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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8392/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonello Renato Parte_1 C.F._1
Obinu
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Antonello Controparte_1 C.F._2
Renato Obinu
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Pag. 1 a 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1)-Le parti sono state legate sentimentalmente convivendo more uxorio dall'anno 2020 al mese di aprile dell'anno 2024 presso l'immobile di proprietà comune sito in Quartu Sant'Elena via
Principessa Iolanda n. 39.
2)-Dalla loro relazione è nato [...] a [...] il figlio . Persona_1
3)-Purtroppo dopo un periodo di serena e felice convivenza il legame tra le parti si è
deteriorato.
4)-Le parti, essendo venuti meno i presupposti fondamentali della vita di coppia, hanno deciso di cessare la convivenza con decorrenza dal mese di aprile 2024, pur mantenendo tra loro buoni rapporti assolutamente sereni e civili.
5)-A seguito dell'interruzione della loro relazione sentimentale, di comune accordo, intendono disciplinare l'affidamento del loro figlio minore le modalità dei rapporti con ciascun Per_1
genitore ed i correlati diritti di mantenimento.
6)-Nelle more del rapporto, in data 07.04.20 le parti hanno acquistato l'immobile sito in
Quartu Sant'Elena via Principessa Iolanda n. 39 di cui sono comproprietari pro indiviso nella misura del 50%.
7)-Per procedere all'acquisto dell'immobile hanno acceso con il di Quartu Controparte_2
Sant'Elena, un mutuo ipotecario trentennale a tasso fisso (1,40%) n. 034-000093372166,
Pag. 2 a 6 collegato al c/c cointestato n. 70724875 e che, secondo il relativo piano di ammortamento,
dovrà essere pagato mediante 308 rate mensili di €. 327,73 dal 07.04.2020 al 30.04.2050.
-E' intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne, oltre quelli di natura patrimoniale, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
***
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i signori e - ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 Controparte_1
domiciliati – al solo fine di tutelare il benessere del proprio figlio, visto l'art. 337-ter c.c.,
CHIEDONO
che l'On.le Tribunale Ordinario di Cagliari, - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare l'affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
1)-Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso.
2)-Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
3)-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore.
4)-Il figlio minore vivrà, quale residenza privilegiata, con la madre nell'abitazione sita in
Quartu Sant'Elena Via Principessa Iolanda n. 39 ed il padre, trasferitosi in altra abitazione in
Pag. 3 a 6 via Buozzi n.49, Selargius dal mese di aprile 2024, potrà vederlo e tenerlo con sé nei periodi di seguito indicati che le parti riconoscono ed accettano quale contenuto minimo del diritto di visita del padre.
5)-Il padre, avrà la facoltà di tenere con sé il figlio, ogni fine settimana, dalle ore 15 del sabato alle ore 8 del lunedì mattina provvedendo ad accompagnarlo a scuola.
6)-Potrà inoltre tenere con sé il minore il mercoledì dalle ore 19.30 sino alle ore 8.00 del giovedì provvedendo ad accompagnarlo scuola.
7)-Le principali festività, compleanni ed onomastici del figlio saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni, restando inteso che se trascorrerà una festività con un genitore la successiva sarà trascorsa con l'altro.
8)-Le feste natalizie e pasquali il minore le trascorrerà con i genitori ad anni alterni secondo le seguenti modalità:
-quanto alle feste di Natale dalle ore 15 del 23 dicembre sino alle ore 10 del 25 dicembre con il padre;
dalle ore 10 del 25 dicembre alle ore 10 del 27 dicembre con la madre;
-quanto alle feste di Pasqua dalle ore 15 del sabato santo alle ore 10 del lunedì dell'Angelo.
9)-Durante le vacanze estive il padre potrà vedere e tenere con sé nel mese di agosto per giorni
15 consecutivi o comunque per un periodo di un numero di giorni da concordare preventivamente tra i genitori entro il mese di giugno di ciascun anno, tenendo conto degli impegni lavorativi e dei periodi di ferie usufruibili.
10)-Le parti si danno atto che il diritto di visita del padre nonché i periodi relativi alle festività
e alle ferie come sopra riportati possono essere modificati con diversi accordi tra i genitori.
11)-Il padre corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Pag. 4 a 6 12)-Il padre corrisponderà altresì, alla madre la metà delle spese straordinarie del figlio purché previamente concordate, salvo urgenze, e documentate tra cui, a titolo Per_1
esemplificativo ma non esaustivo, le spese scolastiche, sportive, visite mediche, oculistiche,
dentistiche e comunque visite specialistiche e più in generale per spese mediche cure, terapie mediche, medicinali, esami, accertamenti, analisi mediche, spese di trasporto, spese per gite scolastiche ed extrascolastiche, centri ricreativi, centri estivi e sportivi.
13)- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
14)- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto,
consentendo altresì che ciascuna di esse possa inserire il figlio nel proprio passaporto ed eventualmente ad esprimere il consenso nelle forme valide ex lege.
15)-Le parti provvederanno al pagamento delle rate del mutuo ipotecario di cui alla superiore premessa nella misura del 50% mediante versamento mensile della somma di €. 163,87
cadauna (367,73:2) con l'impegno di alienare l'immobile acquistato entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo. Il prezzo di vendita, previa estinzione del mutuo ipotecario,
verrà diviso in parti uguali.
16)-I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono dandosi danno atto di aver definito ogni proprio e reciproco rapporto patrimoniale dichiarando di non avere, ciascuno dall'altra null'altro a pretendere, per qualsiasi titolo e/o ragione, riconducibile o non, direttamente e/o indirettamente, connesso,
generato e/o conseguente al rapporto more uxorio dichiarandosi, con la sottoscrizione della presente, soddisfatti di ogni reciproca pretesa”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 5 a 6 Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Controparte_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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