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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 493/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 493/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LI), Via Gori n.7, C.F. C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
fratelli Rosselli n.10, C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO COLLAVITTI del Foro di Livorno
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 13.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26.04.1992 in MB (LI), e che dalla loro unione sono nati due figli: , in data 19.04.9, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
, in data 02.03.04, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 3.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 24.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di MB (LI) di procedere Parte_2 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il giorno 26.04.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 22 parte 2 Serie A anno 1992 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Il verserà alla , entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio , studente, pari nel complesso a Euro Per_2
350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo cesserà nel momento in cui il figlio giungerà all'autonomia Per_2 economica.
3. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a. le spese per l'acquisto dei libri di testo, quelle per la mensa universitaria, per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte da S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
4. Il figlio manterrà la residenza presso la ex abitazione coniugale, di proprietà Per_2 della madre 5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Pt_2 verserà alla , entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento, una somma pari ad Euro 50,00, stante la sperequazione dei redditi, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'auto modello Dacia Sandero tg. EX173XT intestata alla rimarrà nella Pt_1 sua disponibilità e la stessa provvederà al pagamento di bollo e assicurazione.
7. Il motorino tg. ES 25314 intestato al continuerà ad essere da lui utilizzato, Pt_2 ed egli provvederà alle relative spese di bollo e assicurazione.
8. L'auto modello Ford Focus tg. FB995CP intestata al rimarrà nella sua Pt_2 disponibilità, e lo stesso continuerà a sostenere le spese relative a bollo e assicurazione.
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione e reciproca intestazione di conti correnti e buoni postali.
10. I coniugi, proprietari di un cane, concordano nel lasciare l'animale nella disponibilità della , accordandosi per la ripartizione al 50% delle spese ad esso relative. Pt_1
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver con quanto sopra definito i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altro.
12. Spese di lite al definitivo;
13. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 28.4.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 493/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LI), Via Gori n.7, C.F. C.F._1
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
fratelli Rosselli n.10, C.F. ; C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO COLLAVITTI del Foro di Livorno
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 13.2.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 26.04.1992 in MB (LI), e che dalla loro unione sono nati due figli: , in data 19.04.9, maggiorenne ed economicamente indipendente, e Persona_1
, in data 02.03.04, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Persona_2
Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 3.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 24.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. In data 24.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di MB (LI) di procedere Parte_2 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in MB (LI) il giorno 26.04.1992 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 22 parte 2 Serie A anno 1992 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Il verserà alla , entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'assegno di mantenimento per il figlio , studente, pari nel complesso a Euro Per_2
350,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Tale contributo cesserà nel momento in cui il figlio giungerà all'autonomia Per_2 economica.
3. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio non autosufficiente sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a. le spese per l'acquisto dei libri di testo, quelle per la mensa universitaria, per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b. le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte da S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
4. Il figlio manterrà la residenza presso la ex abitazione coniugale, di proprietà Per_2 della madre 5. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Pt_2 verserà alla , entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento, una somma pari ad Euro 50,00, stante la sperequazione dei redditi, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'auto modello Dacia Sandero tg. EX173XT intestata alla rimarrà nella Pt_1 sua disponibilità e la stessa provvederà al pagamento di bollo e assicurazione.
7. Il motorino tg. ES 25314 intestato al continuerà ad essere da lui utilizzato, Pt_2 ed egli provvederà alle relative spese di bollo e assicurazione.
8. L'auto modello Ford Focus tg. FB995CP intestata al rimarrà nella sua Pt_2 disponibilità, e lo stesso continuerà a sostenere le spese relative a bollo e assicurazione.
9. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla suddivisione e reciproca intestazione di conti correnti e buoni postali.
10. I coniugi, proprietari di un cane, concordano nel lasciare l'animale nella disponibilità della , accordandosi per la ripartizione al 50% delle spese ad esso relative. Pt_1
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver con quanto sopra definito i reciproci rapporti patrimoniali, non avendo pertanto null'altro a pretendere l'una dall'altro.
12. Spese di lite al definitivo;
13. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 28.4.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai