti, non accertati, atti di mala gestio in capo all'ex amministratore, tanto che in caso di apertura della detta procedura, nella quale effettivamente i creditori dovrebbero essere individuati mediante ammissione al passivo, per procedere alla liquidazione sulla base dei crediti ammessi (art. 273 CCII), la Curatela non potrebbe essere ammessa, difettando di titolo per fondare la pretesa azionata.
pag. 5/14 Inoltre il reclamato ha dedotto:
- che le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato, anzi all'interno del procedimento che doveva condurre alla presentazione della proposta definitiva e del piano, dopo l'ammissione alla procedura di concordato in bianco, non hanno alcun rilevo, essendo funzionali esclusivamente alla procedura cui la società intendeva essere ammessa né lo stato di insolvenza sarebbe dimostrato dalla mancata corresponsione spontanea dell'ammanco che la Curatela ha addebitato all'amministratore, perché la Curatela non ha mai chiesto la restituzione delle somme che ha detto indebitamente prelevate e non ha mai neppure avviato alcuna iniziativa giudiziaria per l'accertamento della responsabilità e la condanna dell'amministratore in questione;
- di aver provato, mediante la relazione del dott. , che il Persona_1
patrimonio immobiliare del ammonta ad almeno €. 1.100.000,00; CP_1
- di aver rilevato come il sequestro preventivo osti proprio alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata che, com'è noto, consiste in una sorta di alternativa alla procedura di esecuzione sui beni del debitore, presentandone molte caratteristiche comuni, sequestro che deve certamente ritenersi prevalente rispetto alle procedure concorsuali.
Indi, assegnato un termine per il deposito di note, all'udienza del 3 ottobre 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come in atti, la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Il reclamo è fondato e va accolto.
Appare preliminarmente opportuno evidenziare che, anche a seguito del D.Lgs.
n. 136/2024 (cd. Correttivo ter), le affinità tra la liquidazione controllata e la procedura liquidatoria giudiziale sono oggi certamente rafforzate, presentando la liquidazione controllata del sovraindebitato nel disegno del nuovo Codice della crisi (capo IX del Titolo V del Codice, a sua volta oggi significativamente pag. 6/14 intitolato alla “Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata”) una sorta di species del più ampio genus rappresentato dalla procedura liquidatoria per eccellenza.
Specificamente con l'intervento correttivo riguardante la liquidazione controllata:
a) la liquidazione controllata è stata avvicinata maggiormente, anche a livello sistematico, alla sorella “maggiore” rappresentata dalla liquidazione giudiziale;
b) si è chiarita definitivamente l'applicabilità a questo istituto della disciplina relativa al c.d. procedimento unitario;
c) si è intervenuto al fine di coordinare in modo più preciso e distinguere la liquidazione controllata dall'esdebitazione del soggetto incapiente;
d) si è riscritta in gran parte la fase di accertamento del passivo.
L'attuale procedura liquidatoria possiede, quindi, interamente quei tratti sintomatici della concorsualità, che in dottrina sono stati delineati sinteticamente come segue:
a) accertamento giudiziale di una situazione di crisi o insolvenza del debitore ai fini della formale apertura del procedimento;
b) affidamento della gestione patrimoniale ad un soggetto esterno al debitore e nominato da una pubblica autorità, o quantomeno presenza di un'attività di vigilanza da parte di un organo esterno sulla gestione patrimoniale (quando lasciata allo stesso debitore);
c) coinvolgimento tendenziale dell'intero patrimonio del debitore nella procedura;
d) natura collettiva delle tutele e “blocco” delle azioni individuali esecutive o dell'assunzione di posizioni di preferenza in capo a singoli creditori;
e) applicazione tendenziale della par condicio creditorum e della destinazione satisfattiva impressa sui beni rientranti nella procedura.
pag. 7/14 Tale conclusione non ha una valenza puramente teorica, ma possiede un precipitato pratico non indifferente poiché permette di ritenere che sia alle norme ed ai principi della liquidazione giudiziale che si dovrà fare affidamento per individuare la disciplina del caso concreto.
Peraltro tale qualificazione è espressa già nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice, la quale afferma che “La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato”.
a) Legittimazione e credito contestato
Le superiori caratteristiche della liquidazione controllata permettono, innanzitutto, di ritenere che il creditore istante per l'apertura della liquidazione controllata non debba essere necessariamente munito di un titolo esecutivo e invece deve piuttosto consentirsi – come da tempo affermato per il procedimento pre-fallimentare – al tribunale una valutazione incidentale dell'esistenza del credito affermato, al fine di verificare la legittimazione del ricorrente e soltanto in caso di contestazione si aprirà un più penetrante controllo sulla effettiva sussistenza del credito o sulla situazione di insolvenza che, peraltro, in quanto presupposti di apertura della procedura concorsuale dovranno comunque essere vagliati anche d'ufficio dall'organo giudiziario.
