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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1175 /2024
All'udienza del 24/06/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo sono presenti alle ore 10.17 per parte attrice l'Avv. CARINI LORENZO e per parte convenuta l'Avv. RIZZUTO LORENZO sostituita dall'avv. SCIUTO i quali discutono la causa e si riportano ai rispettivi atti conclusivi già depositati.
Il Giudice sentita la discussione delle parti, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore 16.43 assenti i procuratori il Giudice decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1175 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra con sede in Milano, Viale Brenta n.18/B, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore – Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato – C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano , R.E.A.: MI2124851, - iscritta al P.IVA_1 numero 35363.1 nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017– e per essa (nuova CP_1 denominazione assunta da " come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con CP_2 verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio Persona_1
e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della
Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e come tale legale rappresentante della società, società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n°7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , p.IVA P.IVA_2
, (di seguito “ ) – quale mandataria, giusta procura per atto in data P.IVA_3 CP_1
20/07/2017, n. 60850 di Repertorio e n. 11358 di Raccolta, a rogito Notaio Dott.ssa
[...]
di Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Carini giusta procura in atti, Per_2
ricorrente nei confronti di
, residente in [...] lett. E, c.f.: Controparte_3 [...] rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'avv. Lorenzo Rizzuto, giusta C.F._1 procura in atti, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 11.4.2024 l'odierna convenuta ha proposto opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 168/2024 RG di questo Tribunale nei di lei confronti promossa da Parte_1
Allegava a sostegno della opposizione “-Difetto di legittimazione attiva della
[...]
“II) Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. Cass. Civ. Parte_1
Sezioni Unite n. 9479/2023” III) Indeterminatezza dell'oggetto del precetto - Prescrizione interessi legali e moratori”
Chiedeva pertanto “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 15.12.2023 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 24.01.2024, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.”
Si costituiva la intimante opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dagli attori, allegava la sussistenza della propria legittimazione attiva depositando documentazione a sostegno;
eccepiva la inammissibilità dell'opposizione tardiva non essendo la potendosi qualificare la ricorrente “consumatore”; la inammissibilità delle contestazioni relative alla nullità del precetto poiché generiche e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli interessi non potendo trovare applicazione la prescrizione breve richiamata dalla ricorrente medesima.
Chiedeva pertanto “in via preliminare: - Rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta di sospensione dell'esecuzione; - ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa,
l'inammissibilità delle domande proposte per difetto di legittimazione passiva di
[...] nel merito: - Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, inammissibili Parte_1 ed infondate, in fatto ed in diritto, le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione e conseguentemente rigettarle;
-rigettare per i motivi esposti in narrativa con qualsiasi statuizione, le domande formulate da controparte e per l'effetto, -confermare, per i motivi di cui in narrativa, l'atto di pignoramento presso terzi oggetto di opposizione del presente giudizio;
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di e per essa Parte_1 dovalue spa a procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, procedere all'assegnazione delle somme pignorate”. Instaurato il contraddittorio il GE con ordinanza resa all'udienza del 20.6.2024 disponeva la sospensione dell'esecuzione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 29.7.2024, la ha Pt_1 inteso incardinare la fase di merito della suddetta opposizione, reiterando le eccezioni e contestazioni già sviluppate nella fase sommaria dell'opposizione, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso,
- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e per essa dovalue spa - Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, Parte_1 infondate, in fatto ed in diritto, le domande formulate da nel ricorso in Controparte_3 opposizione all'esecuzione e, conseguentemente, rigettarle - Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, illegittima ed infondata l'ordinanza del 20.06.2024 resa dal Tribunale di Marsala nel giudizio mobiliare RG 168/2014 e, conseguentemente revocarla con ogni effetto di legge;
-
Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la legittimazione attiva di
[...]
e per essa dovalue spa e, conseguentemente, dichiarare il diritto di Parte_1 [...]
e per essa dovalue spa a procedere ad esecuzione forzata e conseguentemente, Parte_1 disporre l'assegnazione delle somme pignorate nella procedura mobiliare presso terzi n°168/2024”
Si è costituita la debitrice opponente la quale ha insistito nelle ragioni della proposta opposizione ed ha chiesto “Che piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso proposto dalla con ogni e qualsiasi Parte_1 statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del reclamo ex art. 669 terdecies cpc - RG n. 1044/2024 Trib. di Marsala”.
Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.
L'opposizione è infondata.
La debitrice opponente ha contestato la titolarità del credito per il recupero del quale è stato instaurata l'esecuzione forzata 168/2024 in capo alla . Pt_1
L'assunto non appare fondato.
La creditrice opposta invero ha depositato in atti una serie di documenti dai quali è possibile evincere la titolarità del credito cui accede la garanzia prestata dalla odierna resistente.
In particolare l'originario credito vantato nei confronti della debitrice principale è stato oggetto delle presenti cessioni
1) L'originario creditore AN di IL risulta aver ceduto detto credito con contratto del
27.10.2008 ad Aspra Finance;
l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
15.11.2008.
