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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA VA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1959/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100147/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmene notificato Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 & C. (già Ricorrente_1 S.a.s. di Nominativo_1 & C.), P. Iva e cod. fisc. P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1, Decollatura (CZ), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, impugnava l'avviso di accertamento n. n. TDY02T100147/2024 (Allegato 1), notificato il 22 marzo 2024, in relazione alla contestazione della detrazione Iva effettuata per l'importo di euro 6.829,46 nella dichiarazione n. 13363220397 – 0000033 del 23.4.2019 per l'anno di imposta 2018.
L'atto impugnato veniva emesso a seguito di indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della ricorrente, Società_4 e la Società_7 S.r.l.s.
La frode avrebbe avuto origine nell'ambito di acquisti intracomunitari di pellet, intercorsi tra: - da un lato, la Società_5, società di diritto estone attiva nella produzione e commercializzazione del pellet e - dall'altro, le due società catanzaresi, quali la Società_7 e la Società_4, che importavano il pellet (dalla estone Società_5) per rivenderlo a diverse società italiane tra cui – pur se per esigue quantità acquistate – figura anche la Ricorrente_1, all'epoca dei fatti rappresentata dal sig. Nominativo_19, cui veniva contestato il reato ex art. 81 cod. pen. e art. 2, L. 74/2000.
Precisava che l'Agenzia delle Entrate, pur a fronte dell'assenza di un giudicato penale a carico della
Società e nonostante la decisione del Tribunale del riesame che ha dichiarato la “nullità del decreto di sequestro impugnato” dall'odierna ricorrente, l'Ufficio ha concluso che anche la Ricorrente_1 avrebbe beneficiato della (presunta) frode per il sol fatto di essersi interfacciata con i Fornitori ai quali soli è attribuita la (presunta) qualifica di cartiere (id est, missing trader).
Deduceva:
- omessa previo invito della Società al contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter, D.Lgs. 2018/97;
- difetto di motivazione dell'atto;
-insussistenza dei presupposti impositivi posto che la presuntiva eccezione – priva dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza – se da un lato pone la necessità di valutare attentamente la condotta dei due Fornitori, dall'altro non è idonea, invece, a suscitare fondati dubbi circa la consapevole partecipazione della Ricorrente_1 all'eventuale disegno fraudolento.
Chiedeva che venisse annullato l'avviso d'accertamento, in quanto l'amministrazione non avrebbe motivato nè provato quali operazioni sarebbero coinvolte nella c.d. frode carosello.
Costituitasi per resistere l'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va rigettato nei termini che seguono. Parte ricorrente, preliminarmente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'omesso invito della Società al contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter, D.lgs. 2018/97. La doglianza è infondata considerato che l'Ufficio, nelle motivazioni dell'accertamento impugnato (pag.5), ha già spiegato le ragioni d'urgenza che giustificano l'applicazione del comma 4 dell'art.
5-ter, D.lgs. 2018/97, che consente appunto di poter notificare direttamente l'avviso di accertamento senza preventivo invito a comparire ex art 5 D.lgs. 2018/97, per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
Quanto ai restanti motivi di impugnazione occorre precisare quanto di seguito.
La giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Civ., Sez. V, 9 agosto 2022, n.
24471).
Ebbene, in questa sede contenziosa, Agenzia delle Entrate, ha prodotto le risultanze dell'indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla
Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della ricorrente, per i seguenti capi d'imputazione che vedono coinvolta la ricorrente:
a) Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12
, Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16, Nominativo_17, Nominativo_18, Nominativo_19, Nominativo_20, Nominativo_21, Nominativo_22 e Nominativo_23 del reato p. e p. dagli artt. 416 c.p. e 3 l. n. 146/2006, perché si associavano allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 ter d.lgs. n. 74/2000, mediante la costituzione e gestione delle società Società_4 Srls e Società_7 Srls, che utilizzavano per distribuire fittiziamente ai sottoelencati rivenditori nazionali pellet proveniente principalmente dalla società estone Società_5, legalmente rappresentata da Nominativo_2, realizzando, con riferimento alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, tipiche delle c.d. “truffe carosello” a carattere transnazionale, finalizzate all'evasione dell'IVA, all'omessa dichiarazione IVA, all'omesso versamento dell'IVA e all'acquisto di merce ad un prezzo di mercato ribassato, cagionando complessivamente, tra, omessa dichiarazione IVA, IVA non versata e crediti IVA inesistenti, un complessivo profitto, con eguale danno per l'Erario, di € 3.527.361,16. In particolare: - Nominativo_7 e Nominativo_8, nella qualità di partecipi e di amministratori di fatto e di diritto della Società_8 di DI Nominativo_8, fornendo un contributo morale e materiale alle attività del sodalizio;
