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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5899/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29384202500000160001
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 20.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 20.1.2025 pignoramento presso terzi di € 248578.81. Rilevava di avere proposto opposizione innanzi il Tribunale ordinario e che con ordinanza comunicata in data 28.8.2025 era stata disposta la riassunzione innanzi questa Corte per le pretese di carattere tributario (34 cartelle).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva la Camera di Commercio di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle, ADER ha comprovato l'avvenuta notifica delle stesse, ed in particolare: 1) la cartella di pagamento 29320110033354244000 è stata regolarmente notificata in data 10/09/2011 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
2) la cartella di pagamento 29320110070418582000 è stata regolarmente notificata in data 04/01/2012 mediante consegna a soggetto autorizzaro (Soggetto_1) qualificatasi coniuge e con l'inoltro della raccomandata informativa;
3)La cartella di pagamento 29320120006040733000 è stata regolarmente notificata in data 20/07/2012 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso articolo richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo) 4) La cartella di pagamento 29320130029384120000 è stata regolarmente notificata in data 23/11/2013 mediante consegna a soggetto autorizzato (
Soggetto_1) qualificatasi coniuge e con l'inoltro della raccomandata informativa;
5) La cartella di pagamento 29320140040155826000 è stata regolarmente notificata in data 15/06/2015 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo); 6) La cartella di pagamento 29320150008132467000 è stata regolarmente notificata in data il 22/07/2015 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
7) La cartella di pagamento 29320150012345872000 è stata regolarmente notificata in data 28/08/2015 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
8) La cartella di pagamento 29320150016961104000 è stata regolarmente notificata in data 28/08/2015 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
9) La cartella di pagamento 29320150046880113000 è stata regolarmente notificata in data il
29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
10) La cartella di pagamento
29320150053291449000 è stata regolarmente notificata in data il 29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
11) La cartella di pagamento 29320160006978846000 è stata regolarmente notificata in data il 29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
12) La cartella di pagamento 29320160066334981000 è stata regolarmente notificata in data il 23/01/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
13) La cartella di pagamento
29320160071709876000 è stata regolarmente notificata in data il 02/03/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
14) La cartella di pagamento 29320170016831468000 è stata regolarmente notificata in data il 08/05/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
15) La cartella di pagamento 29320170036045066000 è stata regolarmente notificata in data il 10/01/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
16) La cartella di pagamento 29320170045048072000 è stata regolarmente notificata in data il 07/03/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
17) La cartella di pagamento 29320180004163942000 è stata regolarmente notificata in data
15/11/2018 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
18) La cartella di pagamento
29320180008821424000 è stata regolarmente notificata in data il 03/07/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
19) La cartella di pagamento 29320180009975937000 è stata regolarmente notificata in data il 23/08/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
20) La cartella di pagamento 29320180025710628000 è stata regolarmente notificata in data il
25/02/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
21) La cartella di pagamento 29320190009101114000 è stata regolarmente notificata in data il 14/12/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
22) La cartella di pagamento 29320190012736909000 è stata regolarmente notificata in data il 17/07/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
23) La cartella di pagamento 29320190023264206000 è stata regolarmente notificata in data
16/04/2022 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo); 24) La cartella di pagamento 29320200056140186000 è stata regolarmente notificata in data 17/03/2022 mediante consegna a soggetto autorizzato (Ricorrente_1 Difensore_2) qualificatasi figlio convivente e con l'inoltro della raccomandata informativa;
25) La cartella di pagamento 29320210056818766000 è stata regolarmente notificata in data il 05/12/2022 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
26) La cartella di pagamento
29320210066976184000 è stata regolarmente notificata in data il 27/01/2023 a mezzo pec;
27) La cartella di pagamento 29320210151057585000 è stata regolarmente notificata in data il 05/01/2023 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
28) La cartella di pagamento
29320220015566777000 è stata regolarmente notificata in data il 31/01/2023 a mezzo pec;
29) La cartella di pagamento 29320220061649691000 è stata regolarmente notificata in data il 27/01/2023 a mezzo pec;
30) La cartella di pagamento 29320220071026826000 è stata regolarmente notificata in data il 04/02/2023 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
31) La cartella di pagamento 29320230009014510000 è stata regolarmente notificata in data il 20/04/2023 a mezzo pec;
32) La cartella di pagamento 29320240010379262000 è stata regolarmente notificata in data il
02/04/2024 a mezzo pec;
33) La cartella di pagamento 29320240037866830000 è stata regolarmente notificata in data il 30/04/2024 a mezzo pec;
34) La cartella di pagamento 29320240060523650000 è stata regolarmente notificata in data il 25/07/2024 a mezzo pec.