Nello specifico detta cessione ha avuto ad oggetto “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del testo unico bancario (ivi inclusi, inter alia, tutti gli importi dovuti in linea capitale ed a titolo di interessi, anche di mora, tutti gli accessori, nonché tutti gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, passività, costi, penali, danni, indennizzi, pretese risarcitorie e quant'altro ed ogni alto importo dovuto e diritto vantato in relazione a tali crediti ed alle garanzie reali e personali che li assistono), ed azioni relative, in essere al 30 settembre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma”
Il creditore ha altresì depositato estratto notarile del contratto di cessione del 27.10.2008 con allegato elenco delle posizioni a sofferenza riportante il nominativo della debitrice principale
L'intero estratto come depositato (completo quindi dell'estratto delle Controparte_4 posizioni a sofferenza indicante anche il nome del cliente, il numero NDG ed il rapporto), è corredato da attestazione a firma dell'avv. Maria Cristina Bonfio, notaio in Lugano di conformità all'originale “personalmente collazionato” da detto notaio.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova della prima cessione
2) Con contratto del 20.11.2014 società Controparte_5 incorporante per fusione Aspra Finance, ha a sua volta ceduto i credito da quest'ultima acquistati con la cessione di cui al punto 1 che precede ad Della cessione è stato dato avviso Testimone_1 nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.139 del 25-11-2014). Il contratto ha avuto ad oggetto i crediti acquisiti dalla cedente in data 27/10/2008 da AN di IL S.p.A., derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
denominati in euro;
derivanti da Contratti di
Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009.
Il credito in contestazione, già accertato come ricompreso nella cessione di cui al superiore punto 1), in virtù proprio del contenuto di detta prima cessione è da ritenersi compreso anche nella seconda (in quanto acquistato da Bando di IL, denominato in euro, disciplinato dal diritto italiano e certamente in sofferenza al 30.4.2009, in quanto già in sofferenza alla data detta prima cessione).
Anche in questo caso la ricorrente ha depositato estratto del contratto di cessione con indicazione dei dati identificativi del credito contestato (Codice rapporto: 925156001 - codice rapporto new: 3290050701 - ndg: 59320819 denominazione debitore: Controparte_4
completo della certificazione di conformità all'originale rilasciata dal dott.
[...] Persona_3
Notaio in Velletri il quale ha putre specificato che “le parti omesse non alterano né
[...] modificano quanto riportato”.
3) L'ultima cessione è quella intervenuta in data 14.7.2017 in favore della odierna ricorrente da parte di La ricorrente ha depositato estratto del contratto di cessione riportante Testimone_1 nel “Schedule 10” i “CRITERIA FOR THE SELECTION AND IDENTIFICATION OF THE
FACILITIES” dai quali risultano oggetto di cessione tra gli altri “(ix) siano crediti di cui la Tes_1 è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da in virtù di un contratto
[...] CP_6 di cessione datato 20 novembre 2014, tra e ai sensi e per gli effetti dell'Art. 58 Tes_1 CP_6 del Testo Unico Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014,come identificati dagli NDG indicati nell'Allegato 1 Parte 3”.
È espressamente indicato l'NDG del debitore ceduto (“59320819 LEGACY Arena”) che è il medesimo di quello indicato nella cessione di cui al punto 2) che precede.
Detto estratto è completo della certificazione di conformità all'originale rilasciata dal dott.
Notaio in Velletri, al quale pure detto originale è stato esibito, e della Persona_3 precisazione che “le parti omesse non alterano né modificano quanto riportato”.
Ciò posto in punto di risultanze istruttorie appare opportuno rilevare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità «la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente l'estratto ex art. 58
TUB». (Cass. civ., n. 3405/2024). La stessa pronuncia ha poi precisato che «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti ai finid ella relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023 n. 17944;
Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass.,
02/03/2016, n. 4116).
Ebbene, dal complessivo tenore dei documenti depositati dalla società ricorrente, è possibile affermare che il credito per il recupero del quale si agisce in via esecutiva è ricompreso tra quelli oggetto delle superiori cessioni ed oggi nella titolarità della del cui diritto ad agire Pt_1 in executivis non può quindi allo stato dubitarsi.
Ciò posto in punto di legittimazione della opposta e titolarità del credito da parte della stessa, si rileva che non possono essere esaminate nel presente processo le doglianze formulate dalla debitrice unitamente al ricorso per opposizione ai sensi dell'art 650 cpc in quanto inerenti altro ed autonomo giudizio che era onere della debitrice medesima incardinare.
Esulano pure dal presente giudizio le eccezioni inerenti vizi formali propri dell'atto di precetto in quanto l'opposizione non risulta proposta nel termine di cui all'art. 617 cpc come pure esulano dal presente giudizio le eccezioni inerenti l'ammontare degli interessi richiesti in quanto le relative percentuali risultano espressamente indicate nel decreto ingiuntivo avverso il quale non risulta allo stato proposta opposizione (non appare invero ultroneo evidenziare che ove sia azionato un titolo giudiziale, eventuali motivi di contestazione devono farsi valere nell'ambito del giudizio di formazione del titolo stesso).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio (€ 187.984,22, pari al credito per il recupero del quale si procede) considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal
DM 147/2022, ed applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi spettante tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in complessivi Euro 7.051,50 (di cui €
1276,00 per la fase di studio;
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 2.126,50 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1175/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura Controparte_3 esecutiva n. 168/2024 RG Em di questo Tribunale;
- condanna al pagamento in favore della e Controparte_3 Parte_1 per essa, quale mandataria, della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.051,50 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo