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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/02/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3776/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Malavasi Manuela Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), dell'Avv. Perrone Roberto (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dell'Avv. Sorbo Marcello (C.F. ); C.F._3
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Controparte_2 C.F._4
Gaetano (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 04.06.2021, ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 1574/2021, emessa dal Giudice Pace di Nola in data 28.04.2021, con la quale è stata accolta la domanda formulata da ed è stato condannato l'istituto bancario al Controparte_2 pagamento di € 195,66, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha esposto quanto segue:
1 • nel maggio 2014 ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_1
5022877 per l'importo di € 17.458,00, da rimborsare in 84 rate da € 206,00;
• il suddetto contratto ha previsto, inoltre, a carico del contraente, il pagamento di € 200,00 per commissioni, € 126,00 per commissioni di gestione ed € 624,50 a titolo di premio assicurativo, per complessivi € 950,50;
• nel giugno 2015, alla scadenza della ventiduesima rata del mutuo, il debitore ha estinto anticipatamente il contratto;
• con riferimento agli oneri citati in precedenza, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sono stati rimborsati soltanto € 505,53, mentre avrebbero dovuto essere restituiti € 701,19, secondo il criterio pro rata temporis.
Ha chiesto, pertanto, la restituzione di € 195,66, a titolo di rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda, ritenendo che la fattispecie in questione rientri nell'ambito applicativo dell'art. 125-sexies T.U.B..
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in Controparte_1
questione per i motivi sintetizzati di seguito:
• necessaria distinzione tra oneri up-front e recurring, irrilevanza della Sentenza nel CP_3
nostro ordinamento e conseguente erroneità della condanna alla restituzione delle spese di istruttoria;
• mancato pagamento anticipato delle spese di gestione pratica;
• avvenuto rimborso del premio assicurativo;
• erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte alla restituzione di quanto versato in esecuzione della pronuncia di primo grado.
1.4 – Si è costituita in giudizio , argomentando circa l'infondatezza dell'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui agli artt. 325-326 c.p.c.: la sentenza appellata è stata infatti notificata in data 06.05.2021 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 04.06.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostanzialmente contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato la nullità per violazione di norme imperative e la vessatorietà delle clausole contrattuali che limitano ai costi recurring l'obbligo di restituzione proporzionale posto a carico dell'istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, condannandolo al rimborso pro rata temporis anche dei costi upfront.
Tale motivo d'appello deve essere rigettato.
3.1 – Al riguardo, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
In particolare, deve essere richiamato l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, il quale prevedeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”; questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia il Decreto del
Ministero del Tesoro del 08.071992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE, che, all'articolo 16, sancisce: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Tale direttiva è stata recepita dal legislatore italiano attraverso il d.lgs. n.
141/2010, che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B., rubricato “Rimborso anticipato”, che al
3 comma 1 stabiliva, nella sua originaria formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
3.2 – Nell'interpretazione della citata disposizione legislativa, la giurisprudenza di merito ha operato una distinzione tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. up front, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. recurring, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale. Ci si chiedeva se entrambe le tipologie di costi dovessero essere rimborsate in caso di estinzione anticipata del finanziamento o se, invece, dovessero essere restituiti al cliente soltanto i costi recurring, in quando collegati alla durata del contratto.
Sulla tematica è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Infatti, con la sentenza resa in data 11.09.2019, identificata con il n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la
CGUE, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito, da un lato, che la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata
Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito. Dall'altro lato, la CGUE ha evidenziato che esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, comma
1, della direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione;
atteso che, dunque, il dato letterale non consente di addivenire ad un'interpretazione univoca, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo
4 svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale. Alla luce delle evidenziate finalità, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio. Del resto, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la CGUE ha ritenuto che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-
383/18 del 11.09.2019, cd. “Lexitor”).
3.3 – All'esito di tale complessa pronuncia, il legislatore italiano, con l'art. 11-octies del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con legge n. 106 del 2021, ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B..
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito;
è rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B..
5 In tema di diritto intertemporale, il comma 2 dell'art. 11 octies aveva previsto: “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
3.4 – Proprio con riferimento a quest'ultima disposizione normativa si è espressa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che avrebbe dovuto applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Ebbene, la Corte Costituzionale, all'interno della citata sentenza ha evidenziato che “le norme secondarie della Banca d'Italia, richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle
6 disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”.
