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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G.346 dell'anno 2023 vertente
TRA
difeso dall'Avv.MORGANTE GASPARE, Parte_1 ricorrente
E
difeso dall'Avv.LORENI LAURA , CP_1 convenuto
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
1 Con ricorso depositato in data 31.1.2023 ritualmente notificato, la parte ricorrente, premesso di essere coniugato con la signora titolare del reddito di Controparte_2
cittadinanza, regolarmente erogato dall' come da domanda prot. – RDC CP_1 CP_1
– 2019 – 840544; che, tuttavia, del tutto inopinatamente, con provvedimento del
7.4.2021, l' revocava tale prestazione, assumendo la mancanza del requisito CP_1
della residenza in Italia per almeno dieci anni in capo alla signora ai Controparte_2
sensi dell'art. 2 comma 1 a) 2) della legge n.26/2019, richiedendo altresì la restituzione della somma di €17.740,67, percepita dalla medesima nel periodo aprile 2019 – giugno
2020; che lo stesso ricorrente il 30.7.2020 presentava la domanda RDC-2020-2742322 di liquidazione del reddito di cittadinanza, accolta dall'ente con relativa erogazione dei ratei per il periodo agosto 2020 –ottobre 2020; che, tuttavia, con la comunicazione- provvedimento del 16.11.2021, l' CP_1
-dava atto della revoca e della decadenza dal reddito di cittadinanza in favore della signora coniuge dell'odierno esponente;
Controparte_2
-assumeva che il signor avrebbe presentato la domanda prima dello spirare Pt_1
del termine di 6 mesi di cui all'art.7 comma 11 della legge n.26/2019 e, per l'effetto,
- giusta revoca della prestazione disposta con provvedimento del 26.4.2021, richiedeva la restituzione della somma di € 3.595,60 percepita e nel periodo agosto
2020 – ottobre 2020.
Dedotta la pendenza del giudizio n.1286/2022 R.G nel quale la coniuge impugnava il provvedimento del 7.4.2021 con cui l' aveva revocato il reddito di CP_1
cittadinanza in favore della e dedotta la sussistenza di tutti i CP_2 presupposti prescritti ex lege per la fruizione del beneficio da parte di entrambi i coniugi, eccepiva l'inapplicabilità nell'ipotesi in esame il disposto di cui all'art. 7 comma 11 della legge n.26/2019 - il quale prevede che il reddito di cittadinanza può essere richiesto da altro componente del nucleo familiare, soltanto dopo il decorso di sei mesi dal medesimo provvedimento di revoca /decadenza- e concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto del signor a conseguire il Parte_1 reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art.2 della legge n.26/2019 e successive nodifiche e integrazioni, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 ricorrendo tutti i presupposti prescritti;
2 -dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, annullare il provvedimento dell' CP_1 datato 16.11.2021, con cui l'Istituto ha richiesto al signor il rimborso e la Parte_1 restituzione della somma di € 3.595,60, in difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto
e, comunque, per tutte le causali esposte in premessa;
-in ogni caso, condannare l' a rifondere e restituire tutte le somme eventualmente CP_1 trattenute a titolo di reddito di cittadinanza, spettanti al signor per il periodo Parte_1 agosto 2020 – ottobre 2020, oltre interessi come per legge.
-in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio (…)”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda in fatto ed indi diritto e CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, nel merito argomentava l'ente deducendo che “Allo stato degli atti, essendo ancora pendente il giudizio relativo alla revoca della prestazione fruita dalla coniuge del ricorrente, questa difesa non può che limitarsi a rilevare la circostanza oggettiva che ha determinato l' circa la revoca del reddito di cittadinanza di cui il ricorrente era CP_3 titolare, ovvero il mancato rispetto dei termini imposti dalla legge per la presentazione della domanda. Solo nel momento in cui, il giudizio recante R.G n.1286/22, proposto dalla sig.ra dovesse concludersi con l'accertamento della nullità del provvedimento di Controparte_2 revoca emesso nei confronti della sig.ra l'Istituto potrà procedere alla revisione CP_2 della posizione del ricorrente, con eventuale annullamento della revoca disposta nei suoi confronti”.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
1. La domanda è fondata e il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
2. Preliminarmente si osserva che l' è stato correttamente convenuto in giudizio CP_1
in quanto soggetto erogatore della provvidenza di cui è causa e, pertanto, unico legittimato a disquisire in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione.
3. Giova altresì ricordare che com'è noto, ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n.4 conv. in legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm. è stato istituito, a decorrere dal mese
3 di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, cultura attraverso politiche Controparte_4
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3.1. L'articolo 2 “Beneficiari” del citato testo di legge prescrive:
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali (…).
4. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti che la revoca del beneficio concesso al ricorrente, disposta con provvedimento del 26.4.2021, è avvenuta, non per il venir meno di uno dei suelencati presupposti –rimasti incontestati dall'istituto convenuto- bensì in virtù del disposto di cui all'art. 7 comma
11 della legge n.26/2019, il quale prevede che il reddito di cittadinanza può essere richiesto da altro componente del nucleo familiare, soltanto dopo il decorso di sei mesi dal medesimo provvedimento di revoca /decadenza.
La prestazione del ricorrente è stata, quindi, revocata d'ufficio dall' CP_1
considerato che a seguito della revoca della domanda presentata dalla coniuge Pt_2
4
[...] la propria è stata presentata prima del decorso di sei mesi dal predetto CP_2
provvedimento di revoca.
5.Ebbene, risulta documentalmente acclarato che con sentenza n.71/2024 - emessa in data 23.1.2024 dell'intestato Tribunale- in accoglimento del ricorso proposto dalla coniuge del ricorrente, avverso il provvedimento di revoca del Controparte_2
beneficio e contestuale ripetizione delle somme erogate, è stata accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca del 7.4.2021 e il diritto della CP_2
alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo dall'aprile 2019 al giugno
2020, circostanza che, stante l'efficacia immediatamente esecutiva della pronuncia a prescindere dalla pendenza dell'appello dedotta dall' senz'altro travolge il CP_1
provvedimento di revoca della prestazione del coniuge dell'istante.
6.Conseguentemente, venuta meno l'unica causa ostativa dedotta dall' con CP_1
riferimento al diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo agosto 2020 – ottobre 2020, il ricorso deve essere accolto e, accertata l'illegittimità della revoca della prestazione del 26.4.2021, deve essere dichiarata l'insussistenza di alcun indebito a carico del ricorrente in relazione a quanto dallo stesso percepito con riferimento al suddetto periodo.
7. In relazione alla domanda afferente la condanna alla “restituzione di tutte le somme eventualmente trattenute” si rileva che la stessa non può essere accolta in ragione della indeterminatezza della prospettazione attorea;
è evidente che l'obbligo di restituzione a carico dell' consegue alla statuizione di illegittimità CP_1
dell'indebito rivendicato, tuttavia, nel corpo del ricorso non viene dato atto dell'effettivo recupero da parte dell di alcuna somma, con la conseguenza che a CP_1
fronte della indeterminatezza della allegazione non può far seguito una statuizione di condanna.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
5 - accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza per il periodo agosto 2020 – ottobre 2020;
- dichiara che nulla è dovuto all' a titolo di indebito per il periodo agosto 2020 – CP_1 ottobre 2020;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1
si liquidano in € 1.863,50 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Latina, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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