Art. 7. Grandi invalidi per servizio
Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.
Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermita' ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.