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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1253/2020
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1253/2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Bari - Palese alla Via Vico XI Duca D'Aosta n.3, C.F.:
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Marino, C.F.: , e C.F._2
dall'Avv. Caterina Milella, C.F.: C.F._3
1 RICORRENTE
E
corrente in Controparte_1
Modugno (BA) alla Piazza Sedile, 1, (P. IVA , in P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Pasqua Rita Schiralli (C.F.
) C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.02.2020 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la , in persona Controparte_1
del legale rappr. p.t., contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente. Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di
2 svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, dott.sse e -, la causa, trattata dapprima ai Per_2 Per_3 CP_7
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso infondato per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale, sostanzialmente, alla cessazione dell'attività di gestione casa di
Riposo Vittorio Emanuele II via Napoli n.332 in Bari, , motivazione rientrante appieno, come è evidente, nella nozione di giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n.
15894/2000).
3 L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass.
n. 7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n.
12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass. n. 6222/98 e Cass. n.
9310/2001).
4 In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
5 Ciò posto, si rammenta che, come suaccennato, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n.
2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. La società convenuta ha giustificato l'atto espulsivo del ricorrente con la cessazione dell'attività della casa di riposo determinata, in buona sostanza, dalla necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi. Alla luce di quanto sopra si è osservato, non è, innanzitutto, revocabile in dubbio, in linea generale, la riconducibilità al giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una scelta gestionale che porti alla soppressione di attività lavorativa, anche indipendentemente dalla necessità di fronteggiare situazioni di crisi e nell'ottica di una organizzazione più conveniente e remunerativa. Ad ogni modo, nel caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare una cessazione di attività, per poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri l'esistenza delle ragioni aziendali che hanno determinato la soppressione del posto;
ditalché, la legittimità del licenziamento andrà valutata in
6 relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività della cessazione ed al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge la prova dell'effettività della motivazione posta alla base dell'espulsione della lavoratrice.
Va premesso che con contratto di concessione del servizio di gestione del 4 marzo 2016, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari al n. 7399 SERIE 1T, la l' Controparte_8
conferiva alla Controparte_1
l'affidamento in concessione della Struttura operativa intitolata
“Vittorio Emanuele II” sita in Bari alla Via Napoli 332, adibita, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, in Casa di riposo ex art. 65 L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007 (cfr. all. n. 1 fascicolo parte resistente). Così come pattuito all'art. 4 del ridetto Contr contratto, l' (Azienda Pubblica di servizi alla persona) Terre
Riunite di Bari, si impegnava a concedere le dovute autorizzazioni alla , per trasformare la Controparte_1
Casa di riposo in residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili e residenza sociosanitaria assistenziale per anziani ex artt. 58 e 66 L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007. La ridetta pattuizione era condizione necessaria alla formalizzazione dell'atto di concessione data la evidente antieconomicità della gestione della casa di riposo. A distanza di tre anni dalla formalizzazione del contratto di concessione del servizio di gestione, la non aveva adempiuto ai Controparte_8
propri obblighi contrattuali (trasformazione della Casa di Riposo in RSSA) e tale situazione aveva causato danni e disagi economici. Tanto si evince dalle relazioni illustrative anno 2016 e anno 2017 prodotte in atti (cfr. All. n. 2 fascicolo parte resistente). La Controparte_1
7 nonostante le perdite economiche, causate dal mancato adempimento agli obblighi contrattuali della Parte_2
cercava di sopravvivere fino al momento in cui si vedeva
[...]
costretta a preannunciare il recesso dal contratto per motivi di difficoltà economica (cfr. All. n. 3, 4, 5, 6 fascicolo parte resistente). A seguito del preavviso di recesso, con conseguente interruzione del servizio, la Controparte_1
provvedeva ad intimare il licenziamento a tutti i
[...]
dipendenti, ivi compresa la per “cessazione Parte_1
attività”(crf. Al. n.7 fascicolo parte resistente).
Tuttavia, nelle more dell'intimato licenziamento si intavolavano trattative tra la e la Parte_2 [...]
la quale, nel tentativo di mantenere Controparte_1
l'assetto della casa di riposo, chiedeva un contributo economico a Contr in attesa di ottenere la trasformazione e permettere di mantenere il personale. La ancora una Parte_2
volta, si impegnava a provvedere alle dovute trasformazioni e, di conseguenza, la resistente sospendeva la procedura di licenziamento per cessazione dell'attività (cfr. All. n. 8 fascicolo parte resistente). Nonostante le ulteriori rassicurazioni da parte di
Bari in merito alla trasformazione, nulla Parte_2
accadeva e, date le ingenti perdite economiche (cfr. documentazione in atti), la Controparte_1
provvedeva a ridurre il personale in eccesso per la
[...]
gestione della casa di riposo e intimava nuovamente il licenziamento alla ricorrente.
Risulta, quindi, provata la cessazione dell'attività della casa di riposo Vittorio Emanuele II di Bari, sede di lavoro della
E la scelta di licenziare quale lavoratore Parte_1
eccedentario, come dedotto nella memoria difensiva (e non
8 contestato), è ricaduta sull'istante per varie ragioni: trattandosi di lavoratrice che aveva sempre lavorato nel reparto lavanderia e sempre in collaborazione con altra dipendente, Parte_3
che aveva adeguatamente formato la non avendo Parte_1
la ricorrente i titoli per la somministrazione dei pasti ovvero per operare in reparto. Inoltre, la resistente ha dimostrato che la scelta dei soggetti da licenziare era stata operata anche sulla scorta di altri criteri quali carichi familiari - la Parte_1
non aveva carichi familiari -, anzianità di servizio - la era una tra i più giovani assunti - e fungibilità. Parte_1
Tra l'altro, al momento della presa in carico della gestione della casa di riposo, la aveva Controparte_1
preso in carico il personale già operativo all'interno della struttura con un'anzianità di servizio superiore rispetto all'odierna ricorrente.
A tanto si aggiunga che , escussa quale teste Parte_3
all'udienza del 04/07/2023, ha confermato tutte le circostanze sopra richiamate ed in particolare ha confermato di aver affiancato la “... dandole delle direttive sullo Parte_1
svolgimento delle mansioni ...”. La teste ha confermato, altresì, che ella stessa era più fungibile della tanto che, Parte_1
talvolta, si assentava per svolgere altre mansioni avendo “... le competenze anche per la somministrazione dei pasti ...”. Si tratta di circostanze tutte idonee ad integrare una modifica organizzativa sussumibile nelle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” ex art. 3 L. 604/1966, come statuito da
Cass. 25201/2016 cit., secondo cui “la ragione inerente all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro è quella che
9 determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa”.
Quindi, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto chiare, precise e concordanti ed anche perché provenienti da soggetti a diretta conoscenza della prassi aziendale interna e delle mansioni del ricorrente, si evince che la parte resistente ha dimostrato l'effettività della cessazione dell'attività della casa di riposo nonché la concreta riferibilità del licenziamento dell'istante, la cui posizione è divenuta superflua, alle iniziative collegate alla ridetta effettiva ragione di carattere produttivo-organizzativo, attuata anche per una più economica gestione dell'impresa (si veda, ex plurimis Cass. n. 12514/2004).
Del resto, su tale ultimo punto va rammentato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati altrimenti. Ne consegue che rientra nella previsione di cui alla seconda parte della L. 15 luglio 1966,
n. 604, art. 3 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non pretestuosamente, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese (Cass. n.
2874/2012, conf. Cass. n. 1461/2012 secondo cui “nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda …
10 è corretta in diritto la sentenza impugnata che postula quale causa legittimante il licenziamento oggettivo anche l'esigenza di ridurre i costi dell'impresa attraverso la soppressione di un posto di lavoro”).
Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Sprema Corte, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettività e la non pretestuosità. Ed è anche dato acquisito che la soppressione di una data mansione lavorativa, sul presupposto di una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, può derivare
“a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie
o, ad ogni modo da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale … b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni … c) o dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei sui addetti, rivelatosi sovrabbondante per
l'impegno richiesto;
c) a – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficace gestione aziendale” (così Cass. n.
13516/2016 e conf. Cass. n. 15082/2016). Nel caso di specie, appunto, è emersa la prova della effettività della scelta datoriale di cessazione dell'attività che ha condotto all'espulsione della ricorrente, e che tale scelta non è stata apparente o pretestuosa.
In pratica, nel caso de quo, può affermarsi che il licenziamento della ricorrente, è il frutto dell'effettivo mutamento dell'organizzazione aziendale dovuta alla riduzione del parco automezzi e non di una scelta arbitraria ed irragionevole del datore di lavoro, sicchè non può non riconoscersi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dell'estromissione dell'istante.
11 Del resto, come sopra accennato, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, tra cui anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr. ex plurimis, Cass. n. 24235/2010).
Ne consegue che non è sindacabile dal Giudicante, nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale della parte convenuta che abbia comportato la soppressione della posizione funzionale del ricorrente, perché nella specie risulta provata l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, unico elemento suscettibile di controllo giudiziale.
In definitiva, alla stregua della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si evince che il datore di lavoro ha dimostrato la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle dedotte iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere riorganizzativo interno causate dalla cessazione dell'attività della casa di riposo, anche in vista di una razionalizzazione dei costi aziendali. Proprio a causa delle evidenziate specifiche ragioni, il datore di lavoro ha dimostrato l'inutilizzabilità della prestazione della ricorrente. Pertanto, la scelta di sopprimere il posto di lavoro dell'istante, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria, in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere il ricorrente.
12 E' pur vero che, come detto sopra, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v. Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata
13 effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (vedi, da ultimo, Cass. n. 19416/2013, Cass. n. 10527/1996, Cass. n.
3030/99, Cass. n. 17928/02). Detto onere, come ha precisato la
Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria
(si veda Cass. n. 3198/1987, Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n. 10559/1998, Cass. n.
8254/1992).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dalla ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento. D'altro canto, il lavoratore, come suaccennato, aveva l'onere di allegare, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare, con l'indicazione di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, il relativo onere probatorio datoriale (cfr. Cass. n. 7046/2011, 8207/200, Cass. n.
13134/2000). Ma, nel caso di specie, l'istante non ha dedotto alcunché sul punto. Del resto, la resistente ha fornito la prova del fatto che la ricorrente svolgeva attività esclusivamente nella lavanderia. Non aveva i titoli per la somministrazione dei pasti così come non possedeva titoli per stare in reparto. La , Pt_3
invece, era maggiormente fungibile della tanto Parte_1
che, talvolta, si assentava per svolgere altre mansioni avendo “... le competenze anche per la somministrazione dei pasti ...”. Ne
14 consegue che sussiste prova sufficiente del fatto che il datore non avrebbe potuto impiegare il ricorrente in altre mansioni.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento impugnato, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite sono interamente compensate per giusti motivi, in considerazione della diversa qualità delle parti e della controvertibilità della lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 05.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
1253/2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Bari - Palese alla Via Vico XI Duca D'Aosta n.3, C.F.:
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Luigi Marino, C.F.: , e C.F._2
dall'Avv. Caterina Milella, C.F.: C.F._3
1 RICORRENTE
E
corrente in Controparte_1
Modugno (BA) alla Piazza Sedile, 1, (P. IVA , in P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Pasqua Rita Schiralli (C.F.
) C.F._4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.02.2020 il ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva la , in persona Controparte_1
del legale rappr. p.t., contestando la fondatezza delle domande di parte ricorrente. Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi ed autorizzato il deposito di note difensive.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente, tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nell'ordine di
2 svariate migliaia) nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione
Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa
, , , , dott. , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, dott.sse e -, la causa, trattata dapprima ai Per_2 Per_3 CP_7
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso infondato per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare va rilevato che dalla lettera prodotta si evince che il licenziamento impugnato nel presente procedimento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo. Infatti, la lettera inviata dalla parte resistente testualmente ascrive la decisione datoriale, sostanzialmente, alla cessazione dell'attività di gestione casa di
Riposo Vittorio Emanuele II via Napoli n.332 in Bari, , motivazione rientrante appieno, come è evidente, nella nozione di giustificato motivo oggettivo.
Sul punto, si osserva che l'art. 3 della legge n. 604/1966 identifica il giustificato motivo oggettivo in <<ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso>>, rimettendo al giudice la ricognizione dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva, dell'esistenza di un nesso di causalità tra le scelte imprenditoriali ed il provvedimento di licenziamento e della mancanza di possibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore (cosiddetto "repechage") mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (si veda, ex plurimis, Cass. n.
15894/2000).
3 L'onere probatorio della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava, ai sensi dell'art. 5 l. cit., sul datore di lavoro, cui spetta dimostrare non solo la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo, ma anche l'impossibilità di utilizzare il lavoratore estromesso in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui era stato precedentemente adibito (si veda, ex plurimis, Cass. n.
4688/1991).
Se dunque è pressoché incontrastata l'affermazione dell'insindacabilità giudiziale delle scelte imprenditoriali, in quanto espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. (si veda ex plurimis Cass. n. 12554/1998, Cass.
n. 7376/2001, Cass. n. 5777/03), nondimeno si discute sull'essenza del giustificato motivo oggettivo. In altri termini ci si chiede se al giustificato motivo obiettivo di licenziamento siano riconducibili le sole ragioni dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli “non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva, imponendo una riduzione dei costi”, così da salvaguardare gli equilibri economici dell'impresa e quindi la possibilità di mantenimento dei livelli occupazionali (su cui si veda Cass. n. 3030/1999, Cass. n. 11646/98, Cass. n.
12999/95), ovvero qualunque processo di riorganizzazione o ristrutturazione che tragga la sua legittimità dall'effettiva ragione economica che l'abbia determinato, sia essa rappresentata da motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali (esigenze di mercato), o anche da modifiche organizzative finalizzate all'incremento dei profitti (si veda Cass. n. 6222/98 e Cass. n.
9310/2001).
4 In accordo con tale seconda impostazione, consapevolmente recepita a partire da Cass. n. 5777/2003, si ritiene che la ragione giustificativa del licenziamento, sempreché seria ed effettiva e non già pretestuosa, possa rinvenirsi sia nei fattori (sfavorevoli) di mercato, sia nelle modificazioni tecnico-produttive ovvero nelle iniziative di riorganizzazione inerenti alla gestione d'impresa orientate al contenimento dei costi e quindi all'aumento dei profitti, dovendosi ravvisare piuttosto nella previsione dell'obbligo di repechage quel “certo contemperamento tra l'interesse dell'impresa e quello del lavoratore ugualmente protetti dalla normativa costituzionale” (si veda Cass. n. 5777 cit.).
Del resto, tale opzione ermeneutica è stata di recente autorevolmente ripresa dalla Suprema Corte, con sentenza n.
25201/2016, in cui si afferma che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.3 della legge n. 106 del 1966, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare e il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
5 Ciò posto, si rammenta che, come suaccennato, l'onere della prova dell'impossibilità del “repechage” <<va assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prove - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati [in relazione a tutte le sedi dell'attività aziendale, salvo il preliminare rifiuto dei lavoratori licenziati a trasferirsi altrove]>> (si veda, ex plurimis, Cass. n.
2881/1992).
I principi innanzi menzionati vanno calati nel caso concreto dedotto all'attenzione di questo Giudice. La società convenuta ha giustificato l'atto espulsivo del ricorrente con la cessazione dell'attività della casa di riposo determinata, in buona sostanza, dalla necessità di una razionalizzazione delle risorse impiegate e dei relativi costi. Alla luce di quanto sopra si è osservato, non è, innanzitutto, revocabile in dubbio, in linea generale, la riconducibilità al giustificato motivo oggettivo di licenziamento di una scelta gestionale che porti alla soppressione di attività lavorativa, anche indipendentemente dalla necessità di fronteggiare situazioni di crisi e nell'ottica di una organizzazione più conveniente e remunerativa. Ad ogni modo, nel caso di licenziamento individuale giustificato dalla necessità di operare una cessazione di attività, per poter ritenere legittimo il licenziamento occorre che il datore di lavoro dimostri l'esistenza delle ragioni aziendali che hanno determinato la soppressione del posto;
ditalché, la legittimità del licenziamento andrà valutata in
6 relazione all'esistenza di tali ragioni, all'effettività della cessazione ed al nesso causale con il licenziamento impugnato.