e ancora a pagina 334 sempre del medesimo atto di Comunicazione notizia di reato - P.P. 4336/2020 R.G.N.R. MOD. 21: “ g) Nominativo_7, Nominativo_8 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 d. lgs. n. 74/2000, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle seguenti qualità: Nominativo_7, nella qualità di amministratore di fatto della ditta individuale Società_8 di Nominativo_8; Nominativo_8, nella qualità di amministratrice di diritto della ditta individuale Società_8 di Nominativo_8;, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti emessi dalla Società_4 Srls e dalla Società_7 Srls, indicavano nelle dichiarazioni annuali 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relative alle annualità fiscali 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 elementi passivi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, rispettivamente, per € 79.982,81, per € 117.668,73, per
€ 94.064.28 e per € 34.647,60 con riferimento alle fatture emesse dalla Società_4 Srls e per € 72.313,52, per € 115.662,63, per € 23.271,62, per € 89.354,65 e per 63.359,51 con riferimento alle fatture emesse da Società_7 Srls, evadendo IVA per complessivi € 151.871,54.In Lamezia Terme anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Il meccanismo della “frode carosello” è stato attuato da un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, composta da: una società' di diritto estone, la “Società_5”, operante nel settore della commercializzazione del pellet, gestita da Nominativo_2, soggetto ucraino residente in [...](operatore intracomunitario); - due società catanzaresi, la “Società_7 Srls” e la “ Società_4 Srls”, emittenti fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, amministrate di fatto dal già menzionato Nominativo_2 e legalmente rappresentate dai suoi familiari (genitori), Nominativo_4 e Nominativo_3 (cartiere).
Nell'avviso di accertamento opposto risultano adeguatamente indicate le fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, nonché il summenzionato meccanismo di frode c.d. LL contestato.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata a ritenere (cfr., da ultimo Sent. Cass. 23/08/2019 n. 36359) che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare (ex artt. 39, comma 1 lett.
d, e 40 d.p.r. 600/1973 e 54, comma 2, d.p.r. 633/1972) l'emissione di fatture in assenza di una qualunque corrispondenza nella prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.
Ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione finanziaria, incombendo invece sul contribuente, per l'esclusione di responsabilità, la prova dell'assenza assoluta di colpa, consistente in uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n.
7300/2021 del 16-03-2021).
La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone all'amministrazione di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario. E questa connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici
(purché gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente”. La connivenza del cessionario può essere provata “mediante presunzioni semplici (purché dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza), le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al ruolo di c.d. 'cartiera' del cedente (Cass., ord. n. 13787 del
17 giugno 2014; conf. Cass. n. 10414 del 2011)” (v. sentenza cit. n. 25778 del 2014; in termini, sentenze
23 dicembre 2015, n. 25897-25898- 25899; ordinanza 12 maggio 2015, n. 9546).
Il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non si traduce in un obbligo di specifica motivazione, nell'avviso di accertamento, sulle deduzioni ed osservazioni del contribuente, sanzionato a pena di nullità, essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano le diverse contestazioni, con un grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Sentenza n. 7300/2021 del 16-03-2021).
Orbene, dal complesso degli atti prodotti in giudizio, ritiene questa Corte la sussistenza di idonei elementi costituenti indizi gravi, precisi atti a dimostrare i fatti oggetto dell'atto impugnato da considerarsi, altresì, alla luce di quanto sopra specificato, adeguatamente motivato richiamando lo stesso il meccanismo di frode che ha originato l'accertamento fiscale e le fatture inerenti alle operazioni della cui inesistenza è contestazione. L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
A fronte dell'onere della prova assolto dall'Amministrazione finanziaria– secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – anche ma non solo mediante l'utilizzo di presunzioni, per l'esistenza di tutti gli elementi di prova sopra descritti, la ricorrente (pur coinvolta nel procedimento penale), nulla ha dimostrato in ordine alla sua estraneità e incolpevole ignoranza, anzi, permangono diversi dubbi su quale sia stata la diligenza operata nel non accorgersi che le sedi ed eventuali depositi/magazzini risultavano insussistenti (anzi si trattava appunto di comuni abitazioni), che i rappresentanti legali non erano (e non potevano essere) una badante e/o un impiegato, e che di fatto era gestita dal loro figlio rappresentante della società estera (Società_5 srl), che la situazione reddituale delle stesse era in perdita costante (fonti pubbliche), che non dichiaravano e non versavano iva, che le due società “cartiere” non avessero neanche un sito internet.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
IA VA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1959/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY02T100147/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmene notificato Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 & C. (già Ricorrente_1 S.a.s. di Nominativo_1 & C.), P. Iva e cod. fisc. P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1, Decollatura (CZ), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, impugnava l'avviso di accertamento n. n. TDY02T100147/2024 (Allegato 1), notificato il 22 marzo 2024, in relazione alla contestazione della detrazione Iva effettuata per l'importo di euro 6.829,46 nella dichiarazione n. 13363220397 – 0000033 del 23.4.2019 per l'anno di imposta 2018.