Vale, quindi, con riguardo alla legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione controllata, quando da tempo affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), circa il carattere meramente incidentale di tale accertamento, ed in pag. 8/14 particolare quanto statuito dalla Corte di Cassazione a mente della quale, “la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (cfr. tra le tante Cass. civile, Sez. VI, 27/10/2020, n.
23494 cui si è da sempre uniformata anche questa Corte d'Appello).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame, la Curatela reclamante ha dedotto e prodotto (già in sede di ricorso):
- la documentazione, anche contabile, della società fallita, nonché tutti gli accertamenti posti in essere dall' , rilevando gravi atti Controparte_2
di mala gestio posti in essere da , quale organo amministrativo, CP_1 con gravissimo danno per la società, per i soci e per la massa dei creditori, ammontante a circa €. 6.106.597,41: in particolare risultano contestati i seguenti atti di mala gestio: sistematico omesso pagamento di imposte, tasse e contributi per importi ingenti, con maturazione in danno della società di sanzioni ed interessi, come accertato in sede concorsuale: mancato pagamento di debiti erariali e contributivi che, oltre ad avere inciso in termini di corretta riclassificazione dei dati di bilancio e del patrimonio netto, a prodotto la maturazione di sanzioni e interessi;
occultamento delle perdite di esercizio e, conseguentemente, della integrale perdita del capitale sociale e della continuità aziendale, con prosecuzione indebita e non conservativa dell'attività sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale (operando la dovuta e corretta rettifica dei dati contabili e di bilancio, il capitale sociale era andato interamente perduto nell'anno 2014 e, per l'effetto, era venuta meno in quell'anno anche la pag. 9/14 continuità aziendale); distrazione delle risorse sociali mediante stipula di contratti di leasing per il godimento di autovetture di lusso non strumentali all'esercizio delle attività sociali;
- l'appropriazione illegittima della somma di euro 378,773,41 dalle casse sociali, accertato dalla Procedura e esplicitamente riconosciuto e confermato dallo stesso signor con dichiarazione dallo stesso firmata trasmessa all'allora CP_1
Commissario Giudiziale della procedura di concordato tramite pec del
10.02.2023 nella quale il ha dichiarato che tale importo “.…è stato CP_1 utilizzato dall'amministratore per esigenze personali nel corso di diverse annualità...”, così riconoscendo, appunto, anche agli effetti di cui all'art. 1988 cc, la illegittima appropriazione delle dette somme sociali di euro 378,773,41 e di essere conseguentemente debitore per il detto importo nei confronti della società.
Orbene, rileva la Corte che, a fronte di tali puntuali contestazioni rivolte al lo stesso è limitato a dedurre che: CP_1
- l'azione di responsabilità deve essere esperita con le forme ordinarie e nelle sedi opportune, cioè (innanzi al Tribunale che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, ex art. 32 CCII;
ma soprattutto) innanzi alla Sezione Specializzata in
Materia di Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma II, D.lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. 1/2012), che ha competenza esclusiva ed inderogabile in materia di azione di responsabilità, e la Curatela potrà dirsi creditrice, al titolo che vorrebbe qui spendere, solo dopo una eventuale sentenza (costituiva) che accerti la responsabilità del convenuto e, di conseguenza, anche il diritto della
Curatela al risarcimento del danno, mentre in assenza di tale titolo, non vi è alcun credito (da risarcimento del danno) quale dovrebbe essere quello qui azionato dalla Curatela che, di conseguenza, non può essere ritenuta creditrice;
- quanto appropriazione illegittima della somma di euro 378,773,41 dalle casse sociali, le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato, anzi all'interno del procedimento che doveva condurre alla presentazione della proposta pag. 10/14 definitiva e del piano, dopo l'ammissione alla procedura di concordato in bianco, non hanno alcun rilevo, essendo funzionali esclusivamente alla procedura cui la società intendeva essere ammessa.
Ne consegue che i crediti vantati dalla Curatela odierna reclamante non sono mai stati contestati nel merito dal debitore reclamato, avendo egli eccepito solo la loro irrilevanza ai fini della legittimazione del creditore.
Peraltro, le superiori deduzioni non risultano pertinenti, posto che l'appropriazione illegittima della somma di € 378,773,41, emerge non solo dalle dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato ma anche dal documento inviato dal al commissario giudiziale della suddetta procedura con cui CP_1 vengono altresì indicate le modalità di estinzione del predetto debito (v. pec del
10.02.2023 allegato 6 del ricorso), e quindi riconosciuto ai sensi dell'art. 1988
c.c.
b) Insolvenza
Occorre premettere che accedere alla liquidazione controllata prevista dall'art. 268 c.c.i.i. è determinante il requisito oggettivo dell'insolvenza definito, dall'art. 2, lett. b), C.C.I.I., come: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
La pluralità soggettiva di debiti non costituisce una condizione necessaria per l'accesso alla predetta procedura (cfr. Corte appello Torino 27/08/2024).
Quanto al concetto di insolvenza, questa Corte ritiene opportuno evidenziare che - con il dichiarato fine di “controbilanciare” in qualche misura l'amplissima legittimazione del creditore inizialmente concessa dall'art. 268 CCII – è ora richiesto che il debitore si trovi in una situazione di insolvenza e non più semplicemente sovraindebitato: occorre cioè una situazione di incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni che sia già attuale e non semplicemente probabile.
pag. 11/14 Tanto chiarito deve ritenersi che nel caso in esame sussista anche lo stato d'insolvenza che può trarsi da una serie di altri elementi.
In primo luogo, non vi sono informazioni attuali circa il valore del patrimonio immobiliare facente capo al il quale si è limitato a produrre una CP_1
consulenza tecnica di parte, e non una perizia giurata, priva di ogni riferimento ai criteri utilizzati per la stima.
In secondo luogo la circostanza che tutto il patrimonio del sia oggetto CP_1
di iscrizioni ipotecarie e di un sequestro preventivo certifica che, allo stato, il non è in grado di fronteggiare i propri debiti, quali quelli vantati CP_1
dall'odierna reclamante, e di provvedere con mezzi ordinari a far fronte a tale debitoria, sicché non può ritenersi che tale inadempimento sia determinato esclusivamente dal convincimento dell'inesistenza del credito (peraltro mai disconosciuto in questa sede) bensì dall'impossibilità di farvi fronte.
Peraltro quanto al sequestro preventivo va precisato, innanzitutto che lo stesso non osta alla dichiarazione della liquidazione controllata, come sostenuto dalla difesa del reclamato, essendo pacifico che l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni società non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento (cfr. tra le tante Cass. 23/11/2018, n. 30505), e ben potrebbe venir meno (trattandosi appunto di sequestro e non di confisca) e che nel corso del procedimento penale il potrebbe compiere comunque atti volti alla sottrazione dei beni alla CP_1 garanzia dei creditori.
In terzo luogo si riconosce pacificamente che al fine di escludere lo stato d'insolvenza, consistente nell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente e tempestivamente le proprie obbligazioni, non è determinante l'esistenza di un patrimonio immobiliare proprio perché si tratta di beni non immediatamente liquidabili.
Inoltre, altri elementi che certificano lo stato di insolvenza possono essere desunti da quanto evidenziato dalla reclamante e, specificamente:
pag. 12/14 - dalla circostanza che nella dichiarazione sopra menzionata di riconoscimento dell'avvenuta sottrazione di cassa, il predetto debito non solo non è stato prontamente estinto, ma detta posta sarebbe ricostruita mediante la rinuncia a improbabili crediti vantati dal nei confronti della società e soprattutto CP_1
mediante la cessione di partecipazioni e di quote di immobili appartenenti a terzi soggetti;
- dalla circostanza che, anche la minor somma di €. 50.000,00, versata recentemente (marzo 2025) ai fini del patteggiamento, non è stata pagata dal
, ma dai fratelli e CP_1 Parte_2 Parte_3
In conclusione, può dirsi accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 268 CCII., ossia:
- il è pacificamente qualificabile come debitore persona fisica CP_1
non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- il superamento della soglia dei debiti scaduti di euro 50.000,00 ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, essendo il credito oggetto di accertamento incidentale quantificabile in almeno euro € 378,773,41:
- la mancata attestazione dell'OCC che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- la sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, co. 1 lett. b C.C.I.I.
Pertanto, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, va dichiarata aperta la liquidazione controllata di con rimessione degli atti al Tribunale CP_1 per i provvedimenti di cui agli artt. 268 e ss., C.C.I.I.