Alle cartelle è – anche - seguita la notifica di plurimi atti interruttivi.
In particolare, sono stati notificati al sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.
29320169011676754000 in data 29/07/2016 a mani dello stesso (che ha rifiutato la consegna), il preavviso di Fermo amministrativo n. 29380201600041788000 in data 30/12/2016 mediante deposito presso la camera di commercio, l'intimazione di pagamento 29320199003251610000 in data
30/12/2019, con perfezionamento della raccomandata per compiuta giacenza, l'intimazione di pagamento n. 29320229019713359000 in data 29/12/2022 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere, l'Intimazione di pagamento n. 29320249021125511000 in data 21/05/2024 a mezzo
P.E.C. e l'intimazione di pagamento 29320249034742428000 in data 15/10/2024 a mezzo P.E.C. In ordine alle precedenti intimazioni, il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato
«avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione». Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione
(decennale/triennale) era maturata.
In relazione ai vizi formali.
In ordine alla eccepita mancata allegazione delle cartelle all'intimazione è sufficiente richiamare
Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022 che in motivazione così chiarisce la questione : “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsti dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto de1la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
(vedi cass. sez. 5 n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.”
In ordine alla notifica della intimazione opposta, è sufficiente rilevare che la stessa sia giunta a conoscenza del ricorrente, tempestivamente impugnata anche per vizi sostanziali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio del Sud Est, ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate e
Difensore_2ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. difensore di ADER - in complessivi € 6850.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5899/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 29384202500000160001
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 20.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 20.1.2025 pignoramento presso terzi di € 248578.81. Rilevava di avere proposto opposizione innanzi il Tribunale ordinario e che con ordinanza comunicata in data 28.8.2025 era stata disposta la riassunzione innanzi questa Corte per le pretese di carattere tributario (34 cartelle).
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva il concessionario opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva la Camera di Commercio di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine all'omessa notifica delle cartelle, ADER ha comprovato l'avvenuta notifica delle stesse, ed in particolare: 1) la cartella di pagamento 29320110033354244000 è stata regolarmente notificata in data 10/09/2011 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
2) la cartella di pagamento 29320110070418582000 è stata regolarmente notificata in data 04/01/2012 mediante consegna a soggetto autorizzaro (Soggetto_1) qualificatasi coniuge e con l'inoltro della raccomandata informativa;
3)La cartella di pagamento 29320120006040733000 è stata regolarmente notificata in data 20/07/2012 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso articolo richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo) 4) La cartella di pagamento 29320130029384120000 è stata regolarmente notificata in data 23/11/2013 mediante consegna a soggetto autorizzato (
Soggetto_1) qualificatasi coniuge e con l'inoltro della raccomandata informativa;
5) La cartella di pagamento 29320140040155826000 è stata regolarmente notificata in data 15/06/2015 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo); 6) La cartella di pagamento 29320150008132467000 è stata regolarmente notificata in data il 22/07/2015 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
7) La cartella di pagamento 29320150012345872000 è stata regolarmente notificata in data 28/08/2015 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
8) La cartella di pagamento 29320150016961104000 è stata regolarmente notificata in data 28/08/2015 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
9) La cartella di pagamento 29320150046880113000 è stata regolarmente notificata in data il
29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
10) La cartella di pagamento
29320150053291449000 è stata regolarmente notificata in data il 29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
11) La cartella di pagamento 29320160006978846000 è stata regolarmente notificata in data il 29/07/2016 a mani dello stesso contribuente che ha rifiutato la consegna;
12) La cartella di pagamento 29320160066334981000 è stata regolarmente notificata in data il 23/01/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
13) La cartella di pagamento
29320160071709876000 è stata regolarmente notificata in data il 02/03/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
14) La cartella di pagamento 29320170016831468000 è stata regolarmente notificata in data il 08/05/2017 mediante deposito presso la camera di commercio;
15) La cartella di pagamento 29320170036045066000 è stata regolarmente notificata in data il 10/01/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
16) La cartella di pagamento 29320170045048072000 è stata regolarmente notificata in data il 07/03/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
