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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA ER Presidente relatrice
NC IN CE
AN SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9320/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. BERTIN VALERIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2
lo studio degli Avv. MANNATRIZIO ANNA e MANNATRIZIO STEFANO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- pronunciare la separazione tra i coniugi;
- disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, con residenza e collocamento esclusivo presso la medesima;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ove continuerà a vivere e risiedere il
Sig. senza nulla pretendere la Sig.ra sui mobili in essa contenuti, Parte_1 Parte_2
che resteranno di proprietà esclusiva del primo;
- disporre il mantenimento previsto a carico del padre in favore dei figli minori nella misura di Euro
600,00 (Euro 200,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia; disporre, altresì, che assegno unico ed eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per le medesime siano al 100
% a favore della madre;
- confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e disporre che il diritto di visita ed i contatti telefonici padre-figli vengano esercitati nelle modalità e nei tempi indicati dagli operatori all'uopo incaricati.
Spese di lite compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Burkina Faso in data 20.2.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gardone Val Trompia (BS), al n. 76, parte II, serie C, anno
2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale sono nati i figli
(il 7.10.2015), (il 15.12.2013), e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(il 10.4.2012).
[...]
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al CE delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del giorno 11.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal CE, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il CE, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto inutilmente pregiudizievole vista la concorde rappresentazione dei fatti ad opera delle parti- le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il
Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza e l'organizzazione degli incontri in Spazio
Neutro fra padre e figli a cadenza mensile, intervallati da una telefonata, anche avvalendosi dell'ausilio di un educatore che possa supervisionarli;
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
LA ER Presidente relatrice
NC IN CE
AN SI CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9320/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. BERTIN VALERIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso Controparte_1 C.F._2
lo studio degli Avv. MANNATRIZIO ANNA e MANNATRIZIO STEFANO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.11.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“- pronunciare la separazione tra i coniugi;
- disporre l'affido super-esclusivo dei figli minori alla madre, con residenza e collocamento esclusivo presso la medesima;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ove continuerà a vivere e risiedere il
Sig. senza nulla pretendere la Sig.ra sui mobili in essa contenuti, Parte_1 Parte_2
che resteranno di proprietà esclusiva del primo;
- disporre il mantenimento previsto a carico del padre in favore dei figli minori nella misura di Euro
600,00 (Euro 200,00 ciascuno) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia; disporre, altresì, che assegno unico ed eventuali misure di sostegno al reddito in favore dei figli, deduzioni e/o detrazioni in ragione della prole o di spese sostenute per le medesime siano al 100
% a favore della madre;
- confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti e disporre che il diritto di visita ed i contatti telefonici padre-figli vengano esercitati nelle modalità e nei tempi indicati dagli operatori all'uopo incaricati.
Spese di lite compensate tra le parti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Burkina Faso in data 20.2.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gardone Val Trompia (BS), al n. 76, parte II, serie C, anno
2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale sono nati i figli
(il 7.10.2015), (il 15.12.2013), e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(il 10.4.2012).
[...]
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al CE delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del giorno 11.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dal CE, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte;
il CE, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto inutilmente pregiudizievole vista la concorde rappresentazione dei fatti ad opera delle parti- le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il
Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
4) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio del nucleo familiare per un anno dalla comunicazione della presente sentenza e l'organizzazione degli incontri in Spazio
Neutro fra padre e figli a cadenza mensile, intervallati da una telefonata, anche avvalendosi dell'ausilio di un educatore che possa supervisionarli;
5) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali incaricati.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 11.11.2025.
La Presidente estensora
LA ER
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209