Nel caso di specie dall'istruttoria svolta e dalla documentazione in atti emerge la prova dell'effettività della motivazione posta alla base dell'espulsione della lavoratrice.
Va premesso che con contratto di concessione del servizio di gestione del 4 marzo 2016, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari al n. 7399 SERIE 1T, la l' Controparte_8
conferiva alla Controparte_1
l'affidamento in concessione della Struttura operativa intitolata
“Vittorio Emanuele II” sita in Bari alla Via Napoli 332, adibita, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, in Casa di riposo ex art. 65 L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007 (cfr. all. n. 1 fascicolo parte resistente). Così come pattuito all'art. 4 del ridetto Contr contratto, l' (Azienda Pubblica di servizi alla persona) Terre
Riunite di Bari, si impegnava a concedere le dovute autorizzazioni alla , per trasformare la Controparte_1
Casa di riposo in residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili e residenza sociosanitaria assistenziale per anziani ex artt. 58 e 66 L.R. 19/2006 e R.R. 4/2007. La ridetta pattuizione era condizione necessaria alla formalizzazione dell'atto di concessione data la evidente antieconomicità della gestione della casa di riposo. A distanza di tre anni dalla formalizzazione del contratto di concessione del servizio di gestione, la non aveva adempiuto ai Controparte_8
propri obblighi contrattuali (trasformazione della Casa di Riposo in RSSA) e tale situazione aveva causato danni e disagi economici. Tanto si evince dalle relazioni illustrative anno 2016 e anno 2017 prodotte in atti (cfr. All. n. 2 fascicolo parte resistente). La Controparte_1
7 nonostante le perdite economiche, causate dal mancato adempimento agli obblighi contrattuali della Parte_2
cercava di sopravvivere fino al momento in cui si vedeva
[...]
costretta a preannunciare il recesso dal contratto per motivi di difficoltà economica (cfr. All. n. 3, 4, 5, 6 fascicolo parte resistente). A seguito del preavviso di recesso, con conseguente interruzione del servizio, la Controparte_1
provvedeva ad intimare il licenziamento a tutti i
[...]
dipendenti, ivi compresa la per “cessazione Parte_1
attività”(crf. Al. n.7 fascicolo parte resistente).
Tuttavia, nelle more dell'intimato licenziamento si intavolavano trattative tra la e la Parte_2 [...]
la quale, nel tentativo di mantenere Controparte_1
l'assetto della casa di riposo, chiedeva un contributo economico a Contr in attesa di ottenere la trasformazione e permettere di mantenere il personale. La ancora una Parte_2
volta, si impegnava a provvedere alle dovute trasformazioni e, di conseguenza, la resistente sospendeva la procedura di licenziamento per cessazione dell'attività (cfr. All. n. 8 fascicolo parte resistente). Nonostante le ulteriori rassicurazioni da parte di
Bari in merito alla trasformazione, nulla Parte_2
accadeva e, date le ingenti perdite economiche (cfr. documentazione in atti), la Controparte_1
provvedeva a ridurre il personale in eccesso per la
[...]
gestione della casa di riposo e intimava nuovamente il licenziamento alla ricorrente.
Risulta, quindi, provata la cessazione dell'attività della casa di riposo Vittorio Emanuele II di Bari, sede di lavoro della
E la scelta di licenziare quale lavoratore Parte_1
eccedentario, come dedotto nella memoria difensiva (e non
8 contestato), è ricaduta sull'istante per varie ragioni: trattandosi di lavoratrice che aveva sempre lavorato nel reparto lavanderia e sempre in collaborazione con altra dipendente, Parte_3
che aveva adeguatamente formato la non avendo Parte_1
la ricorrente i titoli per la somministrazione dei pasti ovvero per operare in reparto. Inoltre, la resistente ha dimostrato che la scelta dei soggetti da licenziare era stata operata anche sulla scorta di altri criteri quali carichi familiari - la Parte_1
non aveva carichi familiari -, anzianità di servizio - la era una tra i più giovani assunti - e fungibilità. Parte_1
Tra l'altro, al momento della presa in carico della gestione della casa di riposo, la aveva Controparte_1
preso in carico il personale già operativo all'interno della struttura con un'anzianità di servizio superiore rispetto all'odierna ricorrente.
A tanto si aggiunga che , escussa quale teste Parte_3
all'udienza del 04/07/2023, ha confermato tutte le circostanze sopra richiamate ed in particolare ha confermato di aver affiancato la “... dandole delle direttive sullo Parte_1
svolgimento delle mansioni ...”. La teste ha confermato, altresì, che ella stessa era più fungibile della tanto che, Parte_1
talvolta, si assentava per svolgere altre mansioni avendo “... le competenze anche per la somministrazione dei pasti ...”. Si tratta di circostanze tutte idonee ad integrare una modifica organizzativa sussumibile nelle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” ex art. 3 L. 604/1966, come statuito da
Cass. 25201/2016 cit., secondo cui “la ragione inerente all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro è quella che
9 determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa”.
Quindi, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte, della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, in quanto chiare, precise e concordanti ed anche perché provenienti da soggetti a diretta conoscenza della prassi aziendale interna e delle mansioni del ricorrente, si evince che la parte resistente ha dimostrato l'effettività della cessazione dell'attività della casa di riposo nonché la concreta riferibilità del licenziamento dell'istante, la cui posizione è divenuta superflua, alle iniziative collegate alla ridetta effettiva ragione di carattere produttivo-organizzativo, attuata anche per una più economica gestione dell'impresa (si veda, ex plurimis Cass. n. 12514/2004).
Del resto, su tale ultimo punto va rammentato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica ogni volta che si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa con conseguente e inevitabile licenziamento dei lavoratori che ricoprano detti posti e che non possano essere impiegati altrimenti. Ne consegue che rientra nella previsione di cui alla seconda parte della L. 15 luglio 1966,
n. 604, art. 3 l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall'imprenditore non pretestuosamente, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese (Cass. n.
2874/2012, conf. Cass. n. 1461/2012 secondo cui “nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda …
10 è corretta in diritto la sentenza impugnata che postula quale causa legittimante il licenziamento oggettivo anche l'esigenza di ridurre i costi dell'impresa attraverso la soppressione di un posto di lavoro”).
Del resto, come affermato dalla costante giurisprudenza della
Sprema Corte, al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, nel senso che ne risulti l'effettività e la non pretestuosità. Ed è anche dato acquisito che la soppressione di una data mansione lavorativa, sul presupposto di una scelta aziendale effettiva e non pretestuosa, può derivare
“a) o da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso determinate mansioni obsolete o comunque non più necessarie
o, ad ogni modo da abbandonarsi in virtù di insindacabile scelta aziendale … b) oppure dall'esternalizzazione di determinate mansioni … c) o dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei sui addetti, rivelatosi sovrabbondante per
l'impegno richiesto;
c) a – ancora – da una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficace gestione aziendale” (così Cass. n.
13516/2016 e conf. Cass. n. 15082/2016). Nel caso di specie, appunto, è emersa la prova della effettività della scelta datoriale di cessazione dell'attività che ha condotto all'espulsione della ricorrente, e che tale scelta non è stata apparente o pretestuosa.
In pratica, nel caso de quo, può affermarsi che il licenziamento della ricorrente, è il frutto dell'effettivo mutamento dell'organizzazione aziendale dovuta alla riduzione del parco automezzi e non di una scelta arbitraria ed irragionevole del datore di lavoro, sicchè non può non riconoscersi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base dell'estromissione dell'istante.
11 Del resto, come sopra accennato, il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, tra cui anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr. ex plurimis, Cass. n. 24235/2010).