L'atto impugnato veniva emesso a seguito di indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della ricorrente, Società_4 e la Società_7 S.r.l.s.
La frode avrebbe avuto origine nell'ambito di acquisti intracomunitari di pellet, intercorsi tra: - da un lato, la Società_5, società di diritto estone attiva nella produzione e commercializzazione del pellet e - dall'altro, le due società catanzaresi, quali la Società_7 e la Società_4, che importavano il pellet (dalla estone Società_5) per rivenderlo a diverse società italiane tra cui – pur se per esigue quantità acquistate – figura anche la Ricorrente_1, all'epoca dei fatti rappresentata dal sig. Nominativo_19, cui veniva contestato il reato ex art. 81 cod. pen. e art. 2, L. 74/2000.
Precisava che l'Agenzia delle Entrate, pur a fronte dell'assenza di un giudicato penale a carico della
Società e nonostante la decisione del Tribunale del riesame che ha dichiarato la “nullità del decreto di sequestro impugnato” dall'odierna ricorrente, l'Ufficio ha concluso che anche la Ricorrente_1 avrebbe beneficiato della (presunta) frode per il sol fatto di essersi interfacciata con i Fornitori ai quali soli è attribuita la (presunta) qualifica di cartiere (id est, missing trader).
Deduceva:
- omessa previo invito della Società al contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter, D.Lgs. 2018/97;
- difetto di motivazione dell'atto;
-insussistenza dei presupposti impositivi posto che la presuntiva eccezione – priva dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza – se da un lato pone la necessità di valutare attentamente la condotta dei due Fornitori, dall'altro non è idonea, invece, a suscitare fondati dubbi circa la consapevole partecipazione della Ricorrente_1 all'eventuale disegno fraudolento.
Chiedeva che venisse annullato l'avviso d'accertamento, in quanto l'amministrazione non avrebbe motivato nè provato quali operazioni sarebbero coinvolte nella c.d. frode carosello.
Costituitasi per resistere l'Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all'udienza pubblica del 11 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, infondato, va rigettato nei termini che seguono. Parte ricorrente, preliminarmente lamenta l'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'omesso invito della Società al contraddittorio endoprocedimentale ex art.
5-ter, D.lgs. 2018/97. La doglianza è infondata considerato che l'Ufficio, nelle motivazioni dell'accertamento impugnato (pag.5), ha già spiegato le ragioni d'urgenza che giustificano l'applicazione del comma 4 dell'art.
5-ter, D.lgs. 2018/97, che consente appunto di poter notificare direttamente l'avviso di accertamento senza preventivo invito a comparire ex art 5 D.lgs. 2018/97, per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
Quanto ai restanti motivi di impugnazione occorre precisare quanto di seguito.
La giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Civ., Sez. V, 9 agosto 2022, n.
24471).
Ebbene, in questa sede contenziosa, Agenzia delle Entrate, ha prodotto le risultanze dell'indagine penale n. 4336/2020 (previa autorizzazione all'utilizzo dei dati ex art. 63, c.1, DPR 633/72- concessa dalla
Procura della Repubblica il 09/01/2024) a carico dei fornitori della ricorrente, per i seguenti capi d'imputazione che vedono coinvolta la ricorrente:
a) Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8, Nominativo_9, Nominativo_10, Nominativo_11, Nominativo_12
, Nominativo_13, Nominativo_14, Nominativo_15, Nominativo_16, Nominativo_17, Nominativo_18, Nominativo_19, Nominativo_20, Nominativo_21, Nominativo_22 e Nominativo_23 del reato p. e p. dagli artt. 416 c.p. e 3 l. n. 146/2006, perché si associavano allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10 ter d.lgs. n. 74/2000, mediante la costituzione e gestione delle società Società_4 Srls e Società_7 Srls, che utilizzavano per distribuire fittiziamente ai sottoelencati rivenditori nazionali pellet proveniente principalmente dalla società estone Società_5, legalmente rappresentata da Nominativo_2, realizzando, con riferimento alle annualità fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, tipiche delle c.d. “truffe carosello” a carattere transnazionale, finalizzate all'evasione dell'IVA, all'omessa dichiarazione IVA, all'omesso versamento dell'IVA e all'acquisto di merce ad un prezzo di mercato ribassato, cagionando complessivamente, tra, omessa dichiarazione IVA, IVA non versata e crediti IVA inesistenti, un complessivo profitto, con eguale danno per l'Erario, di € 3.527.361,16. In particolare: - Nominativo_7 e Nominativo_8, nella qualità di partecipi e di amministratori di fatto e di diritto della Società_8 di DI Nominativo_8, fornendo un contributo morale e materiale alle attività del sodalizio;
e ancora a pagina 334 sempre del medesimo atto di Comunicazione notizia di reato - P.P. 4336/2020 R.G.N.R. MOD. 21: “ g) Nominativo_7, Nominativo_8 del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 2 d. lgs. n. 74/2000, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle seguenti qualità: Nominativo_7, nella qualità di amministratore di fatto della ditta individuale Società_8 di Nominativo_8; Nominativo_8, nella qualità di amministratrice di diritto della ditta individuale Società_8 di Nominativo_8;, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti emessi dalla Società_4 Srls e dalla Società_7 Srls, indicavano nelle dichiarazioni annuali 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 relative alle annualità fiscali 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 elementi passivi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti, rispettivamente, per € 79.982,81, per € 117.668,73, per
