TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10083/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Letizia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Castel Volturno, alla via B. Celentano n. 2;
RICORRENTE
omiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.12.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda di provvedimenti accessori.
benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 16.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (28.1.2022), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 12.7.2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castel Volturno, in data
31.5.2018, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e Parte_1
(nato in San Felice a [...], il [...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno CP_1
2018;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10083/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Letizia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Castel Volturno, alla via B. Celentano n. 2;
RICORRENTE
omiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.12.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza formulare alcuna domanda di provvedimenti accessori.
benché ritualmente citato, restava contumace. CP_1
All'udienza del 16.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (28.1.2022), nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza depositata il 12.7.2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nulla va disposto in merito ai provvedimenti accessori, non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
Nulla sulle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castel Volturno, in data
31.5.2018, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e Parte_1
(nato in San Felice a [...], il [...]) - atto n. 4, parte II, serie A, anno CP_1
2018;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro