Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. 3716 2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Angela Arena - Giudice -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. GRASSI ORIANA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
residente in [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
AVV. ECCELLENTE in qualità di curatore speciale del CP_2
minore n. a Napoli il 29.8.2011 Persona_1
INTERVENTORE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza. La ricorrente :” a. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore
[...]
, alla madre, sig.ra ; Persona_1 Parte_1
b. disporre che il padre potrà incontrare il figlio, previo accordo tra i genitori, una volta a settimana, preferibilmente nella giornata del sabato, presso il domicilio paterno, in presenza della madre, sig.ra ; Parte_1
1
c. confermarsi, a carico del sig. , l'assegno mensile per il Controparte_1 mantenimento del figlio , nella misura di € 420,00 (quattrocentoventi/00), con Per_1 adeguamento ISTAT annuale oltre il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del 07/03/2018 adottato da codesto
Tribunale di Napoli.”;
la curatrice speciale: “voglia confermare il collocamento del minore presso la madre, con affido rafforzato a quest'ultima, secondo le modalità innanzi dette;
diritto di visita padre-figlio da lasciare alla libera determinazione di , oramai di 12 anni. Con Per_1 previsione di assegno per il contributo del mantenimento del minore, da porsi a carico del padre, secondo il prudente apprezzamento del Tribunale.”
Il Pubblico Ministero ha concluso: rilevato che il resistente è affetto da patologia che gli rende impossibile occuparsi del minore chiede previa Per_1 rinuncia alla domanda di decadenza precedentemente avanzata, che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre e diritto di visita paterno rimesso alla volontà del minore tenuto conto della patologia di cui è affetto il padre. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.21 parte ricorrente premesso il matrimonio con il resistente e che dall'unione era nato il [...], nonché che tra i Per_1 coniugi era intervenuta separazione personale, sulle premesse di cui in atti, da intendersi qui riportate chiedeva a questo Tribunale, previa adozione di provvedimenti urgenti, tra cui l'affido esclusivo del figlio:
“I. In via preliminare. a. ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge 898/1970 e successive modifiche e integrazioni, pronunciare, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli, in data 02/05/2009, dalla sig.ra ed il sig. [Registro Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Napoli, anno 2009, atto n. 16, P.II s, serie A, Sez. A], ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b, Legge 898/70 e successive modifiche e integrazioni nonchè in applicazione della L. 6 maggio 2015, n. 55 rimettendo la causa sul ruolo del G.I. designato per l'istruttoria in ordine alle ulteriori istanze presentate dalla ricorrente;
b. fare ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di annotare la emananda sentenza come per legge.
°°°°°
II. In via definitiva
c. disporre le modalità di visita padre - figlio che possano maggiormente rispondere agli interessi del piccolo . Per_1
d. porre a carico del sig. , in favore della sig.ra CP_1 [...]
, un assegno, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, Parte_1 in misura non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00) mensili, con decorrenza dalla domanda, con adeguamento automatico annuale calcolato secondo l'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, confermando, nella misura del 100%, le spese straordinarie, trovando applicazione la disciplina di cui al
“Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli” del 07/03/2018 adottato da codesto Tribunale di Napoli.” Il resistente non si costituiva.
2 3
All'esito dell'udienza presidenziale del 17.5.21, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, venivano confermate in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione personale tra le parti ed autorizzata la difesa della ricorrente a richiedere presso il Tribunale per i
Minorenni la documentazione indicata nella sua richiesta. Il Presidente disponeva altresì: ”Manda alla cancelleria di richiedere al responsabile dei servizi sociali competenti per territorio (Piazza Dante – II Municipalità) e quelli di Arzano, competenti in relazione al nucleo familiare del resistente, una relazione dettagliata sulla situazione del rispettivi nucleo familiare di , in particolare il Persona_2 personale specializzato di detto servizio dovrà riferire in ordine ai rapporti del minore con i genitori , in particolare con la figura paterna ed in caso di assenza di rapporti con detta figura dovrà indicare le ragioni di tanto.
Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Veniva depositata memoria integrativa nell'interesse della ricorrente che ribadiva il disinteresse paterno e proponeva altresì domanda di sospensione o decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore . Per_1
Il resistente non si costituiva.
A seguito di diversi tentativi di notifica di cui era disposta la rinnovazione, veniva dichiarata la contumacia del resistente. Quindi per i motivi di cui all'ordinanza in atti disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1 madre autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le Parte_1 decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc;
disattesa la domanda di incontri in spazio neutro, confermato il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione scolastica del minore che si era reso necessario a fronte di istanza.
.
A richiesta, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Veniva nominato curatore speciale del minore l'avv. Per_1
la quale si costituiva e formulava le richieste in atti. Controparte_3
Successivamente sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza la procedura era rimessa al collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Preliminarmente il Collegio da atto che con sentenza n. 7591/22 di questo
Tribunale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la procedura è proseguita sulle ulteriori domande.
Sempre in via preliminare va rilevato che il resistente è rimasto contumace come già in precedenza dichiarato anche in sede di pronuncia del Collegio sullo status.
Quanto alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
sul figlio formulata da parte ricorrente, il Collegio da atto che, CP_1 Per_1 con note per l'udienza cartolare del 19.1.23 nell'interesse della ricorrente la
3 4
domanda è stata esplicitamente abbandonata, atteso che nel mese di luglio 2022 era stata diagnosticata al resistente la “sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”. Parimenti, il P.M.- come da conclusioni soprariportate ha rinunciato alla domanda di decadenza, nè la stessa risulta coltivata dal curatore speciale.
Sull'affido del figlio minore , nato il [...] Per_1
In ordine al minore , nato a [...] il [...], va rilevato che la ricorrente Per_1 ha chiesto disporsi l'affido esclusivo rafforzato dello stesso alla madre. Tale domanda è stata avanzata anche dal curatore speciale del minore, e in tal senso ha concluso anche il
P.M.
Così alla luce delle conclusioni e risultanze in atti il Collegio ritiene di confermare l'affido superesclusivo ex art. 337 quater cc del minore alla madre già disposto Per_1 in via provvisoria in corso di causa. In merito, è condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all'interesse del minore» ai sensi dell'art. 337-quater c.c. (già art.
155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come ad esempio nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017; Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, n.20075; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).
Ne consegue che, in tutti i casi in cui il giudice ritenga opportuno procedere all'affido esclusivo, il giudice dovrà assolvere ad uno specifico obbligo motivazionale;
al riguardo, infatti, la Cassazione ha precisato: “l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico -fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/01/2017, n.27).
Nel caso di specie, aldilà della conflittualità emersa dagli atti e riferita nelle relazione dei servizi, questo Collegio alla luce delle criticità emerse in corso di causa, delle notevoli difficoltà che hanno caratterizzato la fase dell'integrazione del contraddittorio, delle difficoltà di adozione di scelte condivise nell'interesse del minore, le discontinuità nei rapporti padre figlio riportate nelle relazioni dei servizi, che da lungo tempo seguivano il nucleo con diversi interventi, la riferita interruzione dei percorsi da parte del padre, l'assenza di frequentazione padre figlio nella più recente fase anche legata alle patologie successivamente diagnosticate al resistente, la necessità di ricorrere in giudizio anche per l'adozione di semplici autorizzazioni quali l'iscrizione scolastica, la necessità di consentire l'adozione di scelte nell'interesse del minore necessariamente conducono alla conferma dell'affido superesclusivo dello stesso alla madre . Parte_1
Difatti, dalle deduzioni e allegazioni della ricorrente, nonché dalle relazioni dei
Servizi Sociali, sono emerse nel giudizio le difficoltà riscontrate dalla ricorrente
4 5
nell'adozione di scelte nell'interesse del minore, mancando la collaborazione del resistente, non costituitosi, il quale, come già rilevato nell'ordinanza con cui è stato disposto tale regime di affido in via provvisoria, ha tenuto comportamenti altalenanti, sottraendosi agli impegni di cura del minore e interrompendo i percorsi già in atto.
A causa dei comportamenti del resistente, la ricorrente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria sia in passato, per ottenere autorizzazione a sottoporre il figlio minore Per_1
a visita neuropsichiatrica, sia nel presente giudizio, ai fini dell'iscrizione scolastica del minore a scuola, attesa l'irreperibilità del sig. . Controparte_1
Nella predetta ordinanza, era inoltre stato rilevato che, dagli atti, il resistente risultava non adempiente agli obblighi di contribuzione e frequentazione.
Alle risalenti difficoltà legate ai comportamenti adottati va aggiunta quella oggettiva legata alle condizioni di salute del resistente, atteso che, come dedotto e documentato dalla ricorrente, che nel mese di luglio 2022 è stata diagnosticata al sig.
la “sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”. Controparte_1
Tanto risulta altresì dall'ultima relazione dei Servizi Sociali agli atti, in cui si legge, tra l'altro:
Orbene, ciò premesso, alla luce delle risultanze in atti, e in particolare considerata la patologia del sig. , tenuto conto delle domande della ricorrente e Controparte_1 del curatore speciale, nonché delle conclusioni del P.M., che ha rilevato, tra l'altro, che il resistente è affetto da patologia che gli rende impossibile occuparsi del minore , Per_1 il Collegio ritiene di confermare il regime di affido superesclusivo del minore alla madre, con la quale lo stesso ha sempre vissuto, che ha dimostrato capacità accuditive e che è coadiuvata da una rete familiare di sostegno, nell'ambito della quale il minore come riferito dai servizi malgrado le difficoltà risulta sereno.
La ricorrente si è resa altresì disponibile agli incontri padre figlio.
5 6
Le indicate circostanze impongono di prevedere che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla sig.ra
. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono Parte_1 affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di frequentazione padre-figlio, alla luce delle domande della ricorrente e del curatore, nonché delle conclusioni rassegnate dal P.M., delle obiettive difficoltà legate alle condizioni di salute del resistente, esso va rimesso alla determinazione del minore nel rispetto delle sue esigenze.
Sotto tale profilo anche alla luce delle richieste del curatore speciale, i servizi ove richiesti e previo consenso nel rispetto della volontà del minore predisporranno gli interventi di sostegno del minore (ed eventualmente delle parti) per il superamento delle difficoltà già registrate, riferendo in caso di criticità al TPM.
Nella presente procedura non si è provveduto all'ascolto del minore ritenuto pregiudizievole, alla luce delle risultanze in atti.
Sulla domanda di mantenimento del minore . Per_1
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_1 soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Alla luce delle risultanze in atti, da un lato si evidenzia che, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione del minore, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento (cfr. Cass.
Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2015, epoca della separazione.
Inoltre in ragione di quanto premesso sulla frequentazione padre-figlio, decisamente ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Dall'altro lato, non può non tenersi conto della patologia di cui è affetto il resistente.
Pertanto, ritiene il Collegio, che alla luce delle domande della ricorrente e del curatore speciale, viste le conclusioni del P.M., possa trovare conferma anche all'attualità la misura del contributo autodeterminata dalle parti in sede di accordi.
Va carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento figlio l'assegno mensile all'attualità di € 420,00 oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie
. Detta somma andrà corrisposta a , entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge.
6 7
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, come già autodeterminato dalle parti in sede di separazione, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per il figlio come da Parte_1 protocollo spese straordinarie sottoscritto fra Magistrati del Tribunale di Napoli e Coa nel marzo 2018. Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e dell'esito dello stesso, in difetto di costituzione si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite. Tenuto conto dell'inerzia del resistente, lo stesso va condannato invece al pagamento delle spese processuali in favore della curatrice speciale del minore, avv. e per essa in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al Controparte_3 beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Tali spese sono liquidate come da dispositivo con riferimento ai valori medi di cui ai D.M. 147/22 applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00, con riferimento all'attività difensiva effettivamente svolta rispetto a tre fasi (studio, introduttiva e decisoria), ridotte del 50 % per la non particolare complessità delle questioni e dell'ulteriore 50% ex art 130 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, in ordine alle condizioni accessorie alla già pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio così provvede:
1. affida il figlio minore in via superesclusiva ex art. 337 quater cc Per_1 alla madre . Le decisioni di maggiore interesse per Parte_1 la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Disciplina gli incontri padre-figlio nei termini di cui in parte motiva;
2. Pone a carico di , a titolo di contributo Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 420,00 (quattrocentoventi/00) da corrispondere a entro e Parte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat come per legge;
3. Pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1 straordinarie per il figlio come protocollo in parte motiva;
4. spese di lite irripetibili.
5. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 della curatrice speciale che liquida in € 1450,25 per compensi professionali oltre spese forfettarie nella misura di legge iva cpa se dovute in favore dell'avv. e per essa dell'erario stante l'ammissione al gratuito Controparte_3 patrocinio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 08/03/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
7