Le spese, per entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m.
147/2022, secondo i valori medi, attesa la media complessità delle questioni trattate, la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
pag. 13/14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da “ Parte_1 Parte_1
” nei confronti di avverso il decreto di
[...] CP_1
rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata emessa dal
Tribunale di Catania in data 23.05.2025, così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di;
CP_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catania per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 268 e ss d.lgs. 14/2019.
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del primo grado, liquidate in € 7.122,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e
CPA, per compensi, nonché del presente grado liquidate in € 8.470,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 12/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile n. 967/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 03 ottobre 2025 tra
” Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. SCALA MARCO P.IVA_1
RECLAMANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti DI CATALDO VINCENZO e ZAPPALA' SALVATORE
RECLAMATO
In punto: OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Catania in data
23.05.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 23 maggio 2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal Curatore della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ ” nei Parte_1 confronti di . CP_1
In particolare il Tribunale ha rilevato che: - il preteso credito della ricorrente discende dalla prospettata esistenza di atti di mala gestio posti in essere dal - amministratore unico della CP_1 [...]
dal febbraio 2011 alla data di dichiarazione della liquidazione Parte_1 giudiziale – che avrebbero, in tesi, determinato un danno quantificato in €.
6.106.597,41;
- la ricorrente assume di disporre della prova documentale del credito ascendente ad €. 378.773,41, relativo all'appropriazione indebita di tal somma dalla cassa della società in bonis, riconosciuta dal con scrittura privata inviata al CP_1
Commissario giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo che ha preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ed ha poi ritenuto che:
- il ha recisamente contestato l'ammissibilità della domanda in esame – CP_1
in assenza del necessario accertamento giurisdizionale della sussistenza delle prospettate condotte di mala gestio dell'organo gestorio e della quantificazione dei relativi danni allo stesso imputabili – nonché la rilevanza della dichiarazione sopra menzionata, assumendo che le dichiarazioni rese all'interno del procedimento volto alla presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo e del relativo piano (come nel caso in esame) non assumerebbero rilevo al di fuori di detta specifica procedura;
- che, in termini generali, la procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato non è funzionale all'accertamento o alla verifica del credito dell'istante, bensì all'accertamento dello stato di insolvenza, per cui, riguardo al credito vantato, consente, un'indagine solo incidenter tantum, per non trasformare l'oggetto del procedimento in guisa tale da farne un giudizio di cognizione sullo specifico credito posto a base dell'iniziativa di parte;
- stante le specifiche deduzioni sollevate dal Debole, il credito di euro €.
378.773,41 (fondato sulla scrittura privata sopra citata) va ritenuto – prima facie
– controverso tra le parti;
pag. 2/14 - che non appare provato lo stato di insolvenza del (presupposto per CP_1
l'apertura della liquidazione su istanza del creditore ex art. 268 CCI), non essendo emersi (dalla documentazione acquisita dalla cancelleria) altre posizioni debitorie né debiti erariali o contributivi mentre l'istanza di apertura della liquidazione non è stata preceduta da alcuna azione di cognizione, anche in forma monitoria, volta ad accertare giudizialmente il detto credito;
- che il mutuo ipotecario gravante sull'immobile ove il risiede (sito in CP_1
Catania, via A. di SanGiuliano n. 269, il cui valore è pari a circa €. 250.000,00) è in stato di regolare ammortamento (cfr. la documentazione offerta dal resistente);
- che il valore del restante patrimonio immobiliare del (pari a circa CP_1
1.100.000,00, secondo la perizia di stima prodotta dal resistente) se pure gravato da ipoteca iscritta per l'importo di €. 600.00,00, appare ampiamente superiore al credito in questa sede vantato, peraltro, come detto, controverso tra le parti;
- che gli elementi acquisiti in atti non consentono di ritenere sussistenti sintomi univoci dello stato di insolvenza del CP_1
Avverso detta pronuncia la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
” ha proposto reclamo, deducendo che: Parte_1
- alla luce di quanto documentato, è provato che la liquidazione giudiziale vanta a titolo risarcitorio nei confronti di un credito di €. 6.106.597,41, CP_1
oltre quello per interessi e sanzioni da mancato pagamento di debito erariale e da distrazione delle risorse sociali per la stipula contratti di leasing per il godimento di autovetture di lusso non strumentali all'esercizio;
- sussiste il presupposto soggettivo di cui all'art. 2, comma I, lett. c), posto che il sig. è persona fisica, non imprenditore commerciale, che dunque CP_1 rientra certamente nella categoria residuale di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da pag. 3/14 leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”, con conseguente legittimazione passiva in ordine alla presente procedura;
- quanto al presupposto oggettivo, poi, non vi è dubbio che il debitore si trova in una evidente condizione di “insolvenza”, come definita dall'art. 2, comma 1, lett.
