TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9030 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11916 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Palma presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Stella, n. 9;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Arino presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli al Corso Arnaldo Lucci, n. 22;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con il sig. in Sant'Agnello (NA) il 30/01/2000; che dalla loro unione erano nati i Controparte_1 figli (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1 Per_2
03/11/2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto affetto da Disturbo dello Spettro Autistico;
che, a decorrere dalla fine del 2022, l'unione coniugale si era sempre più deteriorata ed era venuta meno l'affectio coniugalis; che la crisi coniugale e la conclusione del matrimonio erano da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del sig. le cui abitudini di vita
CP_1 erano molto irregolari in ragione dell'impegno che lo stesso dedicava alla sua professione di cantante, trascorrendo continuamente notti fuori casa e senza occuparsi delle esigenze della famiglia e, soprattutto, del figlio;
che il sig. si mostrava sempre disinteressato alla moglie oltre ad Per_2 CP_1 avere con quest'ultima dei toni aggressivi e denigratori ogni qual volta la stessa chiedeva spiegazioni sulle sue continue assenze e i suoi mancati rientri a casa;
che solo nel mese di gennaio 2023 il
CP_1 confessava alla moglie di intrattenere una relazione extraconiugale, divenuta ormai una relazione consolidata, tanto che il resistente decideva di lasciare il tetto coniugale per andare a convivere con la nuova compagna;
che a febbraio 2023 il sig. rientrava a casa poiché la figlia a
CP_1 Per_1 causa del grande stress provocato dalla crisi coniugale dei genitori, aveva subito una paralisi nervosa;
che solo successivamente la ricorrente scopriva che in realtà il non era rientrato a casa per
CP_1 rasserenare la figlia ma perché nell'immobile in cui viveva con la nuova compagna era necessario eseguire dei lavori di ristrutturazione;
che nel mese di febbraio 2023 il resistente lasciava definitivamente l'abitazione coniugale per andare a vivere in maniera stabile con la compagna presso il suo immobile;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, il sig. non versava più alcuna
CP_1 somma alla sig.ra , smetteva di incontrare i figli e di pagare il canone di locazione della casa Pt_1 coniugale;
che in ragione dell'aggravarsi della morosità maturata per il mancato pagamento dei canoni di locazione, la ricorrente si vedeva costretta nel mese di aprile 2023 a lasciare l'abitazione e andare a vivere con i due figli presso l'abitazione del padre;
che il rapporto affettivo tra il sig.
CP_1
e la figlia si era totalmente compromesso tanto che quest'ultima aveva chiuso ogni tipo di Per_1 relazione e contatto con il padre;
che, in ordine ai rapporti con il figlio , il sig. negli Per_2 CP_1 ultimi tempi chiedeva spesso di incontrare il figlio con il quale trascorreva anche interi pomeriggi nel corso della settimana;
che la ricorrente non aveva un reddito proprio derivante da attività lavorativa e che la stessa, allo stato, non poteva trovare alcun impiego lavorativo dovendosi dedicare alla cura e all'assistenza del figlio;
che il continuava nell'attività discografica di produzione Per_2 CP_1 musicale ed esercitava regolarmente l'attività di cantante, traendo profitti da eventi, feste private e dalla vendita dei brani dallo stesso composti. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al sig. per avere lo stesso intrattenuto una Controparte_1 relazione extraconiugale divenuta poi stabile;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
l'importo di € 2.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché a titolo di assegno di mantenimento della moglie l'importo di € 1.000,00, oltre a rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 27/02/2025, poi rinviata d'ufficio al
18/03/2025, con memoria di costituzione depositata in data 07/03/2025, si costituiva in giudizio
, il quale impugnava le avverse deduzioni e contestava la richiesta di addebito della Controparte_1 separazione a suo carico, atteso che il resistente non aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal rapporto matrimoniale né si era allontanato dalla casa coniugale;
che le sue assenze andavano ricercate nell'attività professionale di cantante neomelodico, costretto a continui spostamenti, solo ed esclusivamente per garantire alla famiglia un buon tenore di vita;