€ 94.064.28 e per € 34.647,60 con riferimento alle fatture emesse dalla Società_4 Srls e per € 72.313,52, per € 115.662,63, per € 23.271,62, per € 89.354,65 e per 63.359,51 con riferimento alle fatture emesse da Società_7 Srls, evadendo IVA per complessivi € 151.871,54.In Lamezia Terme anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Il meccanismo della “frode carosello” è stato attuato da un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, composta da: una società' di diritto estone, la “Società_5”, operante nel settore della commercializzazione del pellet, gestita da Nominativo_2, soggetto ucraino residente in [...](operatore intracomunitario); - due società catanzaresi, la “Società_7 Srls” e la “ Società_4 Srls”, emittenti fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, amministrate di fatto dal già menzionato Nominativo_2 e legalmente rappresentate dai suoi familiari (genitori), Nominativo_4 e Nominativo_3 (cartiere).
Nell'avviso di accertamento opposto risultano adeguatamente indicate le fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, nonché il summenzionato meccanismo di frode c.d. LL contestato.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata a ritenere (cfr., da ultimo Sent. Cass. 23/08/2019 n. 36359) che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di IVA e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare (ex artt. 39, comma 1 lett.
d, e 40 d.p.r. 600/1973 e 54, comma 2, d.p.r. 633/1972) l'emissione di fatture in assenza di una qualunque corrispondenza nella prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.
Ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione finanziaria, incombendo invece sul contribuente, per l'esclusione di responsabilità, la prova dell'assenza assoluta di colpa, consistente in uno stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. CORTE DI CASSAZIONE , Sentenza n.
7300/2021 del 16-03-2021).
La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone all'amministrazione di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario. E questa connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici
(purché gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di "cartiera" del cedente”. La connivenza del cessionario può essere provata “mediante presunzioni semplici (purché dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza), le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al ruolo di c.d. 'cartiera' del cedente (Cass., ord. n. 13787 del
17 giugno 2014; conf. Cass. n. 10414 del 2011)” (v. sentenza cit. n. 25778 del 2014; in termini, sentenze
23 dicembre 2015, n. 25897-25898- 25899; ordinanza 12 maggio 2015, n. 9546).
Il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non si traduce in un obbligo di specifica motivazione, nell'avviso di accertamento, sulle deduzioni ed osservazioni del contribuente, sanzionato a pena di nullità, essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano le diverse contestazioni, con un grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (cfr. CORTE DI CASSAZIONE
, Sentenza n. 7300/2021 del 16-03-2021).
Orbene, dal complesso degli atti prodotti in giudizio, ritiene questa Corte la sussistenza di idonei elementi costituenti indizi gravi, precisi atti a dimostrare i fatti oggetto dell'atto impugnato da considerarsi, altresì, alla luce di quanto sopra specificato, adeguatamente motivato richiamando lo stesso il meccanismo di frode che ha originato l'accertamento fiscale e le fatture inerenti alle operazioni della cui inesistenza è contestazione. L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
A fronte dell'onere della prova assolto dall'Amministrazione finanziaria– secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – anche ma non solo mediante l'utilizzo di presunzioni, per l'esistenza di tutti gli elementi di prova sopra descritti, la ricorrente (pur coinvolta nel procedimento penale), nulla ha dimostrato in ordine alla sua estraneità e incolpevole ignoranza, anzi, permangono diversi dubbi su quale sia stata la diligenza operata nel non accorgersi che le sedi ed eventuali depositi/magazzini risultavano insussistenti (anzi si trattava appunto di comuni abitazioni), che i rappresentanti legali non erano (e non potevano essere) una badante e/o un impiegato, e che di fatto era gestita dal loro figlio rappresentante della società estera (Società_5 srl), che la situazione reddituale delle stesse era in perdita costante (fonti pubbliche), che non dichiaravano e non versavano iva, che le due società “cartiere” non avessero neanche un sito internet.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, con distrazione in favore del costituito procuratore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NZ, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.