Ne consegue che non è sindacabile dal Giudicante, nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale della parte convenuta che abbia comportato la soppressione della posizione funzionale del ricorrente, perché nella specie risulta provata l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, unico elemento suscettibile di controllo giudiziale.
In definitiva, alla stregua della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta, si evince che il datore di lavoro ha dimostrato la concreta riferibilità del licenziamento individuale alle dedotte iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere riorganizzativo interno causate dalla cessazione dell'attività della casa di riposo, anche in vista di una razionalizzazione dei costi aziendali. Proprio a causa delle evidenziate specifiche ragioni, il datore di lavoro ha dimostrato l'inutilizzabilità della prestazione della ricorrente. Pertanto, la scelta di sopprimere il posto di lavoro dell'istante, non può dirsi meramente pretestuosa od arbitraria, in quanto la società resistente ha fornito la prova dell'esistenza di effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento da cui era derivata la necessità di espellere il ricorrente.
12 E' pur vero che, come detto sopra, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, sul datore di lavoro incombe la prova, non solo della concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti all'epoca della comunicazione del licenziamento (in ordine alle quali nella specie non è lecito nutrire riserve), ma anche della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (v. Cass. n.14815/2005). In proposito il Giudicante ritiene che l'immunità dal controllo giurisdizionale delle strategie d'impresa invocate a motivo di licenziamento, fatte salve la verifica dell'effettività delle ragioni addotte e del nesso di causalità con la misura espulsiva, trova proprio sul terreno del cd. “repechage” il suo più corposo contrappeso, gravando sull'imprenditore recedente l'obbligo di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ricollocare altrove il lavoratore privato del posto soppresso, ma di non esservi riuscito per effettiva impossibilità di una diversa utilizzazione dello stesso in altro posto equivalente che egli sarebbe stato in grado di ricoprire, desumibile dalla correlativa indisponibilità al tempo del licenziamento ovvero dalla mancanza di assunzioni mirate entro un arco di tempo ragionevole. L'onere probatorio relativo all'elemento in parola, secondo la giurisprudenza maggioritaria, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento - e per un congruo periodo - non sia stata
13 effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica (vedi, da ultimo, Cass. n. 19416/2013, Cass. n. 10527/1996, Cass. n.
3030/99, Cass. n. 17928/02). Detto onere, come ha precisato la
Suprema Corte, deve essere comunque mantenuto entro limiti di ragionevolezza, sicché esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria
(si veda Cass. n. 3198/1987, Cass. n. 8254/1992), con l'ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repechage (si veda Cass. n. 10559/1998, Cass. n.
8254/1992).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge che non sono state effettuate assunzioni di personale con la medesima qualifica rivestita dalla ricorrente per un tempo apprezzabile in relazione al licenziamento. D'altro canto, il lavoratore, come suaccennato, aveva l'onere di allegare, tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda, la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, allo scopo di sollecitare, con l'indicazione di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione, il relativo onere probatorio datoriale (cfr. Cass. n. 7046/2011, 8207/200, Cass. n.
13134/2000). Ma, nel caso di specie, l'istante non ha dedotto alcunché sul punto. Del resto, la resistente ha fornito la prova del fatto che la ricorrente svolgeva attività esclusivamente nella lavanderia. Non aveva i titoli per la somministrazione dei pasti così come non possedeva titoli per stare in reparto. La , Pt_3
invece, era maggiormente fungibile della tanto Parte_1
che, talvolta, si assentava per svolgere altre mansioni avendo “... le competenze anche per la somministrazione dei pasti ...”. Ne
14 consegue che sussiste prova sufficiente del fatto che il datore non avrebbe potuto impiegare il ricorrente in altre mansioni.
Per le ragioni innanzi rassegnate, avendo trovato pieno riscontro probatorio le condizioni in tesi legittimanti il licenziamento impugnato, i relativi capi di domanda vanno integralmente rigettati.
Le argomentazioni sin qui enunciate sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto od in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite sono interamente compensate per giusti motivi, in considerazione della diversa qualità delle parti e della controvertibilità della lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Bari, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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