Ordinanza presidenziale 4 settembre 2023
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03412/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Erg Wind Sicilia 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Militello in Val di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Politi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Guarnera con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Militello in Val di Catania n. 53 del 27 dicembre 2017, affissa all'albo pretorio comunale dal 10 gennaio 2018 al 25 gennaio 2018;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto dalle ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ERG WIND SICILIA 5 S.R.L. il 20 settembre 2018:
- del parere del Comune di Militello in Val di Catania, prot. n. 10358 dell’8 giugno 2018;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto da parte ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ERG WIND SICILIA 5 S.R.L. il 5 agosto 2019:
- della nota prot. n. 9339 del 21 maggio 2019 del Comune di Militello in Val di Catania avente ad oggetto “Deduzioni nota prot. 4762 del 13.03.2019 (ID:VIP:3992) Istanza di avvio della procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006e ss.mm.ii. relativa al progetto di potenziamento del parco eolico Minero-Militello-Vizzini per una potenza complessiva di 121,8 MW”;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi non conosciuto da parte ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Militello in Val di Catania, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e della Città Metropolitana di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa GA RI AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata il 29 settembre 2025 la società ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- con D.D.G. n. 344 del 14 aprile 2021, l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Energia, Servizio 3 ha rilasciato in suo favore il provvedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione dell’intervento di repowering richiesto;
- il Comune di Militello in Val di Catania non ha impugnato l’Autorizzazione Unica di cui al D.D.G. n. 344 del 14 aprile 2021 e l’intervento è stato realizzato;
- essendo stato conseguito il bene della vita perseguito, è sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione dell’azione;
Considerato, altresì, che tutte le parti del giudizio hanno sottoscritto suddetta dichiarazione per adesione, chiedendo che si prenda atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e dell’art. 85, comma 9, c.p.a., e di dovere compensare tra le parti, che ne hanno fatto espressa richiesta, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AR TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA RI AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI AU | NC AR TA |
IL SEGRETARIO