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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa OB Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e s.s., iscritto al n. 577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Iannella, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza n. 643/2024 pubblicata il 10.04.2024 dal Tribunale di
CI (Rg n. 3007/2023) che aveva recepito le condizioni concordate dalle Per_ parti in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
(25.05.2016), nata dalla relazione more uxorio delle parti riconosciuta da entrambi i genitori.
Il ha dedotto una modifica peggiorativa delle proprie condizioni Pt_1 economiche e una difficoltà nella gestione del suo diritto di visita con la figlia ed ha chiesto la modifica delle condizioni vigenti come in atti rassegnate.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha fissato udienza di comparazione, onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 20.10.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato le avverse deduzioni, ha dedotto la piena capacità economica del Per_ ricorrente di fare fronte al mantenimento di l'omesso pagamento di quanto dovuto dal padre per la figlia, ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di Per_ collocamento paritario di , la conferma dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la conferma dell'obbligo al mantenimento paterno nella misura stabilita di euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Con nota congiunta del 29.10.2025 i procuratori hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza e concesso termine per il deposito di note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 03.12.205, il Giudice lette quindi le note e le conclusioni congiunte depositate, ha riservato al Collegio la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti alla rettifica delle condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi della minore.
Avendo le parti raggiunto un accordo, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso depositato ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e s.s., a parziale modifica della sentenza n. 643/2024 pubblicata il 10.04.2024, così dispone:
1. che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Ladispoli (RM), Via
Benedetto Croce n. 18. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la Per_ responsabilità genitoriale su per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso i genitori si impegnano ad attuare e seguire un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura della figlia, nel pieno rispetto reciproco e nel rispetto delle esigenze della medesima;
2. che il Sig. potrà tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo delle parti, Pt_1 con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino al lunedì mattina con riaccompagno della bambina presso il plesso scolastico;
- nei weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola con riaccompagno dopo cena alle ore 20:30 presso la casa materna e il mercoledì, sempre dall'uscita di scuola, con pernotto dal padre che poi si occuperà di Per_ accompagnare la mattina del giovedì a scuola;
- nei weekend di spettanza paterna il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola con riaccompagno presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20:30; - durante le vacanze estive Per_
trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il padre non intenda contribuire alla spesa del centro estivo né concordi con tale modalità organizzativa, lo stesso si assumerà integralmente la gestione della minore durante l'intera giornata, nei periodi in cui la scuola è chiusa e non sia prevista la sua frequenza al centro estivo, non
3 potendo limitare la propria disponibilità alle sole ore pomeridiane;
-durante le vacanze natalizie e di fine anno, almeno cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24, il 25, il 26 dicembre e il 30, il 31 dicembre e il
1° gennaio;
- durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con il genitore festeggiato così come per i rispettivi compleanni dei genitori, mentre, nel giorno del compleanno della minore, questa, ad anni alterni, trascorrerà con ciascun genitore la mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto così da permettere alle parti di organizzare per la figlia la festa di compleanno;
- ulteriori periodi di visita e/o frequentazione tra padre e figlia potranno essere concordati tra i genitori, nel Per_ rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di , nonché nel rispetto della volontà della stessa;
- entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente e con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ porteranno , nonché le date di partenza e ritorno.
3. che, considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la condizione sociale della famiglia, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra - un importo mensile di € Parte_1 CP_1
180,00 quale concorso al mantenimento della figlia da versarsi tramite bonifico ricorrente entro e non oltre il 1° di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat con riferimento al mese di febbraio dell'anno precedente. Le detrazioni fiscali verranno, invece, ripartite in misura pari al 50%. Nell'importo così deciso dalle parti vi rientreranno le spese ordinarie, quotidiane e prevedibili, ad esclusione dell'abbigliamento della bambina per cui ogni genitore decide di provvedere sostenendo autonomamente la relativa spesa. A titolo semplificativo e non esaustivo, pertanto, rientreranno nel suddetto contributo al mantenimento le spese dei medicinali da banco, le spese per il trasporto pubblico locale, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici, parrucchiere, contributo per l'abitazione e per il vitto;
- per espressa pattuizione delle parti sarà interamente a carico del Sig. il pagamento della retta relativa alla mensa scolastica Parte_1
Per_ sino a quando ne farà utilizzo;
- l'assegno unico verrà assegnato al 100% Per_ alla madre di , - il sig. concorrerà, altresì, al CP_1 Parte_1
4 pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore in cui sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a tasse scolastiche, libri di testo, gite, eventuale utilizzo del trasporto pubblico extra urbano, l'eventuale frequentazione di corsi di recupero e lezioni private, il materiale di corredo scolastico. Altresì l'eventuale frequentazione da parte di Per_
del centro estivo, del dopo-scuola, e tutte le attività sportive che la bambina attualmente frequenta o in futuro vorrà frequentare, così come le spese per le visite mediche. Sul punto si rimanda in ogni caso al Protocollo del Tribunale di
CI che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
4. che, i genitori si danno il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti della bambina ivi compreso il passaporto.
5. che, le parti concordano nel dar seguito al presente accordo sin dalla sua sottoscrizione e si impegnano a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale, a collaborare nell'interesse della minore, evitando reciprocamente atteggiamenti denigranti e limitando ogni comunicazione se non strettamente Per_ necessaria e al prevalente interesse di .
Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in CI, li 12 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa OB Nardone Dott Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa OB Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. e s.s., iscritto al n. 577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente:
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Iannella, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.03.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza n. 643/2024 pubblicata il 10.04.2024 dal Tribunale di
CI (Rg n. 3007/2023) che aveva recepito le condizioni concordate dalle Per_ parti in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
(25.05.2016), nata dalla relazione more uxorio delle parti riconosciuta da entrambi i genitori.
Il ha dedotto una modifica peggiorativa delle proprie condizioni Pt_1 economiche e una difficoltà nella gestione del suo diritto di visita con la figlia ed ha chiesto la modifica delle condizioni vigenti come in atti rassegnate.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha fissato udienza di comparazione, onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 20.10.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha contestato le avverse deduzioni, ha dedotto la piena capacità economica del Per_ ricorrente di fare fronte al mantenimento di l'omesso pagamento di quanto dovuto dal padre per la figlia, ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di Per_ collocamento paritario di , la conferma dell'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la conferma dell'obbligo al mantenimento paterno nella misura stabilita di euro 350,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Con nota congiunta del 29.10.2025 i procuratori hanno dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo ed il Giudice, preso atto, ha disposto la trattazione scritta dell'udienza e concesso termine per il deposito di note contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 03.12.205, il Giudice lette quindi le note e le conclusioni congiunte depositate, ha riservato al Collegio la decisione.
Ritiene il Tribunale che nulla osti alla rettifica delle condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi della minore.
Avendo le parti raggiunto un accordo, ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso depositato ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. e s.s., a parziale modifica della sentenza n. 643/2024 pubblicata il 10.04.2024, così dispone:
1. che la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Ladispoli (RM), Via
Benedetto Croce n. 18. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la Per_ responsabilità genitoriale su per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In ogni caso i genitori si impegnano ad attuare e seguire un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura della figlia, nel pieno rispetto reciproco e nel rispetto delle esigenze della medesima;
2. che il Sig. potrà tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo delle parti, Pt_1 con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola e sino al lunedì mattina con riaccompagno della bambina presso il plesso scolastico;
- nei weekend di spettanza materna il martedì dall'uscita di scuola con riaccompagno dopo cena alle ore 20:30 presso la casa materna e il mercoledì, sempre dall'uscita di scuola, con pernotto dal padre che poi si occuperà di Per_ accompagnare la mattina del giovedì a scuola;
- nei weekend di spettanza paterna il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola con riaccompagno presso l'abitazione della madre dopo cena alle ore 20:30; - durante le vacanze estive Per_
trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora il padre non intenda contribuire alla spesa del centro estivo né concordi con tale modalità organizzativa, lo stesso si assumerà integralmente la gestione della minore durante l'intera giornata, nei periodi in cui la scuola è chiusa e non sia prevista la sua frequenza al centro estivo, non
3 potendo limitare la propria disponibilità alle sole ore pomeridiane;
-durante le vacanze natalizie e di fine anno, almeno cinque giorni anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il 24, il 25, il 26 dicembre e il 30, il 31 dicembre e il
1° gennaio;
- durante le vacanze pasquali, almeno tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - la minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con il genitore festeggiato così come per i rispettivi compleanni dei genitori, mentre, nel giorno del compleanno della minore, questa, ad anni alterni, trascorrerà con ciascun genitore la mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto così da permettere alle parti di organizzare per la figlia la festa di compleanno;
- ulteriori periodi di visita e/o frequentazione tra padre e figlia potranno essere concordati tra i genitori, nel Per_ rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di , nonché nel rispetto della volontà della stessa;
- entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente e con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove Per_ porteranno , nonché le date di partenza e ritorno.
3. che, considerate le attuali esigenze della figlia, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la condizione sociale della famiglia, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra - un importo mensile di € Parte_1 CP_1
180,00 quale concorso al mantenimento della figlia da versarsi tramite bonifico ricorrente entro e non oltre il 1° di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'Istat con riferimento al mese di febbraio dell'anno precedente. Le detrazioni fiscali verranno, invece, ripartite in misura pari al 50%. Nell'importo così deciso dalle parti vi rientreranno le spese ordinarie, quotidiane e prevedibili, ad esclusione dell'abbigliamento della bambina per cui ogni genitore decide di provvedere sostenendo autonomamente la relativa spesa. A titolo semplificativo e non esaustivo, pertanto, rientreranno nel suddetto contributo al mantenimento le spese dei medicinali da banco, le spese per il trasporto pubblico locale, carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici, parrucchiere, contributo per l'abitazione e per il vitto;
- per espressa pattuizione delle parti sarà interamente a carico del Sig. il pagamento della retta relativa alla mensa scolastica Parte_1
Per_ sino a quando ne farà utilizzo;
- l'assegno unico verrà assegnato al 100% Per_ alla madre di , - il sig. concorrerà, altresì, al CP_1 Parte_1
4 pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia minore in cui sono comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative a tasse scolastiche, libri di testo, gite, eventuale utilizzo del trasporto pubblico extra urbano, l'eventuale frequentazione di corsi di recupero e lezioni private, il materiale di corredo scolastico. Altresì l'eventuale frequentazione da parte di Per_
del centro estivo, del dopo-scuola, e tutte le attività sportive che la bambina attualmente frequenta o in futuro vorrà frequentare, così come le spese per le visite mediche. Sul punto si rimanda in ogni caso al Protocollo del Tribunale di
CI che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
4. che, i genitori si danno il reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti della bambina ivi compreso il passaporto.
5. che, le parti concordano nel dar seguito al presente accordo sin dalla sua sottoscrizione e si impegnano a tenere un comportamento consono al ruolo genitoriale, a collaborare nell'interesse della minore, evitando reciprocamente atteggiamenti denigranti e limitando ogni comunicazione se non strettamente Per_ necessaria e al prevalente interesse di .
Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in CI, li 12 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa OB Nardone Dott Gianluca Gelso
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