Articolo 7 della Legge 26 gennaio 1980, n. 9
Articolo 6Articolo 8
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15 febbraio 1980
Art. 7. Grandi invalidi per servizio

Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1980
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