che pertanto la crisi coniugale era dovuta esclusivamente all'incompatibilità caratteriale dei coniugi ed al venir meno dell'affectio maritalis ma non alla relazione extraconiugale iniziata dal solo nel CP_1 febbraio 2023; che il matrimonio era già arrivato al capolinea nell'anno 2011, quando il resistente, cantante neomelodico, costretto ad intrattenersi presso lo studio di produzione e/o costretto a spostarsi per occasionali eventi, aveva abitudini di vita irregolari;
che l'unione tra i due coniugi era già finita da tempo e gli stessi avevano soltanto deciso di restare insieme nella stessa abitazione nel tentativo di dare serenità ai propri figli e posticipare nell'interesse di questi la decisione circa la loro separazione;
che, in merito ai rapporti con i figli, il sig. si era sempre occupato e preoccupato CP_1 delle esigenze, fisiche, materiali e spirituali degli stessi;
che, in merito alle condizioni economiche dei coniugi, il resistente non aveva uno stipendio fisso essendo impegnato solo in eventi occasionali da cui traeva profitto e che, rispetto al periodo di costanza del matrimonio, le condizioni economiche dello stesso erano peggiorate, mentre parte ricorrente per sostenere i costi mensili così come indicati nel proprio atto introduttivo svolgeva un lavoro a nero e/o percepiva dei sussidi. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con obbligo a carico del resistente di versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 mensili, oltre il 50% delle Per_2 spese straordinarie, nonché disporsi che alcuna somma era dovuta alla sig.ra a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento della stessa.
All'udienza del 18/03/2025, il Giudice relatore procedeva all'interrogatorio libero delle parti.
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio nello stato al fine di ricercare un esito transattivo della vicenda. Il Giudice, preso atto, rinviava nello stato all'udienza del 13/05/2025.
All'udienza del 13/05/2025, i difensori costituiti delle parti rappresentavano che le stesse erano addivenute ad un accordo in ordine ai termini della separazione e, pertanto, ai fini della formalizzazione dello stesso, chiedevano un breve rinvio. Il Giudice, preso atto, disponeva rinvio all'udienza del 24/06/2025, disponendo la comparizione delle parti e onerando le difese delle stesse al deposito della bozza di accordo.
In data 18/06/2025, le parti depositavano accordo di trasformazione della separazione coniugale da giudiziale in consensuale.
All'udienza del 24/06/2025, le parti, presenti personalmente ed assistite dai difensori costituiti, si riportavano alla memoria depositata in data 18/06/2025 e all'accordo nella medesima contenuto.
All'esito, il Giudice relatore dava atto di aver dato integrale lettura dell'accordo alle parti che lo confermavano nella sua integralità; le difese delle parti chiedevano di discutere oralmente il giudizio e precisavano le loro conclusioni conformemente all'accordo. Il Giudice relatore, previo invio al PM per le proprie conclusioni, riservava la causa in decisione al Collegio.
In data 27/06/2025, il PM esprimeva parere favorevole.
La causa era poi rimessa sul ruolo con udienza in trattazione cartolare atteso il mancato deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio del comune di celebrazione nel termine assegnato dal relatore.
Le parti provvedevano quindi al deposito ed all'udienza del 6/10/2025 il giudizio era rimesso in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 - i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2 - la sig.ra dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia alla domanda di Parte_1 addebito della separazione a carico del sig. per avere lo stesso intrattenuto una Controparte_1 relazione extraconiugale divenuta poi stabile. accetta la rinuncia;
Controparte_1
3 -stante l'incapacità causata dall'invalidità che colpisce in maniera irreversibile il figlio , Per_2 avuto in costanza di matrimonio tra i coniugi, appare opportuno regolamentare il diritto di visita e di assistenza di quest'ultimo;
3.1 - tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale del ragazzo;
3.2 – avrà residenza privilegiata presso la madre, ma il padre potrà far lui visita quando lo Per_2 vorrà e potrà tenerlo con sé prelevandolo presso l'abitazione della madre ed ivi riaccompagnandolo, nei giorni in cui sarà libero dagli impegni lavorativi e sempre compatibilmente con le sue esigenze terapeutiche;
3.3 – il figlio resterà con il padre dal venerdì dalle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 22:00 con pernottamento presso l'abitazione di questi almeno due settimane al mese, previo accordo con la madre, preferibilmente a week end alterni;
3.4 - le vacanze estive, pasquali e natalizie saranno concordemente stabilite di volta in volta dai coniugi nel miglior interesse del ragazzo.
