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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RO LA
e
RI ZI OZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
DE RO LA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Ciò premesso ed esposto, il sottoscritto procuratore nella sua qualità ut supra
INSISTE
Per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento e dunque per l'emanazione della sentenza che:
• dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra IZ ZI AM e in Malgrate (Lc) il giorno 28/05/1994 e trascritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di Malgrate (Lc) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1994; • ordini al Comune di Malgrate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• OMOLOGHI le seguenti condizioni:
1) IZ ZI AM verserà a a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 somma mensile di € 240,00 (duecentoquaranta). Tale somma sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio dell'anno in corso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN che Parte_1 ha già comunicato a IZ ZI AM;
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2) al fine di definire in modo non contenzioso e definitivo la crisi Controparte_1 coniugale insorta con , si obbliga a trasferire, a propria cura e spesa e senza Parte_1 richiesta di corrispettivo, a che accetta, la proprietà dell'auto Mercedes Parte_1
Classe A targata EB329GY a lui attualmente intestata;
3) le spese legali del presente procedimento, fatta eccezione per il contributo unificato, restano a carico di IZ ZI AM.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e RI ZI OZ hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 28/05/1994 a Malgrate e dalla loro unione sono nati due figli:
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Con decreto di omologazione n. cronol. 3283/2016 del 29/04/2016 il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale del 06/04/2016.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 2 di 3 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Malgrate il 28/05/1994 tra e RI ZI OZ Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite integralmente a carico di RI ZI OZ, come richiesto e concordato tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Mirco Lombardi Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
RO LA
e
RI ZI OZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
DE RO LA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Ciò premesso ed esposto, il sottoscritto procuratore nella sua qualità ut supra
INSISTE
Per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento e dunque per l'emanazione della sentenza che:
• dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra IZ ZI AM e in Malgrate (Lc) il giorno 28/05/1994 e trascritto nei Registri dello stato Parte_1 civile del Comune di Malgrate (Lc) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1994; • ordini al Comune di Malgrate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• OMOLOGHI le seguenti condizioni:
1) IZ ZI AM verserà a a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 somma mensile di € 240,00 (duecentoquaranta). Tale somma sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio dell'anno in corso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN che Parte_1 ha già comunicato a IZ ZI AM;
PRENDA ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
2) al fine di definire in modo non contenzioso e definitivo la crisi Controparte_1 coniugale insorta con , si obbliga a trasferire, a propria cura e spesa e senza Parte_1 richiesta di corrispettivo, a che accetta, la proprietà dell'auto Mercedes Parte_1
Classe A targata EB329GY a lui attualmente intestata;
3) le spese legali del presente procedimento, fatta eccezione per il contributo unificato, restano a carico di IZ ZI AM.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e RI ZI OZ hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 28/05/1994 a Malgrate e dalla loro unione sono nati due figli:
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente indipendenti.
Con decreto di omologazione n. cronol. 3283/2016 del 29/04/2016 il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale del 06/04/2016.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 02/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
pagina 2 di 3 La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Malgrate il 28/05/1994 tra e RI ZI OZ Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 7;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite integralmente a carico di RI ZI OZ, come richiesto e concordato tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malgrate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 2 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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