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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/05/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7871/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.SA Maria I.
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discuSA all' udienza dell'11/4/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell' art 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promoSA da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Salentina (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Avvocato Daniele De Leo
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Raho CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 12/7/2023, il ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa, e la condanna dell' al pagamento CP_1 delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente contesta l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il medesimo, sin dal momento della domanda amministrativa, presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore come da documentazione medica in atti. CP_ Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445- bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si
è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fiSA un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo
196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma 1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il
“ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
2 Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi della legge n.18/80, la concessione della indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante tale da determinare nel medesimo la necessità di assistenza continua per impossibilità di deambulare senza un aiuto permanente e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi, mentre il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza (sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni).
Orbene, il CTU, Dott.SA , nominato in questa fase procedimentale, nella Persona_1 relazione tecnica depositata in data 26/3/2025, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi fisiologica e patologica, pone il medesimo nell'assoluta impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, senza l'aiuto continuo di un accompagnatore, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (6/5/2022, secondo quanto riportato nel verbale della Commissione Medica allegato al ricorso in opposizione ad ATP).
Conclude infatti il CTU che:””””””….la disfunzione cognitiva e la gravità del quadro psicopatologico, rendono il Sig. incapace di un efficace adattamento ad Parte_1 eventi e situazioni di vita sociale anche routinarie, inoltre l'impossibilità ad autodeterminarsi richiede l'aiuto costante di terzi sia per l'espletamento degli atti quotidiani di vita sia per il trattamento psicofarmacologico. Alla Psicosi schizofrenica cronica si attribuisce il codice 1209 indicativo di “sindrome schizofrenica cronica grave con autismo delirio e profonda disorganizzazione della vita sociale” con indice di invalidità del
100% Si prende atto della ER (cod. 7010- 35%) e dell'OV (cod. 5031-
40%). Nel determinare il momento di paSAggio da una condizione di conservata, ancorché incerta, autosufficienza, a quello di sicura dipendenza da terzi nello svolgimento delle normali attività quotidiane della vita, ruolo determinante ha avuto l'aggravarsi della patologia neuropsichica. Pertanto dagli atti in nostro possesso, nonché dall'analisi del quadro clinico attuale, possiamo affermare che sin da maggio 2022 il Ricorrente si trovasse nelle condizioni di beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento….
[...]
affetto da: “Psicosi schizofrenica cronica ( cod. 1209) ; ER Parte_1
(cod. 7010), OV VCODX 2-3/10; VC OSX 1/20 (cod.5031)” è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e ha diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa”””””.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti le conclusioni peritali.
3 Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Né esistono preclusioni alla liquidazione delle suddette prestazioni, atteso che l'istante ha fornito prova, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere mai stato ricoverato gratuitamente in istituto sanitario (vedasi dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso in opposizione ad ATP).
A tal proposito, si deve osservare che la Corte di CaSAzione con sentenza n.27010 del
24/10/2018 ha chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emeSA in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in eSA deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente per dichiarato anticipo. CP_ Le spese di C.T.U., poste provvisoriamente a carico dell' , devono porsi a carico dell' soccombente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara sussistente il requisito sanitario integrante il diritto del ricorrente in epigrafe alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 6 Maggio 2022. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.165,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 11 Aprile – 4 Maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.SA Maria I. Gustapane
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