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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 577/2024 R.G. promossa da
C.F. sia in proprio che quale legale Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., corrente in Bettona, via Sambro n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Rocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bettona, via Perugia n.172, in forza di procura apposta in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore della C. F. CP_1 Controparte_2
; P.IVA_1
-Appellata contumace=
OGGETTO: Opposizione all'O.I. ex art. 22 e ss. L.689/1981
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Parte appellata: contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.411/24 il Tribunale di Perugia, in riferimento alla causa n.1136/2021
R.G., ha accolto il ricorso proposto da sia in proprio che quale legale Parte_1
rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., ed annullato l'ordinanza-ingiunzione n.607 del 25.1.2021, mentre -in riferimento alla causa n.1132/2021 R.G. (le due cause erano state riunite)- ha respinto il ricorso in opposizione e confermato l'ordinanza-ingiunzione n.638 del 25.1.2021.
Le due ordinanze impugnate, mediante le quali la aveva ingiunto per CP_1
ciascuna di esse il pagamento della somma di €.5.000,00 per la violazione dell'art. 4,
comma 1, D.P.R. n.157/2011, come sanzionato dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs.
n.46/2014, erano state opposte per i seguenti motivi: - carenza di legittimazione attiva della e conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le relative CP_1
somme; - impossibilità ad adempiere;
- carenza dell'elemento soggettivo e sussistenza della buona fede;
- disparità di trattamento delle imprese umbre rispetto alle imprese aventi sede in altre Regioni.
I fatti traevano origine da infrazioni contestate rispettivamente con le ordinanze-
ingiunzioni n.607 e 638 ed avevano ad oggetto la mancata trasmissione della dichiarazione EPRTR relativa all'anno 2013 (da inviare entro il 30.4.2014) e dell'anno
2014 (da inviare entro il 30.4.2015) per l'allevamento di suini gestito dall'opponente in
Marsciano.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio la aveva resistito all'opposizione - CP_1
contestando tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dal ricorrente- e chiesto la conferma delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutività delle OO.II. opposte, il primo giudice, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali delle parti e dei testimoni ammessi, ha accolto l'opposizione con riferimento alla dichiarazione da effettuarsi nell'anno 2014 (relativa all'esercizio 2013) rilevando come l'impianto normativo applicabile alla fattispecie fosse “di non facile percezione”, ma non in relazione alla dichiarazione dell'anno successivo, allorché la normativa era già in vigore da un anno e non vi era più “alcun elemento di dubbio legato alla sua introduzione”
(cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza gravata).
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello Parte_1
sostanzialmente per un unico motivo e segnatamente per l'erronea esclusione dell'esimente della buona fede, che era stata ritenuta sussistente in relazione ad una annualità ma non alla successiva, determinando tale interpretazione anche la contraddittorietà dell'iter logico seguito dal primo giudice.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto la riforma (parziale) della sentenza di primo grado laddove non è stata annullata anche l'ordinanza-ingiunzione n.638, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Pur a fronte di rituale notifica non si è costituita in giudizio la che, CP_1
pertanto, è stata dichiarata contumace.
Istruita solo in base alla documentazione prodotta e già acquisita, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 10.7.2025.
*****
pagina 3 di 6 Ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia in proprio che quale Parte_1
legale rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., non possa trovare accoglimento.
Il DPR n.157/2011 ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (in esecuzione del Regolamento CE n.166/06) ed all'art. 4, “obblighi dei gestori”, prevede che “entro il 30 aprile di ogni anno il gestore tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n.166/2006 comunichi le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente..”.
Si tratta dunque di un obbligo formale, la cui violazione si perfeziona nel momento in cui la comunicazione dei dati da parte dei gestori (di cui al citato art. 5) non viene effettuata nel termine ultimo concesso.
L'art. 30, c.3 del D. Lgs.
4.3.2014 n.46 (pubblicato nella G.U. 27.3.2014) testualmente prevede che sia “punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.5.000,00 ad
€.26.000,00 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui
all'art.4, comma 1, del d.p.r. 11.7.2011 n.157, nei tempi e con le modalità ivi indicate”.
I dati in questione devono quindi essere “comunicati” e la loro mancata trasmissione all'autorità competente nei termini di legge integra l'illecito amministrativo di cui trattasi.
Risulta per tabulas che l'odierno appellante abbia omesso di comunicare le dichiarazioni da cui hanno preso le mosse le ingiunzioni contestate, sicché l'illecito posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n.638 risulta formalmente integrato dalla condotta omissiva dello visto che le violazioni in oggetto si consumano Pt_1
puramente e semplicemente con lo spirare del termine ultimo (30 aprile di ogni anno)
senza che i dati siano stati trasmessi all'organo preposto.
pagina 4 di 6 Passando ad esaminare lo specifico motivo di appello occorre osservare che l'argomentazione su cui si basa la censurata decisione del Tribunale di Perugia è molto lineare, nel senso che a fronte di un impianto normativo “di non facile percezione” il primo giudice ha ritenuto di annullare la prima sanzione ma non quella relativa alla dichiarazione dell'anno successivo, poiché la normativa era già in vigore da un anno e non vi era più “alcun elemento di dubbio legato alla sua introduzione”.
In buona sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che la “confusione” seguita all'introduzione della normativa, con lo spostamento delle competenze dalla provincia alla Regione, poteva costituire un'esimente per il primo anno ma non anche per quelli successivi, quando i dubbi erano stati totalmente dissipati.
Ritiene questa Corte che la tesi del Tribunale di Perugia sia condivisibile.
In effetti se l'incertezza ingeneratasi con la nuova normativa ed il passaggio alla
Regione delle funzioni in precedenza attribuite alla poteva inizialmente Parte_2
giustificare una benevola considerazione delle ragioni che avevano determinato l'omissione dei depositi delle dichiarazioni EPRTR di tutte le ditte accreditate, nessuna buona fede può essere invocata per gli anni successivi.
Qualora sia lecito argomentare a contrario è infatti d'uopo il rilievo che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe sufficiente non conoscere il dettato legislativo per godere dell'esimente della buona fede ed escludere l'elemento soggettivo dell'illecito (art.3
L.689/81), ma così argomentando verrebbe di fatto azzerata la quasi totalità degli illeciti amministrativi.
In definitiva, l'atteggiamento benevolo col quale il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione alla prima delle due pretese punitive non è replicabile per gli anni successivi, quando non vi erano più incertezze di sorta e la mancata conoscenza della normativa non poteva certo essere attribuita ad errore incolpevole. pagina 5 di 6 Né risulta in alcun modo sostenibile che, dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della norma, ci fossero ancora incertezze sulla portata della norma e sulla sua applicazione.
Insomma la buona fede, a partire dal secondo anno, non poteva più dirsi fondata su elementi oggettivi, essendo praticamente certo che attraverso l'ordinaria diligenza le ditte accreditate avrebbero dovuto percepire l'illiceità del fatto, illiceità consistente nell'omettere la dichiarazione EPRTR.
Da quanto argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
sia in proprio che quale legale rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di
IP OL e C. S.S., nei confronti della , in persona del Presidente CP_1
pro tempore della Giunta Regionale, ed avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Perugia n.411/24 dell'11.3.2024, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla in ordine alle spese di lite;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 577/2024 R.G. promossa da
C.F. sia in proprio che quale legale Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., corrente in Bettona, via Sambro n.45, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Rocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bettona, via Perugia n.172, in forza di procura apposta in calce al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore della C. F. CP_1 Controparte_2
; P.IVA_1
-Appellata contumace=
OGGETTO: Opposizione all'O.I. ex art. 22 e ss. L.689/1981
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello;
Parte appellata: contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.411/24 il Tribunale di Perugia, in riferimento alla causa n.1136/2021
R.G., ha accolto il ricorso proposto da sia in proprio che quale legale Parte_1
rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., ed annullato l'ordinanza-ingiunzione n.607 del 25.1.2021, mentre -in riferimento alla causa n.1132/2021 R.G. (le due cause erano state riunite)- ha respinto il ricorso in opposizione e confermato l'ordinanza-ingiunzione n.638 del 25.1.2021.
Le due ordinanze impugnate, mediante le quali la aveva ingiunto per CP_1
ciascuna di esse il pagamento della somma di €.5.000,00 per la violazione dell'art. 4,
comma 1, D.P.R. n.157/2011, come sanzionato dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs.
n.46/2014, erano state opposte per i seguenti motivi: - carenza di legittimazione attiva della e conseguente prescrizione del diritto a riscuotere le relative CP_1
somme; - impossibilità ad adempiere;
- carenza dell'elemento soggettivo e sussistenza della buona fede;
- disparità di trattamento delle imprese umbre rispetto alle imprese aventi sede in altre Regioni.
I fatti traevano origine da infrazioni contestate rispettivamente con le ordinanze-
ingiunzioni n.607 e 638 ed avevano ad oggetto la mancata trasmissione della dichiarazione EPRTR relativa all'anno 2013 (da inviare entro il 30.4.2014) e dell'anno
2014 (da inviare entro il 30.4.2015) per l'allevamento di suini gestito dall'opponente in
Marsciano.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio la aveva resistito all'opposizione - CP_1
contestando tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dal ricorrente- e chiesto la conferma delle ordinanze-ingiunzioni impugnate.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutività delle OO.II. opposte, il primo giudice, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali delle parti e dei testimoni ammessi, ha accolto l'opposizione con riferimento alla dichiarazione da effettuarsi nell'anno 2014 (relativa all'esercizio 2013) rilevando come l'impianto normativo applicabile alla fattispecie fosse “di non facile percezione”, ma non in relazione alla dichiarazione dell'anno successivo, allorché la normativa era già in vigore da un anno e non vi era più “alcun elemento di dubbio legato alla sua introduzione”
(cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza gravata).
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia ha proposto appello Parte_1
sostanzialmente per un unico motivo e segnatamente per l'erronea esclusione dell'esimente della buona fede, che era stata ritenuta sussistente in relazione ad una annualità ma non alla successiva, determinando tale interpretazione anche la contraddittorietà dell'iter logico seguito dal primo giudice.
Tanto premesso l'appellante ha chiesto la riforma (parziale) della sentenza di primo grado laddove non è stata annullata anche l'ordinanza-ingiunzione n.638, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Pur a fronte di rituale notifica non si è costituita in giudizio la che, CP_1
pertanto, è stata dichiarata contumace.
Istruita solo in base alla documentazione prodotta e già acquisita, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 10.7.2025.
*****
pagina 3 di 6 Ritiene il Collegio che l'appello proposto da sia in proprio che quale Parte_1
legale rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di IP OL e C. S.S., non possa trovare accoglimento.
Il DPR n.157/2011 ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (in esecuzione del Regolamento CE n.166/06) ed all'art. 4, “obblighi dei gestori”, prevede che “entro il 30 aprile di ogni anno il gestore tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n.166/2006 comunichi le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente..”.
Si tratta dunque di un obbligo formale, la cui violazione si perfeziona nel momento in cui la comunicazione dei dati da parte dei gestori (di cui al citato art. 5) non viene effettuata nel termine ultimo concesso.
L'art. 30, c.3 del D. Lgs.
4.3.2014 n.46 (pubblicato nella G.U. 27.3.2014) testualmente prevede che sia “punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.5.000,00 ad
€.26.000,00 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui
all'art.4, comma 1, del d.p.r. 11.7.2011 n.157, nei tempi e con le modalità ivi indicate”.
I dati in questione devono quindi essere “comunicati” e la loro mancata trasmissione all'autorità competente nei termini di legge integra l'illecito amministrativo di cui trattasi.
Risulta per tabulas che l'odierno appellante abbia omesso di comunicare le dichiarazioni da cui hanno preso le mosse le ingiunzioni contestate, sicché l'illecito posto a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione n.638 risulta formalmente integrato dalla condotta omissiva dello visto che le violazioni in oggetto si consumano Pt_1
puramente e semplicemente con lo spirare del termine ultimo (30 aprile di ogni anno)
senza che i dati siano stati trasmessi all'organo preposto.
pagina 4 di 6 Passando ad esaminare lo specifico motivo di appello occorre osservare che l'argomentazione su cui si basa la censurata decisione del Tribunale di Perugia è molto lineare, nel senso che a fronte di un impianto normativo “di non facile percezione” il primo giudice ha ritenuto di annullare la prima sanzione ma non quella relativa alla dichiarazione dell'anno successivo, poiché la normativa era già in vigore da un anno e non vi era più “alcun elemento di dubbio legato alla sua introduzione”.
In buona sostanza il giudice di prime cure ha ritenuto che la “confusione” seguita all'introduzione della normativa, con lo spostamento delle competenze dalla provincia alla Regione, poteva costituire un'esimente per il primo anno ma non anche per quelli successivi, quando i dubbi erano stati totalmente dissipati.
Ritiene questa Corte che la tesi del Tribunale di Perugia sia condivisibile.
In effetti se l'incertezza ingeneratasi con la nuova normativa ed il passaggio alla
Regione delle funzioni in precedenza attribuite alla poteva inizialmente Parte_2
giustificare una benevola considerazione delle ragioni che avevano determinato l'omissione dei depositi delle dichiarazioni EPRTR di tutte le ditte accreditate, nessuna buona fede può essere invocata per gli anni successivi.
Qualora sia lecito argomentare a contrario è infatti d'uopo il rilievo che, secondo la tesi dell'appellante, sarebbe sufficiente non conoscere il dettato legislativo per godere dell'esimente della buona fede ed escludere l'elemento soggettivo dell'illecito (art.3
L.689/81), ma così argomentando verrebbe di fatto azzerata la quasi totalità degli illeciti amministrativi.
In definitiva, l'atteggiamento benevolo col quale il Tribunale di Perugia ha accolto l'opposizione alla prima delle due pretese punitive non è replicabile per gli anni successivi, quando non vi erano più incertezze di sorta e la mancata conoscenza della normativa non poteva certo essere attribuita ad errore incolpevole. pagina 5 di 6 Né risulta in alcun modo sostenibile che, dopo oltre un anno dall'entrata in vigore della norma, ci fossero ancora incertezze sulla portata della norma e sulla sua applicazione.
Insomma la buona fede, a partire dal secondo anno, non poteva più dirsi fondata su elementi oggettivi, essendo praticamente certo che attraverso l'ordinaria diligenza le ditte accreditate avrebbero dovuto percepire l'illiceità del fatto, illiceità consistente nell'omettere la dichiarazione EPRTR.
Da quanto argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla in ordine alle spese di lite, data la contumacia della CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
sia in proprio che quale legale rappresentante della Azienda Agraria Belvedere di
IP OL e C. S.S., nei confronti della , in persona del Presidente CP_1
pro tempore della Giunta Regionale, ed avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Perugia n.411/24 dell'11.3.2024, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla in ordine alle spese di lite;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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