b), e richiamato dall'art. 268, comma 2, del CCII, non essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni e l'incapacità di fare fronte alle obbligazioni è confermata dallo stesso signor che pur avendo già riconosciuto il CP_1
rilevantissimo debito di euro 378,773,41, a distanza di anni non lo ha ancora pagato e a fronte della sottrazione di cassa non ha offerto disponibilità immediate ma solo cedute partecipazioni/quote di immobili di valore incerto e di incerta realizzazione, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo quantitativo, oltretutto di terzi soggetti;
la somma di €. 50.000,00, versata recentemente (marzo 2025) ai fini del patteggiamento, non è stata pagata dal
, ma dai fratelli e la CP_1 Parte_2 Parte_3
inconsistenza patrimoniale del posto che, come da visure e CP_1 ispezioni/note ipotecarie, allegate al ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sebbene risulti che il sia proprietario e comproprietario di CP_1 taluni beni immobili, gli stessi sono interamente gravati da ipoteche volontarie e dal decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso Tribunale di Catania -
Sez. G.I.P. - in data 28/02/2020 nell'ambito del procedimento penale nn. 858/20
R.G.G.I.P. e 67/20 R.G.N.R., fino alla concorrenza di Euro 1.131.640,68.
La reclamante ha poi evidenziato nel merito che:
- ai fini della liquidazione controllata, è sufficiente anche un accertamento incidentale del credito, senza necessità di accertamento e condanna in altra sede giudiziale;
- Il Tribunale, in sede di accertamento incidentale del credito, non si sarebbe dovuto limitare a rilevare che lo stesso era contestato e controverso, ma avrebbe dovuto valutare, e correttamente, la fondatezza e la natura delle contestazioni e se pag. 4/14 le stesse fossero appunto idonee o meno ad escludere, seppur in via incidentale, la sussistenza del credito posto alla base della richiesta di liquidazione controllata;
- a fronte del dato certo, documentale e riconosciuto da parte del ex art. CP_1
1988 cc di essersi appropriato e debitore della somma di €. 378,773,41 per appropriazione illegittima di cassa sociale, lo stesso, in assenza di argomenti e consapevole di essere debitore di tali somme, ha solo asserito che le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato non avrebbero alcun rilevo;
- il Tribunale ha dato peso esclusivamente alla consistenza patrimoniale del ma il patrimonio e la insufficienza patrimoniale non rileva in via CP_1 determinante ai fini della liquidazione controllata, in quanto il presupposto oggettivo della stessa e ciò che rileva è infatti lo stato di insolvenza (anche in presenza ipoteticamente di patrimonio netto positivo), certamente sussistente nel caso di specie, considerato che il non è (e da tempo) oggettivamente in CP_1
grado di fare fronte alle proprie obbligazioni;
- il Tribunale non ha comunque tenuto in considerazione la circostanza, da sola determinante, che su tutti i sopra detti beni immobili di proprietà del CP_1 risulta trascritto in data 09/03/2020 decreto di sequestro preventivo per equivalente.
Costituendosi in giudizio ha eccepito, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Curatela perché difetta di qualsivoglia legittimazione attiva, non potendo dirsi creditrice di CP_1
a titolo di risarcimento dei danni, quale conseguenza di presunti, non accertati, atti di mala gestio in capo all'ex amministratore, tanto che in caso di apertura della detta procedura, nella quale effettivamente i creditori dovrebbero essere individuati mediante ammissione al passivo, per procedere alla liquidazione sulla base dei crediti ammessi (art. 273 CCII), la Curatela non potrebbe essere ammessa, difettando di titolo per fondare la pretesa azionata.