17) La cartella di pagamento 29320180004163942000 è stata regolarmente notificata in data
15/11/2018 mediante consegna in mani proprie del contribuente;
18) La cartella di pagamento
29320180008821424000 è stata regolarmente notificata in data il 03/07/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
19) La cartella di pagamento 29320180009975937000 è stata regolarmente notificata in data il 23/08/2018 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale;
20) La cartella di pagamento 29320180025710628000 è stata regolarmente notificata in data il
25/02/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
21) La cartella di pagamento 29320190009101114000 è stata regolarmente notificata in data il 14/12/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
22) La cartella di pagamento 29320190012736909000 è stata regolarmente notificata in data il 17/07/2019 mediante consegna diretta a mezzo del servizio postale perfezionata per compiuta giacenza;
23) La cartella di pagamento 29320190023264206000 è stata regolarmente notificata in data
16/04/2022 per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea e con il rispetto di tutte le formalità dallo stesso richiamate (deposito di copia nella casa comunale, affissione all'albo dell'avviso di deposito, comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo); 24) La cartella di pagamento 29320200056140186000 è stata regolarmente notificata in data 17/03/2022 mediante consegna a soggetto autorizzato (Ricorrente_1 Difensore_2) qualificatasi figlio convivente e con l'inoltro della raccomandata informativa;
25) La cartella di pagamento 29320210056818766000 è stata regolarmente notificata in data il 05/12/2022 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
26) La cartella di pagamento
29320210066976184000 è stata regolarmente notificata in data il 27/01/2023 a mezzo pec;
27) La cartella di pagamento 29320210151057585000 è stata regolarmente notificata in data il 05/01/2023 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
28) La cartella di pagamento
29320220015566777000 è stata regolarmente notificata in data il 31/01/2023 a mezzo pec;
29) La cartella di pagamento 29320220061649691000 è stata regolarmente notificata in data il 27/01/2023 a mezzo pec;
30) La cartella di pagamento 29320220071026826000 è stata regolarmente notificata in data il 04/02/2023 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere;
31) La cartella di pagamento 29320230009014510000 è stata regolarmente notificata in data il 20/04/2023 a mezzo pec;
32) La cartella di pagamento 29320240010379262000 è stata regolarmente notificata in data il
02/04/2024 a mezzo pec;
33) La cartella di pagamento 29320240037866830000 è stata regolarmente notificata in data il 30/04/2024 a mezzo pec;
34) La cartella di pagamento 29320240060523650000 è stata regolarmente notificata in data il 25/07/2024 a mezzo pec.
Alle cartelle è – anche - seguita la notifica di plurimi atti interruttivi.
In particolare, sono stati notificati al sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n.
29320169011676754000 in data 29/07/2016 a mani dello stesso (che ha rifiutato la consegna), il preavviso di Fermo amministrativo n. 29380201600041788000 in data 30/12/2016 mediante deposito presso la camera di commercio, l'intimazione di pagamento 29320199003251610000 in data
30/12/2019, con perfezionamento della raccomandata per compiuta giacenza, l'intimazione di pagamento n. 29320229019713359000 in data 29/12/2022 con le formalità previste per l'affissione sul sito InfoCamere, l'Intimazione di pagamento n. 29320249021125511000 in data 21/05/2024 a mezzo
P.E.C. e l'intimazione di pagamento 29320249034742428000 in data 15/10/2024 a mezzo P.E.C. In ordine alle precedenti intimazioni, il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato
«avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso
Cass. 14/09/2022, n. 27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del
1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni
Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione». Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione
(decennale/triennale) era maturata.
In relazione ai vizi formali.
In ordine alla eccepita mancata allegazione delle cartelle all'intimazione è sufficiente richiamare
Corte di Cassazione ordinanza n. 21066 del 4 luglio 2022 che in motivazione così chiarisce la questione : “Va in primis considerato che l'intimazione di pagamento è normativamente previsti dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla no tifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando, per esempio, l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto de1la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicchè il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
(vedi cass. sez. 5 n.2227/2018 ) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato.”
In ordine alla notifica della intimazione opposta, è sufficiente rilevare che la stessa sia giunta a conoscenza del ricorrente, tempestivamente impugnata anche per vizi sostanziali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione VIII, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio del Sud Est, ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate e
Difensore_2ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. difensore di ADER - in complessivi € 6850.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione il 13.01.2026
IL GIUDICE rel. Il Presidente
(dott. Giorgio Marino) (dott. Giacomo Rota)