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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16048 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RAFFAELE Parte_1
AURICCHIO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMANUELE Controparte_1
IMPROTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: chiede che il Tribunale voglia pronunciarsi sullo status dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/09/2024 e , premettendo Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 28/04/1977 e che dall'unione erano nate Per_1
l'8.11.77 e il 21.5.85, maggiorenni e con proprio nucleo familiare, riferendo che tra le parti, Per_2
in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 24.5.22 , era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cronol. 4477 del 31.5.22, reso nel procedimento RG n. 5042/2022, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Per l'udienza cartolare fissata pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con allegata dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, i quali si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.04.1977 in Napoli, con richiesta di trasmissione della emananda sentenza in copia autentica all'ufficiale dello stato civile di tale Comune per le annotazioni e le incombenze di legge;
-) confermare integralmente le condizioni stabilite nel decreto di omologa emesso all'esito del procedimento r.g. 5042/2022 dall'adito Tribunale, statuendo che, viste le pari condizioni economiche delle parti [in particolare ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni la sig.ra è titolare di pensione di Controparte_1
invalidità dal 2020 (cfr. all.4) nonché dal 2022 tale reddito è integrato dal reddito di cittadinanza
(cfr. all.3a ed all.3b); mentre il sig. è stato titolare di reddito di cittadinanza (cfr. Parte_1
all.10b ed all.10c) e dal 2023 è titolare di assegno sociale (cfr. all.10a ed all.11)], nessuno deve nulla all'altro a titolo di assegno di mantenimento.
SULLE SPESE DI LITE: entrambe le parti, evidenziano di aver effettuato – ognuna per proprio conto e a mezzo del rispettivo procuratore - richiesta di ammissione al Patrocinio a carico dello
Stato in via provvisoria al C.O.A. di Napoli ricorrendone i presupposti reddituali, e dunque ne chiedono la regolamentazione in conformità del DPR 115/2002.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 28/04/1977 (atto n. 145, parte II, s. A, sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1977);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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