TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/10/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9015/2025 R.G., chiamata all'udienza del 15/10/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Cardanobile Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/6/2025, la ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“… voglia condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in CP_1
Roma alla via Ciro il Grande 21, alla corresponsione in favore del ricorrente, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati, con decorrenza dalla domanda amm.va, così come indicato nell'omologa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, oltre accessori fiscali”.
A sostegno del ricorso, deduceva di aver provveduto a notificare, a mezzo pec, il decreto di omologa emesso in data 21/1/2025 dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nonché il modulo AP70 alla sede territorialmente competente nelle date del CP_1
24/1/2025 e 30/1/2025 e che, decorsi 120 giorni dalla notifica, la prestazione non risultava ancora liquidata.
Si costituiva in giudizio l' , invocando la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data 2/4/2025, accreditando la prima rata della prestazione in data
22/4/2025 e corrispondendo gli arretrati e gli interessi legali unitamente alla rata della prestazione del mese di giugno 2025.
All'udienza odierna, parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuta liquidazione ed aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , con CP_1 compensazione delle spese di lite.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della liquidazione effettuata in data 2/4/2025, con decorrenza da aprile 2023 (cfr. all. comunicazione di liquidazione ed i cedolini delle rate, arretrati ed interessi CP_1 liquidati).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 3 anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente, a verbale dell'odierna udienza, ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, formulata dall' ; CP_1
In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che non vi è motivo alcuno di disattendere la richiesta formulata congiuntamente dalle parti, con la conseguenza che le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...] nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9015/2025 R.G., chiamata all'udienza del 15/10/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Cardanobile Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C. La CP_1
Gatta
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/6/2025, la ricorrente, come in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“… voglia condannare l' in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in CP_1
Roma alla via Ciro il Grande 21, alla corresponsione in favore del ricorrente, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati, con decorrenza dalla domanda amm.va, così come indicato nell'omologa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, oltre accessori fiscali”.
A sostegno del ricorso, deduceva di aver provveduto a notificare, a mezzo pec, il decreto di omologa emesso in data 21/1/2025 dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nonché il modulo AP70 alla sede territorialmente competente nelle date del CP_1
24/1/2025 e 30/1/2025 e che, decorsi 120 giorni dalla notifica, la prestazione non risultava ancora liquidata.
Si costituiva in giudizio l' , invocando la declaratoria di cessazione della materia CP_1 del contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto ad eseguire l'omologa in data 2/4/2025, accreditando la prima rata della prestazione in data
22/4/2025 e corrispondendo gli arretrati e gli interessi legali unitamente alla rata della prestazione del mese di giugno 2025.
All'udienza odierna, parte ricorrente prendeva atto dell'avvenuta liquidazione ed aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' , con CP_1 compensazione delle spese di lite.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo nelle more della fissazione dell'odierna udienza venuta meno la res litigiosa, in conseguenza della liquidazione effettuata in data 2/4/2025, con decorrenza da aprile 2023 (cfr. all. comunicazione di liquidazione ed i cedolini delle rate, arretrati ed interessi CP_1 liquidati).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
Pag. 2 di 3 anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente, a verbale dell'odierna udienza, ha dichiarato di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, formulata dall' ; CP_1
In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che non vi è motivo alcuno di disattendere la richiesta formulata congiuntamente dalle parti, con la conseguenza che le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
[...] nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 CP_1 tempore, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 3 di 3