pag. 5/14 Inoltre il reclamato ha dedotto:
- che le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato, anzi all'interno del procedimento che doveva condurre alla presentazione della proposta definitiva e del piano, dopo l'ammissione alla procedura di concordato in bianco, non hanno alcun rilevo, essendo funzionali esclusivamente alla procedura cui la società intendeva essere ammessa né lo stato di insolvenza sarebbe dimostrato dalla mancata corresponsione spontanea dell'ammanco che la Curatela ha addebitato all'amministratore, perché la Curatela non ha mai chiesto la restituzione delle somme che ha detto indebitamente prelevate e non ha mai neppure avviato alcuna iniziativa giudiziaria per l'accertamento della responsabilità e la condanna dell'amministratore in questione;
- di aver provato, mediante la relazione del dott. , che il Persona_1
patrimonio immobiliare del ammonta ad almeno €. 1.100.000,00; CP_1
- di aver rilevato come il sequestro preventivo osti proprio alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata che, com'è noto, consiste in una sorta di alternativa alla procedura di esecuzione sui beni del debitore, presentandone molte caratteristiche comuni, sequestro che deve certamente ritenersi prevalente rispetto alle procedure concorsuali.
Indi, assegnato un termine per il deposito di note, all'udienza del 3 ottobre 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti come in atti, la Corte ha posto la causa in decisione.
***
Il reclamo è fondato e va accolto.
Appare preliminarmente opportuno evidenziare che, anche a seguito del D.Lgs.
n. 136/2024 (cd. Correttivo ter), le affinità tra la liquidazione controllata e la procedura liquidatoria giudiziale sono oggi certamente rafforzate, presentando la liquidazione controllata del sovraindebitato nel disegno del nuovo Codice della crisi (capo IX del Titolo V del Codice, a sua volta oggi significativamente pag. 6/14 intitolato alla “Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata”) una sorta di species del più ampio genus rappresentato dalla procedura liquidatoria per eccellenza.
Specificamente con l'intervento correttivo riguardante la liquidazione controllata:
a) la liquidazione controllata è stata avvicinata maggiormente, anche a livello sistematico, alla sorella “maggiore” rappresentata dalla liquidazione giudiziale;
b) si è chiarita definitivamente l'applicabilità a questo istituto della disciplina relativa al c.d. procedimento unitario;
c) si è intervenuto al fine di coordinare in modo più preciso e distinguere la liquidazione controllata dall'esdebitazione del soggetto incapiente;
d) si è riscritta in gran parte la fase di accertamento del passivo.
L'attuale procedura liquidatoria possiede, quindi, interamente quei tratti sintomatici della concorsualità, che in dottrina sono stati delineati sinteticamente come segue:
a) accertamento giudiziale di una situazione di crisi o insolvenza del debitore ai fini della formale apertura del procedimento;
b) affidamento della gestione patrimoniale ad un soggetto esterno al debitore e nominato da una pubblica autorità, o quantomeno presenza di un'attività di vigilanza da parte di un organo esterno sulla gestione patrimoniale (quando lasciata allo stesso debitore);
c) coinvolgimento tendenziale dell'intero patrimonio del debitore nella procedura;
d) natura collettiva delle tutele e “blocco” delle azioni individuali esecutive o dell'assunzione di posizioni di preferenza in capo a singoli creditori;
e) applicazione tendenziale della par condicio creditorum e della destinazione satisfattiva impressa sui beni rientranti nella procedura.
pag. 7/14 Tale conclusione non ha una valenza puramente teorica, ma possiede un precipitato pratico non indifferente poiché permette di ritenere che sia alle norme ed ai principi della liquidazione giudiziale che si dovrà fare affidamento per individuare la disciplina del caso concreto.
Peraltro tale qualificazione è espressa già nella relazione di accompagnamento al nuovo Codice, la quale afferma che “La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato”.
a) Legittimazione e credito contestato
Le superiori caratteristiche della liquidazione controllata permettono, innanzitutto, di ritenere che il creditore istante per l'apertura della liquidazione controllata non debba essere necessariamente munito di un titolo esecutivo e invece deve piuttosto consentirsi – come da tempo affermato per il procedimento pre-fallimentare – al tribunale una valutazione incidentale dell'esistenza del credito affermato, al fine di verificare la legittimazione del ricorrente e soltanto in caso di contestazione si aprirà un più penetrante controllo sulla effettiva sussistenza del credito o sulla situazione di insolvenza che, peraltro, in quanto presupposti di apertura della procedura concorsuale dovranno comunque essere vagliati anche d'ufficio dall'organo giudiziario.
Vale, quindi, con riguardo alla legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione controllata, quando da tempo affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), circa il carattere meramente incidentale di tale accertamento, ed in pag. 8/14 particolare quanto statuito dalla Corte di Cassazione a mente della quale, “la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (cfr. tra le tante Cass. civile, Sez. VI, 27/10/2020, n.
23494 cui si è da sempre uniformata anche questa Corte d'Appello).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame, la Curatela reclamante ha dedotto e prodotto (già in sede di ricorso):
- la documentazione, anche contabile, della società fallita, nonché tutti gli accertamenti posti in essere dall' , rilevando gravi atti Controparte_2
di mala gestio posti in essere da , quale organo amministrativo, CP_1 con gravissimo danno per la società, per i soci e per la massa dei creditori, ammontante a circa €. 6.106.597,41: in particolare risultano contestati i seguenti atti di mala gestio: sistematico omesso pagamento di imposte, tasse e contributi per importi ingenti, con maturazione in danno della società di sanzioni ed interessi, come accertato in sede concorsuale: mancato pagamento di debiti erariali e contributivi che, oltre ad avere inciso in termini di corretta riclassificazione dei dati di bilancio e del patrimonio netto, a prodotto la maturazione di sanzioni e interessi;
occultamento delle perdite di esercizio e, conseguentemente, della integrale perdita del capitale sociale e della continuità aziendale, con prosecuzione indebita e non conservativa dell'attività sino alla data di apertura della liquidazione giudiziale (operando la dovuta e corretta rettifica dei dati contabili e di bilancio, il capitale sociale era andato interamente perduto nell'anno 2014 e, per l'effetto, era venuta meno in quell'anno anche la pag. 9/14 continuità aziendale); distrazione delle risorse sociali mediante stipula di contratti di leasing per il godimento di autovetture di lusso non strumentali all'esercizio delle attività sociali;
- l'appropriazione illegittima della somma di euro 378,773,41 dalle casse sociali, accertato dalla Procedura e esplicitamente riconosciuto e confermato dallo stesso signor con dichiarazione dallo stesso firmata trasmessa all'allora CP_1
Commissario Giudiziale della procedura di concordato tramite pec del
10.02.2023 nella quale il ha dichiarato che tale importo “.…è stato CP_1 utilizzato dall'amministratore per esigenze personali nel corso di diverse annualità...”, così riconoscendo, appunto, anche agli effetti di cui all'art. 1988 cc, la illegittima appropriazione delle dette somme sociali di euro 378,773,41 e di essere conseguentemente debitore per il detto importo nei confronti della società.
Orbene, rileva la Corte che, a fronte di tali puntuali contestazioni rivolte al lo stesso è limitato a dedurre che: CP_1
- l'azione di responsabilità deve essere esperita con le forme ordinarie e nelle sedi opportune, cioè (innanzi al Tribunale che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale, ex art. 32 CCII;
ma soprattutto) innanzi alla Sezione Specializzata in
Materia di Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma II, D.lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. 1/2012), che ha competenza esclusiva ed inderogabile in materia di azione di responsabilità, e la Curatela potrà dirsi creditrice, al titolo che vorrebbe qui spendere, solo dopo una eventuale sentenza (costituiva) che accerti la responsabilità del convenuto e, di conseguenza, anche il diritto della
Curatela al risarcimento del danno, mentre in assenza di tale titolo, non vi è alcun credito (da risarcimento del danno) quale dovrebbe essere quello qui azionato dalla Curatela che, di conseguenza, non può essere ritenuta creditrice;
- quanto appropriazione illegittima della somma di euro 378,773,41 dalle casse sociali, le dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato, anzi all'interno del procedimento che doveva condurre alla presentazione della proposta pag. 10/14 definitiva e del piano, dopo l'ammissione alla procedura di concordato in bianco, non hanno alcun rilevo, essendo funzionali esclusivamente alla procedura cui la società intendeva essere ammessa.
Ne consegue che i crediti vantati dalla Curatela odierna reclamante non sono mai stati contestati nel merito dal debitore reclamato, avendo egli eccepito solo la loro irrilevanza ai fini della legittimazione del creditore.
Peraltro, le superiori deduzioni non risultano pertinenti, posto che l'appropriazione illegittima della somma di € 378,773,41, emerge non solo dalle dichiarazioni rese in sede di domanda di concordato ma anche dal documento inviato dal al commissario giudiziale della suddetta procedura con cui CP_1 vengono altresì indicate le modalità di estinzione del predetto debito (v. pec del
10.02.2023 allegato 6 del ricorso), e quindi riconosciuto ai sensi dell'art. 1988
c.c.
b) Insolvenza
Occorre premettere che accedere alla liquidazione controllata prevista dall'art. 268 c.c.i.i. è determinante il requisito oggettivo dell'insolvenza definito, dall'art. 2, lett. b), C.C.I.I., come: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
La pluralità soggettiva di debiti non costituisce una condizione necessaria per l'accesso alla predetta procedura (cfr. Corte appello Torino 27/08/2024).
Quanto al concetto di insolvenza, questa Corte ritiene opportuno evidenziare che - con il dichiarato fine di “controbilanciare” in qualche misura l'amplissima legittimazione del creditore inizialmente concessa dall'art. 268 CCII – è ora richiesto che il debitore si trovi in una situazione di insolvenza e non più semplicemente sovraindebitato: occorre cioè una situazione di incapacità a far fronte regolarmente alle obbligazioni che sia già attuale e non semplicemente probabile.
pag. 11/14 Tanto chiarito deve ritenersi che nel caso in esame sussista anche lo stato d'insolvenza che può trarsi da una serie di altri elementi.
In primo luogo, non vi sono informazioni attuali circa il valore del patrimonio immobiliare facente capo al il quale si è limitato a produrre una CP_1
consulenza tecnica di parte, e non una perizia giurata, priva di ogni riferimento ai criteri utilizzati per la stima.
In secondo luogo la circostanza che tutto il patrimonio del sia oggetto CP_1
di iscrizioni ipotecarie e di un sequestro preventivo certifica che, allo stato, il non è in grado di fronteggiare i propri debiti, quali quelli vantati CP_1
dall'odierna reclamante, e di provvedere con mezzi ordinari a far fronte a tale debitoria, sicché non può ritenersi che tale inadempimento sia determinato esclusivamente dal convincimento dell'inesistenza del credito (peraltro mai disconosciuto in questa sede) bensì dall'impossibilità di farvi fronte.
Peraltro quanto al sequestro preventivo va precisato, innanzitutto che lo stesso non osta alla dichiarazione della liquidazione controllata, come sostenuto dalla difesa del reclamato, essendo pacifico che l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni società non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento (cfr. tra le tante Cass. 23/11/2018, n. 30505), e ben potrebbe venir meno (trattandosi appunto di sequestro e non di confisca) e che nel corso del procedimento penale il potrebbe compiere comunque atti volti alla sottrazione dei beni alla CP_1 garanzia dei creditori.
In terzo luogo si riconosce pacificamente che al fine di escludere lo stato d'insolvenza, consistente nell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente e tempestivamente le proprie obbligazioni, non è determinante l'esistenza di un patrimonio immobiliare proprio perché si tratta di beni non immediatamente liquidabili.
Inoltre, altri elementi che certificano lo stato di insolvenza possono essere desunti da quanto evidenziato dalla reclamante e, specificamente:
pag. 12/14 - dalla circostanza che nella dichiarazione sopra menzionata di riconoscimento dell'avvenuta sottrazione di cassa, il predetto debito non solo non è stato prontamente estinto, ma detta posta sarebbe ricostruita mediante la rinuncia a improbabili crediti vantati dal nei confronti della società e soprattutto CP_1
mediante la cessione di partecipazioni e di quote di immobili appartenenti a terzi soggetti;
- dalla circostanza che, anche la minor somma di €. 50.000,00, versata recentemente (marzo 2025) ai fini del patteggiamento, non è stata pagata dal
, ma dai fratelli e CP_1 Parte_2 Parte_3
In conclusione, può dirsi accertata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 268 CCII., ossia:
- il è pacificamente qualificabile come debitore persona fisica CP_1
non assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- il superamento della soglia dei debiti scaduti di euro 50.000,00 ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, essendo il credito oggetto di accertamento incidentale quantificabile in almeno euro € 378,773,41:
- la mancata attestazione dell'OCC che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
- la sussistenza dello stato di insolvenza di cui all'art. 2, co. 1 lett. b C.C.I.I.
Pertanto, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, va dichiarata aperta la liquidazione controllata di con rimessione degli atti al Tribunale CP_1 per i provvedimenti di cui agli artt. 268 e ss., C.C.I.I.
Le spese, per entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m.
147/2022, secondo i valori medi, attesa la media complessità delle questioni trattate, la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da “ Parte_1 Parte_1
” nei confronti di avverso il decreto di
[...] CP_1
rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata emessa dal
Tribunale di Catania in data 23.05.2025, così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione controllata di;
CP_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catania per l'adozione dei provvedimenti di cui agli art. 268 e ss d.lgs. 14/2019.
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del primo grado, liquidate in € 7.122,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e
CPA, per compensi, nonché del presente grado liquidate in € 8.470,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 12/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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