In altri termini, la Consulta ha ritenuto che la disposizione in questione si ponesse in contrasto con le direttive eurounitarie, come interpretate dalla CGUE con la sentenza “Lexitor”, che ha una efficacia ex tunc. Infatti, le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017,
n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo;
costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore” (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione). Del resto, secondo la giurisprudenza della CGUE, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia;
per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (cfr. ex multis CGUE causa 61/79,
Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit causa 43/1975, CP_4
Defrenne contro . CP_5
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “ , che è stata pronunciata dalla CP_3
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
Alla luce di tale pronuncia, pertanto, in caso di estinzione anticipata dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 73/2021, deve essere applicata la disciplina già prevista dall'art. 125-sexies TUB, che, secondo l'interpretazione conforme al diritto sovranazionale e alla
7 sentenza della CGUE “Lexitor”, impone la restituzione, pro rata temporis, di tutti i costi sostenuti dal cliente, a prescindere dalla distinzione tra i costi up front e quelli recurring.
3.5 – Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.
(cfr. Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n. 25977). Invero, la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565).
3.6 – Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente affermato la nullità per violazione di norme imperative e la vessatorietà delle clausole contrattuali che escludevano il diritto del cliente ad ottenere il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi secondo il criterio pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto.
Conseguentemente, l'appello, con riferimento a tali profili, deve essere rigettato.
4 – Occorre procedere, dunque, alla quantificazione delle somme da restituire al finanziato, includendovi sia le commissioni che i costi assicurativi;
del resto, la stessa appellante, con il terzo motivo di appello, ha evidenziato di aver già restituito l'importo di € 505,53 e tale circostanza è pacifica tra le parti.
4.1 – Al riguardo, deve essere rilevato che, rispetto al metodo di calcolo delle commissioni e delle spese assicurative da restituire, si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza e della Corte Costituzionale all'interno CP_3 della citata sentenza 263/2022, che prevede l'applicazione del metodo proporzionale, in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, atteso che per le stesse non è ritenuto corrispondente alla struttura del
8 contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento).
4.2 – Questo criterio è stato correttamente applicato dal Giudice di primo grado.
Tuttavia, deve rilevarsi che all'interno della sentenza di prime cure si è tenuto conto anche dell'importo di € 126,00, asseritamente versato dall'appellata a titolo di commissioni di gestione;
con il secondo motivo di appello, è stato evidenziato che tale importo non è stato pagato in sede della conclusione del contratto, ma era dovuto nella misura di € 1,50 al momento del pagamento delle singole rate.
Tale motivo d'appello è fondato.
Invero, dal contratto prodotto in primo grado dall'odierna appellata si evince che l'importo finanziato è pari a € 13.369,50, di cui € 624,50 per costi assicurativi ed € 200,00 per commissioni di istruttoria;
le spese di gestione pratica, invece, non risultano versate al momento della conclusione del contratto ma erano dovute, congiuntamente agli interessi, sulla singola rate, contribuendo a formare l'importo totale da restituire, pari a € 17.458,00.
Conseguentemente, i costi versati al momento della conclusione del contratto ammontano a complessivi € 824,50, corrispondenti al comma dei costi assicurativi e delle commissioni di istruttoria;
le spese di gestione pratica, invece, non essendo state versate con riferimento alle rate successive all'estinzione del contratto, non danno luogo ad alcun obbligo restitutorio per il finanziatore.
Applicando il criterio pro rata temporis alla somma di € 824,50, si ricava che l'importo da restituire al finanziato è pari a € 608,56, tenendo conto del numero di rate complessivo (84) e del numero di rate residue al momento dell'estinzione (62). Considerato che è pacifico che l'istituto di credito ha restituito l'importo di € 505,53, la sentenza di primo grado deve essere riformata, condannando l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 103,03
(risultante dalla differenza tra € 608,56 ed € 505,53), oltre interessi dalla domanda al saldo.
4.3 – Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in misura eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta
9 che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
5 – Con riferimento alle spese di lite, deve essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado, poiché resta ferma la soccombenza dell'istituto di credito, condannato alla rifusione delle stesse, e il valore della condanna rientra comunque nella tabella I fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicata all'interno della sentenza impugnata.
5.1 – Alla luce del parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente grado di giudizio sono compensate nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; la restante quota del
50% è posta a carico dell'appellante, in favore del procuratore antistatario dell'appellante, in considerazione della parziale fondatezza della domanda formulata. Tale quota è liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., alla luce dell'assenza di questioni di particolare complessità, trattandosi di un contenzioso seriale, e del minimo valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 103,03, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in misura eccedente rispetto all'importo previsto al capo precedente, oltre interessi legali dal pagamento;
- conferma la statuizione del giudice di primo grado con riferimento alle spese di lite;
10 - condanna parte appellante al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 115,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nola, 05/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3776/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Malavasi Manuela Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), dell'Avv. Perrone Roberto (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dell'Avv. Sorbo Marcello (C.F. ); C.F._3
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Controparte_2 C.F._4
Gaetano (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
23.01.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 04.06.2021, ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 1574/2021, emessa dal Giudice Pace di Nola in data 28.04.2021, con la quale è stata accolta la domanda formulata da ed è stato condannato l'istituto bancario al Controparte_2 pagamento di € 195,66, oltre interessi legali, nonché delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellata ha esposto quanto segue:
1 • nel maggio 2014 ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_1
5022877 per l'importo di € 17.458,00, da rimborsare in 84 rate da € 206,00;
• il suddetto contratto ha previsto, inoltre, a carico del contraente, il pagamento di € 200,00 per commissioni, € 126,00 per commissioni di gestione ed € 624,50 a titolo di premio assicurativo, per complessivi € 950,50;
• nel giugno 2015, alla scadenza della ventiduesima rata del mutuo, il debitore ha estinto anticipatamente il contratto;
• con riferimento agli oneri citati in precedenza, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, sono stati rimborsati soltanto € 505,53, mentre avrebbero dovuto essere restituiti € 701,19, secondo il criterio pro rata temporis.
Ha chiesto, pertanto, la restituzione di € 195,66, a titolo di rimborso delle commissioni e dei costi assicurativi.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola ha accolto la domanda, ritenendo che la fattispecie in questione rientri nell'ambito applicativo dell'art. 125-sexies T.U.B..
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la ha contestato la decisione in Controparte_1
questione per i motivi sintetizzati di seguito:
• necessaria distinzione tra oneri up-front e recurring, irrilevanza della Sentenza nel CP_3
nostro ordinamento e conseguente erroneità della condanna alla restituzione delle spese di istruttoria;
• mancato pagamento anticipato delle spese di gestione pratica;
• avvenuto rimborso del premio assicurativo;
• erronea condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte alla restituzione di quanto versato in esecuzione della pronuncia di primo grado.
1.4 – Si è costituita in giudizio , argomentando circa l'infondatezza dell'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui agli artt. 325-326 c.p.c.: la sentenza appellata è stata infatti notificata in data 06.05.2021 e l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 04.06.2021; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostanzialmente contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato la nullità per violazione di norme imperative e la vessatorietà delle clausole contrattuali che limitano ai costi recurring l'obbligo di restituzione proporzionale posto a carico dell'istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, condannandolo al rimborso pro rata temporis anche dei costi upfront.
Tale motivo d'appello deve essere rigettato.
3.1 – Al riguardo, è necessario premettere una breve disamina del quadro normativo di riferimento.
In particolare, deve essere richiamato l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, il quale prevedeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità delle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”; questa disposizione aveva trovato, altresì, riscontro in successivi interventi nazionali di recepimento, ossia il Decreto del
Ministero del Tesoro del 08.071992, le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009.
Successivamente, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2008/48/CE, che, all'articolo 16, sancisce: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Tale direttiva è stata recepita dal legislatore italiano attraverso il d.lgs. n.
141/2010, che ha introdotto l'art. 125 sexies T.U.B., rubricato “Rimborso anticipato”, che al
3 comma 1 stabiliva, nella sua originaria formulazione: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
3.2 – Nell'interpretazione della citata disposizione legislativa, la giurisprudenza di merito ha operato una distinzione tra due tipologie di costi, ovvero quelli c.d. up front, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. recurring, che invece ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale. Ci si chiedeva se entrambe le tipologie di costi dovessero essere rimborsate in caso di estinzione anticipata del finanziamento o se, invece, dovessero essere restituiti al cliente soltanto i costi recurring, in quando collegati alla durata del contratto.
Sulla tematica è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato alcuni principi innovativi. Infatti, con la sentenza resa in data 11.09.2019, identificata con il n. C-383/19, nota come sentenza “Lexitor”, la
CGUE, a fronte dell'istanza interpretativa del giudice del rinvio, circa la questione se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, ex art. 16 della direttiva 2008/48/CE, includesse anche i costi non dipendenti dalla durata del contratto, ha chiarito, da un lato, che la nozione di “costo totale del credito”, di cui all'art. 3, lett. g) della citata
Direttiva, comprende tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione ai contratti di credito, escluse le sole spese notarili;
pertanto, tale definizione non contiene alcuna limitazione relativa ai costi connessi alla durata dei contratti di credito. Dall'altro lato, la CGUE ha evidenziato che esistono diverse possibili interpretazioni dell'espressione “restante durata del contratto”, di cui all'art. 16, comma
1, della direttiva, potendo essa indicare che i costi interessati dalla riduzione sono limitati a quelli oggettivamente dipendenti dalla durata del contratto, ovvero il metodo di calcolo utilizzabile al fine di procedere alla riduzione;
atteso che, dunque, il dato letterale non consente di addivenire ad un'interpretazione univoca, è necessario avere riguardo alla finalità originariamente perseguita dalla Direttiva, che è quella di garantire un'elevata protezione del consumatore nella fase esecutiva del contratto di finanziamento, in ragione sia dell'asimmetria informativa a suo
4 svantaggio, sia della sua condizione di inferiorità in punto di potere contrattuale. Alla luce delle evidenziate finalità, la tutela delle ragioni del consumatore risulterebbe decisamente sminuita laddove la riduzione del credito fosse limitata ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto;
ciò in quanto i costi e la loro ripartizione sono frutto di determinazioni unilaterali da parte della banca e ben possono includere un margine di profitto a suo vantaggio. Del resto, l'inclusione tra i costi retrocedibili anche di quelli non dipendenti dalla durata del contratto non penalizza in modo sproporzionato il soggetto concedente il credito, i cui interessi sono adeguatamente presi in considerazione dall'art. 16, comma 2, della Direttiva 2008/48, che prevede, infatti, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, oltre che dall'ulteriore comma 4 dello stesso articolo, che assegna agli Stati membri la facoltà di provvedere ad un efficace adeguamento dell'indennizzo in favore del mutuante.
In conclusione, la CGUE ha ritenuto che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (cfr. C.G.U.E., causa C-
383/18 del 11.09.2019, cd. “Lexitor”).
3.3 – All'esito di tale complessa pronuncia, il legislatore italiano, con l'art. 11-octies del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con legge n. 106 del 2021, ha modificato l'art. 125 sexies T.U.B..
In particolare, il comma 1, lettera c), del citato articolo ha introdotto le seguenti modifiche: è stata riformulata la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito;
è rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125 sexies T.U.B..
5 In tema di diritto intertemporale, il comma 2 dell'art. 11 octies aveva previsto: “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
3.4 – Proprio con riferimento a quest'ultima disposizione normativa si è espressa la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22.12.2022.
In particolare, la Consulta, valorizzando il disposto degli artt. artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 11 octies, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
La norma in esame, invero, limitava l'applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell'art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che avrebbe dovuto applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
Ebbene, la Corte Costituzionale, all'interno della citata sentenza ha evidenziato che “le norme secondarie della Banca d'Italia, richiamate dall'art. 11 octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125 sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili. Ciò, evidentemente, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri. In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle
6 disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza
Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”.
In altri termini, la Consulta ha ritenuto che la disposizione in questione si ponesse in contrasto con le direttive eurounitarie, come interpretate dalla CGUE con la sentenza “Lexitor”, che ha una efficacia ex tunc. Infatti, le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 08.02.2016, n. 2468 e Cassazione civile sez. trib., 03.3.2017,
n. 5381), hanno natura dichiarativa e, di conseguenza, hanno valore vincolante per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli degli Stati membri dell'Unione, compresi gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) e retroattivo;
costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma Eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore” (cfr.
Cassazione civile sez. trib., 06.6.2019, n. 15348, in motivazione). Del resto, secondo la giurisprudenza della CGUE, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia;
per tal motivo, dette pronunce estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (cfr. ex multis CGUE causa 61/79,
Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano
contro
Denkavit causa 43/1975, CP_4
Defrenne contro . CP_5
Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza “ , che è stata pronunciata dalla CP_3
C.G.U.E. in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si comprende perché la Corte Costituzionale, con la sentenza di dicembre 2022, abbia proceduto ad una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dall'art 11 octies, comma 2, il quale, evidentemente, in violazione delle norme di cui agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., limitava la portata applicativa dei principi enucleabili dalla sentenza del Giudice di Lussemburgo.
Alla luce di tale pronuncia, pertanto, in caso di estinzione anticipata dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 73/2021, deve essere applicata la disciplina già prevista dall'art. 125-sexies TUB, che, secondo l'interpretazione conforme al diritto sovranazionale e alla
7 sentenza della CGUE “Lexitor”, impone la restituzione, pro rata temporis, di tutti i costi sostenuti dal cliente, a prescindere dalla distinzione tra i costi up front e quelli recurring.
3.5 – Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.
(cfr. Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n. 25977). Invero, la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565).
3.6 – Alla luce di tali considerazioni, dunque, nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente affermato la nullità per violazione di norme imperative e la vessatorietà delle clausole contrattuali che escludevano il diritto del cliente ad ottenere il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi secondo il criterio pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto.
Conseguentemente, l'appello, con riferimento a tali profili, deve essere rigettato.
4 – Occorre procedere, dunque, alla quantificazione delle somme da restituire al finanziato, includendovi sia le commissioni che i costi assicurativi;
del resto, la stessa appellante, con il terzo motivo di appello, ha evidenziato di aver già restituito l'importo di € 505,53 e tale circostanza è pacifica tra le parti.
4.1 – Al riguardo, deve essere rilevato che, rispetto al metodo di calcolo delle commissioni e delle spese assicurative da restituire, si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza e della Corte Costituzionale all'interno CP_3 della citata sentenza 263/2022, che prevede l'applicazione del metodo proporzionale, in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, atteso che per le stesse non è ritenuto corrispondente alla struttura del
8 contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento).
4.2 – Questo criterio è stato correttamente applicato dal Giudice di primo grado.
Tuttavia, deve rilevarsi che all'interno della sentenza di prime cure si è tenuto conto anche dell'importo di € 126,00, asseritamente versato dall'appellata a titolo di commissioni di gestione;
con il secondo motivo di appello, è stato evidenziato che tale importo non è stato pagato in sede della conclusione del contratto, ma era dovuto nella misura di € 1,50 al momento del pagamento delle singole rate.
Tale motivo d'appello è fondato.
Invero, dal contratto prodotto in primo grado dall'odierna appellata si evince che l'importo finanziato è pari a € 13.369,50, di cui € 624,50 per costi assicurativi ed € 200,00 per commissioni di istruttoria;
le spese di gestione pratica, invece, non risultano versate al momento della conclusione del contratto ma erano dovute, congiuntamente agli interessi, sulla singola rate, contribuendo a formare l'importo totale da restituire, pari a € 17.458,00.
Conseguentemente, i costi versati al momento della conclusione del contratto ammontano a complessivi € 824,50, corrispondenti al comma dei costi assicurativi e delle commissioni di istruttoria;
le spese di gestione pratica, invece, non essendo state versate con riferimento alle rate successive all'estinzione del contratto, non danno luogo ad alcun obbligo restitutorio per il finanziatore.
Applicando il criterio pro rata temporis alla somma di € 824,50, si ricava che l'importo da restituire al finanziato è pari a € 608,56, tenendo conto del numero di rate complessivo (84) e del numero di rate residue al momento dell'estinzione (62). Considerato che è pacifico che l'istituto di credito ha restituito l'importo di € 505,53, la sentenza di primo grado deve essere riformata, condannando l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 103,03
(risultante dalla differenza tra € 608,56 ed € 505,53), oltre interessi dalla domanda al saldo.
4.3 – Atteso che l'appellante ha provato di aver corrisposto gli importi dovuti in esecuzione della sentenza di primo grado, l'appellata deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute in misura eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta
9 che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
5 – Con riferimento alle spese di lite, deve essere confermata la statuizione del Giudice di primo grado, poiché resta ferma la soccombenza dell'istituto di credito, condannato alla rifusione delle stesse, e il valore della condanna rientra comunque nella tabella I fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicata all'interno della sentenza impugnata.
5.1 – Alla luce del parziale accoglimento dell'appello, le spese del presente grado di giudizio sono compensate nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.; la restante quota del
50% è posta a carico dell'appellante, in favore del procuratore antistatario dell'appellante, in considerazione della parziale fondatezza della domanda formulata. Tale quota è liquidata come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia I del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., alla luce dell'assenza di questioni di particolare complessità, trattandosi di un contenzioso seriale, e del minimo valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di € 103,03, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- condanna la parte appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado in misura eccedente rispetto all'importo previsto al capo precedente, oltre interessi legali dal pagamento;
- conferma la statuizione del giudice di primo grado con riferimento alle spese di lite;
10 - condanna parte appellante al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 115,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nola, 05/02/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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