Tuttavia, in mancanza di accordo tra i genitori, è sin da ora stabilito che il padre terrà con sé il figlio come di seguito indicato: nelle vacanze estive
- continuativamente per due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio e agosto. Resta inteso tra i coniugi che, entro il 30 maggio di ogni anno comunicherà alla moglie Controparte_1 le due settimane di vacanze estive durante le quali terrà con sé il figlio. durante le festività Pasquali e Natalizie
- il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis ad anni alterni saranno trascorsi con ciascun genitore.
Le festività Natalizie vengono suddivise in due periodi dal 24 dicembre al 30.12 e dal 31.12 al 6.1 di ogni anno.
trascorrerà alternativamente i due periodi con il padre o con la madre salvo diverse modalità Per_2 che dovranno essere concordate tra i coniugi entro il 5.12 di ogni anno.
Inoltre, sempre compatibilmente con le sue esigenze mediche e terapeutiche, e previo accordo con la moglie, il padre potrà far visita a e trascorrere con lo stesso il giorno del compleanno e Per_2 dell'onomastico sia proprio che del figlio.
I coniugi si impegnano vicendevolmente a darsi preventiva comunicazione, anche telefonica, circa
l'allontanamento dal luogo di residenza in occasione di eventuali viaggi con il figlio.
4 - il sig. si obbliga a corrispondere un assegno mensile dell'importo di € 500,00 Controparte_1
(cinquecento,00) per il mantenimento del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente a causa Per_2 delle patologie di cui è affetto.
L'importo dell'assegno dovrà essere versato anticipatamente presso il domicilio della moglie entro
e non oltre il giorno 30 di ogni mese, da intendersi quale termine essenziale, e sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato nell'anno precedente.
5 - il sig. , inoltre, si obbliga a corrispondere un assegno mensile dell'importo di € Controparte_1
300,00 (trecento,00) per il mantenimento della sig.ra . Parte_1
L'importo dell'assegno dovrà essere versato anticipatamente presso il domicilio della moglie entro
e non oltre il giorno 30 di ogni mese, da intendersi quale termine essenziale, e sarà automaticamente rivalutato di anno in anno in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato nell'anno precedente.
6 - Restano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese mediche straordinarie non coperte dal SS. NN. nonché le spese mediche specialistiche, farmaceutiche e terapeutiche, le spese per le attività sportive, ludico, ricreative da sostenere per il figlio anche per eventuali centri Per_2 assistenziali - come previste e modulate dal Protocollo dell'adito Tribunale che le parti dichiarano di recepire e di approvare.
7 - I coniugi dichiarano di aver risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere.
8 - i coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti con annotazione del figlio , affetto da invalidità, ai fini della validità per l'espatrio. Per_2
9 - gli avv.ti Vincenzo Arino e Francesco Palma sottoscrivono questo atto per autentica delle firme
e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art 13 comma 8 L.P.;
10 - Le spese legali del giudizio, nonché le eventuali spese e imposte successive e conseguenti a questo atto transattivo, comprese quelle relative all'onorario e competenze per la redazione di questo atto restano compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Visto l'esito concordato del giudizio, le relative spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 7, p. II, s. A, Reg. Atti Matrimonio anno 2000 del Comune di S. Agnello);
[...]
- omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto tra le parti nei termini indicati in motivazione;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'AGNELLO (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); - nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino