Articolo 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 453
Articolo 9Articolo 11
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15 gennaio 1998
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonche' dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255 , il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1998, in 4.357 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 24 unita'.
5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva e' fissato, per l'anno finanziario 1998, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unita'.
6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , e dell' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.
7. La forza organica degli allievi sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e dell' articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e' determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento), di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione all' articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255 . Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui alla unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1998